Quasi sempre chi arriva qui non sta cercando «la sostenibilità». Sta cercando la risposta a una cosa precisa che gli è appena arrivata sul tavolo: il questionario di sostenibilità di un cliente importante, con quaranta domande e una scadenza; la richiesta della banca, che al rinnovo dell'affidamento chiede dati che nessuno in azienda ha mai raccolto; oppure un bando o un capitolato che assegna punti a criteri ambientali e sociali che vanno dimostrati, non dichiarati.
In tutti e tre i casi la domanda vera è la stessa: che cosa devo avere, e mi serve una certificazione? La risposta onesta è che dipende, e che la parola «certificazione» in questo campo viene usata quasi sempre in modo improprio. Questa pagina serve a mettere ordine: che cosa è obbligatorio per legge oggi, nel 2026, e per chi; che cosa si può realmente certificare; e che cosa invece è solo un'etichetta che qualcuno vende.
Non esiste una «certificazione di sostenibilità». Non esiste nemmeno una «certificazione ESG». Non c'è una norma internazionale che si chiami così, non c'è uno schema accreditato con quel nome, e nessun organismo accreditato può emettere un certificato con quella dicitura.
Esistono quattro cose diverse, che si comportano in modo diverso e costano cifre diverse. Chi ve le mette tutte nello stesso preventivo sotto la voce «certificazione ESG» vi sta vendendo un'etichetta: può anche darvi un attestato con un bel logo, ma quell'attestato non ha alcun valore né in gara né davanti all'ufficio acquisti che vi ha mandato il questionario.
Da dove volete cominciare
Quattro strade, a seconda di che cosa avete sul tavolo. Se non sapete quale sia la vostra, il resto di questa pagina serve proprio a capirlo.
Vi hanno chiesto un bilancio di sostenibilità
Un cliente importante, la banca o un bando vi chiedono un documento che racconti che cosa fate in materia ambientale e sociale. Non siete obbligati per legge, ma senza quel documento restate fuori.
Vi serve una strategia, non solo un documento
Volete sapere dove andare prima di raccontare dove siete arrivati: quali temi contano davvero per la vostra impresa, quali obiettivi sono verificabili e con quali indicatori si misurano.
Volete sapere se siete obbligati per legge
Dopo il pacchetto Omnibus la platea degli obbligati diretti si è ristretta moltissimo. Nella grande maggioranza dei casi la risposta è no — ma conviene verificarlo con le soglie in mano.
Vi serve una certificazione, non un racconto
Quando il bando o il questionario chiedono un certificato vero, rilasciato da un organismo terzo, il terreno è questo. Sono schemi diversi: ognuno certifica una cosa precisa.
- ISO 14001 — sistema di gestione ambientale
- ISO 14064 — impronta di carbonio, che si verifica e non si certifica
- EMAS — registrazione ambientale europea
- ISO 50001 — gestione dell’energia
- ISO 20121 — eventi sostenibili
- SA8000 e PAS 24000 — responsabilità sociale
- UNI/PdR 125 — parità di genere
- Tutti gli schemi di certificazione, per famiglia
Le quattro cose che vengono chiamate «sostenibilità»
Tenerle separate è la prima cosa utile che possiamo farvi. Cambia chi decide, cambia chi verifica, e soprattutto cambia che cosa succede se non ce l'avete.
