Dal 28 giugno 2025 l’accessibilità digitale non è più una buona pratica: è un obbligo di legge per le imprese private. Lo dice il D.Lgs. 82/2022, che ha recepito in Italia la direttiva europea nota come European Accessibility Act. Riguarda il commercio elettronico, i servizi bancari per i consumatori, i trasporti passeggeri, gli e-book, i servizi di comunicazione elettronica e una serie di prodotti hardware. Vigila l’AgID, con sanzioni che arrivano a 40.000 euro e un portale su cui chiunque può segnalare un sito che non funziona.
Emmess vi affianca sulla parte che le autorità guardano davvero: verifica di applicabilità, esame di conformità rispetto allo standard, informativa sull’accessibilità — l’adempimento formale che quasi nessuno ha predisposto — gestione delle non conformità e delle segnalazioni, valutazione dell’onere sproporzionato dove ricorre. Sulla parte tecnica lavoriamo accanto a chi vi ha fatto il sito, o vi aiutiamo a chiedergli le cose giuste.
Che cosa facciamo, in concreto
Sulla parte tecnica lavoriamo accanto a chi vi ha fatto il sito, o vi aiutiamo a chiedergli le cose giuste. Il resto lo portiamo noi.
- Verifica di applicabilità. Il vostro è un servizio di commercio elettronico ai sensi del decreto? Siete microimpresa sui servizi o trattate anche prodotti? La risposta cambia tutto, e in una riunione si chiude. Non ha costo e non vi impegna a nulla.
- Esame di conformità e piano di rientro. Un documento che elenca le non conformità, le mette in ordine di impatto sull’utente e di sforzo, e dice chi fa che cosa: voi, noi, o il vostro fornitore del sito.
- Informativa sull’accessibilità. Redatta secondo l’allegato IV, pubblicata in forma accessibile, con il canale di segnalazione e la procedura interna per gestire quello che arriva. È l’adempimento che quasi nessuno ha predisposto, ed è sanzionabile per conto suo.
- Valutazione dell’onere sproporzionato, dove ricorre davvero: è un’eccezione che va motivata con numeri e riesaminata, non una scorciatoia.
- Gestione delle segnalazioni. Chi le riceve, entro quanto si risponde, quando scatta l’obbligo di informare l’AgID. Serve prima che arrivi la prima, non dopo.
- Formazione di chi pubblica. Perché un sito reso accessibile a marzo torna inaccessibile a maggio, se chi carica le pagine non sa che cos’è un testo alternativo. Trovate i percorsi nel nostro catalogo di formazione aziendale su misura.
Per un sito di media complessità il percorso completo sta in sei-dodici settimane. La parte lunga non è quasi mai tecnica: è rifare i contenuti caricati male negli anni.
Chi è obbligato: prodotti e servizi che rientrano
L’elenco è chiuso e sta nell’articolo 1 del decreto. Sui servizi rientrano:
- i servizi di commercio elettronico — ed è la voce che riguarda il maggior numero di aziende italiane;
- i servizi bancari destinati ai consumatori;
- i servizi di comunicazione elettronica e l’accesso ai media audiovisivi;
- il trasporto passeggeri aereo, su strada, ferroviario e per vie navigabili, limitatamente a siti, app, biglietteria elettronica, informazioni e terminali self-service;
- gli e-book e i software dedicati;
- la risposta alle comunicazioni di emergenza al 112.
Sui prodotti: computer e sistemi operativi per consumatori, terminali self-service (pagamento, emissione biglietti, check-in, chioschi interattivi), apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione e per l’accesso ai media, lettori di e-book.
Restano fuori alcuni contenuti: i media pre-registrati pubblicati prima del 28 giugno 2025, certi formati di file per ufficio, mappe e servizi di navigazione online salvo le informazioni essenziali, i contenuti di terzi che non finanziate né controllate, e gli archivi non aggiornati dopo quella data.
Microimprese: l’esenzione c’è, ma solo per metà
È il punto su cui abbiamo visto più equivoci, e la regola è asimmetrica.
