La UNI/PdR 186 è lo strumento con cui un’impresa può farsi qualificare come soggetto a rischio basso e ottenere, in cambio, un solo controllo ordinario all’anno. Nasce dal decreto legislativo 103 del 2024, quello sulla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche, e in Italia è la prima applicazione concreta di quel principio.
La prassi è pubblicata per parti: alcune sono disponibili, altre in arrivo, e questo condiziona il campo di applicazione reale. Prima di avviare un percorso conviene verificare che il settore sia coperto e che il decreto attuativo di riferimento sia operativo: è una prassi giovane, con un beneficio concreto ma un perimetro ancora in costruzione.
Che cosa facciamo, in concreto
Questo non è uno schema di certificazione come gli altri: è un regime nato da una legge, che punta a ridurre i controlli sulle imprese che dimostrano un livello di rischio basso. Il nostro lavoro è capire se ci rientri, prepararti al percorso di verifica e dirti con chiarezza dove il quadro è ancora in movimento.
Da dove nasce: il decreto legislativo 103 del 2024
Il riferimento è il D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103, sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
L’articolo 3 istituisce, su base volontaria, un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio riferito a cinque ambiti omogenei: protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica, tutela della fede pubblica, sicurezza dei lavoratori. Per ciascun ambito l’UNI elabora le norme tecniche che definiscono il livello di rischio basso a cui è associabile un report certificativo.
I parametri di valutazione sono indicati dalla legge: le certificazioni di sistemi di gestione accreditate, le certificazioni ESG, l’esito dei controlli precedenti, il settore economico e le caratteristiche dimensionali dell’attività. Il report è rilasciato da organismi accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento e confluisce nel fascicolo informatico d’impresa.
Il beneficio: un solo controllo ordinario all’anno
È il punto per cui vale la pena guardarci dentro. Per chi possiede il report, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno. La limitazione non si applica in caso di richieste dell’autorità giudiziaria, segnalazioni circostanziate, situazioni di rischio emergenti od obblighi europei.
Sono previsti audit periodici successivi al rilascio e la revoca immediata se vengono meno le condizioni di rischio basso. Non è quindi un titolo che si conquista una volta: va mantenuto.
La prassi: quattro parti pubblicate, due in arrivo
La UNI/PdR 186:2025, elaborata in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è uscita in quattro parti a dicembre 2025. La parte 1 contiene gli aspetti generali comuni a tutti gli ambiti; la parte 2 riguarda la protezione ambientale, con i settori classificati per livello di criticità; la parte 3 l’igiene e la salute pubblica, con la filiera alimentare; la parte 4 la sicurezza dei lavoratori.
Le parti dedicate alla sicurezza pubblica e alla tutela della fede pubblica sono state messe in consultazione pubblica fino al 3 settembre 2026, e l’impianto completo è atteso entro la fine del 2026. Chi ricade in quei due ambiti, quindi, ha ancora qualche mese di attesa.
Il percorso è diverso a seconda del punto di partenza. Le imprese già in possesso di certificazioni accreditate su qualità, ambiente o salute e sicurezza affrontano una verifica prevalentemente documentale. Le micro e piccole imprese non certificate seguono un percorso dedicato, con verifica documentale, valutazione da remoto ed eventuale ispezione in sito. In entrambi i casi il requisito comune è l’esito positivo dei controlli negli ultimi tre anni.
Una avvertenza che preferiamo darti prima
L’articolo 3 prevede che le norme tecniche elaborate da UNI siano approvate con decreto ministeriale, che ne specifica gli elementi essenziali e la validità del certificato. Alla data di questa pagina non ci risulta pubblicato il decreto di approvazione, e gli organismi hanno segnalato di attendere anche la circolare tecnica dell’ente di accreditamento.
Nella pratica diversi organismi offrono già il servizio di verifica secondo la prassi, e indicano una validità annuale del report. Il consiglio che diamo ai nostri clienti è netto: prepararsi sì, perché il lavoro di ricognizione serve comunque ed è quasi tutto riutilizzabile, ma verificare lo stato del decreto prima di firmare, perché è da lì che discende l’effetto pieno verso la pubblica amministrazione. Se ci lavori con noi, questa verifica la facciamo noi e te la mettiamo per iscritto.