| Categoria | Che cos'è | Esempi | Chi la verifica |
|---|---|---|---|
| a) Obblighi di rendicontazione | Imposti da una legge. Si rendiconta nella relazione sulla gestione e la conformità viene attestata | CSRD, recepita dal D.Lgs. 125/2024; tassonomia UE, reg. (UE) 2020/852 | Un revisore abilitato all'attestazione |
| b) Norme certificabili su aspetti specifici | Volontarie. Si certifica un sistema o una filiera, non «la sostenibilità» in generale | ISO 14001, ISO 50001, ISO 20121, SA8000, PAS 24000, UNI/PdR 125, FSC, PEFC, RSPO | Un organismo di certificazione accreditato |
| c) Linee guida non certificabili | Volontarie. Danno un metodo, ma non contengono requisiti verificabili da un terzo | ISO 26000 sulla responsabilità sociale | Nessuno: non esiste certificazione accreditata |
| d) Marchi privati e asserzioni | Etichette, punteggi e «bollini» di soggetti privati, con regole proprie | Marchi commerciali di sostenibilità, punteggi ESG di piattaforme | Chi possiede il marchio |
C'è poi una quinta forma che confonde ancora di più, perché assomiglia a una certificazione e non lo è: la verifica o validazione di un'asserzione. È il caso dell'inventario dei gas serra secondo la ISO 14064 e della registrazione EMAS. Il documento che ne esce è reale e ha valore, ma tecnicamente non è un certificato di sistema: torneremo più avanti sul perché la distinzione conta.
Chi è obbligato a rendicontare, oggi
Questa è la parte in cui la rete è piena di materiale scaduto, perché le regole sono cambiate tre volte fra il 2024 e il 2026. Il punto di arrivo è però netto, ed è molto più ristretto di quello che si legge in giro.
La direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità — direttiva (UE) 2022/2464, la CSRD — è stata prima rinviata dalla direttiva «stop the clock», la direttiva (UE) 2025/794, e poi riscritta nel perimetro dalla cosiddetta direttiva Omnibus I: la direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026. Gli Stati membri devono recepirla entro il 19 marzo 2027.
Sono obbligate a rendicontare la sostenibilità le imprese che superano entrambe queste soglie: più di 1.000 dipendenti in media nell'esercizio e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti.
Non «una delle due»: tutte e due insieme. La prima rendicontazione riguarda gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, quindi i bilanci pubblicati nel 2028. L'attestazione richiesta resta di tipo limited assurance; l'obbligo di arrivare alla reasonable assurance, che era previsto, è stato eliminato.
Tradotto: la stragrande maggioranza delle imprese italiane, comprese moltissime che nel 2024 avevano già avviato un progetto di rendicontazione, resta fuori dall'obbligo. Le grandi imprese quotate della prima ondata, che già rendicontano, continuano sugli esercizi 2024-2026 secondo le regole vigenti, e gli Stati membri possono esentare quelle che scendono sotto le nuove soglie.
Discorso analogo per la dovuta diligenza: la direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD), sempre riscritta dall'Omnibus, si applica alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di ricavi netti mondiali, con recepimento entro il 26 luglio 2028 e applicazione dal 26 luglio 2029. È una platea di poche centinaia di gruppi in tutta Europa.
Il calendario italiano non coincide ancora con quello europeo
In Italia la CSRD è stata recepita con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Il rinvio europeo è stato recepito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha modificato l'articolo 17 del D.Lgs. 125/2024 spostando l'avvio:
- grandi imprese non enti di interesse pubblico — dall'esercizio che inizia il 1° gennaio 2027, con pubblicazione nel 2028;
- PMI quotate, escluse le microimprese — dall'esercizio che inizia il 1° gennaio 2028, con pubblicazione nel 2029.
Attenzione a come si legge questo calendario: è ancora quello precedente all'Omnibus. Le nuove soglie europee dei 1.000 dipendenti e dei 450 milioni non sono ancora nel testo italiano, e ci arriveranno con il recepimento della direttiva (UE) 2026/470, che ha come termine il 19 marzo 2027. Chi oggi vi dice che la vostra grande impresa non quotata è obbligata dal 2027 sta leggendo un testo che è formalmente in vigore ma che l'Europa ha già superato. È la ragione per cui, su questa materia, prima di avviare un progetto conviene verificare la data del documento che si sta leggendo.
Perché il questionario arriva lo stesso
Qui sta il punto che conta per il novantacinque per cento delle aziende italiane, ed è il motivo per cui ci chiamano. Non essere obbligati alla rendicontazione non significa non ricevere le richieste. Significa solo che quelle richieste non arrivano da una legge: arrivano da chi vi compra e da chi vi finanzia, ed è una pressione che si negozia molto peggio.
