Non esiste, da nessuna parte, l’elenco degli obblighi della vostra azienda. Non lo restituisce la visura, non lo consegna il commercialista, non si ricava dal codice ATECO. Le fonti sono decine e si sono stratificate in trent’anni: un decreto legislativo per la sicurezza, un regolamento europeo per gli alimenti, un altro per i dati personali, un regolamento del Presidente della Repubblica per l’antincendio, e in parecchie materie un pezzo della disciplina lo scrivono la Regione o il Comune. Quell’elenco, semplicemente, va ricostruito ogni volta.
A ricostruirlo si arriva per due strade, e conviene sapere su quale siete, perché il lavoro cambia. C’è chi sta aprendo, o ha appena aperto: nessuno gli ha chiesto niente, deve mettersi a norma da zero, e ha il vantaggio raro di poter fare le cose nell’ordine giusto invece che nell’ordine in cui arrivano. E c’è chi ha già una data addosso: un questionario fornitori da restituire, un capitolato che pretende un requisito, una banca che chiede un documento in istruttoria. Nel primo caso si fa una ricognizione ordinata e si pianifica; nel secondo si parte dalla scadenza e si lavora a ritroso, mettendo in conto che qualcosa venga dopo. Se invece un controllo è già in corso, l’ordine delle priorità è un altro ancora e la prima cosa utile è una telefonata, non una lettura.
Questa pagina serve a smistare, non ad approfondire: ogni blocco colorato qui sotto corrisponde a una situazione tipica e porta alla scheda che la tratta per esteso. Se non sapete quale sia la vostra, leggete prima il riquadro: la confusione più comune, quella fra conformità e certificazione, cambia dove dovete andare.
La conformità è quello che la legge impone. Non dipende da chi ve la chiede: vale perché esiste una norma. Non farla espone a una sanzione, che in diversi casi è penale e non amministrativa: la mancata valutazione dei rischi è punita dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto oppure, in alternativa, con l’ammenda. Si risponde davanti a un’autorità, non davanti a un cliente.
La certificazione è quello che il mercato chiede. È volontaria: la scegliete perché un cliente la pretende, perché una gara la premia, perché volete organizzarvi meglio. Non farla non vi manda in tribunale: vi esclude da una fornitura. Le trovate tutte, schema per schema, su certificazioni.
I due mondi si toccano in un punto preciso, ed è utile conoscerlo: l’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 159/2025 in vigore dal 31 ottobre 2025, stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione conformi alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai criteri generali dell’articolo 30. Uno standard volontario che produce un effetto giuridico: succede di rado, e qui succede.
Da dove volete cominciare
Undici strade, a seconda di che cosa avete sul tavolo, ordinate come arrivano le telefonate.
Vi hanno chiesto il DVR, o è passato un ispettore
È l’area da cui dipendono quasi tutte le altre: dal documento di valutazione dei rischi discendono nomine, sorveglianza sanitaria, formazione, piano di emergenza e verifiche periodiche. L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 mette la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione fra le due sole funzioni che il datore di lavoro non può delegare. Non è un documento che si compra già fatto: resta un atto suo, anche quando a scriverlo è un consulente.
Il Comando dei vigili del fuoco vi ha scritto, o dovete aprire un’attività soggetta
Qui i piani sono due e vanno tenuti separati. Il D.Lgs. 81/2008 chiede a ogni datore di lavoro la valutazione del rischio incendio e la gestione dell’emergenza. Il D.P.R. 151/2011 riguarda invece soltanto le attività elencate nel suo Allegato I: per quelle servono la valutazione del progetto, la segnalazione certificata di inizio attività al Comando e, per la categoria C, il certificato di prevenzione incendi, rilasciato entro quindici giorni dall’esito positivo del controllo. Poi c’è la parte che si dimentica: l’articolo 5 impone l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni, elevati a dieci per alcune attività dell’Allegato I (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77).
Lavorate con gli alimenti e vi chiedono il manuale di autocontrollo
L’articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004 impone all’operatore del settore alimentare di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP e di dimostrarne l’applicazione all’autorità competente; il Capitolo XII dell’Allegato II chiede che gli addetti alla manipolazione siano controllati e addestrati in materia d’igiene. Le sanzioni le fissa l’articolo 6 del D.Lgs. 193/2007: da 1.000 a 6.000 euro per chi omette di predisporre le procedure di autocontrollo, la stessa cifra per chi le applica in modo non corretto e per chi non elimina le inadeguatezze nel termine assegnato.
