L’EUDR è il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero, e non è una certificazione: è un obbligo di legge che riguarda chi immette sul mercato dell’Unione soia, olio di palma, legno, cacao, caffè, gomma e bovini, insieme ai prodotti che li contengono. Chiede una dichiarazione di dovuta diligenza con le coordinate geografiche degli appezzamenti di origine.
Il rinvio c’è stato, ma la scadenza è ormai vicina e la parte più lenta del lavoro è a monte, nella raccolta dei dati dai fornitori. Le semplificazioni introdotte alleggeriscono gli adempimenti per chi è già a valle della catena, e la classificazione dei Paesi per livello di rischio riduce i controlli, non gli obblighi. Le certificazioni forestali aiutano ma non bastano: non sostituiscono la dovuta diligenza.
Che cosa facciamo, in concreto
Sull’EUDR il lavoro non è scrivere una procedura: è ricostruire da dove arriva davvero la vostra materia prima, appezzamento per appezzamento. È un’operazione che si fa risalendo la filiera e parlando con i fornitori, e richiede mesi. Per questo cominciamo sempre da lì e non dai documenti, e per questo la scadenza del 30 dicembre 2026 è più vicina di quanto sembri.
Che cos’è l’EUDR, e perché non è una certificazione
L’EUDR è il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero. Non è uno schema volontario: è una legge europea, con obblighi, controlli delle autorità e sanzioni. Non esiste un «certificato EUDR» da appendere in ufficio: esiste una conformità da costruire e da dimostrare.
Il principio è semplice da enunciare e complicato da rispettare: i prodotti immessi sul mercato europeo non devono provenire da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020, e devono essere stati prodotti nel rispetto della legge del Paese di origine.
Le materie prime coperte sono sette: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, insieme a una lunga lista di prodotti che ne derivano. Vuol dire che l’EUDR non riguarda solo chi importa tronchi: riguarda chi vende cioccolato, pellame, pneumatici, mobili, carta, mangimi e molto altro.
Le date: il rinvio c’è stato, ma la scadenza è vicina
Le date sono state spostate più volte, e questo ha creato l’idea sbagliata che si possa continuare ad aspettare. Il quadro aggiornato è questo, fissato dal Regolamento (UE) 2025/2650 pubblicato nel dicembre 2025.
Che cosa è stato semplificato
Il regolamento di proroga non ha solo spostato le date: ha alleggerito il meccanismo, e conviene sapere come, perché cambia parecchio il carico di lavoro lungo la filiera.
La semplificazione più importante riguarda le dichiarazioni di dovuta diligenza: deve presentarle solo il primo operatore che immette il prodotto sul mercato. Chi sta a valle non ripete la dichiarazione: conserva e trasmette il numero di riferimento. Sono state introdotte anche categorie nuove di soggetti con obblighi ridotti, come gli operatori a valle e i piccoli operatori primari nei Paesi a basso rischio, che possono presentare una dichiarazione semplificata.
Attenzione però a non fraintendere: alleggerito non vuol dire esentato. Chi sta a valle deve comunque sapere quali numeri di riferimento ha in mano, per quali lotti valgono e come li trasmette al proprio cliente. Se non li ha, si ferma la merce.
La classificazione dei Paesi: buone notizie, ma non un lasciapassare
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 del 22 maggio 2025 la Commissione ha pubblicato la classificazione dei Paesi in tre livelli: rischio basso, standard e alto.
La grande maggioranza dei Paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, è classificata a rischio basso. Ad alto rischio sono stati indicati quattro Paesi: Russia, Bielorussia, Birmania e Corea del Nord. I prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio sono soggetti a verifiche rafforzate; quelli da Paesi a basso rischio beneficiano di procedure semplificate.
Qui però si annida l’errore più comune che vediamo: compriamo in Europa, quindi siamo a posto. Non è così. La procedura semplificata riguarda la valutazione del rischio, non l’esistenza dell’obbligo. Le informazioni sulla filiera e la geolocalizzazione servono comunque, e servono anche quando la materia prima è italiana.
Le certificazioni forestali non bastano, ma servono
È il punto su cui riceviamo più domande, e la risposta va data con precisione. Una certificazione di catena di custodia, come l’FSC, non equivale alla conformità EUDR: sono due sistemi con obiettivi e requisiti diversi, e nessuna certificazione volontaria sostituisce un obbligo di legge.
Detto questo, chi è già certificato parte molto avanti, perché ha già il pezzo più difficile: un sistema di rintracciabilità che risale la filiera, fornitori abituati a fornire documentazione e un’organizzazione che conosce il concetto di dovuta diligenza. Il lavoro che resta è aggiungere la geolocalizzazione, la valutazione del rischio secondo i criteri dell’EUDR e la gestione delle dichiarazioni.