Il meccanismo ha anche un nome nei documenti europei: effetto a catena, il trickle-down effect. L'impresa obbligata deve rendicontare gli impatti della propria catena del valore; per farlo chiede i dati ai fornitori; il fornitore li chiede ai propri. Alla fine della catena c'è un'officina di venti persone che si vede arrivare un foglio di calcolo con centoquaranta righe e nessuno in azienda che sappia da dove cominciare.
Sul fronte del credito il percorso è parallelo. Gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla gestione dei rischi ESG, pubblicati nel gennaio 2025 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), si applicano agli enti creditizi dall'11 gennaio 2026, e dall'11 gennaio 2027 per gli enti di piccole dimensioni e non complessi. Chiedono alle banche di identificare, misurare e monitorare i rischi ambientali, sociali e di governance dei portafogli. Le banche non hanno altro modo di farlo che chiedere i dati ai clienti affidati. Non è un obbligo che grava su di voi: è un obbligo che grava su di loro e che vi arriva addosso sotto forma di questionario al rinnovo del fido.
Il VSME: lo scudo che quasi nessuno usa
L'Europa si è accorta del problema e ha costruito una risposta precisa, che moltissime PMI non sanno di avere. Si chiama VSME, lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese non quotate.
Lo ha elaborato l'EFRAG, che lo ha consegnato alla Commissione nel dicembre 2024, ed è stato adottato con la raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025. Ha due moduli: un modulo base, con le informazioni essenziali, e un modulo completo, con i dati che tipicamente banche, investitori e clienti aziendali chiedono in più.
La raccomandazione dice esplicitamente che chi chiede informazioni di sostenibilità alle imprese della propria catena del valore dovrebbe limitare le richieste a quanto previsto dallo standard volontario. E l'Omnibus ha trasformato quel «dovrebbe» in un tetto giuridico: le imprese in obbligo non possono pretendere dai partner commerciali fino a 1.000 dipendenti informazioni che eccedano il contenuto dello standard volontario, nemmeno per contratto.
Detto in modo pratico: un fascicolo VSME fatto bene, una volta sola, è la risposta legittima a tutti i questionari che vi arrivano, e vi dà il diritto di fermarvi lì. È la differenza fra rispondere una volta e rispondere quattordici volte, ogni volta in un formato diverso.
È anche la ragione per cui, quando un'azienda ci chiama con il questionario in mano, la prima cosa che guardiamo non è quale certificazione comprare: è quali dati avete già e come si organizzano in un documento unico che potete mandare a chiunque ve li chieda.
Che cosa si può davvero certificare
Questa è la lista vera, e non contiene la voce «sostenibilità». Ogni riga è uno schema che esiste, che ha una norma dietro e per cui un organismo accreditato può emettere un documento che il vostro cliente riconosce. Sono tutti volontari: nessuna legge italiana vi obbliga ad averli. Cambia solo chi ve li chiede.
