NIS2

Un obbligo di legge con sanzioni, non un progetto informatico

La Direttiva NIS2 (UE 2022/2555) è entrata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 138/2024. Non è una raccomandazione e non è un progetto informatico: è un obbligo di legge, con misure di sicurezza fissate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, un termine di attuazione già scritto e sanzioni che arrivano a dieci milioni di euro. Se la vostra organizzazione è stata inserita nell’elenco dei soggetti NIS, il conto alla rovescia è partito da tempo.

Emmess vi affianca su tutto il percorso: verifica del perimetro, gap analysis sulle misure ACN, piano di adeguamento, procedura di notifica degli incidenti, formazione degli organi di amministrazione e del personale. Lo facciamo con lo stesso metodo con cui costruiamo i sistemi di gestione certificati, perché la NIS2 chiede prima di tutto organizzazione: ruoli, procedure, evidenze. È un metodo che i clienti confermano: nel 2025 il 98,97% dei contratti è stato rinnovato. Se invece quello che vi serve riguarda l’intelligenza artificiale e non la cybersicurezza, la pagina giusta è quella sull’AI Act.

Che cosa facciamo, in concreto

Il percorso è sempre lo stesso: capire che cosa vi riguarda davvero, mettere in ordine quello che manca, lasciarvi le prove. Questo è quello che portiamo.

  • Analisi di applicabilità e perimetro. Stabiliamo se rientrate come soggetto essenziale o importante, quali attività e quali società del gruppo sono dentro il perimetro, e che cosa vi viene chiesto in quanto fornitori di un soggetto NIS. La prima analisi non ha costo e non vi impegna a nulla.
  • Gap analysis sulle misure ACN. Confrontiamo lo stato reale della vostra sicurezza con i 116 (o 87) requisiti, requisito per requisito. Il risultato è un documento leggibile anche da chi non è tecnico: che cosa manca, quanto pesa, in che ordine va affrontato, con quali tempi e quali costi.
  • Piano di adeguamento e attuazione. Politiche di sicurezza, gestione degli accessi e delle identità, backup e ripristino provati sul serio, gestione delle vulnerabilità, sicurezza dei fornitori, classificazione degli asset. Restiamo accanto alle vostre persone mentre le misure entrano in funzione, non solo mentre vengono scritte.
  • Procedura di notifica degli incidenti. Chi decide che un incidente è significativo, entro quando, con quali informazioni, chi firma, chi parla con il CSIRT. Con modulistica pronta e una prova di simulazione, perché le 24 ore passano in fretta.
  • Sicurezza della catena di fornitura. Da un lato la qualifica dei vostri fornitori: criteri, clausole contrattuali, verifiche proporzionate al rischio. Dall’altro le risposte da dare ai vostri clienti quando sono loro i soggetti NIS e girano a voi i questionari.
  • Integrazione con i sistemi di gestione esistenti. Se avete già la certificazione ISO/IEC 27001, buona parte del lavoro è fatta: si tratta di mappare i controlli che avete sui requisiti ACN e di colmare le differenze. Lo stesso vale per la ISO 22301 sulla continuità operativa e per la ISO/IEC 27017 e 27018 se lavorate in cloud.
  • Formazione del vertice e del personale. Una sessione dedicata all’organo amministrativo, come richiede il decreto, e percorsi operativi per chi gestisce sistemi e per chi semplicemente riceve email. Le trovate anche nel nostro catalogo di formazione su privacy e sicurezza delle informazioni.

Sui tempi: nella maggior parte dei casi l’adeguamento sta in quattro-otto mesi, a seconda del punto di partenza. La gap analysis si chiude in poche settimane e serve proprio a dare un tempo reale, non una stima a occhio.

Chi deve adeguarsi, fra soggetti essenziali e importanti

Il D.Lgs. 138/2024 allarga di molto il perimetro rispetto alla vecchia NIS. I destinatari sono divisi in due categorie, a cui corrispondono obblighi identici ma regimi di vigilanza e sanzioni diversi.