Un cliente vi ha mandato un questionario privacy, o dovete nominare un DPO
Registro dei trattamenti, basi giuridiche, informative, atti di designazione, valutazioni d’impatto, misure di sicurezza, gestione delle violazioni. L’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 non chiede soltanto di rispettare i principi: chiede al titolare di essere in grado di comprovarlo, ed è questa la parte che manca quasi sempre. L’articolo 83 gradua le sanzioni su due livelli: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo per le violazioni del paragrafo 4, fino a 20 milioni o al 4% per quelle del paragrafo 5.
Un capitolato, un socio o una banca vi chiedono il modello 231
Il D.Lgs. 231/2001 non obbliga nessuno ad adottare un modello: stabilisce che l’ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi lo rappresenta, lo amministra o lo dirige, oppure da chi è sottoposto alla loro direzione, e che non risponde se quelle persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (articolo 5). L’articolo 6 indica la via d’uscita: un modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, un organismo di vigilanza con autonomi poteri, un sistema disciplinare. Le sanzioni pecuniarie si contano per quote, da cento a mille, e ciascuna quota vale da cinquecentomila a tre milioni di lire, cioè da circa 258 a circa 1.549 euro (articolo 10). Il modello resta facoltativo: è però l’unica difesa organizzativa che la legge riconosca.
State comprando un’azienda o un capannone, o volete sapere dove siete scoperti
Stesso metodo, due committenti diversi. La gap analysis la chiede chi è già dentro l’azienda e vuole l’elenco delle scoperture prima che lo scriva un ispettore. La due diligence la chiede chi sta per comprare, affittare o finanziare e vuole sapere quali passività si porta a casa insieme all’immobile o alle quote. In entrambi i casi si va sul posto, si leggono autorizzazioni e documenti, si confronta lo stato di fatto con quello che le norme richiedono e si consegna un elenco di rilievi. Gli ambiti su cui lavoriamo sono l’ambientale e la salute e sicurezza.
Vi manca la persona, non il documento
Molti obblighi non si assolvono con una carta ma con una nomina: qualcuno deve ricoprire il ruolo, avere i requisiti e rispondere. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno, medico competente, responsabile della protezione dei dati, responsabile dell’industria alimentare, direttore tecnico, membro dell’organismo di vigilanza, figure di qualità e HSE in temporary management. Serve anche quando la posizione è scoperta e il ricambio richiede mesi.
Avete appena aperto, o state per aprire
Chi comincia ha lo stesso elenco di obblighi di chi è sul mercato da vent’anni, ma non ha né la struttura né il bilancio per affrontarli tutti insieme. Qui il lavoro non è fare tutto: è distinguere quello che blocca l’apertura da quello che può venire dopo, e verificare se esiste una misura pubblica che copra una parte della spesa.
Producete rifiuti, avete un camino, uno scarico o un impianto a gas fluorurati
È la materia in cui la disciplina statale si intreccia di più con quella regionale e comunale: la stessa lavorazione ha adempimenti diversi a seconda di dove sta lo stabilimento. Il perimetro lo fissa il D.Lgs. 152/2006, dai rifiuti agli scarichi idrici alle emissioni in atmosfera, e intorno ruotano le autorizzazioni, l’impatto acustico e i gas fluorurati. La scadenza più vicina riguarda la tracciabilità: il RENTRI, istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ha aperto le iscrizioni a scaglioni, e dal 15 settembre 2026 il formulario di identificazione del rifiuto non si potrà più usare in formato cartaceo.
Siete un soggetto NIS, oppure lo è un vostro cliente
Chi è stato inserito nell’elenco nazionale dei soggetti NIS ha diciotto mesi dalla comunicazione per attuare le misure di sicurezza definite dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: 43 misure per i soggetti essenziali, 37 per quelli importanti. Per chi è entrato nella prima tornata la data è il 31 ottobre 2026, e da gennaio 2026 è già operativo l’obbligo di notificare gli incidenti significativi al CSIRT Italia entro 24 ore. Le sanzioni del D.Lgs. 138/2024 arrivano a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale, e la responsabilità è in capo agli organi di amministrazione. Se ne accorge anche chi non rientra: i soggetti NIS devono presidiare la propria catena di fornitura, e i requisiti li trasferiscono ai fornitori.
Costruite, assemblate o importate un prodotto
La marcatura CE non è una certificazione e nessun ente la rilascia: è la firma con cui il fabbricante si assume la responsabilità che il prodotto rispetti la legislazione europea applicabile. Senza, il prodotto non può essere immesso sul mercato.