| Schema | Che cosa riguarda | Chi lo chiede tipicamente |
|---|---|---|
| ISO 14001 | Sistema di gestione ambientale | Gare pubbliche, capitolati, albi fornitori |
| ISO 50001 | Sistema di gestione dell'energia | Aziende energivore, incentivi, diagnosi energetiche |
| ISO 14064 | Inventario dei gas serra: quantificazione e rendicontazione | Clienti che chiedono l'impronta di carbonio |
| EMAS | Registrazione ambientale europea con dichiarazione pubblica | Enti pubblici, settori regolamentati |
| ISO 20121 | Gestione sostenibile degli eventi | Committenti di eventi, fiere, manifestazioni pubbliche |
| SA8000 | Responsabilità sociale e condizioni di lavoro | Committenti della moda, arredo, grande distribuzione |
| PAS 24000 | Sistema di gestione sociale, impostato come una norma ISO | Chi vuole integrare il sociale negli altri sistemi |
| UNI/PdR 125 | Sistema di gestione per la parità di genere | Gare pubbliche, PNRR, esonero contributivo |
| FSC e PEFC | Gestione forestale e catena di custodia del legno e della carta | Editoria, imballaggio, arredo, edilizia in legno |
| RSPO | Catena di fornitura dell'olio di palma | Alimentare, cosmetica, detergenza |
| Rainforest Alliance (già UTZ) | Filiere di caffè, cacao e tè | Torrefazioni, industria dolciaria, distribuzione |
| ISO 26000 | Responsabilità sociale: è una guida, non è certificabile | Chi cerca un metodo, non un certificato |
Sull'ultima riga vale la pena fermarsi, perché è l'equivoco più venduto del settore: la ISO 26000 non è certificabile, e non lo è per scelta di chi l'ha scritta. È una guida: dà principi e temi, non requisiti verificabili. Se vi propongono «la certificazione ISO 26000» con tanto di attestato, quell'attestato non ha alcun accreditamento dietro e in gara non vale nulla. L'elenco completo degli schemi che seguiamo è nella pagina tutte le certificazioni.
L'impronta di carbonio non è una certificazione
È la richiesta più frequente in assoluto e quasi sempre viene formulata così: «ci serve la certificazione della carbon footprint». La formula è sbagliata, e la differenza non è da pignoli: cambia chi rilascia il documento, sotto quale accreditamento, e che cosa quel documento dimostra.
L'inventario dei gas serra a livello di organizzazione si costruisce secondo la ISO 14064-1. Il risultato non viene «certificato»: viene verificato o validato da un organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17029 e la ISO 14065 — norme di accreditamento diverse da quelle dei sistemi di gestione. In Italia il servizio è censito da Accredia proprio sotto la voce «verifiche e validazioni», non sotto le certificazioni.
Conta perché il vostro cliente, o il bando, chiederà una cosa precisa: la dichiarazione di gas serra verificata, con l'anno di riferimento, il perimetro e le categorie incluse. Un attestato generico con scritto «carbon neutral» non risponde a quella richiesta — e dal 27 settembre 2026, come vedremo, esporrebbe anche a un problema diverso. Il tema ha una scheda dedicata: certificazione ISO 14064 e carbon footprint, dove trovate perimetri, categorie e come si arriva alla verifica.
Gli eventi sostenibili: qui la norma esiste davvero
Sugli eventi, al contrario, la certificazione c'è e funziona. La norma è la ISO 20121, nell'edizione 2024, e gli organismi che la certificano sono accreditati secondo la ISO/IEC 17021-1 con la specifica ISO/TS 17021-4. Si applica a un evento singolo oppure all'organizzazione che gli eventi li fa di mestiere.
È lo schema che viene chiesto per manifestazioni pubbliche, fiere, congressi e grandi eventi sportivi, sempre più spesso come requisito di capitolato e non come pregio. Anche qui c'è una scheda dedicata: certificazione ISO 20121 per gli eventi sostenibili.
I regolamenti che toccano chi non pensa di essere toccato
Fuori dalla rendicontazione ci sono tre regolamenti europei che hanno effetti concreti e immediati su aziende di qualunque dimensione. Non sono «sostenibilità» nel senso reputazionale: sono adempimenti, con date.
- Tassonomia UE, reg. (UE) 2020/852. È il vocabolario che stabilisce quando un'attività economica può dirsi ecosostenibile. L'obbligo di rendicontarne l'allineamento è agganciato al perimetro della rendicontazione: chi resta fuori può farlo su base volontaria. Il punto per una PMI è un altro: i criteri della tassonomia sono ciò che banche e investitori usano per classificare un finanziamento come verde.
