La UNI 11337-8 è la parte della norma italiana sul BIM che riguarda il sistema di gestione dei processi digitalizzati: non il software, ma il modo in cui un’organizzazione governa informazioni, ruoli e flussi in un progetto digitalizzato. È il riferimento con cui si certifica l’organizzazione, non il singolo modello.
Ha sostituito la vecchia prassi di riferimento, e la transizione ha date precise fissate da una circolare tecnica dell’ente di accreditamento: chi è certificato sulla vecchia impostazione ha una finestra per passare, oltre la quale il certificato decade. Negli appalti pubblici la digitalizzazione è ormai un requisito, e conviene sapere esattamente che cosa la legge chiede e che cosa invece chiede la stazione appaltante.
Che cosa facciamo, in concreto
Qui ci sono due tipi di clienti: chi ha già un certificato sulla vecchia prassi e deve transitare entro una scadenza, e chi deve dimostrare alla stazione appaltante di avere un’organizzazione capace di gestire la commessa in digitale. Il lavoro è diverso, e la prima cosa che facciamo è capire in quale dei due sei.
Che cosa è successo alla UNI/PdR 74
Fino al 2026 il sistema di gestione BIM si certificava sulla UNI/PdR 74:2019. Le prassi di riferimento UNI hanno però una vita massima di cinque anni, entro i quali devono diventare norme o essere ritirate: la prassi è stata ritirata il 9 aprile 2026, contestualmente alla pubblicazione della UNI 11337-8:2026, la parte 8 della serie sulla gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni.
Non è un cambio di etichetta. Si passa dal «sistema di gestione BIM» al sistema di gestione e governo dei processi digitalizzati: il baricentro si sposta dal modello al governo dei dati, dei flussi informativi, delle responsabilità e delle decisioni a livello di organizzazione. La norma adotta la struttura comune dei sistemi di gestione ed estende l’applicabilità anche a soggetti istituzionali, finanziari e di controllo, distinguendo in modo netto i processi di organizzazione da quelli di commessa.
Le scadenze della transizione sono ora formalizzate dalla circolare tecnica DC 20/2026 dell’ente di accreditamento, del 29 maggio 2026. Dall’8 giugno 2026 non si accettano più domande di accreditamento sulla vecchia prassi; gli organismi hanno tempo fino all’8 ottobre 2026 per chiedere la transizione e fino all’8 gennaio 2027 per completarla, pena la revoca. Sul fronte dei certificati: fino all’8 gennaio 2027 si può ancora certificare e rinnovare sulla vecchia prassi, poi resta solo la sorveglianza; entro l’8 aprile 2028 tutti i certificati vanno ritirati e riemessi sulla norma. L’audit di transizione può essere accorpato a una sorveglianza o a un rinnovo, e la scadenza del ciclo non si sposta.
L’obbligo negli appalti pubblici: che cosa dice davvero la legge
Il riferimento vigente è l’articolo 43 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il codice dei contratti pubblici, con l’allegato I.9. Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di opere nuove e per interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. La soglia era di un milione ed è stata innalzata a due dal decreto correttivo, il D.Lgs. 209/2024. L’obbligo non si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardi opere già eseguite con quei metodi.
Fuori dai casi obbligatori l’adozione è facoltativa e può dare un punteggio premiale in gara, a condizione di adottare le misure dell’allegato I.9. Quell’allegato chiede un piano di formazione del personale, un atto di organizzazione che definisca ruoli, responsabilità e processi decisionali, l’adozione di un ambiente di condivisione dei dati e la nomina, per ogni intervento, del gestore dell’ambiente di condivisione, di almeno un gestore dei processi digitali e di un coordinatore dei flussi informativi. Lo stesso allegato indica come riferimento le norme della serie UNI EN ISO 19650, con le norme della serie UNI 11337 come utile supporto.
Una precisazione di merito che spesso si legge male: il vecchio decreto ministeriale del 2017, poi modificato nel 2021, non è stato abrogato espressamente. È stato superato e assorbito dall’articolo 43 e dall’allegato I.9, e continua a rilevare solo per i procedimenti ancora disciplinati dal vecchio codice.
Attenzione: la legge non chiede certificazioni delle persone
È il punto su cui il mercato ha creato più aspettative sbagliate. Le linee guida ministeriali sulla gestione informativa digitale, pubblicate a febbraio 2026, dicono espressamente che il codice non richiede specifici titoli di studio, abilitazioni o certificazioni professionali per i ruoli della gestione informativa: servono formazione e competenza adeguate, dimostrate con esperienza documentata o con corsi seguiti con profitto, e i ruoli possono essere ricoperti da risorse interne o esterne.