Quanto tempo serve
Per un’azienda con poche materie prime e fornitori europei stabili servono quattro-sei mesi. Per chi importa da filiere lunghe e frammentate — cacao, caffè, gomma, soia — si va facilmente sui otto-dodici mesi, e il tempo non lo decidete voi: lo decide la velocità con cui i fornitori all’origine riescono a fornire i dati.
È il motivo per cui, con la scadenza di dicembre 2026, settembre 2026 è già tardi per chi non ha ancora cominciato su filiere complesse. Non è un allarme commerciale: è aritmetica.
Quanto costa
Qui non c’è una voce di certificazione, perché non c’è un certificato: le voci sono la consulenza, cioè il lavoro per costruire il sistema di dovuta diligenza, e gli eventuali strumenti informatici per gestire geolocalizzazioni e dichiarazioni, che per le filiere semplici non servono affatto.
Sulla consulenza il peso lo fanno tre cose: quante materie prime coperte trattate, quanti fornitori e quanti Paesi ci sono a monte, e il vostro ruolo nella catena, perché essere il primo operatore che immette sul mercato è un carico molto diverso dall’essere a valle. Abbiamo spiegato per esteso come si forma il prezzo nella pagina dedicata ai costi, con lo stesso metodo che usiamo per fare i preventivi.
Gli errori che allungano i tempi
Sono sempre gli stessi quattro. Leggere il rinvio come una tregua: le date si sono spostate ma il lavoro è lo stesso, e la parte lunga dipende dai fornitori. Chi ha smesso di lavorarci nel 2025 ha perso un anno.
Credere che la certificazione forestale basti: non basta, per quanto aiuti. Chi si ferma lì scopre tardi che mancano geolocalizzazione e dichiarazioni.
Non sapere quale ruolo si ha: operatore, commerciante e operatore a valle hanno obblighi diversi. È la prima cosa da stabilire, e molte aziende la scoprono per ultima.
Partire dai documenti: la dovuta diligenza non si costruisce scrivendo una procedura. Si costruisce risalendo la filiera, e la procedura viene alla fine, quando si sa che cosa descrive.
Dove operiamo
Seguiamo i progetti dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e lavoriamo su tutto il territorio nazionale, in presenza per le fasi che lo richiedono e da remoto per il resto. Sulle filiere con fornitori esteri lavoriamo insieme al vostro ufficio acquisti, perché è lì che il dato si ottiene.
Domande frequenti
Compriamo solo da fornitori italiani ed europei: ci riguarda?
Sì. La classificazione a basso rischio semplifica la valutazione del rischio, non elimina l’obbligo. Servono comunque le informazioni sulla filiera e la geolocalizzazione dei terreni di produzione.
Noi rivendiamo soltanto, non importiamo.
Allora probabilmente siete a valle, e la vostra posizione è più leggera: non dovete ripresentare la dichiarazione, ma dovete conservare e trasmettere i numeri di riferimento. Senza quelli, però, il vostro cliente non può comprare da voi.
Che cosa c’entra il caffè con la deforestazione?
È una delle sette materie prime coperte, insieme a bovini, cacao, palma da olio, gomma, soia e legno. La logica del regolamento è che sono le colture e gli allevamenti che storicamente hanno spinto la deforestazione nel mondo.
Basta una dichiarazione del fornitore?
No. La dovuta diligenza chiede informazioni verificabili, geolocalizzazione e una valutazione del rischio fatta da voi. Una dichiarazione generica del fornitore non trasferisce la responsabilità.
Le date possono slittare ancora?
È già successo due volte, e sono in corso discussioni su ulteriori semplificazioni. Ma il lavoro da fare non cambia con la data, e il tempo lo detta la filiera: chi si organizza adesso arriva pronto comunque, chi aspetta la prossima proroga rischia di trovarsi senza margine.
Vi riguarda l’EUDR?
Su questo tema il preventivo lo spostano tre cose: quante materie prime coperte trattate, quanti fornitori e quanti Paesi avete a monte, e quale ruolo avete nella catena. Ditecele e vi rispondiamo con una proposta motivata voce per voce.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo tema
- Silvia Masielli è consulente accreditato FSC Italia per la catena di custodia: conosciamo la rintracciabilità di filiera dall’interno.
- Cominciamo dalla geolocalizzazione e dai fornitori, che è la parte lunga, non dalle procedure.
- Vi diciamo con precisione quale ruolo avete nella catena: da lì dipende tutto il resto.
- Formiamo l’ufficio acquisti, perché è chi compra a dover riconoscere una fornitura che non regge.
