L’End of Waste è il momento in cui un rifiuto smette di essere tale e diventa un prodotto. Lo disciplina l’articolo 184-ter del Testo unico ambientale, che chiede quattro condizioni tutte insieme: destinazione a scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda, rispetto dei requisiti tecnici e degli standard di prodotto applicabili, e assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute.
La cosa da sapere prima di tutto è che non è una certificazione: il certificato End of Waste non esiste. Passa da un titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente — Regione, Provincia o Città metropolitana — non da un organismo di certificazione. L’unica eccezione riguarda i tre regolamenti europei su rottami metallici, rame e vetro, dove è richiesto un sistema di gestione della qualità verificato da un organismo accreditato.
Che cosa facciamo, in concreto
Su questo tema preferiamo perdere un cliente che prendere un incarico equivoco, quindi la prima cosa che facciamo è dirti che non esiste un certificato da comprare. Quello che facciamo è il lavoro tecnico che regge davanti all’autorità: inquadramento, costruzione del fascicolo per l’istruttoria autorizzativa, sistema di gestione, dichiarazione di conformità per lotto. E ti prepariamo alla parte che sorprende quasi tutti: il controllo che arriva dopo l’autorizzazione, che è una verifica diversa e più tecnica di quella che l’ha rilasciata. Il fascicolo non serve a ottenere il titolo: serve a tenerlo.
Diciamolo subito: l’End of Waste non è una certificazione
Su questo punto preferiamo perdere un cliente che prendere un incarico equivoco. Il certificato End of Waste non esiste. La cessazione della qualifica di rifiuto è un effetto giuridico, e si produce per una strada diversa da quella della certificazione volontaria.
Passa da tre cose. Un titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente — Regione, Provincia o Città metropolitana, non un organismo di certificazione. Una dichiarazione di conformità del produttore, che è un atto tuo e non di un terzo. E un controllo pubblico successivo, che può arrivare fino alla revoca dell’autorizzazione.
C’è una sola eccezione, e riguarda i tre regolamenti europei su rottami metallici, rame e vetro. Lì il regolamento impone al produttore un sistema di gestione della qualità verificato da un organismo accreditato, e infatti quello schema esiste ed è accreditato. Fuori da quei tre casi, chi ti offre «la certificazione End of Waste» ti sta vendendo qualcosa che non c’è.
Le quattro condizioni, e la strada dei decreti di filiera
L’articolo 184-ter del Testo unico ambientale chiede quattro condizioni tutte insieme: che la sostanza sia destinata a scopi specifici; che esista un mercato o una domanda; che siano rispettati i requisiti tecnici e gli standard di prodotto applicabili; e che non ci siano impatti complessivi negativi su ambiente e salute.
I criteri specifici arrivano per due vie. La prima sono i decreti di filiera. Oggi ne sono in vigore sei: combustibili solidi secondari, fresato d’asfalto, prodotti assorbenti per la persona, gomma vulcanizzata da pneumatici fuori uso, carta e cartone, e rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Ai decreti si aggiungono i tre regolamenti europei su rottami metallici, vetro e rame, che si applicano direttamente.
Una precisazione che conta per chi lavora sugli inerti: il decreto del 2022 è stato abrogato e sostituito dal decreto 127 del 2024, in vigore dal 26 settembre 2024. Il vecchio compare ancora negli elenchi storici del ministero, ma è l’elenco, non la norma. E non esiste alcun decreto di filiera generale sulle plastiche: chi lo cita si sbaglia.
La seconda via è l’End of Waste caso per caso, quando per quel rifiuto non c’è un decreto. Qui i criteri li definisce l’autorità dentro il procedimento autorizzativo, e devono coprire cinque cose: i rifiuti in entrata ammissibili, i processi e le tecniche consentiti, i criteri di qualità con i valori limite per gli inquinanti, i requisiti del sistema di gestione con controllo qualità e automonitoraggio, e la dichiarazione di conformità.
Il controllo che arriva dopo, e che può togliere l’autorizzazione
Questa è la parte che sorprende chi ha ottenuto l’autorizzazione e pensa di avere finito. L’autorizzazione va comunicata all’istituto nazionale entro dieci giorni. Segue un controllo a campione, in contraddittorio, che si conclude in sessanta giorni. Se il ministero rileva criticità apre un procedimento di adeguamento, e se l’adeguamento non arriva l’autorizzazione viene revocata. Dopo centottanta giorni scatta il potere sostitutivo con un commissario.
Il che significa che il fascicolo tecnico non serve solo a ottenere il titolo: serve a reggere il controllo successivo, che è una verifica diversa e più tecnica. È l’errore che vediamo più spesso.
Che cosa chiede il decreto sugli inerti, in concreto
Vale la pena entrare nel dettaglio perché è la filiera più numerosa. Il decreto 127 del 2024 chiede una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato, trasmessa all’autorità competente entro sei mesi e comunque prima che il materiale esca dal sito, e conservata cinque anni. Chiede un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, con controllo qualità e automonitoraggio: attenzione, non impone la certificazione ISO 9001, che è una strada possibile e non un obbligo. E dava centottanta giorni per aggiornare la comunicazione o l’autorizzazione.
Nel 2026 il ministero ha approvato una relazione tecnica che definisce un metodo uniforme per autorizzare caso per caso il recupero di aggregati con codici non inclusi nel decreto: rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali, consolidamenti. Non amplia i rifiuti ammessi dal decreto e non lo modifica: è una linea guida per chi istruisce le pratiche.