Questo non significa che la certificazione delle persone sia inutile — esiste uno schema accreditato basato sulla parte 7 della serie, con le figure di specialista, coordinatore, manager e gestore dell’ambiente di condivisione, ed è un modo ordinato di dimostrare competenza. Significa che non è un obbligo di legge, e chi te la vende come tale ti sta dando un’informazione sbagliata.
Quanto tempo serve
Per un’organizzazione già certificata sulla vecchia prassi, la transizione richiede da tre a cinque mesi: la struttura c’è, va riorientata sul governo dei dati e sulla separazione fra processi di organizzazione e di commessa.
Per chi parte da zero servono da sei a dieci mesi, e la variabile non è la norma: è l’ambiente di condivisione dei dati e le abitudini di lavoro delle persone, che vanno cambiate prima di poterle certificare.
Quanto costa
La nostra consulenza si calcola a giornate. Una transizione dalla vecchia prassi richiede tipicamente da cinque a otto giornate; una prima implementazione, da dieci a diciotto.
Il costo dell’organismo è separato e va chiesto direttamente, con una domanda in più da fare adesso: su quale documento certificherà e con quali date di transizione. Vanno considerati a parte i costi dell’ambiente di condivisione dei dati e delle licenze software, che non rientrano nella consulenza. Per il mantenimento applichiamo un canone pari al una quota del costo di implementazione.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo errore è confondere l’obbligo di legge con la certificazione. L’articolo 43 impone metodi e strumenti alla stazione appaltante sopra soglia: non impone a nessuno di certificarsi.
Il secondo è certificare la commessa invece dell’organizzazione. La nuova norma guarda ai processi aziendali; il singolo progetto è dove si applicano, non l’oggetto della certificazione.
Il terzo è comprare software e chiamarlo sistema. Senza atto di organizzazione, ruoli nominati e regole decisionali, l’ambiente di condivisione è un archivio condiviso.
Il quarto è certificarsi sulla prassi ritirata a ridosso della scadenza. Chi rinnova a fine 2026 si trova con un certificato che decade poco dopo: conviene andare direttamente sulla norma.
Il quinto è promettere ai collaboratori che la certificazione delle persone è obbligatoria per legge. Non lo è, e le linee guida ministeriali lo dicono in modo esplicito.
Dove operiamo
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, con sedi a Milano, Bologna, Roma e Brescia. Seguiamo imprese di costruzioni, società di ingegneria e stazioni appaltanti, alternando le giornate in sede alle attività a distanza sulla parte documentale.
Domande frequenti
La UNI/PdR 74 vale ancora?
È stata ritirata il 9 aprile 2026. I certificati esistenti restano validi per un periodo transitorio indicato dagli organismi, ma i nuovi percorsi vanno impostati sulla norma.
Sopra i 2 milioni devo essere certificato?
No. L’obbligo riguarda l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale da parte della stazione appaltante, non la certificazione dell’operatore. La certificazione è un modo di dimostrare capacità organizzativa, non un requisito di legge.
Che rapporto c’è con le norme ISO 19650?
L’allegato I.9 indica la serie internazionale come riferimento e le norme italiane come utile supporto. La norma italiana sul sistema di gestione riguarda l’organizzazione; le ISO 19650 riguardano la gestione informativa lungo il ciclo di vita.
Serve la certificazione delle persone?
Non è obbligatoria per legge. Esiste uno schema accreditato per le quattro figure professionali del BIM ed è utile per dimostrare competenza, ma è una scelta, non un adempimento.
Vale anche per le stazioni appaltanti?
La nuova norma estende l’applicabilità anche a soggetti istituzionali e di controllo. Per una stazione appaltante il valore sta soprattutto nel governo dei dati e nella capacità di scrivere capitolati informativi che stiano in piedi.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Esperienza su gestori di infrastrutture e opere pubbliche: sappiamo come si legge un capitolato informativo, non solo come si scrive una procedura.
- Lead Auditor qualificata CEPAS e Quality Master ANGQ: la struttura dei sistemi di gestione è il nostro mestiere, e la nuova norma è costruita così.
- Formazione e competenze: il piano di formazione richiesto dall’allegato I.9 lo progettiamo ed eroghiamo noi.
- Ti diciamo che cosa la legge non chiede: su questo tema il mercato ha venduto molti obblighi che non esistono.
