Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non è un adempimento singolo, è un sistema di obblighi che si tengono l’uno con l’altro. La valutazione dei rischi decide le misure, le misure decidono le nomine e la formazione, la documentazione decide se in ispezione tutto questo si riesce a dimostrare. Chi si mette nei guai quasi mai ignorava un obbligo: aveva un pezzo del sistema aggiornato e gli altri fermi a tre anni prima.
Questa pagina riguarda la consulenza e gli incarichi, non i corsi: che cosa facciamo noi e come si dimostra la conformità.
«Abbiamo il DVR, siamo a posto.» Il documento è il punto di partenza, non il traguardo: è lui a dire quali misure servono, chi va nominato, chi va formato e quali attrezzature vanno verificate. Un DVR che descrive un’azienda diversa da quella che siete oggi documenta per iscritto che i rischi reali non sono stati valutati. Nominare un RSPP esterno o un medico competente non sposta la responsabilità: valutazione dei rischi e designazione del RSPP restano obblighi che il datore di lavoro non può delegare a nessuno (art. 17).
Che cosa facciamo noi, servizio per servizio
Gli obblighi descritti più sotto valgono per chiunque abbia lavoratori. Questa parte riguarda invece noi: che cosa consegniamo e di che cosa ci occupiamo. Si può affidare una singola attività oppure tenere insieme il presidio nel tempo.
- Valutazione dei rischi e DVR. Elaboriamo o revisioniamo il documento e le valutazioni di rischio specifico che le lavorazioni richiedono: rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali, atmosfere esplosive e le altre.
- Nomine e organigramma della sicurezza. Ricostruiamo chi deve essere nominato e prepariamo atti di nomina, accettazioni e deleghe di funzioni, compresa l’individuazione dei preposti che oggi nessuno ha formalizzato.
- RSPP esterno. Assumiamo l’incarico, con sopralluoghi verbalizzati e riunione periodica, oppure affianchiamo il RSPP interno: come si struttura lo abbiamo scritto nella pagina sugli incarichi professionali.
- Sorveglianza sanitaria: il medico competente lo forniamo noi. Non vi mandiamo a cercarlo: il medico è nostro e l’incarico lo assumiamo insieme al resto. In alcune nostre sedi abbiamo sale mediche dedicate, dove i lavoratori vengono visitati; dove è più comodo andiamo noi dal cliente con l’ambulatorio mobile e gli accertamenti eseguibili in azienda; per esami strumentali e specialistici ci appoggiamo a strutture specializzate convenzionate vicine alla vostra sede. Costruiamo il protocollo sanitario a partire dal DVR e traduciamo i giudizi di idoneità in assegnazioni di mansione documentate.
- Appalti e DUVRI. Verifichiamo l’idoneità tecnico professionale delle imprese che entrano, redigiamo il DUVRI e prepariamo informativa sui rischi, costi della sicurezza e documentazione contrattuale.
- Cantieri. Assistiamo il committente negli obblighi del Titolo IV: quando vanno designati il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione, notifica preliminare, coerenza fra piano di sicurezza e coordinamento e piani operativi delle imprese.
- Patente a crediti. Verifichiamo i requisiti e teniamo in ordine i documenti su cui si regge l’autocertificazione: DVR, designazione del RSPP, obblighi formativi, DURC.
- Verifiche periodiche delle attrezzature. Seguiamo le richieste a INAIL, ASL, ARPA o soggetti abilitati e impostiamo il registro dei controlli e della manutenzione.
- Gestione documentale e scadenzario. Teniamo il fascicolo in un unico posto e vi avvisiamo prima che scadano verifiche, visite mediche, attestati e revisioni del documento.
- Assistenza nei controlli. Vi affianchiamo durante l’ispezione e nella gestione delle prescrizioni, dalla risposta alle richieste documentali alla dimostrazione dell’adempimento. Se il controllo è già avvenuto e avete un verbale in mano, la pagina è controllo in corso.
- Ricerca di bandi e finanziamenti. Verifichiamo senza costo quali contributi sono aperti, a partire dagli avvisi INAIL per gli investimenti in sicurezza.
- Formazione. La eroga Emmess Learning Hub, la divisione formazione del gruppo: ore, periodicità e scadenze stanno nella pagina sulla formazione salute e sicurezza sul lavoro. Il piano si costruisce a partire dal DVR e dall’organigramma.
Gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare
L’articolo 17 lascia in capo al datore di lavoro due sole attività che non può trasferire ad altri: la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il resto è delegabile, ma alle condizioni dell’articolo 16: atto scritto con data certa, delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, poteri di organizzazione, gestione e controllo effettivamente trasferiti, autonomia di spesa, accettazione scritta. Anche con una delega perfetta resta l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate. Deleghe generiche firmate anni fa, senza budget, a persone che nel frattempo hanno cambiato ruolo, in giudizio non reggono.
La valutazione dei rischi e il DVR
L’articolo 28 chiede che la valutazione riguardi tutti i rischi, compresi quelli dei gruppi esposti a rischi particolari, lo stress lavoro-correlato e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale. Il documento deve contenere la relazione sui criteri adottati, le misure e i dispositivi, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli che devono attuarle.
Tre termini vengono dimenticati spesso. Il documento deve avere data certa, oppure essere attestato dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da quella del RSPP, del rappresentante dei lavoratori e del medico competente ove nominato. Chi inizia una nuova attività ha novanta giorni per effettuare la valutazione (art. 28, comma 3-bis). Quando cambiano processo produttivo, organizzazione o tecnologie, quando accadono infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede, la valutazione va rielaborata subito e il documento aggiornato entro trenta giorni (art. 29, comma 3). Chi ha molti dipendenti su strada affianca spesso al Testo unico un sistema dedicato agli infortuni alla guida e in itinere.
Accanto al documento generale vivono le valutazioni di rischio specifico dei titoli successivi, dal rumore agli agenti chimici e cancerogeni, dalle atmosfere esplosive all’amianto dove presente: la loro assenza è la carenza più frequente nei fascicoli che ci portano da controllare.
Le nomine: chi serve e da dove nasce l’obbligo
Serve a capire se l’organigramma della sicurezza è completo: le figure non si sostituiscono l’una all’altra e non tutte servono ovunque.
| Figura | Da dove nasce l’obbligo | Quando serve |
|---|---|---|
| RSPP | Artt. 17, 31 e 32 | Sempre. La designazione non è delegabile. Interno o esterno, salvo i casi in cui il decreto lo impone interno |
| ASPP | Artt. 31 e 32 | Quando il servizio ha bisogno di più persone rispetto ai rischi valutati |
| Medico competente | Artt. 18, 25 e 41 | Quando dalla valutazione dei rischi emerge l’obbligo di sorveglianza sanitaria |
| Addetti primo soccorso ed emergenze | Art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43 | Sempre. Numero e compiti secondo dimensione, rischi e turni |
| Addetti antincendio | Art. 18, c. 1, lett. b); D.M. 2 settembre 2021 | Sempre. Il livello di rischio determina percorso e periodicità |
| Preposto | Artt. 19 e 299 | Quando qualcuno sovrintende all’attività di altri, anche senza nomina formale |
| Dirigente | Artt. 2 e 18 | Chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando, con poteri corrispondenti |
| RLS | Artt. 47 e seguenti | In tutte le aziende. Se non è eletto internamente, subentra il rappresentante territoriale |
La riga su cui fermarsi è quella del preposto: l’articolo 299 estende le posizioni di garanzia a chi, senza incarico formale, esercita in concreto i poteri di quella funzione. Il capo squadra mai nominato è un preposto a tutti gli effetti, e individuarlo è onere dell’azienda.
Quando il servizio di prevenzione può essere affidato all’esterno
L’articolo 31, comma 4 rende obbligatorio il ricorso a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, possiedano i requisiti dell’articolo 32. All’opposto, i commi 6 e 7 elencano le attività in cui il servizio deve essere interno: fra le altre gli stabilimenti soggetti a notifica per incidenti rilevanti, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, la fabbricazione di esplosivi e munizioni, le aziende industriali con oltre duecento lavoratori, le estrattive e le strutture di ricovero e cura con oltre cinquanta.
L’articolo 34 e l’Allegato II consentono invece al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio entro soglie precise: aziende artigiane e industriali fino a trenta lavoratori, agricole e zootecniche fino a trenta, della pesca fino a venti, altre aziende fino a duecento, con le esclusioni previste dallo stesso allegato. In ogni caso affidare il servizio all’esterno non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità: lo scrive l’articolo 31.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è dovuta nei casi previsti dalla normativa e quando la valutazione dei rischi la rende necessaria per una mansione: è il DVR a dire chi va visitato e per quale rischio. La nomina del medico competente spetta al datore di lavoro (art. 18). Il medico collabora alla valutazione, predispone e attua il protocollo sanitario, effettua le visite dell’articolo 41, tiene la cartella sanitaria e di rischio e visita gli ambienti di lavoro.