- Servizi: la microimpresa che fornisce servizi è esentata dai requisiti di accessibilità.
- Prodotti: l’esenzione non esiste. La microimpresa che tratta prodotti è sollevata solo dall’obbligo di documentare la valutazione di onere sproporzionato, ma deve comunque fornire gli elementi al Ministero su richiesta.
| Dimensione | Servizi (e-commerce, banca, trasporti…) | Prodotti (terminali, e-reader…) |
|---|---|---|
| Microimpresa < 10 addetti e ≤ 2 mln € | Esentata dai requisiti | Obbligata ai requisiti; esentata solo dal documentare l’onere sproporzionato |
| Piccola impresa < 50 addetti | Obbligata | Obbligata |
| Media e grande | Obbligata | Obbligata |
| Fatturato medio > 500 mln € | Anche legge Stanca: dichiarazione di accessibilità annuale e sanzione fino al 5% del fatturato | |
Microimpresa significa meno di dieci addetti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Sotto quella soglia si sta fuori sui servizi; sopra, si è dentro. Non esiste nessuna fascia intermedia: piccole e medie imprese sono pienamente obbligate. Le uniche altre valvole sono la modifica sostanziale del servizio e l’onere sproporzionato, che va però valutato, documentato e riesaminato — e che non può essere invocato da chi ha ricevuto finanziamenti pubblici o privati destinati proprio a migliorare l’accessibilità.
Che cosa vuol dire «accessibile», in concreto
Il riferimento tecnico è la norma europea EN 301 549, che per il web rimanda alle WCAG: le linee guida AgID pubblicate a marzo 2026 fissano il livello AA delle WCAG 2.1 come minimo obbligatorio e raccomandano le 2.2. La conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta europea fa presumere la conformità ai requisiti che quelle norme coprono.
In pratica, i difetti che si trovano quasi sempre sono sempre gli stessi sei, e da anni valgono da soli la larghissima maggioranza degli errori rilevabili: contrasto del testo insufficiente, immagini senza testo alternativo, campi dei moduli senza etichetta, link vuoti, pulsanti vuoti, lingua della pagina non dichiarata. Nessuno di questi è una rivoluzione tecnica; tutti e sei, insieme, rendono un sito inutilizzabile con uno screen reader.
L’adempimento che quasi nessuno ha fatto: l’informativa sull’accessibilità
Qui sta la parte che ci riguarda più da vicino, ed è anche quella che le aziende scoprono per ultima. Oltre a rendere il servizio accessibile, il fornitore deve predisporre e rendere pubbliche le informazioni che spiegano come il servizio soddisfa i requisiti, in forma scritta e orale, a loro volta accessibili, e conservarle finché il servizio è attivo.
È un obbligo autonomo e sanzionabile per conto suo: un sito migliorato tecnicamente ma senza quell’informativa resta non conforme. E quando c’è una non conformità vanno adottate misure correttive e va informata immediatamente l’AgID.
La dichiarazione di accessibilità da pubblicare sul portale AgID e da aggiornare ogni anno entro il 23 settembre è un adempimento della legge Stanca: riguarda la pubblica amministrazione e i privati con fatturato medio superiore a 500 milioni. Per l’European Accessibility Act l’adempimento è invece l’informativa descritta qui sopra. Sono due obblighi distinti, con due destinatari diversi.
Vigilanza, segnalazioni e sanzioni
Vigila l’AgID; per i settori regolati intervengono anche AGCOM per comunicazioni e media audiovisivi e l’Autorità di regolazione dei trasporti. I poteri non sono simbolici: valutare la conformità, ordinare misure correttive, arrivare a misure inibitorie come l’oscuramento del servizio o il ritiro dell’app.
Le sanzioni dell’articolo 24 del decreto:
- violazione degli obblighi di accessibilità e di informazione: da 5.000 a 40.000 euro, graduati per gravità, numero di unità non conformi e utenti interessati;
- inottemperanza alle prescrizioni dell’autorità: da 2.500 a 30.000 euro;
- rifiuto di collaborare con l’autorità: da 2.500 a 30.000 euro.
