Consulenza antincendio e prevenzione incendi

SCIA e pratiche con i Vigili del fuoco, valutazione del rischio incendio, gestione dell’emergenza e addetti formati

La sicurezza antincendio si regge su due gruppi di obblighi che nascono da norme diverse e che quasi nessuno tiene insieme. Il primo viene dall’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 e dai tre decreti del settembre 2021 che hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998, abrogato dal 29 ottobre 2022: riguarda ogni azienda con lavoratori, senza eccezioni. Il secondo viene dal D.P.R. 151/2011 e riguarda le sole attività elencate nel suo allegato I, quelle soggette al controllo dei Vigili del fuoco. Chi confonde i due piani sbaglia in una delle due direzioni: presenta pratiche che non gli competono, oppure non fa nulla perché «tanto non siamo soggetti».

Questa pagina spiega che cosa facciamo noi: pratiche di prevenzione incendi con il Comando dei Vigili del fuoco, progettazione della sicurezza antincendio, valutazione del rischio, piano di emergenza, gestione in esercizio e addetti. Emmess ha professionisti antincendio e formatori qualificati per la salute e sicurezza; l’amministratrice è RSPP per tutti i macrosettori ATECO.

L’equivoco che costa di più

«La nostra attività non è soggetta ai Vigili del fuoco, quindi l’antincendio non ci riguarda.» Non è così. Valutazione del rischio incendio, misure conseguenti, designazione e formazione degli addetti sono obblighi del datore di lavoro che valgono anche per un ufficio di cinque persone mai finito in nessun allegato. L’assoggettamento al D.P.R. 151/2011 aggiunge adempimenti; la sua assenza non ne toglie.

Che cosa facciamo noi, in concreto

Si può affidare una singola pratica oppure il presidio nel tempo. Questi sono i servizi e che cosa vi resta in mano.

  • Verifica di assoggettabilità. Stabiliamo se la vostra attività rientra nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 e in quale categoria fra A, B e C, sede per sede: da lì dipendono procedimento, tempi e costi di tutto il resto. Vi consegniamo l’inquadramento scritto, con i punti dell’allegato individuati.
  • Pratiche di prevenzione incendi. Curiamo l’intero rapporto con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco: valutazione del progetto per le categorie B e C, SCIA antincendio con il fascicolo di prevenzione incendi, richiesta di visita tecnica, rinnovo periodico di conformità con la relativa attestazione, istanze di deroga e nulla osta di fattibilità, nelle forme del D.M. 7 agosto 2012.
  • Progettazione della sicurezza antincendio. Applichiamo il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche): strategia antincendio, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione dell’emergenza, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti. La documentazione a firma è sottoscritta da professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.
  • Valutazione del rischio incendio. La redigiamo secondo il D.M. 3 settembre 2021 e la integriamo nel documento di valutazione dei rischi, così che non viva in un fascicolo separato che nessuno aggiorna.
  • Piano di emergenza ed evacuazione. Lo scriviamo sulla pianta reale dei luoghi, con procedure, incarichi, punti di raccolta e planimetrie di esodo, e organizziamo le prove di evacuazione, verbalizzate, con la periodicità richiesta.
  • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (GSA). Impostiamo sorveglianza, controlli periodici e manutenzione secondo il D.M. 1 settembre 2021, con il registro dei controlli e la verifica che chi esegue la manutenzione abbia la qualificazione richiesta dal decreto.
  • Designazione e formazione degli addetti antincendio. Individuiamo quanti addetti servono e a quale livello — 1, 2 o 3 secondo il D.M. 2 settembre 2021 — e prepariamo gli atti di designazione. I corsi e gli aggiornamenti li eroga Emmess Learning Hub, la divisione formazione del gruppo.
  • Verifica degli impianti e delle attrezzature. Ricostruiamo che cosa avete e che cosa va controllato — estintori, idranti, rivelazione e allarme, evacuatori di fumo e calore, porte tagliafuoco, illuminazione di sicurezza — e vi consegniamo il registro impostato e il calendario delle verifiche.
  • Assistenza durante il sopralluogo dei Vigili del fuoco. Vi affianchiamo il giorno della visita tecnica e nella gestione delle prescrizioni, fino alla dimostrazione dell’adempimento.
  • Gestione documentale e scadenzario. Teniamo il fascicolo antincendio in un unico posto e vi avvisiamo prima che scadano rinnovi, verifiche, prove di evacuazione e attestati.
  • Ricerca di bandi e finanziamenti. Verifichiamo senza costo quali contributi sono aperti per gli investimenti in sicurezza, a partire dagli avvisi INAIL.