Dal giudizio di idoneità discendono conseguenze organizzative reali: limitazioni, prescrizioni, inidoneità temporanee o permanenti, con l’obbligo di attuarle e, dove possibile, di adibire il lavoratore a mansione equivalente; contro il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza. Chi gestisce male questa parte non sbaglia le visite: non traduce le prescrizioni in assegnazioni di mansione documentate.
È la parte che quasi tutti i consulenti lasciano scoperta: redigono il documento di valutazione dei rischi, indicano che serve la sorveglianza sanitaria e poi vi lasciano l’incarico di trovare un medico. Noi no. Il medico competente fa parte della struttura e l’incarico lo assumiamo insieme agli altri, così il protocollo sanitario nasce dallo stesso documento che abbiamo scritto e non da una lettura di seconda mano.
Le visite si fanno dove conviene a voi. In alcune nostre sedi abbiamo sale mediche dedicate e i lavoratori vengono da noi su appuntamento. Dove fermare le persone costa più della visita, andiamo noi in azienda: visita medica e accertamenti eseguibili sul posto, nella stessa giornata, con il minor fermo possibile. Per esami strumentali e visite specialistiche ci appoggiamo a strutture convenzionate vicine alla vostra sede, e restiamo noi a tenere il calendario delle scadenze.
Il risultato pratico è che protocollo sanitario, giudizi di idoneità, cartelle e relazione annuale stanno nello stesso fascicolo di DVR, nomine e attestati: quando arriva un controllo, non dovete rincorrere due fornitori diversi.
Appalti, forniture e DUVRI
L’articolo 26 è la norma che i committenti sottovalutano. Chi affida lavori, servizi o forniture ad altre imprese o a lavoratori autonomi dentro la propria azienda deve verificare l’idoneità tecnico professionale di chi entra, informarlo sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di emergenza, e cooperare e coordinarsi elaborando il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Il DUVRI non è dovuto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori la cui durata non superi i cinque uomini-giorno; quest’ultima esclusione però salta in presenza di rischi particolari come incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni o biologici.
Due elementi contrattuali spesso trascurati: i costi della sicurezza relativi alle interferenze vanno indicati specificamente e non sono soggetti a ribasso; il personale delle imprese in appalto o subappalto deve avere la tessera di riconoscimento, che il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha portato anche in formato digitale ed esteso oltre i cantieri.
Cantieri: il Titolo IV cambia le regole
Nei cantieri temporanei o mobili gli obblighi cambiano soggetto: il protagonista diventa il committente, anche quando è un’azienda che di edilizia non si occupa e sta rifacendo un capannone. Con più imprese esecutrici, anche non contemporanee, il committente designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione: il primo redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera, il secondo verifica l’applicazione del piano e la congruenza dei piani operativi delle imprese, con il potere di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
La notifica preliminare dell’articolo 99 va trasmessa prima dell’inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale e all’ispettorato territoriale del lavoro nei cantieri con più imprese esecutrici, in quelli che lo diventano durante l’esecuzione e in quelli con un’unica impresa di entità non inferiore a duecento uomini-giorno; una copia va affissa in cantiere, a onere del committente o del responsabile dei lavori.
La patente a crediti
Serve alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, dal 1° ottobre 2024: la prevede l’articolo 27, riscritto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e attuato dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ed è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Restano fuori le mere forniture, le prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore.
Nasce con trenta crediti, che si perdono al ricorrere delle violazioni e degli eventi dell’Allegato I-bis accertati con provvedimenti definitivi: cinque per l’omesso DVR, tre per l’omessa designazione del RSPP, due per formazione e addestramento omessi, fino a venti per l’infortunio mortale. Sotto la soglia di quindici crediti non si può più operare in cantiere, salvo completare le attività in corso quando l’esecuzione supera il trenta per cento del valore del contratto; si recuperano con formazione e investimenti in sicurezza valutati da un’apposita commissione.
Il rilascio si regge su un’autocertificazione: iscrizione alla camera di commercio, obblighi formativi assolti, DURC in corso di validità, DVR, regolarità fiscale, designazione del RSPP. Sono gli stessi documenti di cui ci occupiamo, ed è il motivo per cui li verifichiamo prima che lo faccia un controllo in cantiere.