Ci si ritrova fabbricanti anche senza volerlo: chi assembla una linea di macchine con funzionamento solidale è il fabbricante della linea; chi modifica in modo sostanziale una macchina esistente diventa il fabbricante di una macchina nuova; chi importa da fuori Unione o rivende con il proprio marchio assume obblighi propri. Sono i tre casi che generano quasi tutte le contestazioni, e si scoprono quando arriva la vigilanza del mercato o quando succede un infortunio e il fascicolo tecnico deve reggere davanti a un giudice.
Nei prossimi mesi cambia parecchio: il nuovo Regolamento Macchine si applica dal 20 gennaio 2027 e il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione è già in vigore da gennaio 2026.
Avete cinquanta dipendenti, o un modello 231, e nessun canale di segnalazione
Il D.Lgs. 24/2023 impone il canale di segnalazione interna alle aziende con almeno cinquanta dipendenti e a tutti gli enti che hanno adottato un modello 231, anche sotto quella soglia. Il canale deve garantire la riservatezza di chi segnala, essere affidato a un gestore autonomo e formato, dare avviso di ricevimento entro sette giorni e riscontro entro tre mesi. L’ANAC sanziona da 10.000 a 50.000 euro la mancata istituzione del canale, le procedure non conformi, le ritorsioni e la violazione della riservatezza. Se il canale interno non c’è o non risponde, chi segnala può rivolgersi direttamente all’Autorità.
Perché ve lo chiedono: la catena degli appalti
Chi vi manda la lista dei documenti di solito non sta esagerando: sta assolvendo un obbligo suo. L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo di verificarne l’idoneità tecnico professionale, e nelle more del decreto attuativo la verifica si fa acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione del possesso dei requisiti.
Lo stesso articolo, al comma 3, gli chiede di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare al contratto e da aggiornare quando l’opera cambia, oppure di individuare un incaricato del coordinamento. Se non ve li chiede, la scopertura diventa sua: la conformità non è più solo un rapporto fra voi e l’autorità, è una condizione per lavorare con gli altri.
Come lavoriamo
- Partiamo da dove siete. Se avete già ricevuto una richiesta, si parte da quella e dalla sua data; se state aprendo, dall’attività che farete davvero e dai locali in cui la farete.
- Ricognizione di quello che avete già. Molte aziende sono più in regola di quanto credano e hanno documenti validi che nessuno ha mai messo insieme. Rifarli è solo una spesa in più.
- Gap analysis. Confronto fra lo stato di fatto e gli obblighi applicabili, ambito per ambito, con un elenco di rilievi e la loro gravità. È il documento che dice dove siete, e serve anche a decidere quanto spendere.
- Piano di rientro con le priorità. Prima quello che espone a sanzione penale o a fermo dell’attività, poi quello che serve al cliente o alla gara, infine il resto. Con date e responsabili.
- Esecuzione. Documenti, valutazioni, pratiche, nomine, e dove serve l’assunzione diretta di un incarico professionale.
- Formazione. Quasi ogni obbligo ne porta uno formativo. L’analisi la facciamo qui, i corsi li eroga Emmess Learning Hub: si parte dalla pagina formazione.
- Scadenzario. Il calendario di quello che scade e quando: aggiornamenti, visite mediche, verifiche periodiche, rinnovi antincendio. Le aziende si scoprono scoperte quasi sempre per una scadenza dimenticata, non per un adempimento mai fatto.
Che cosa si rischia davvero
«Sanzione» non vuol dire la stessa cosa in tutti gli ambiti. Nella sicurezza sul lavoro le violazioni più gravi sono reati contravvenzionali: l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto oppure, in alternativa, l’ammenda, e gli importi sono rivalutati periodicamente ai sensi dell’articolo 306, comma 4-bis. Si risponde personalmente, e la posizione la occupa il datore di lavoro.
Nell’alimentare l’impianto del D.Lgs. 193/2007 è amministrativo, ma si somma con facilità: più contestazioni nello stesso verbale, e resta la possibilità per l’autorità di prescrivere adeguamenti a termine, con una seconda sanzione se il termine non viene rispettato. Nella protezione dei dati le soglie dell’articolo 83 sono alte, ma l’esito ordinario di un’ispezione non è il massimo edittale: la sanzione è graduata, e fra i criteri pesa quanto siete stati in grado di documentare. Nel 231 il rischio più serio non è la sanzione pecuniaria: sono le misure interdittive, perché toccano la possibilità di continuare a lavorare.
Quanto costa mettersi in regola
Non pubblichiamo listini, e non è reticenza: la stessa richiesta costa cifre molto diverse a seconda di quante sedi avete, di quanti ambiti sono coinvolti e di quanto materiale esiste già. Il ragionamento con cui costruiamo un preventivo è spiegato in quanto costa certificarsi, e vale allo stesso modo per la conformità. Per un numero vero conviene richiedere un preventivo.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra conformità e certificazione?