Il certificato di prevenzione incendi come lo ricordate non c’è più

Molti ci chiamano chiedendo «il CPI»: è il riflesso del vecchio regime, in cui nessuna attività soggetta poteva funzionare senza un certificato rilasciato prima dell’esercizio. Con il D.P.R. 151/2011 il procedimento è un altro: per le categorie B e C si presenta l’istanza di valutazione del progetto, e per tutte le attività soggette il titolo che consente di iniziare a lavorare è la SCIA antincendio, depositata al Comando prima dell’esercizio insieme al fascicolo di prevenzione incendi. I controlli dei Vigili del fuoco intervengono dopo, con la visita tecnica, il cui esito è formalizzato in un verbale.

La differenza non è nominale: la SCIA si regge sulla documentazione tecnica e sulle certificazioni e dichiarazioni di conformità allegate, e un fascicolo costruito male non viene bloccato in partenza, viene contestato dopo. È il motivo per cui la parte più lunga del lavoro non è compilare l’istanza, ma recuperare le certificazioni degli impianti e dei materiali.

Il rinnovo periodico di conformità antincendio

Chi è soggetto al D.P.R. 151/2011 non ha finito con la SCIA: a scadenza va presentata al Comando l’istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio, con la dichiarazione che le condizioni di sicurezza sono immutate e la documentazione sull’efficienza di sistemi, dispositivi e attrezzature. La cadenza ordinaria è quinquennale, decennale per alcune attività individuate dal decreto; a esito dell’istanza il Comando rilascia l’attestazione di rinnovo.

È l’adempimento che salta più spesso, per un motivo banale: la scadenza cade cinque anni dopo, quando chi aveva seguito la pratica non lavora più in azienda. Arrivare fuori termine non è una formalità, perché nel frattempo l’attività opera senza titolo valido. Per questo lo scadenzario fa parte del servizio.

Due piani di obblighi: chi deve fare che cosa

Il piano del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutti: valutare il rischio di incendio, adottare le misure conseguenti, designare e formare gli addetti al servizio antincendio e alla gestione delle emergenze e, nei casi previsti, redigere il piano di emergenza e svolgere le prove di evacuazione. Vale per l’officina come per lo studio professionale. Il piano del D.P.R. 151/2011 riguarda invece le sole attività dell’allegato I, distinte in tre categorie secondo complessità e rischio: alla categoria A si accede con la sola SCIA, per la B serve prima la valutazione del progetto, la C aggiunge la visita tecnica del Comando. Sapere in quale piano vi trovate, e in quale categoria, è il primo passo.

I due piani degli obblighi antincendio
Riguarda tutte le aziende con lavoratori
D.Lgs. 81/2008, art. 46
Valutazione del rischio incendio · Misure di prevenzione e protezione · Designazione e formazione degli addetti · Piano di emergenza e prove di evacuazione · Sorveglianza, controlli e manutenzione
Solo attività dell’allegato I
D.P.R. 151/2011
Categoria A · SCIA antincendio
Categoria B · valutazione del progetto, poi SCIA
Categoria C · valutazione del progetto, SCIA e visita tecnica del Comando
Il primo piano non esclude il secondo: chi è soggetto al controllo dei Vigili del fuoco deve rispettare entrambi.

La valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021

Il decreto che tutti chiamano «minicodice» fissa i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio incendio non è carta da archiviare: è la parte del documento di valutazione dei rischi che stabilisce quali misure servono, quanti addetti designare e a quale livello formarli, se serve il piano di emergenza, che cosa controllare e con quale frequenza.

Nella pratica troviamo tre situazioni ricorrenti: chi una valutazione del rischio incendio non ce l’ha, perché nel documento generale il capitolo si esaurisce in mezza pagina; chi ce l’ha ma costruita con i criteri del D.M. 10 marzo 1998; chi ce l’ha aggiornata ma scollegata dal resto, con un rischio dichiarato che non corrisponde né al livello di formazione degli addetti né al piano di emergenza depositato. Il primo controllo che facciamo è questo: su quale norma è costruito ciò che avete in mano e se le sue conclusioni si tengono. È lo stesso metodo della due diligence.

La gestione in esercizio: il D.M. 1 settembre 2021

Il decreto controlli disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, e distingue attività che in azienda vengono spesso confuse: la sorveglianza, osservazione ordinaria affidata a chi lavora nei locali — estintori al loro posto, vie di esodo sgombre, porte non bloccate; il controllo periodico, che verifica la funzionalità secondo le norme tecniche applicabili; la manutenzione, che ripristina l’efficienza.