Verifiche periodiche delle attrezzature
Le attrezzature dell’Allegato VII sono sottoposte a verifiche periodiche con le modalità del D.M. 11 aprile 2011: apparecchi di sollevamento di materiali e di persone, ponti mobili sviluppabili, carrelli semoventi a braccio telescopico, generatori di vapore, recipienti a pressione, con periodicità che variano secondo tipo, anzianità e uso. Il datore di lavoro comunica la messa in servizio e richiede la prima verifica periodica all’INAIL, che vi provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta; le successive si richiedono all’ASL o all’ARPA, oppure ai soggetti pubblici o privati abilitati iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero del Lavoro (art. 71, comma 11).
Da non confondere con la manutenzione e con i controlli dell’articolo 71: obblighi diversi, a carico dell’azienda, da eseguire secondo le istruzioni del fabbricante e da annotare su un registro conservato per almeno tre anni. Molte aziende hanno le verifiche in regola e il registro vuoto.
Che cosa è cambiato fra il 2024 e il 2026
| Provvedimento | Che cosa cambia |
|---|---|
| D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024, e D.M. 132/2024 | Riscrivono l’art. 27 e introducono la patente a crediti nei cantieri, operativa dal 1° ottobre 2024 |
| D.Lgs. 135/2024 | Aggiorna la disciplina degli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva 2022/431/UE) |
| L. 203/2024, dal 12 gennaio 2025 | Art. 65: i locali chiusi sotterranei o semisotterranei passano da autorizzazione a comunicazione all’Ispettorato, trenta giorni prima, con relazione e asseverazione di tecnico abilitato |
| Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) | Riscrive l’intera formazione e introduce l’obbligo formativo di tutti i datori di lavoro, sedici ore, entro ventiquattro mesi |
| D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025 | Formazione entro trenta giorni nella ristorazione e nella ricettività; tessera di riconoscimento anche digitale ed estesa oltre i cantieri; nuovi requisiti per le scale verticali permanenti (art. 113) dal 1° febbraio 2026; tracciamento dei mancati infortuni sopra i quindici dipendenti; aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese sotto i quindici lavoratori, con modalità rinviate al CCNL; controlli sanitari computati nell'orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi |
| D.Lgs. 213/2025 | Recepisce la direttiva 2023/2668/UE sulla protezione dai rischi da amianto |
Che cosa succede quando arriva un’ispezione
Controllano l’Ispettorato nazionale del lavoro, le ASL con i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e i Vigili del fuoco per la prevenzione incendi. Le richieste iniziali sono quasi sempre le stesse: DVR con data certa e valutazioni specifiche, nomine e accettazioni, attestati di formazione, protocollo sanitario e giudizi di idoneità, verbali di sopralluogo del RSPP, registri dei controlli e verbali delle verifiche, DUVRI e documentazione degli appalti. Se l’incarico è nostro, quel fascicolo lo prepariamo prima e vi affianchiamo il giorno del sopralluogo.
Sul piano penale le violazioni sono in larga parte contravvenzioni, gestite con la procedura del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; verificato l’adempimento, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda, e la contravvenzione si estingue. Se non regolarizza o non paga, gli atti vanno alla procura. Gli importi sono soggetti a rivalutazione: il decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 li ha aumentati del 15,9 per cento per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.
La conseguenza che ferma l’azienda però è un’altra. Al riscontro di una delle gravi violazioni dell’Allegato I l’organo di vigilanza adotta la sospensione dell’attività imprenditoriale dell’articolo 14, senza che occorra la reiterazione, e finché dura l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione. Per la revoca, oltre a rimuovere la violazione, si versa una somma aggiuntiva: 2.500 euro per il DVR o il piano di emergenza mancanti, 3.000 per il servizio di prevenzione non costituito e il RSPP non nominato, 300 euro per ciascun lavoratore se formazione e addestramento sono omessi. Gli importi raddoppiano se nei cinque anni precedenti l’impresa è già stata sospesa.
Obbligo di legge e certificazione: due cose diverse
Il D.Lgs. 81/2008 è un obbligo e si applica a tutte le aziende con lavoratori. La certificazione ISO 45001 è volontaria e riguarda il sistema di gestione, verificato da un ente terzo: presuppone la conformità di legge, non la sostituisce, e un sistema certificato con il DVR non aggiornato o gli attestati scaduti è una non conformità che l’ente rileva al primo audit. Per la prevenzione incendi la pagina è quella sulla consulenza antincendio.
Come lavoriamo
- Bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali contributi e finanziamenti a fondo perduto sono aperti, a partire dagli avvisi INAIL.