Quanto tempo serve
Per un’impresa già certificata, il percorso è breve: da quattro a otto settimane, perché la verifica è in larga parte documentale e le evidenze esistono già. Per una micro o piccola impresa che parte senza sistemi certificati, mettiamo in conto da due a quattro mesi, il tempo di costruire le registrazioni che dimostrano il presidio.
Quanto costa
La nostra consulenza si calcola a giornate. Per un’impresa già certificata bastano in genere da due a quattro giornate; per chi parte da zero, da cinque a otto.
Il costo dell’organismo che rilascia il report è separato e va chiesto direttamente. Vale la pena chiedergli anche, per iscritto, con quale accreditamento opera e che cosa accade al report quando uscirà il decreto ministeriale. Per il mantenimento applichiamo un canone pari al una quota del costo di implementazione, che copre le sorveglianze e l’aggiornamento del quadro normativo.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo errore è pensare che sia una certificazione in più da appendere in bacheca. Non lo è: attesta un livello di rischio e serve a ridurre i controlli. Se il tuo obiettivo è il marchio in offerta, questo strumento non fa per te.
Il secondo è candidarsi con controlli negativi alle spalle. L’esito delle verifiche degli ultimi tre anni è un requisito, non un dettaglio: va guardato prima di spendere una giornata.
Il terzo è ignorare che il quadro è ancora in costruzione. Due dei cinque ambiti non hanno ancora la prassi pubblicata e il decreto ministeriale non risulta emanato: partire senza saperlo espone a sorprese.
Il quarto è trascurare le sorveglianze. Il report si revoca subito quando vengono meno le condizioni, e la revoca finisce dove il rilascio è stato registrato.
Il quinto è non sfruttare quello che si ha già. Le certificazioni accreditate contano come parametro di valutazione: chi ha ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001 parte molto più avanti e spesso non se ne rende conto.
Dove operiamo
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, con sedi a Milano, Bologna, Roma e Brescia. Alterniamo le giornate in sede alle attività a distanza per la parte documentale, così le trasferte pesano dove servono davvero.
Domande frequenti
È obbligatorio?
No, è volontario. La legge lo costruisce come una scelta dell’impresa, che in cambio ottiene una riduzione della frequenza dei controlli ordinari.
Se ho già la ISO 9001 e la ISO 45001, mi serve ancora?
Sono due cose diverse. Quelle certificazioni sono un parametro che gioca a tuo favore nella valutazione del rischio, ma non producono da sole l’effetto sui controlli. Averle rende però il percorso molto più corto.
Chi rilascia il report?
Organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento, firmatario degli accordi europei di mutuo riconoscimento.
Quanto dura?
La validità è demandata al decreto ministeriale di approvazione. Gli organismi che oggi offrono il servizio indicano una validità annuale con verifiche periodiche, ma finché il decreto non esce il dato va preso con prudenza.
Il mio settore è coperto?
Dipende. Protezione ambientale, igiene e salute pubblica e sicurezza dei lavoratori hanno le rispettive parti pubblicate. Sicurezza pubblica e tutela della fede pubblica sono ancora in lavorazione: la consultazione si è chiusa a inizio settembre 2026 e il completamento è atteso entro fine anno.
Parliamo della tua posizione
Ti diciamo in mezz’ora se la tua attività può ambire al rischio basso, che cosa ti manca e a che punto è davvero il regime.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Leggiamo la norma prima di venderti il progetto: su questo regime il quadro attuativo non è chiuso e te lo diciamo, invece di far finta di niente.
- Lead Auditor qualificata CEPAS e Quality Master: sappiamo che cosa un organismo accreditato chiede davvero.
- Sistemi di gestione già in casa: qualità, ambiente, salute e sicurezza sono parametri della valutazione, e li presidiamo tutti.
- Ti diciamo se non ci rientri, prima di aprire un progetto che non porta a niente.