- CBAM, reg. (UE) 2023/956. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è entrato nel periodo definitivo dal 1° gennaio 2026. Riguarda chi importa merci ad alta intensità di emissioni — fra cui acciaio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. Il regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083 ha introdotto una soglia de minimis di 50 tonnellate di massa netta per importatore e anno solare, sotto la quale gli obblighi non scattano; l'acquisto dei certificati parte dal 2027. Se importate componenti metallici, verificate se ci rientrate: molte aziende scoprono di essere importatori senza saperlo.
- EUDR, reg. (UE) 2023/1115. Il regolamento contro la deforestazione riguarda legno, carta, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e bovini. Il regolamento (UE) 2025/2650, di dicembre 2025, ha spostato l'applicazione al 30 dicembre 2026 per operatori e commercianti grandi e medi e al 30 giugno 2027 per microimprese e persone fisiche, semplificando gli adempimenti: la dichiarazione di dovuta diligenza la presenta solo il primo operatore che immette il prodotto sul mercato, gli altri raccolgono e conservano il numero di riferimento, e i dati di fornitori e clienti si conservano cinque anni.
I rating ESG: chi li fa, adesso, è vigilato
Molte aziende ricevono un punteggio ESG da una piattaforma e lo scambiano per una certificazione. Non lo è, e la novità del 2026 aiuta a capire perché.
Il regolamento (UE) 2024/3005 sui fornitori di rating ESG si applica dal 2 luglio 2026: da quella data, per operare nell'Unione, chi emette rating ESG deve essere autorizzato e vigilato dall'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; in Italia l'autorità nazionale designata è la Consob. Il regolamento impone trasparenza su metodologie, fonti e conflitti di interesse.
Va però letto per quello che è: regola chi il rating lo produce, non chi lo riceve. Non introduce alcun obbligo per le imprese valutate e non trasforma un punteggio in un certificato. Se un fornitore vi chiede un punteggio minimo su una piattaforma, quella è una richiesta contrattuale privata, non un adempimento di legge: si negozia, e spesso si soddisfa meglio con i dati del VSME che comprando un abbonamento.
Il greenwashing è diventato una questione legale
Fino a ieri dire «prodotto ecologico» era una scelta di marketing. Da settembre 2026 è una scelta che può costare una sanzione.
La direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Il decreto è in vigore dal 24 marzo 2026 e le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026.
- asserzioni ambientali generiche quando non è dimostrabile l'eccellenza delle prestazioni ambientali dichiarate;
- dichiarazioni su prestazioni ambientali future senza impegni chiari e obiettivi misurabili e verificabili;
- etichette o marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da un'autorità pubblica;
- attribuire all'intero prodotto caratteristiche ambientali che riguardano solo una sua parte o un solo aspetto.
Il terzo punto è quello che rovescia il ragionamento di questa pagina e lo chiude: i «bollini» senza uno schema di certificazione dietro non solo non servono, da settembre 2026 diventano un rischio. Chi ha speso per un marchio privato di sostenibilità si trova con un'etichetta che non può più usare, mentre chi ha una certificazione accreditata può continuare a dichiararla.
Una precisazione per evitare confusione, perché il nome gira molto: la direttiva «Green Claims», proposta dalla Commissione nel marzo 2023, non è mai diventata legge. Nel giugno 2025 la Commissione ne ha annunciato il ritiro e il negoziato si è fermato. Chi vi vende un adeguamento «alla Green Claims» vi sta facendo pagare la conformità a un testo che non esiste: quella che esiste, e che si applica dal 27 settembre 2026, è la direttiva (UE) 2024/825 con il suo decreto italiano.
Da dove si comincia, in concreto
L'errore più comune è partire dalla certificazione. Si parte dal problema che avete davvero: chi vi ha chiesto che cosa, entro quando, e per quale ragione. L'ordine che seguiamo è questo.
- Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
- Leggiamo la richiesta che avete ricevuto. Il questionario, il capitolato, la lettera della banca. Nove volte su dieci contiene già la risposta: chiede dati, non certificati, oppure chiede uno schema preciso e allora si sa che cosa fare.
