Certificazione MED: equipaggiamento marittimo e marchio del timone

Direttiva 2014/90/UE e DPR 239/2017: che cosa deve fare chi fabbrica, importa o distribuisce equipaggiamento destinato alle navi



L’equipaggiamento installato a bordo delle navi che battono bandiera di uno Stato dell’Unione — mezzi di salvataggio, protezione antincendio, apparati di navigazione e radiocomunicazione, prevenzione dell’inquinamento — non si immette sul mercato con la marcatura CE. Segue una direttiva propria, la 2014/90/UE del 23 luglio 2014 — in inglese Marine Equipment Directive, in sigla MED —, e porta un marchio diverso: il timone, quello che in inglese si chiama wheelmark. In Italia la direttiva è attuata dal DPR 20 dicembre 2017, n. 239, in vigore dal 25 marzo 2018, che ha sostituito il DPR 407/1999.

Riguarda chi fabbrica antincendio navale — estintori, manichette, porte e divisioni tagliafuoco, materiali non combustibili, impianti fissi —, chi produce apparati di navigazione, radiocomunicazione e salvataggio, i cantieri e gli allestitori che devono garantire che quanto installano sia marcato, e — il punto che si dimentica più spesso — gli importatori e i distributori, ai quali la direttiva assegna obblighi propri, distinti da quelli del fabbricante.

Che cosa facciamo, in concreto

Questo è il lavoro che vi consegniamo. Sotto, la parte normativa: serve a capire da dove nasce ciascun obbligo.

  • Fascicolo tecnico e scelta del modulo. Ricostruiamo la documentazione tecnica che l’organismo notificato dovrà esaminare e vi aiutiamo a scegliere la combinazione di moduli più adatta ai vostri volumi: il modulo B con D, E o F per la produzione di serie, oppure il modulo G se producete su commessa o in piccola quantità. La scelta non è formale: cambia il costo dell’ente e il carico di lavoro che vi resta ogni anno.
  • Sistema qualità per il modulo D. Il modulo D richiede un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dall’organismo notificato. È il terreno su cui lavoriamo da sempre: si innesta sulla ISO 9001, e chi ce l’ha già parte con metà del lavoro fatto. Non sono la stessa cosa e non si sostituiscono, ma condividono l’impianto.
  • Sorveglianza e mantenimento. Gestiamo gli audit periodici dell’organismo notificato, teniamo aggiornato il fascicolo quando cambiano i requisiti tecnici — e cambiano quasi ogni anno — e verifichiamo marcatura e dichiarazione di conformità prima che il prodotto esca.
  • Formazione. Formiamo chi in azienda gestisce la conformità: obblighi del fabbricante e degli altri operatori, regole di marcatura, documentazione da conservare e rapporti con l’organismo notificato. I corsi si costruiscono sul vostro prodotto, non su un modello generico: il metodo è quello della nostra formazione.

Perché tutti la chiamano «certificazione MED»

Nei capitolati, nelle richieste dei clienti e nelle ricerche su internet non si legge quasi mai «marchio del timone»: si legge certificazione MED, dalla sigla inglese della direttiva. Usiamo l’espressione anche noi, perché è quella con cui la cercate e con cui ve la chiedono.

Con una precisazione che conta quando si firma un contratto: tecnicamente non è una certificazione. Nessun ente certifica la vostra azienda e nessuno vi rilascia un attestato da appendere. Un organismo notificato valuta il prodotto; se è conforme, siete voi ad apporre il marchio e a firmare la dichiarazione di conformità UE. La responsabilità resta vostra, come nella marcatura CE e a differenza di una ISO 9001.

Il timone non è la marcatura CE

È l’equivoco più frequente, e costa tempo. La marcatura CE attesta la conformità alle direttive di prodotto del mercato interno. Il timone attesta un’altra cosa: che quell’equipaggiamento risponde ai requisiti delle convenzioni internazionali marittime — SOLAS, COLREG, MARPOL — nella versione in vigore al momento in cui viene immesso sul mercato, come richiamate dalla direttiva.

Da qui discendono due conseguenze pratiche. La prima: un prodotto può essere perfettamente marcato CE e non essere imbarcabile, perché per l’uso a bordo serve il timone. La seconda: i requisiti tecnici del timone non sono stabili. La Commissione li riscrive con un regolamento di esecuzione che esce quasi ogni anno, e il fascicolo che era a posto due anni fa può non esserlo più.

Le tre cose che il timone richiede sempre

Un organismo notificato che intervenga nella valutazione: sul timone non esiste l’autocertificazione del fabbricante che altre direttive ammettono per i prodotti a rischio basso.

Una dichiarazione di conformità UE e un fascicolo tecnico conservati e disponibili all’autorità di vigilanza.