- Fotografia e gap analysis. Leggiamo quello che c’è, senza partire da un modello, e vi consegniamo le carenze ordinate per priorità e per rischio, con la norma di riferimento e che cosa serve per chiudere ciascun punto: è lo stesso metodo della due diligence.
- Interventi, incarichi e presidio. Elaboriamo i documenti che mancano, sistemiamo l’organigramma, teniamo lo scadenzario e vi affianchiamo nei controlli.
Quanto costa
Non pubblichiamo listini: una cifra data al telefono senza avere visto niente sarebbe inventata. Il costo dipende da sedi, lavorazioni, attrezzature e mansioni, dalla presenza di cantieri o appalti e soprattutto da quanto materiale utilizzabile esiste già: rifare un DVR da zero e aggiornarne uno costruito bene sono due lavori diversi. Come si forma il prezzo lo abbiamo scritto in quanto costa certificarsi; per un numero riferito alla vostra situazione richiedete un preventivo.
Domande frequenti
Il DVR è obbligatorio anche per le aziende piccole?
Sì. Riguarda ogni datore di lavoro che abbia almeno un lavoratore, senza soglie dimensionali, e non è delegabile (artt. 17 e 28). Cambia il metodo, non l’obbligo: fino a dieci lavoratori si possono usare le procedure standardizzate dell’art. 29.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Non esiste una scadenza a calendario: si rielabora quando cambiano processo produttivo, organizzazione o tecnologie, dopo infortuni significativi e quando la sorveglianza sanitaria lo richiede, con aggiornamento entro trenta giorni.
Posso nominare un RSPP esterno?
Sì, e spesso è obbligatorio: l’art. 31, comma 4, impone il ricorso all’esterno quando in azienda non c’è nessuno con i requisiti dell’art. 32. La designazione resta un atto non delegabile del datore di lavoro, che non viene esonerato dalla propria responsabilità. L’incarico lo assumiamo noi, dove serve.
Il medico competente lo dovete trovare voi o lo mettete voi?
Lo mettiamo noi. Il medico competente fa parte della nostra struttura e assume l’incarico insieme al resto: in alcune nostre sedi le visite si fanno nelle sale mediche dedicate, altrimenti veniamo in azienda, e per gli esami strumentali ci appoggiamo a strutture convenzionate vicine a voi.
Chi ha bisogno della patente a crediti?
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, dal 1° ottobre 2024. Si parte da trenta crediti; sotto i quindici non si può operare. La documentazione che la regge la teniamo noi.
La ISO 45001 mi mette in regola con il D.Lgs. 81/2008?
No. La ISO 45001 è volontaria e riguarda il sistema di gestione: presuppone la conformità di legge, non la sostituisce. Per le imprese di cantiere vale crediti sulla patente.
Che cosa avete in mano davvero?
Mandateci il documento di valutazione dei rischi, le nomine e l’elenco delle attrezzature: vi diciamo che cosa manca, che cosa è scaduto e in che ordine conviene sistemarlo. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
In sintesi
- Valutazione dei rischi e designazione del RSPP: obblighi non delegabili (art. 17)
- Nuova attività: valutazione entro 90 giorni; documento aggiornato entro 30 giorni dal cambiamento
- RSPP esterno obbligatorio se nessuno in azienda ha i requisiti dell’art. 32
- Medico competente fornito da noi: sale mediche in alcune sedi, visite in azienda, strutture convenzionate
- Appalti: idoneità tecnico professionale, DUVRI, costi della sicurezza non ribassabili
- Cantieri: patente a crediti dal 1° ottobre 2024, soglia minima 15 crediti
- Allegato VII: prima verifica INAIL, successive ASL, ARPA o soggetti abilitati
Che cosa si rischia
- Valutazione dei rischi omessa: arresto o ammenda, con la prescrizione del D.Lgs. 758/1994 e il pagamento del quarto del massimo
- Gravi violazioni dell’Allegato I: sospensione dell’attività (art. 14) e divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Somme aggiuntive per la revoca: 2.500 euro per DVR o piano di emergenza, 3.000 per servizio di prevenzione e RSPP, 300 per lavoratore senza formazione. Raddoppiano se l’impresa è già stata sospesa nei cinque anni
- Cantiere senza patente, scaduta o sotto soglia: 10% del valore dei lavori, minimo 6.000 euro, più sei mesi di esclusione dai lavori pubblici
- Crediti persi: 5 per DVR omesso, 3 per RSPP non designato, 2 per formazione omessa, fino a 20 per infortunio mortale
- Ammende e sanzioni rivalutate del 15,9% per le violazioni dal 6 ottobre 2023