Per i soggetti già coperti dalla legge Stanca — privati con fatturato medio oltre 500 milioni — resta la sanzione fino al 5% del fatturato. Il regolamento di vigilanza AgID del maggio 2026 disciplina il procedimento: istruttoria del Difensore civico per il digitale, diffida ad adeguarsi, poi eventuale sanzione irrogata dal Direttore generale.
Il punto pratico: esiste un portale pubblico su cui chiunque può segnalare un servizio digitale non accessibile, indicando semplicemente l’indirizzo del sito. Non serve un ispettore che passi: basta un utente scontento.
Il 2030 non è una proroga
Circola l’idea che ci sia tempo fino al 2030. Non è così. Le disposizioni transitorie coprono tre casi ben delimitati:
- i prodotti già legittimamente in uso prima del 28 giugno 2025 possono continuare a essere impiegati fino al 28 giugno 2030;
- i contratti stipulati prima di quella data restano validi fino alla scadenza e comunque non oltre cinque anni;
- i terminali self-service già in funzione possono restare fino alla fine della vita economica utile, e comunque non oltre vent’anni dalla messa in funzione.
I servizi nuovi o sostanzialmente modificati devono essere conformi adesso. Se rifate il sito nel 2026, il sito nuovo nasce obbligato.
Domande frequenti
Ho un e-commerce piccolo. Sono obbligato?
Se avete dieci addetti o più, oppure superate i 2 milioni di fatturato, sì. Sotto entrambe le soglie siete microimpresa e sui servizi siete esentati. Non c’è nulla in mezzo.
Basta installare un widget di accessibilità?
No. Le sovrapposizioni automatiche non correggono i difetti strutturali — contrasti, etichette dei moduli, ordine di lettura — e non producono l’informativa che la legge richiede. In alcuni casi peggiorano l’esperienza di chi usa uno screen reader.
Il sito me lo gestisce un’agenzia. La responsabilità è loro?
No: davanti all’AgID risponde chi eroga il servizio, cioè voi. Il rapporto con l’agenzia è una questione contrattuale, e conviene metterlo per iscritto adesso.
Quanto tempo serve?
Per un sito di media complessità, dalle sei alle dodici settimane fra esame, correzioni e informativa. La parte lunga non è quasi mai tecnica: è rifare i contenuti caricati male negli anni.
Il vostro sito rientra?
Bastano l’indirizzo del sito e due domande sul tipo di servizio per capire se siete obbligati e quanto siete lontani.
Lascia il tuo numero: ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
In due righe
- Obbligo dal 28 giugno 2025
- Standard: EN 301 549, WCAG 2.1 AA
- Sanzioni da 5.000 a 40.000 euro
- Vigila AgID, chiunque può segnalare
Che cosa si rischia
- Da 5.000 a 40.000 euro per la violazione degli obblighi di accessibilità e di informazione
- Da 2.500 a 30.000 euro se non si ottempera alle prescrizioni dell’AgID
- Da 2.500 a 30.000 euro se si rifiuta di collaborare
- Misure inibitorie: oscuramento del servizio, ritiro dell’app
- Fino al 5% del fatturato per i privati oltre i 500 milioni (legge Stanca)
- Chiunque può segnalare il vostro sito dal portale pubblico
Le date da tenere d’occhio
- Obbligo in vigore dal 28 giugno 2025
- Servizi nuovi o rifatti: conformi da subito
- Prodotti già in uso: fino al 28 giugno 2030
- Contratti già stipulati: fino a scadenza, non oltre cinque anni
- Terminali self-service: non oltre vent’anni dalla messa in funzione
Perché Emmess
- Diciassette consulenti tecnici senior
- Sedi a Milano, Bologna, Roma e Brescia
- Esperienza GDPR, DPO e conformità digitale
- Emmess è certificata ISO 9001 e ISO 45001
- 98,97% di contratti rinnovati dai clienti nel 2025