Il marchio apposto sul prodotto, accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato e dall’anno di apposizione.

Le procedure di valutazione della conformità

L’allegato II della direttiva elenca i moduli. Il fabbricante non li sceglie liberamente uno per uno: parte sempre dall’esame UE del tipo, il modulo B, e poi decide come garantire che la produzione corrente resti conforme al tipo esaminato. L’unica eccezione è il modulo G.

ModuloChe cos’èQuando conviene
BEsame UE del tipo: l’organismo notificato esamina il progetto e prova un esemplare rappresentativoSempre, come primo passo, tranne che nel caso del modulo G
DConformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzioneSerie continue, con un sistema qualità già strutturato: è il più economico nel lungo periodo
EConformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto, cioè su ispezione e prove finaliQuando il controllo decisivo sta alla fine della linea, non lungo il processo
FConformità al tipo basata sulla verifica del prodotto da parte dell’organismo notificatoVolumi bassi o discontinui, o quando non si vuole tenere in piedi un sistema qualità approvato
GVerifica di unità: l’organismo esamina e prova il singolo esemplareProduzione su commessa, esemplari unici o piccolissime quantità. Non richiede il modulo B

La differenza fra D, E e F non è tecnica ma economica e organizzativa: il modulo D sposta il costo dentro l’azienda, sotto forma di sistema qualità da mantenere, e lo toglie dalla fattura dell’ente; il modulo F fa l’opposto. Su volumi alti il D si ripaga in fretta, su volumi bassi no. È la prima cosa che verifichiamo insieme, prima di scrivere qualsiasi documento.

Chi ha obblighi, oltre al fabbricante

La direttiva segue l’impianto delle norme di prodotto europee: gli obblighi non si fermano a chi costruisce. Il rappresentante autorizzato agisce nei limiti del mandato scritto che ha ricevuto. L’importatore deve accertarsi che il fabbricante abbia svolto la valutazione, che il marchio sia apposto e che la documentazione esista, e non può immettere sul mercato equipaggiamento che sa non conforme. Il distributore deve verificare la presenza del marchio e dei documenti che accompagnano il prodotto, e curare che le condizioni di magazzino e trasporto non ne compromettano la conformità.

Chi importa o distribuisce con il proprio marchio, o modifica un equipaggiamento già immesso in modo da incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante. È il punto su cui più spesso un’azienda scopre tardi di essere fabbricante senza saperlo.

I requisiti tecnici cambiano quasi ogni anno

I requisiti di progettazione, costruzione e prestazione, e le norme di prova, non stanno nella direttiva: stanno in un regolamento di esecuzione della Commissione che viene riscritto e sostituito con cadenza sostanzialmente annuale. Quello oggi in vigore è il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 del 23 luglio 2025, applicabile dal 23 settembre 2025, che ha abrogato il precedente (UE) 2024/1975. Il Comando generale delle Capitanerie di porto ne ha dato disposizioni applicative con la circolare 8 settembre 2025, n. 10.

Ogni regolamento porta con sé un periodo transitorio: l’equipaggiamento conforme ai requisiti precedenti può restare sul mercato per un tempo definito. Sono le date che vanno messe in calendario, perché scadono senza avviso.

ScadenzaChe cosa riguarda
15 agosto 2025Termine ultimo per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 15 agosto 2022. Già passata.
4 settembre 2027Termine per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 4 settembre 2024
23 settembre 2028Termine per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 23 settembre 2025, quelli sostituiti dal regolamento oggi in vigore

Tenere il passo di questi aggiornamenti è buona parte del lavoro reale sul timone. Non è una verifica da fare una volta: è un presidio.

Quanto costa

Valgono le due voci separate di sempre: la consulenza, che è il nostro tempo, e l’organismo notificato, che è un soggetto terzo e fattura a parte. Sul timone la seconda voce pesa più che altrove, perché le prove di tipo sono prove di laboratorio su prodotto e il loro costo dipende dalla famiglia di equipaggiamento, non da noi. Chi vi dà un numero unico al telefono sta mettendo insieme cose che devono restare distinte: come si forma il prezzo lo abbiamo scritto per esteso nella pagina su quanto costa certificarsi.

La prima cosa che facciamo non si paga: capire se il vostro prodotto rientra davvero fra quelli soggetti al timone, e con quale modulo conviene affrontarlo. È una mezza giornata di lavoro che evita di spenderne trenta nella direzione sbagliata.

Domande frequenti

Il mio cliente mi chiede la «certificazione MED»: è la stessa cosa del marchio del timone?
Sì, si riferisce alla stessa cosa. MED è la sigla della direttiva 2014/90/UE, e nel linguaggio corrente «certificazione MED» indica il percorso che porta ad apporre il marchio del timone. La differenza è formale ma utile saperla: non ricevete un certificato aziendale, ottenete la valutazione del prodotto da un organismo notificato e poi siete voi a marcare e a dichiarare.