Due punti pesano più degli altri. Il registro: le attività vanno annotate, e un registro vuoto vale quanto un controllo non fatto, perché è il registro a dimostrare che cosa è stato fatto e quando. E la qualificazione del manutentore: il decreto definisce i requisiti di chi esegue la manutenzione sui sistemi di sicurezza antincendio, e affidare il servizio a chi non li ha vanifica l’adempimento. Quando l’incarico è nostro presidiamo entrambi.

Gli addetti antincendio: designazione, livelli e formazione

Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e il servizio antincendio aziendale. Gli addetti vanno designati con atto formale e in numero adeguato a luoghi, turni e presenze effettive: un unico addetto in un’azienda su due turni è un servizio che esiste sulla carta e non nella realtà.

La formazione è articolata su tre livelli, scelti in funzione del rischio incendio del luogo di lavoro: livello 1 per il rischio basso, livello 2 per il medio, livello 3 per l’alto, con corsi rispettivamente di quattro, otto e sedici ore e aggiornamento quinquennale. Per le attività individuate dal decreto serve inoltre l’attestato di idoneità tecnica del Comando dei Vigili del fuoco. Corsi e aggiornamenti li eroga Emmess Learning Hub; noi stabiliamo quali servono, a chi e con quale scadenza, partendo dalla valutazione del rischio.

Il Codice di prevenzione incendi

Per la progettazione della sicurezza antincendio il riferimento è il D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, il Codice di prevenzione incendi. Non è un elenco di prescrizioni da spuntare: è un metodo. Si individuano le caratteristiche dell’attività e i profili di rischio, si scelgono i livelli di prestazione e si costruisce la strategia antincendio combinando le misure della regola tecnica orizzontale, dalla reazione e resistenza al fuoco alla compartimentazione, all’esodo, al controllo dell’incendio.

Il vantaggio pratico è che il Codice consente soluzioni alternative, purché dimostrate: dove quella conforme richiederebbe un intervento strutturale sproporzionato, lo stesso livello di sicurezza si può raggiungere per altra via. È il punto in cui una progettazione fatta bene si ripaga, e il motivo per cui conviene farla prima di ordinare i lavori.

Come lavoriamo

  1. Bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali contributi a fondo perduto sono aperti per gli investimenti in sicurezza, a partire dagli avvisi INAIL.
  2. Sopralluogo e gap analysis. Vediamo i luoghi, ricostruiamo le attività soggette e la categoria, leggiamo quello che c’è — valutazione del rischio, pratiche depositate, certificazioni, registro, attestati — e vi consegniamo le carenze ordinate per priorità, con la norma di riferimento e che cosa serve per chiudere ciascun punto.
  3. Interventi e pratiche. Elaboriamo i documenti mancanti, presentiamo le istanze al Comando, impostiamo registro e piano di emergenza, programmiamo prove e formazione.
  4. Presidio nel tempo. Teniamo lo scadenzario, vi affianchiamo nelle visite e aggiorniamo i documenti quando cambiano luoghi, lavorazioni o organizzazione.

Dove operiamo

Milano, Bologna, Roma, Brescia e Chiari, con consulenti che operano presso la sede del cliente. I rapporti con i Comandi provinciali si gestiscono sul territorio e il sopralluogo si fa di persona: l’accessibilità dei mezzi di soccorso o la praticabilità delle vie di esodo non si vedono da una planimetria.

Antincendio e sistemi di gestione

Gli obblighi antincendio sono conformità di legge e valgono a prescindere da qualunque certificazione. La certificazione ISO 45001 è volontaria: presuppone la conformità di legge, non la sostituisce. Un sistema certificato con la valutazione del rischio incendio ferma al 1998, il registro dei controlli vuoto o gli attestati scaduti è una non conformità che l’ente rileva al primo audit. Per il quadro generale degli obblighi del datore di lavoro la pagina è quella sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto costa

Non pubblichiamo listini: una cifra data al telefono senza avere visto nulla sarebbe inventata. Il costo dipende da poche variabili concrete: quante sedi, quali attività soggette e in quale categoria, se serve la valutazione del progetto o soltanto la SCIA, quanto materiale utilizzabile esiste già. Recuperare le certificazioni di impianti installati vent’anni fa e presentare una pratica su un edificio documentato bene non sono lo stesso lavoro. Come si forma il prezzo lo abbiamo scritto in quanto costa certificarsi; per un numero riferito alla vostra situazione richiedete un preventivo.