- Stabiliamo se siete in obbligo o no. Con le soglie aggiornate, non con quelle di due anni fa. È una verifica che si chiude in poche ore e che evita progetti costosi avviati per un obbligo che non esiste.
- Facciamo l'inventario di quello che avete già. Consumi, rifiuti, infortuni, formazione, fornitori, contratti, politiche del personale. Quasi sempre metà dei dati richiesti esiste già da qualche parte in azienda: sono sparsi, non mancanti.
- Costruiamo un fascicolo unico, tipicamente sul modello VSME. Uno solo, con i dati e il metodo con cui sono stati raccolti, da usare per rispondere a tutti quelli che ve li chiedono.
- Solo a questo punto valutiamo le certificazioni. E se servono. Una ISO 14001 ha senso se ve la chiedono in gara o se avete aspetti ambientali significativi da governare; non ha senso comprata per fare bella figura in un questionario che chiedeva altro.
- Mettiamo in fila le scadenze che vi riguardano davvero. Greenwashing dal 27 settembre 2026, EUDR dal 30 dicembre 2026, CBAM già in corso: quali di queste vi tocchino si stabilisce guardando che cosa comprate, che cosa vendete e come lo comunicate.
Per un'azienda di dimensioni medie con una ISO 9001 già attiva, un progetto che arriva alla certificazione di uno schema ambientale o sociale richiede dai quattro ai sei mesi. Un fascicolo VSME, se i dati esistono, si chiude in tempi molto più brevi.
Quanto costa la consulenza sulla sostenibilità
Non pubblichiamo listini, e la ragione è che su questo tema un listino sarebbe finto più che altrove: fra un fascicolo di dati e una certificazione accreditata di sistema c'è un ordine di grandezza di differenza, e la voce che pesa di più — quanto materiale esiste già in azienda — non si conosce prima di guardarla.
Come si forma il prezzo di un progetto di certificazione, quali voci non dipendono da noi e come si legge un preventivo lo abbiamo scritto per esteso nella pagina quanto costa certificarsi. Se volete un numero riferito al vostro caso, il modo più rapido è richiedere un preventivo allegando il questionario o il capitolato che avete ricevuto: è il documento che ci dice più di qualunque telefonata.
Come lavoriamo
Non arriviamo con un modello già scritto da appoggiarvi sopra. Veniamo a vedere come lavorate, prendiamo i dati e le procedure che avete già, li confrontiamo con quello che lo schema o la richiesta pretende, e proponiamo solo le modifiche necessarie. Su questa materia conta doppio, perché la tentazione di produrre un documento di sessanta pagine che nessuno legge è forte, e un documento del genere si mantiene male dal secondo anno.
Vi diciamo anche che cosa non serve: se una certificazione non vi porta nulla, ve lo scriviamo. E non percepiamo alcun compenso da nessun organismo di certificazione: l'intermediazione la facciamo, non la fatturiamo.
Domande frequenti
Esiste una certificazione di sostenibilità?
No. Non esiste una norma internazionale né uno schema accreditato che si chiami così, e nessun organismo accreditato può emettere un certificato con quella dicitura. Esistono obblighi di rendicontazione, norme certificabili su aspetti specifici come ambiente, energia, eventi o responsabilità sociale, linee guida non certificabili e marchi privati. Chi vi propone «la certificazione ESG» sta vendendo un'etichetta.
La mia azienda è obbligata alla rendicontazione di sostenibilità?
Quasi certamente no. Dopo la direttiva (UE) 2026/470 l'obbligo riguarda chi supera entrambe le soglie di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti, a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Il testo italiano, il D.Lgs. 125/2024, non è ancora allineato: dovrà esserlo entro il 19 marzo 2027. La verifica sul vostro caso si chiude in poche ore e conviene farla prima di avviare qualsiasi progetto.
Se non sono obbligato, perché il mio cliente mi chiede i dati?
Perché l'obbligo è suo e per assolverlo deve guardare la catena del valore. Lo stesso vale per la banca, che dall'11 gennaio 2026 applica gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui rischi ESG. La richiesta è contrattuale, non normativa: si soddisfa con i dati, non con un certificato.