Il collegamento che quasi nessuno fa: l’End of Waste a monte del riciclato certificato
Se vendi materiale riciclato a chi deve dimostrarne il contenuto per un appalto pubblico, la tua dichiarazione di conformità End of Waste è il mezzo di prova a monte del bilancio di massa del tuo cliente. I criteri ambientali minimi per le strade lo dicono espressamente per rilevati e riempimenti, ammettendo la dichiarazione del fabbricante accompagnata dall’autorizzazione.
Detto al rovescio: chi non ha l’End of Waste in ordine fa cadere la certificazione di riciclato del proprio cliente. È il motivo per cui questo lavoro conviene farlo insieme a quello sul contenuto di riciclato, e non separatamente.
Quanto costa
Un’istruttoria su un rifiuto coperto da decreto di filiera richiede tipicamente da sei a dieci giornate; una pratica caso per caso, con caratterizzazione e valutazione di rischio, da dodici a venti. Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait, e un canone annuale di mantenimento per chi ci tiene aggiornato il sistema.
Le analisi di laboratorio sono a parte e le paghi al laboratorio: sono la voce che pesa di più su una pratica caso per caso. Non c’è invece alcun costo di organismo di certificazione, perché non c’è certificazione — salvo il caso dei rottami metallici, del rame e del vetro.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo è chiamarla certificazione. Non è un problema di parole: chi la chiama così tratta con un organismo invece che con l’autorità competente, e perde mesi.
Il secondo è considerare chiusa la pratica quando arriva l’autorizzazione. Il controllo a campione arriva dopo e può revocarla.
Il terzo è emettere la dichiarazione di conformità dopo che il materiale è uscito dal sito. Il decreto sugli inerti chiede che sia prima.
Il quarto è citare il decreto abrogato. Sugli inerti vale il decreto del 2024, non quello del 2022 che pure compare ancora negli elenchi.
Il quinto è credere che la ISO 9001 assolva l’obbligo. Il sistema di gestione richiesto è specifico: controllo qualità sui criteri End of Waste e automonitoraggio, non un manuale della qualità generico.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo impianti di recupero in tutta Italia, con l’avvertenza che qui l’autorità competente è locale e le prassi istruttorie cambiano da territorio a territorio. Gli impianti si visitano: processi, tecniche di trattamento e punti di campionamento si guardano sul posto. Il fascicolo tecnico e le dichiarazioni per lotto si costruiscono da remoto, insieme al vostro laboratorio.
Domande frequenti
Chi mi rilascia il certificato End of Waste?
Nessuno, perché non esiste. Serve un titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente — Regione, Provincia o Città metropolitana — non un organismo di certificazione. Se qualcuno ti offre «la certificazione End of Waste», sta vendendo una cosa che non c’è. L’unica eccezione sono i rottami metallici, il rame e il vetro, dove i regolamenti europei impongono un sistema di gestione della qualità verificato da un organismo accreditato.
Lavoro sugli inerti: quale decreto devo seguire?
Il decreto 127 del 2024, in vigore dal 26 settembre 2024, che ha abrogato e sostituito quello del 2022. Il vecchio compare ancora negli elenchi storici del ministero, ma è l’elenco a essere datato, non la norma. Il decreto chiede una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato, trasmessa all’autorità competente entro sei mesi e comunque prima che il materiale esca.
Il mio rifiuto non ha un decreto di filiera: cosa faccio?
Si va per la strada dell’End of Waste caso per caso, dentro il procedimento autorizzativo. I criteri li definisce l’autorità e devono coprire cinque cose: rifiuti in entrata ammissibili, processi e tecniche di trattamento, criteri di qualità del materiale in uscita, requisiti dei sistemi di gestione, e la dichiarazione di conformità. È un lavoro tecnico, ed è la parte in cui un fascicolo debole si paga con mesi di integrazioni.
Che rapporto c’è con la certificazione del contenuto di riciclato?
È il collegamento che quasi nessuno fa, e conviene farlo. Se vendi materiale riciclato a chi deve dimostrarne il contenuto per un appalto pubblico, la tua dichiarazione di conformità End of Waste è il mezzo di prova a monte del bilancio di massa del tuo cliente. Detto al rovescio: chi non ha l’End of Waste in ordine fa cadere la certificazione di riciclato del proprio cliente. È il motivo per cui i due lavori conviene farli insieme.
Perché diciamo che non è una certificazione
La cessazione della qualifica di rifiuto passa da un titolo autorizzativo dell’autorità competente e da una dichiarazione del produttore. Chi ti offre «la certificazione End of Waste» ti vende qualcosa che, fuori dai rottami metallici, dal rame e dal vetro, non esiste.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Ti diciamo prima di prendere l’incarico che qui non c’è un certificato da appendere: c’è un’autorizzazione da ottenere e da difendere.
- Lavoriamo sul fascicolo perché regga il controllo a campione successivo, non solo la domanda iniziale.
- Colleghiamo la tua dichiarazione al bilancio di massa di chi compra da te: è lì che il tuo documento diventa valore commerciale.
- Sulla ISO 9001 ti diciamo se conviene, non che è obbligatoria: il decreto chiede un sistema di gestione, non quella certificazione.