La conformità è quello che la legge impone: non farla espone a una sanzione, in diversi casi penale. La certificazione è volontaria e risponde a una richiesta del mercato: non farla non vi manda davanti a un giudice, vi esclude da una fornitura o da una gara. Sono due percorsi diversi che spesso si incrociano, e su questo sito hanno due sezioni distinte: questa e certificazioni.
Non so quali obblighi ho: da dove si comincia?
Dalla gap analysis, che è il documento che risponde a questa domanda. Si parte dall’attività reale, dalle mansioni effettive e dai luoghi, non dalla visura: l’esito è l’elenco di che cosa vi riguarda, che cosa manca e in che ordine conviene rimediare.
Il modello 231 è obbligatorio?
No. Nessuna norma impone di adottarlo. L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 lo indica come la condizione per andare esenti dalla responsabilità dell’ente, purché sia adottato ed efficacemente attuato prima del fatto e purché esista un organismo di vigilanza con autonomi poteri. Diventa di fatto necessario quando lo pretende un capitolato, un socio o un finanziatore.
Ogni quanto si rinnova la pratica antincendio?
L’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 prevede l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni, dieci per alcune attività dell’Allegato I. Riguarda solo le attività soggette elencate in quell’allegato: chi non vi rientra ha comunque gli obblighi antincendio del D.Lgs. 81/2008.
Il mio cliente può chiedermi tutti questi documenti?
Sì, e in molti casi deve. L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 gli impone di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese a cui affida lavori e servizi e di gestire i rischi da interferenze con un documento allegato al contratto. Non è un eccesso di zelo: è un adempimento suo.
Il DVR posso comprarlo già fatto?
No, e un documento generico è peggio della sua assenza, perché dimostra che la valutazione non è stata fatta. L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 rende la valutazione dei rischi una funzione non delegabile: il consulente aiuta a farla e la mette per iscritto, ma il contenuto deve descrivere la vostra azienda.
Vi occupate anche della formazione che ne deriva?
Sì. L’analisi degli obblighi formativi e il piano li facciamo qui; i corsi li eroga Emmess Learning Hub, accreditata al n. 1353 all’Albo di Regione Lombardia. Il quadro ambito per ambito sta sulla pagina formazione.
Quanto costa?
Dipende dagli ambiti coinvolti, dalle sedi, da quanto materiale esiste già e da quanto tempo resta prima della scadenza. Come si forma un preventivo lo spieghiamo in quanto costa certificarsi. La prima analisi non ha alcun costo e non impegna a nulla.
Da dove cominciate?
Scriveteci che attività fate, quante persone e quante sedi, oppure mandateci direttamente la richiesta che avete ricevuto: vi diciamo che cosa vi riguarda, che cosa serve davvero e in che ordine conviene farlo. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
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Salute e sicurezza
DVR, nomine e sorveglianza sanitaria
Alimentare e HACCP
manuale, SCIA ed etichettatura
Modello 231
organismo di vigilanza e direzione
NIS2 e cybersicurezza
misure ACN e notifica incidenti
Whistleblowing
canale, procedura e gestore
Due diligence e gap analysis
dove siete scoperti
Incarichi professionali
RSPP, DPO e temporary management
Adempimenti ambientali
rifiuti, RENTRI, emissioni e scarichi
In sintesi
- Conformità: quello che la legge impone, spesso con sanzione penale
- Certificazione: quello che il mercato chiede, sempre volontaria
- Valutazione dei rischi e nomina del RSPP: funzioni non delegabili del datore di lavoro
- Rinnovo antincendio ogni cinque anni per le attività soggette, dieci per alcune
- HACCP: procedure obbligatorie e sanzione da 1.000 a 6.000 euro se mancano
- Privacy: non basta essere conformi, bisogna poterlo comprovare
- Il modello 231 non è obbligatorio: è l’unica difesa organizzativa riconosciuta
- Chi vi appalta lavori è tenuto a verificare la vostra idoneità tecnico professionale
Pagine collegate
- Consulenza antincendio e prevenzione incendi
- Privacy e GDPR: la consulenza
- Startup e PMI
- Adeguamento NIS2 e D.Lgs. 138/2024
- Whistleblowing: il canale di segnalazione
- Tutte le certificazioni, per famiglia
- Formazione: che cosa è obbligatorio e chi paga
- Formazione ambientale: chi è obbligato e a che cosa
- Quanto costa certificarsi
