La UNI/PdR 99 riguarda la compensazione delle emissioni di gas serra e i crediti di carbonio: definisce requisiti e regole per i progetti che generano crediti e per chi li utilizza per compensare, in un mercato che in Italia è cresciuto senza riferimenti condivisi.
È l’unica in questo campo ad avere uno schema accreditato, e questo la distingue dalle molte iniziative volontarie in circolazione. Va tenuta separata dal registro pubblico nazionale dei crediti di carbonio, che è un’altra cosa e risponde ad altre finalità, e va letta insieme al quadro europeo, che si sta muovendo verso regole più stringenti sulla certificazione degli assorbimenti.
Che cosa facciamo, in concreto
Il mercato volontario dei crediti di carbonio è pieno di promesse e povero di regole. Questa prassi è uno dei pochi punti fermi italiani, ed è l’unico con uno schema di accreditamento attivo. Il nostro lavoro è portarti dentro quel perimetro, che è dove i crediti si vendono davvero.
Che cos’è la UNI/PdR 99
La UNI/PdR 99:2021, in vigore dal 15 aprile 2021, contiene le linee guida per il calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di gas serra di organizzazioni e prodotti, e i requisiti per i progetti di generazione di crediti di carbonio. È nata dalla collaborazione fra UNI e un ente di ricerca del settore.
Si struttura in due programmi: uno sulla compensazione delle proprie emissioni, uno sulla generazione di crediti da progetti di riduzione. In appendice contiene quattro metodologie esemplificative: agricoltura biologica, biochar, corridoi ecologici, forestazione urbana. E, cosa non scontata per una prassi, comprende i requisiti per la valutazione di conformità di parte terza.
Perché è l’unica con uno schema accreditato
Su questo va fatto un confronto che aiuta a orientarsi. Delle norme che ruotano attorno al carbonio e alla sostenibilità, molte non hanno uno schema di accreditamento italiano: la neutralità carbonica no, l’impronta idrica no, la biodiversità non ancora.
Questa sì. Figura fra gli schemi attivi dal 2022, con accreditamento sulla norma dedicata agli organismi di verifica e validazione dei gas serra e verifica a fronte della prassi. È la ragione principale per cui, se il tuo progetto rientra, conviene guardarla.
Il registro pubblico nazionale, che è un’altra cosa
Nel frattempo l’Italia si è dotata di un registro pubblico. Il Registro nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dai settori agricolo e forestale è stato istituito presso il centro di ricerca agricola nazionale dal decreto legge 13 del 2023, convertito nella legge 41 dello stesso anno. Le linee guida della sezione forestale sono state adottate con decreto ministeriale del 15 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2025. La sezione agricola è rinviata a un provvedimento separato.
Le regole del registro sono precise: il credito verificato vale una tonnellata di CO₂ equivalente assorbita da un progetto addizionale rispetto alla baseline; i requisiti sono posti in coerenza con il regolamento europeo sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio; la verifica spetta a un soggetto certificatore esterno accreditato; i progetti forestali richiedono impegni non inferiori a vent’anni e i prodotti legnosi un ciclo di vita di almeno trentacinque anni; i crediti sono vendibili ogni cinque anni nella procedura standard.
Una precisazione che facciamo sempre, perché altrove si legge il contrario: le linee guida del registro non citano questa prassi. Lo abbiamo verificato sul testo pubblicato. Il legame è funzionale, non normativo: la prassi resta lo schema privato accreditato per il mercato volontario, il registro è il canale pubblico per il carbonio agroforestale. Sono due strade, e la scelta va fatta in base al progetto.
Il quadro europeo
Sullo sfondo c’è il regolamento (UE) 2024/3012 del 27 novembre 2024, pubblicato il 6 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 26 dicembre 2024, che istituisce il quadro europeo di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio nei prodotti. È il riferimento a cui le linee guida italiane si sono espressamente allineate, ed è la direzione verso cui il mercato volontario si sta muovendo.
Quanto tempo serve
Per un progetto di generazione di crediti servono da sei a dodici mesi fra impostazione, quantificazione e verifica. La variabile principale è la costruzione della baseline e la dimostrazione dell’addizionalità: sono le due cose su cui un verificatore scava, e su cui i progetti mal impostati si fermano.
Per il solo programma di compensazione delle proprie emissioni, se l’inventario esiste già, bastano tre o quattro mesi.
Quanto costa
La nostra consulenza si calcola a giornate. Un progetto di generazione crediti richiede tipicamente da quindici a trenta giornate; il solo programma di compensazione, da otto a quindici.
Il costo dell’organismo di verifica è separato e va chiesto direttamente, verificando che operi in regime accreditato: su questo schema è possibile e va preteso. Sui progetti forestali vanno inoltre messi a budget il monitoraggio negli anni di impegno, che è lungo, e le eventuali attività in campo. Per il mantenimento applichiamo un canone pari al una quota del costo di implementazione.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo errore è partire senza baseline. Senza scenario di riferimento non c’è addizionalità, e senza addizionalità non c’è credito.
Il secondo è sottovalutare la durata degli impegni. Vent’anni sui progetti forestali non sono una formalità: vincolano la proprietà e vanno concordati con chi la detiene.
Il terzo è confondere la prassi con il registro pubblico. Sono due strade distinte, con regole e canali diversi.
Il quarto è accettare una verifica non accreditata quando l’accreditamento è disponibile. Sul mercato dei crediti la qualità della verifica è il prezzo.
Il quinto è vendere crediti prima di averli verificati. Succede, e crea problemi contrattuali seri.
Dove operiamo
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, con sedi a Milano, Bologna, Roma e Brescia. Sui progetti forestali e agricoli le giornate in campo si concentrano dove servono, il resto si fa a distanza.
Domande frequenti
È accreditata?
Sì. Figura fra gli schemi di accreditamento attivi, con gli organismi accreditati sulla norma dedicata ai verificatori dei gas serra. È l’unica dei quattro schemi clima che seguiamo ad averlo.
Che rapporto ha con il registro nazionale?
Nessuno di tipo normativo: le linee guida del registro non la citano. Sono due canali paralleli, e la scelta dipende dal tipo di progetto e dal mercato a cui ti rivolgi.
Quali progetti sono ammessi?
L’appendice porta quattro metodologie esemplificative — agricoltura biologica, biochar, corridoi ecologici, forestazione urbana — ma non è un elenco chiuso: altre metodologie si costruiscono.
È ancora in vigore?
Sì, risulta in vigore. I cinque anni tipici delle prassi di riferimento sono stati superati, ma la regola non opera in automatico: sono documenti che restano finché non vengono trasformati o ritirati formalmente.
Serve avere un inventario delle emissioni?
Per il programma di compensazione sì, ed è il punto di partenza. Per la generazione di crediti serve invece la quantificazione del progetto, che è un altro esercizio.
Parliamo del tuo progetto
Ti diciamo in mezz’ora se il tuo progetto può generare crediti e quale strada conviene: questa prassi o il registro pubblico.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Consulente accreditato FSC Italia: sui progetti forestali la catena di custodia e gli impegni di lungo periodo sono il nostro mestiere.
- Esperienza su inventari e impronte di carbonio: la quantificazione la facciamo, non la subappaltiamo.
- Lead Auditor qualificata CEPAS: sappiamo che cosa un verificatore accreditato chiede su baseline e addizionalità.
- Ti diciamo quale strada conviene fra prassi e registro pubblico, prima di impostare il progetto.