Domande frequenti

La mia attività è soggetta al controllo dei Vigili del fuoco?
Dipende dall’allegato I del D.P.R. 151/2011, che elenca le attività soggette e le distingue nelle categorie A, B e C. La verifica si fa sulle lavorazioni, sui materiali detenuti, sugli impianti e sulle superfici, sede per sede: non di rado in una stessa azienda convivono più attività soggette.

Non siamo soggetti al D.P.R. 151/2011: dobbiamo comunque fare qualcosa?
Sì. Valutazione del rischio incendio, misure conseguenti, designazione e formazione degli addetti sono obblighi che valgono per ogni azienda con lavoratori. È l’equivoco che correggiamo più spesso.

Il D.M. 10 marzo 1998 è ancora in vigore?
No, è abrogato dal 29 ottobre 2022. La materia è oggi nei tre decreti del settembre 2021: il D.M. 1 settembre 2021 sui controlli e la manutenzione, il D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione dell’emergenza e sugli addetti, il D.M. 3 settembre 2021 sui criteri per i luoghi di lavoro. Se i vostri documenti citano ancora il decreto del 1998, vanno rivisti.

Ogni quanto va rinnovata la conformità antincendio?
Di norma ogni cinque anni, con cadenza decennale per alcune attività individuate dal decreto. L’istanza va presentata al Comando prima della scadenza, con la dichiarazione di condizioni di sicurezza immutate e la documentazione sull’efficienza dei sistemi.

I corsi antincendio fatti prima del 2022 valgono ancora?
La formazione degli addetti segue oggi il D.M. 2 settembre 2021, che ha ridefinito livelli, contenuti, durate e aggiornamenti. Chi ha formato il personale con lo schema precedente deve verificare la propria posizione, a partire dalla corrispondenza fra livello di rischio e corso frequentato.

Chi firma la documentazione tecnica antincendio?
Un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno. Seguiamo l’intero percorso, dalla verifica di assoggettabilità al rapporto con il Comando, e la parte a firma è sottoscritta da tecnico abilitato.

Potete affiancarci durante la visita dei Vigili del fuoco?
Sì, è parte del servizio: prepariamo prima il fascicolo che verrà chiesto, siamo presenti il giorno del sopralluogo e gestiamo con voi le eventuali prescrizioni fino alla dimostrazione dell’adempimento.

Siete in regola con l’antincendio?

Diteci che attività svolgete, in quali locali e con quanti addetti: vi diciamo se siete soggetti al controllo dei Vigili del fuoco, in quale categoria, e su quale norma sono costruiti i documenti che avete. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.

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In sintesi

  • Valutazione del rischio incendio e addetti formati: obblighi di ogni azienda con lavoratori, anche se non soggetta al D.P.R. 151/2011
  • D.M. 10 marzo 1998 abrogato dal 29 ottobre 2022: la materia è nei tre decreti del settembre 2021
  • Attività dell’allegato I: categorie A, B e C. Per B e C valutazione del progetto, poi SCIA antincendio
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio: quinquennale, decennale per alcune attività
  • Addetti antincendio: livelli 1, 2 e 3 secondo il rischio, con aggiornamento quinquennale
  • Registro dei controlli e manutentori qualificati secondo il D.M. 1 settembre 2021
  • Documentazione a firma di professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno

Che cosa si rischia

  • Esercizio senza SCIA antincendio, o senza la richiesta di rinnovo periodico di conformità: è un reato, punito con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda, art. 20 comma 1 del D.Lgs. 139/2006
  • Attestare fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e nelle dichiarazioni allegate alla segnalazione o al rinnovo: reclusione da tre mesi a tre anni, art. 20 comma 2 dello stesso decreto. Riguarda anche il professionista che firma
  • Addetti antincendio non designati o non formati: contravvenzione penale a carico del datore di lavoro, artt. 18 comma 1 lettera b e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008
  • Inadempienze che configurano illeciti penali, con deferimento all’autorità giudiziaria e responsabilità del datore di lavoro
  • Nei casi più gravi chiusura dell’attività e sequestro delle strutture: per un’azienda produttiva è fermo immediato
  • Rinnovo scaduto: l’attività si trova a operare senza titolo in corso di validità
  • In caso di incendio le polizze verificano la conformità antincendio: un adempimento mancante può incidere sull’indennizzo
  • Documenti ancora costruiti sul D.M. 10 marzo 1998: valutazione del rischio e corsi da rifare

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