Che cos'è il VSME e mi conviene?
È lo standard volontario di rendicontazione per le PMI non quotate, adottato con la raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025 su elaborazione EFRAG. Conviene per due ragioni: risponde a tutti i questionari con un documento solo, e chi è in obbligo non può pretendere da voi informazioni che eccedano quel contenuto se avete fino a 1.000 dipendenti.
Quanto costa un percorso di sostenibilità?
Dipende da che cosa vi serve davvero, e la differenza fra un fascicolo di dati e una certificazione accreditata è molto ampia. Come si forma il prezzo, quali voci non dipendono da noi e come si legge un preventivo lo spieghiamo per esteso in quanto costa certificarsi. Per un numero riferito al vostro caso serve una mezz'ora di conversazione e il documento che avete ricevuto.
Esistono contributi o finanziamenti per certificarsi?
Sì, e capita spesso che coprano una parte rilevante della spesa fra bandi camerali, misure regionali e fondi interprofessionali per la parte formativa. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente e prima di iniziare. Non promettiamo l'esito: l'ammissione dipende dal bando e dalla graduatoria, e questo lo diciamo prima e non dopo.
Posso certificarmi ISO 26000?
No. La ISO 26000 è una linea guida sulla responsabilità sociale e non contiene requisiti certificabili: non esiste una certificazione accreditata. Si può implementare come metodo, e se serve un certificato riconosciuto si guarda ad altri schemi, per esempio SA8000 o PAS 24000.
Mi serve la certificazione della carbon footprint?
La formula corretta è un'altra: l'inventario dei gas serra secondo la ISO 14064-1 viene verificato o validato, non certificato, da un organismo accreditato secondo ISO/IEC 17029 e ISO 14065. È una distinzione che conta quando il bando o il cliente chiede un documento preciso. Il tema è trattato nella scheda ISO 14064.
Posso ancora scrivere «prodotto ecologico» sulle mie confezioni?
Dal 27 settembre 2026 no, se l'asserzione è generica e non dimostrabile. Il D.Lgs. 30/2026 ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 nel Codice del consumo e vieta anche i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione. La comunicazione ambientale va rifatta partendo da dati verificati.
Da dove comincio se ho un questionario da consegnare fra due settimane?
Dal questionario. Ce lo mandate, lo leggiamo e vi diciamo quali risposte avete già in casa, quali si costruiscono in tempo e quali no. La prima analisi non ha alcun costo e serve esattamente a questo: evitare che compriate una certificazione per rispondere a una domanda che chiedeva un dato.
Vi è arrivato un questionario?
Mandateci il questionario, il capitolato o la richiesta della banca: vi diciamo che cosa vi stanno chiedendo davvero e se serve una certificazione o soltanto dei dati. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
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In sintesi
- Nessuno schema si chiama «certificazione di sostenibilità»: non esiste
- La rendicontazione è obbligatoria solo oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di ricavi
- Tutti gli schemi certificabili sul tema sono volontari
- Chi non è obbligato riceve comunque i questionari di clienti e banche
- Il VSME è il documento che risponde a tutti quei questionari
- La carbon footprint si verifica, non si certifica
- La ISO 26000 è una guida: non è certificabile
- Dal 27.09.2026 le asserzioni ambientali generiche sono vietate
Le date da segnare
- 1° gennaio 2026 · CBAM: periodo definitivo, reg. (UE) 2023/956
- 11 gennaio 2026 · orientamenti EBA sui rischi ESG per le banche
- 2 luglio 2026 · rating ESG vigilati, reg. (UE) 2024/3005
- 27 settembre 2026 · divieti anti-greenwashing, D.Lgs. 30/2026
- 30 dicembre 2026 · EUDR per operatori grandi e medi
- Esercizio 2027 · prima rendicontazione con il perimetro Omnibus
- 19 marzo 2027 · termine di recepimento della dir. (UE) 2026/470
