L’equipaggiamento installato a bordo delle navi che battono bandiera di uno Stato dell’Unione — mezzi di salvataggio, protezione antincendio, apparati di navigazione e radiocomunicazione, prevenzione dell’inquinamento — non si immette sul mercato con la marcatura CE. Segue una direttiva propria, la 2014/90/UE del 23 luglio 2014 — in inglese Marine Equipment Directive, in sigla MED —, e porta un marchio diverso: il timone, quello che in inglese si chiama wheelmark. In Italia la direttiva è attuata dal DPR 20 dicembre 2017, n. 239, in vigore dal 25 marzo 2018, che ha sostituito il DPR 407/1999.
Riguarda chi fabbrica antincendio navale — estintori, manichette, porte e divisioni tagliafuoco, materiali non combustibili, impianti fissi —, chi produce apparati di navigazione, radiocomunicazione e salvataggio, i cantieri e gli allestitori che devono garantire che quanto installano sia marcato, e — il punto che si dimentica più spesso — gli importatori e i distributori, ai quali la direttiva assegna obblighi propri, distinti da quelli del fabbricante.
Che cosa facciamo, in concreto
Questo è il lavoro che vi consegniamo. Sotto, la parte normativa: serve a capire da dove nasce ciascun obbligo.
- Fascicolo tecnico e scelta del modulo. Ricostruiamo la documentazione tecnica che l’organismo notificato dovrà esaminare e vi aiutiamo a scegliere la combinazione di moduli più adatta ai vostri volumi: il modulo B con D, E o F per la produzione di serie, oppure il modulo G se producete su commessa o in piccola quantità. La scelta non è formale: cambia il costo dell’ente e il carico di lavoro che vi resta ogni anno.
- Sistema qualità per il modulo D. Il modulo D richiede un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dall’organismo notificato. È il terreno su cui lavoriamo da sempre: si innesta sulla ISO 9001, e chi ce l’ha già parte con metà del lavoro fatto. Non sono la stessa cosa e non si sostituiscono, ma condividono l’impianto.
- Sorveglianza e mantenimento. Gestiamo gli audit periodici dell’organismo notificato, teniamo aggiornato il fascicolo quando cambiano i requisiti tecnici — e cambiano quasi ogni anno — e verifichiamo marcatura e dichiarazione di conformità prima che il prodotto esca.
- Formazione. Formiamo chi in azienda gestisce la conformità: obblighi del fabbricante e degli altri operatori, regole di marcatura, documentazione da conservare e rapporti con l’organismo notificato. I corsi si costruiscono sul vostro prodotto, non su un modello generico: il metodo è quello della nostra formazione.
Perché tutti la chiamano «certificazione MED»
Nei capitolati, nelle richieste dei clienti e nelle ricerche su internet non si legge quasi mai «marchio del timone»: si legge certificazione MED, dalla sigla inglese della direttiva. Usiamo l’espressione anche noi, perché è quella con cui la cercate e con cui ve la chiedono.
Con una precisazione che conta quando si firma un contratto: tecnicamente non è una certificazione. Nessun ente certifica la vostra azienda e nessuno vi rilascia un attestato da appendere. Un organismo notificato valuta il prodotto; se è conforme, siete voi ad apporre il marchio e a firmare la dichiarazione di conformità UE. La responsabilità resta vostra, come nella marcatura CE e a differenza di una ISO 9001.
Il timone non è la marcatura CE
È l’equivoco più frequente, e costa tempo. La marcatura CE attesta la conformità alle direttive di prodotto del mercato interno. Il timone attesta un’altra cosa: che quell’equipaggiamento risponde ai requisiti delle convenzioni internazionali marittime — SOLAS, COLREG, MARPOL — nella versione in vigore al momento in cui viene immesso sul mercato, come richiamate dalla direttiva.
Da qui discendono due conseguenze pratiche. La prima: un prodotto può essere perfettamente marcato CE e non essere imbarcabile, perché per l’uso a bordo serve il timone. La seconda: i requisiti tecnici del timone non sono stabili. La Commissione li riscrive con un regolamento di esecuzione che esce quasi ogni anno, e il fascicolo che era a posto due anni fa può non esserlo più.
Un organismo notificato che intervenga nella valutazione: sul timone non esiste l’autocertificazione del fabbricante che altre direttive ammettono per i prodotti a rischio basso.
Una dichiarazione di conformità UE e un fascicolo tecnico conservati e disponibili all’autorità di vigilanza.
Il marchio apposto sul prodotto, accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato e dall’anno di apposizione.