Il mio prodotto ha la marcatura CE: mi basta per venderlo a un cantiere navale?
No, se rientra fra gli equipaggiamenti soggetti alla direttiva 2014/90/UE. Per l’installazione a bordo di una nave dell’Unione serve il timone, che è un marchio diverso e nasce da una valutazione diversa. Sono due percorsi paralleli: alcuni prodotti li devono fare entrambi.

Posso autocertificare la conformità come faccio con altre direttive?
No. Sul timone l’intervento di un organismo notificato è sempre richiesto, qualunque modulo si scelga. Non esiste la via dell’autovalutazione del fabbricante.

Ho la ISO 9001: mi serve lo stesso il modulo D?
Sì, ma partite avvantaggiati. La ISO 9001 non è il modulo D e non lo sostituisce: il modulo D è un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dall’organismo notificato per quel prodotto. Ma l’impianto documentale è in larga parte comune, e chi ha già la 9001 arriva all’approvazione con molto meno lavoro.

Importo equipaggiamento già marcato: che cosa devo fare?
Verificare che la valutazione sia stata davvero svolta, che il marchio sia apposto correttamente con numero dell’organismo e anno, e che dichiarazione e documentazione tecnica esistano e siano accessibili. Se lo rivendete con il vostro marchio o lo modificate, diventate fabbricanti a tutti gli effetti e ne assumete tutti gli obblighi.

Quanto dura l’esame UE del tipo?
Il certificato ha una validità definita e va rinnovato, ma la variabile vera è un’altra: se cambiano i requisiti tecnici applicabili, il tipo va riesaminato prima della scadenza naturale. È la ragione per cui il presidio sui regolamenti di esecuzione conta più della data stampata sul certificato.

Il vostro prodotto ha bisogno del timone?

Scriveteci che cosa producete e a chi lo vendete: vi diciamo se rientra fra gli equipaggiamenti soggetti alla direttiva, con quale modulo conviene affrontarlo e che cosa dovrete tenere in piedi ogni anno. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.

Richiedi un preventivo

Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.

Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283

In sintesi

  • Quella che tutti chiamano certificazione MED è una marcatura: il marchio lo apponete voi, l’ente valuta il prodotto
  • Il marchio è il timone, non la CE: sono due percorsi diversi e alcuni prodotti li fanno entrambi
  • Direttiva 2014/90/UE, attuata in Italia dal DPR 239/2017, in vigore dal 25 marzo 2018
  • L’organismo notificato interviene sempre: sul timone non esiste l’autocertificazione del fabbricante
  • Si parte dal modulo B, esame UE del tipo, e si prosegue con D, E o F. Il modulo G è l’unica via che non lo richiede
  • Il modulo D si appoggia a un sistema qualità approvato: chi ha la ISO 9001 parte avvantaggiato, ma non è la stessa cosa
  • I requisiti tecnici cambiano quasi ogni anno con un regolamento di esecuzione: oggi il (UE) 2025/1533
  • Obblighi propri anche per rappresentante autorizzato, importatore e distributore
  • Chi rivende con il proprio marchio o modifica il prodotto diventa fabbricante

Che cosa si rischia

  • Equipaggiamento non conforme · DPR 239/2017, art. 28 · l’autorità può imporre misure correttive, ordinare il ritiro dal mercato o il richiamo, vietare o limitare la messa a disposizione
  • Equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio · art. 29 · le stesse misure si applicano anche quando il prodotto rispetta i requisiti
  • Non conformità formale — marchio assente o apposto male, dichiarazione UE mancante, documentazione incompleta · art. 30 · va eliminata entro il termine perentorio di sessanta giorni
  • La conseguenza commerciale arriva prima di quella amministrativa: senza timone l’equipaggiamento non si imbarca. Il cantiere non lo installa e l’armatore non lo accetta, perché il rilievo in un controllo di Stato di approdo ricade su di loro
  • La vigilanza è strutturata e permanente · art. 27 · la esercita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’amministrazione competente per tipo di equipaggiamento

Le date da tenere d’occhio

  • 23 settembre 2025 · si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533, che sostituisce il (UE) 2024/1975. Già in vigore.
  • 4 settembre 2027 · scade il transitorio per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 4 settembre 2024
  • 23 settembre 2028 · scade il transitorio per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 23 settembre 2025
  • Ogni anno, senza data fissa · la Commissione pubblica il nuovo regolamento di esecuzione: è il momento in cui va riletto il fascicolo tecnico

Pagine collegate