  • Soggetti essenziali: energia, trasporti, banche e infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile e acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi ICT, spazio, pubbliche amministrazioni centrali.
  • Soggetti importanti: servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, produzione e distribuzione di alimenti, fabbricazione (dispositivi medici, elettronica, macchinari, autoveicoli), fornitori di servizi digitali, ricerca.

La dimensione conta: in linea generale rientrano le medie imprese (almeno 50 dipendenti oppure oltre 10 milioni di fatturato o di bilancio annuo) e le grandi imprese (almeno 250 dipendenti oppure oltre 50 milioni di fatturato). Alcuni soggetti — fornitori di reti pubbliche di comunicazione, gestori di registri dei nomi di dominio, pubbliche amministrazioni — rientrano a prescindere dalla dimensione.

C’è poi il capitolo che molte aziende scoprono tardi: la catena di fornitura. Anche chi non è soggetto NIS si trova a ricevere questionari, clausole contrattuali e richieste di evidenza dai clienti che lo sono. È il motivo per cui vediamo arrivare da noi tanti fornitori che, formalmente, obbligati non sarebbero.

Le scadenze: dove siamo adesso

Il calendario NIS2, aggiornato a oggi
QuandoChe cosa scatta
31 maggio, ogni annoConferma e aggiornamento dei dati sulla piattaforma ACN: indirizzi IP pubblici, Stati UE in cui si opera, referente per la sicurezza e sostituto. Le prime iscrizioni si sono chiuse nel 2025.
gennaio 2026Notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia. I tempi non sono negoziabili: pre-notifica entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente, notifica completa entro 72 ore, relazione finale entro un mese.
31 ottobre 2026Termine per attuare le misure di sicurezza di base, cioè diciotto mesi dalla comunicazione di inserimento nell’elenco. È la data che vale per chi è stato inserito nella prima tornata.
dopo ottobre 2026L’Agenzia passa dalla fase di accompagnamento a quella di verifica, con ispezioni e richieste di evidenza documentale.

Detto in modo diretto: chi comincia oggi ha ancora il tempo per fare le cose per bene. Chi comincia a settembre inoltrato dovrà scegliere che cosa sacrificare.

Che cosa chiede l’ACN: 43 misure per gli essenziali, 37 per gli importanti

Le specifiche di base sono state definite dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con la determinazione del 14 aprile 2025 e successivamente aggiornate. Il conto è questo: 43 misure articolate in 116 requisiti per i soggetti essenziali, 37 misure in 87 requisiti per i soggetti importanti.

Gli ambiti coperti sono quelli dell’articolo 24 del decreto:

  • politiche di sicurezza e analisi dei rischi per i sistemi informativi e di rete;
  • gestione degli incidenti: rilevazione, classificazione, risposta, notifica;
  • continuità operativa: backup, ripristino, gestione della crisi;
  • sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi i rapporti con i fornitori diretti;
  • sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi, con gestione delle vulnerabilità;
  • procedure per valutare l’efficacia delle misure adottate;
  • igiene informatica di base e formazione sulla sicurezza;
  • crittografia e, dove appropriato, cifratura;
  • sicurezza delle risorse umane, controllo degli accessi e gestione degli attivi;
  • autenticazione a più fattori, comunicazioni vocali, video e testuali protette.

Nessuna di queste voci si risolve comprando un prodotto. Ognuna chiede una politica scritta, un responsabile, un’attuazione verificabile e una prova che la verifica è stata fatta.

Sanzioni e responsabilità degli amministratori

Per i soggetti essenziali la sanzione amministrativa arriva a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore. Per i soggetti importanti il massimale è di 7 milioni di euro o l’1,4% del fatturato annuo mondiale.

C’è però un aspetto che pesa più della cifra. Il decreto mette in capo agli organi di amministrazione e direttivi il dovere di approvare le modalità di attuazione delle misure, di sovrintendere alla loro implementazione e di seguire personalmente una formazione sulla gestione del rischio informatico. È una responsabilità nominativa, che non si delega al reparto IT.