Le procedure di valutazione della conformità
L’allegato II della direttiva elenca i moduli. Il fabbricante non li sceglie liberamente uno per uno: parte sempre dall’esame UE del tipo, il modulo B, e poi decide come garantire che la produzione corrente resti conforme al tipo esaminato. L’unica eccezione è il modulo G.
| Modulo | Che cos’è | Quando conviene |
|---|---|---|
| B | Esame UE del tipo: l’organismo notificato esamina il progetto e prova un esemplare rappresentativo | Sempre, come primo passo, tranne che nel caso del modulo G |
| D | Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione | Serie continue, con un sistema qualità già strutturato: è il più economico nel lungo periodo |
| E | Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto, cioè su ispezione e prove finali | Quando il controllo decisivo sta alla fine della linea, non lungo il processo |
| F | Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto da parte dell’organismo notificato | Volumi bassi o discontinui, o quando non si vuole tenere in piedi un sistema qualità approvato |
| G | Verifica di unità: l’organismo esamina e prova il singolo esemplare | Produzione su commessa, esemplari unici o piccolissime quantità. Non richiede il modulo B |
La differenza fra D, E e F non è tecnica ma economica e organizzativa: il modulo D sposta il costo dentro l’azienda, sotto forma di sistema qualità da mantenere, e lo toglie dalla fattura dell’ente; il modulo F fa l’opposto. Su volumi alti il D si ripaga in fretta, su volumi bassi no. È la prima cosa che verifichiamo insieme, prima di scrivere qualsiasi documento.
Chi ha obblighi, oltre al fabbricante
La direttiva segue l’impianto delle norme di prodotto europee: gli obblighi non si fermano a chi costruisce. Il rappresentante autorizzato agisce nei limiti del mandato scritto che ha ricevuto. L’importatore deve accertarsi che il fabbricante abbia svolto la valutazione, che il marchio sia apposto e che la documentazione esista, e non può immettere sul mercato equipaggiamento che sa non conforme. Il distributore deve verificare la presenza del marchio e dei documenti che accompagnano il prodotto, e curare che le condizioni di magazzino e trasporto non ne compromettano la conformità.
Chi importa o distribuisce con il proprio marchio, o modifica un equipaggiamento già immesso in modo da incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante. È il punto su cui più spesso un’azienda scopre tardi di essere fabbricante senza saperlo.
I requisiti tecnici cambiano quasi ogni anno
I requisiti di progettazione, costruzione e prestazione, e le norme di prova, non stanno nella direttiva: stanno in un regolamento di esecuzione della Commissione che viene riscritto e sostituito con cadenza sostanzialmente annuale. Quello oggi in vigore è il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 del 23 luglio 2025, applicabile dal 23 settembre 2025, che ha abrogato il precedente (UE) 2024/1975. Il Comando generale delle Capitanerie di porto ne ha dato disposizioni applicative con la circolare 8 settembre 2025, n. 10.
Ogni regolamento porta con sé un periodo transitorio: l’equipaggiamento conforme ai requisiti precedenti può restare sul mercato per un tempo definito. Sono le date che vanno messe in calendario, perché scadono senza avviso.
| Scadenza | Che cosa riguarda |
|---|---|
| 15 agosto 2025 | Termine ultimo per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 15 agosto 2022. Già passata. |
| 4 settembre 2027 | Termine per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 4 settembre 2024 |
| 23 settembre 2028 | Termine per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 23 settembre 2025, quelli sostituiti dal regolamento oggi in vigore |
Tenere il passo di questi aggiornamenti è buona parte del lavoro reale sul timone. Non è una verifica da fare una volta: è un presidio.
Quanto costa
Valgono le due voci separate di sempre: la consulenza, che è il nostro tempo, e l’organismo notificato, che è un soggetto terzo e fattura a parte. Sul timone la seconda voce pesa più che altrove, perché le prove di tipo sono prove di laboratorio su prodotto e il loro costo dipende dalla famiglia di equipaggiamento, non da noi. Chi vi dà un numero unico al telefono sta mettendo insieme cose che devono restare distinte: come si forma il prezzo lo abbiamo scritto per esteso nella pagina su quanto costa certificarsi.
La prima cosa che facciamo non si paga: capire se il vostro prodotto rientra davvero fra quelli soggetti al timone, e con quale modulo conviene affrontarlo. È una mezza giornata di lavoro che evita di spenderne trenta nella direzione sbagliata.
Domande frequenti
Il mio cliente mi chiede la «certificazione MED»: è la stessa cosa del marchio del timone?