NIS2 e ISO 27001: che cosa si sovrappone davvero

La NIS2 è un obbligo di legge con sanzioni; la ISO/IEC 27001 è una certificazione volontaria. Ma i due mondi parlano la stessa lingua: analisi del rischio, controlli, riesame della direzione, miglioramento. Un’organizzazione certificata 27001 copre già una quota consistente dei requisiti ACN, e quel che resta riguarda soprattutto la notifica degli incidenti nei tempi di legge, la registrazione sulla piattaforma e la formazione dell’organo amministrativo.

Chi non è certificato non deve certificarsi per forza. Ma partire dalla struttura di un sistema di gestione evita di ritrovarsi, tra un anno, con quaranta documenti scollegati e nessuna prova di averli applicati.

Domande frequenti sulla NIS2

Come faccio a sapere se la mia azienda rientra nel perimetro?
Dipende dal settore, dalla dimensione e dal tipo di servizio erogato. La verifica non è banale, soprattutto per i gruppi societari e per chi opera in più settori. È la prima cosa che guardiamo insieme, e la guardiamo prima di parlare di qualunque altra cosa.

Sono fornitore di un’azienda NIS ma non rientro. Devo fare qualcosa?
Formalmente no, contrattualmente quasi sempre sì. I soggetti NIS devono presidiare la sicurezza della propria catena di fornitura e la trasferiscono ai fornitori tramite requisiti contrattuali e audit. Meglio arrivarci preparati che scoprirlo alla richiesta di rinnovo.

Quanto tempo serve per adeguarsi?
Da quattro a otto mesi nella maggior parte dei casi, a seconda del punto di partenza e della complessità dei sistemi. La gap analysis si chiude in poche settimane e serve proprio a dare un tempo reale, non una stima a occhio.

È sostenibile per una media impresa?
Sì, se il percorso è proporzionato. Molte misure formalizzano pratiche già in uso: quel che manca, di solito, è la prova documentale e la disciplina del riesame. Costruiamo piani modulari, con priorità sulle misure che riducono davvero il rischio e su quelle che l’ACN verificherà per prime.

Abbiamo già la ISO 27001. Basta?
No, ma manca poco. La certificazione copre l’impianto; restano fuori gli adempimenti che sono solo di legge: la registrazione sulla piattaforma ACN e il suo aggiornamento annuale, la procedura di notifica nei tempi del decreto e la formazione nominativa dell’organo amministrativo. Su un’azienda già certificata il lavoro residuo si misura in settimane, non in mesi.

E l’AI Act? Sono la stessa cosa?
No, sono due norme diverse, con perimetri diversi: la NIS2 riguarda chi rientra in un elenco preciso di settori e dimensioni, l’AI Act riguarda praticamente chiunque usi uno strumento di intelligenza artificiale. In azienda finiscono spesso sulla stessa persona, ed è il motivo per cui le seguiamo insieme, ma gli adempimenti non si sovrappongono. Trovate tutto sulla pagina dedicata all’AI Act.

Rientrate nel perimetro NIS2?

Diteci settore, dimensione e a che punto siete: vi diciamo se rientrate come soggetto essenziale o importante, e che cosa vi manca davvero.

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In sintesi

  • Direttiva UE 2022/2555, in Italia D.Lgs. 138/2024
  • Due categorie: soggetti essenziali e importanti
  • 43 misure e 116 requisiti (essenziali)
  • 37 misure e 87 requisiti (importanti)
  • Adeguamento tipico: quattro-otto mesi

Che cosa si rischia

  • Essenziali: fino a 10 milioni o il 2% del fatturato mondiale
  • Importanti: fino a 7 milioni o l’1,4% del fatturato mondiale
  • Responsabilità nominativa dell’organo amministrativo
  • Ispezioni e richieste di evidenza dall’ACN
  • Esclusione dalle forniture di chi è soggetto NIS

Le date da tenere d’occhio

  • Notifica incidenti: da gennaio 2026
  • 24 ore / 72 ore / 1 mese al CSIRT
  • Misure di sicurezza: 31 ottobre 2026
  • Aggiornamento dati ACN: 31 maggio, ogni anno

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