Sì, si riferisce alla stessa cosa. MED è la sigla della direttiva 2014/90/UE, e nel linguaggio corrente «certificazione MED» indica il percorso che porta ad apporre il marchio del timone. La differenza è formale ma utile saperla: non ricevete un certificato aziendale, ottenete la valutazione del prodotto da un organismo notificato e poi siete voi a marcare e a dichiarare.
Il mio prodotto ha la marcatura CE: mi basta per venderlo a un cantiere navale?
No, se rientra fra gli equipaggiamenti soggetti alla direttiva 2014/90/UE. Per l’installazione a bordo di una nave dell’Unione serve il timone, che è un marchio diverso e nasce da una valutazione diversa. Sono due percorsi paralleli: alcuni prodotti li devono fare entrambi.
Posso autocertificare la conformità come faccio con altre direttive?
No. Sul timone l’intervento di un organismo notificato è sempre richiesto, qualunque modulo si scelga. Non esiste la via dell’autovalutazione del fabbricante.
Ho la ISO 9001: mi serve lo stesso il modulo D?
Sì, ma partite avvantaggiati. La ISO 9001 non è il modulo D e non lo sostituisce: il modulo D è un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dall’organismo notificato per quel prodotto. Ma l’impianto documentale è in larga parte comune, e chi ha già la 9001 arriva all’approvazione con molto meno lavoro.
Importo equipaggiamento già marcato: che cosa devo fare?
Verificare che la valutazione sia stata davvero svolta, che il marchio sia apposto correttamente con numero dell’organismo e anno, e che dichiarazione e documentazione tecnica esistano e siano accessibili. Se lo rivendete con il vostro marchio o lo modificate, diventate fabbricanti a tutti gli effetti e ne assumete tutti gli obblighi.
Quanto dura l’esame UE del tipo?
Il certificato ha una validità definita e va rinnovato, ma la variabile vera è un’altra: se cambiano i requisiti tecnici applicabili, il tipo va riesaminato prima della scadenza naturale. È la ragione per cui il presidio sui regolamenti di esecuzione conta più della data stampata sul certificato.
Il vostro prodotto ha bisogno del timone?
Scriveteci che cosa producete e a chi lo vendete: vi diciamo se rientra fra gli equipaggiamenti soggetti alla direttiva, con quale modulo conviene affrontarlo e che cosa dovrete tenere in piedi ogni anno. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
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In sintesi
- Quella che tutti chiamano certificazione MED è una marcatura: il marchio lo apponete voi, l’ente valuta il prodotto
- Il marchio è il timone, non la CE: sono due percorsi diversi e alcuni prodotti li fanno entrambi
- Direttiva 2014/90/UE, attuata in Italia dal DPR 239/2017, in vigore dal 25 marzo 2018
- L’organismo notificato interviene sempre: sul timone non esiste l’autocertificazione del fabbricante
- Si parte dal modulo B, esame UE del tipo, e si prosegue con D, E o F. Il modulo G è l’unica via che non lo richiede
- Il modulo D si appoggia a un sistema qualità approvato: chi ha la ISO 9001 parte avvantaggiato, ma non è la stessa cosa
- I requisiti tecnici cambiano quasi ogni anno con un regolamento di esecuzione: oggi il (UE) 2025/1533
- Obblighi propri anche per rappresentante autorizzato, importatore e distributore
- Chi rivende con il proprio marchio o modifica il prodotto diventa fabbricante
Che cosa si rischia
- Equipaggiamento non conforme · DPR 239/2017, art. 28 · l’autorità può imporre misure correttive, ordinare il ritiro dal mercato o il richiamo, vietare o limitare la messa a disposizione
- Equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio · art. 29 · le stesse misure si applicano anche quando il prodotto rispetta i requisiti
- Non conformità formale — marchio assente o apposto male, dichiarazione UE mancante, documentazione incompleta · art. 30 · va eliminata entro il termine perentorio di sessanta giorni
- La conseguenza commerciale arriva prima di quella amministrativa: senza timone l’equipaggiamento non si imbarca. Il cantiere non lo installa e l’armatore non lo accetta, perché il rilievo in un controllo di Stato di approdo ricade su di loro
- La vigilanza è strutturata e permanente · art. 27 · la esercita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’amministrazione competente per tipo di equipaggiamento
Le date da tenere d’occhio
- 23 settembre 2025 · si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533, che sostituisce il (UE) 2024/1975. Già in vigore.
- 4 settembre 2027 · scade il transitorio per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 4 settembre 2024
- 23 settembre 2028 · scade il transitorio per l’equipaggiamento conforme ai requisiti anteriori al 23 settembre 2025
- Ogni anno, senza data fissa · la Commissione pubblica il nuovo regolamento di esecuzione: è il momento in cui va riletto il fascicolo tecnico
