Se siete arrivati qui perché vi serve un medico competente, la risposta è sì: ve lo mettiamo noi. Lo forniamo attraverso la nostra rete e ne curiamo la nomina, insieme a tutto quello che gli sta intorno — protocollo sanitario, calendario delle visite, sopralluoghi, scadenzario, gestione dei giudizi con limitazioni. Un solo interlocutore e un solo contratto. Se un medico ce l’avete già e volete tenerlo, lavoriamo con il vostro.
Il resto di questa pagina serve a capire che cosa state comprando, perché sulla sorveglianza sanitaria la differenza fra un servizio e una firma non si vede il primo giorno: si vede due anni dopo, quando qualcuno chiede su quali basi quella persona stava facendo quel lavoro.
La sorveglianza sanitaria è il punto in cui la sicurezza sul lavoro smette di essere documentale e tocca le persone. È anche il punto in cui molte aziende fanno la scelta più sbrigativa che possano fare: cercare un medico che firmi, al prezzo più basso, il prima possibile.
È una scelta che si paga, e non soltanto il giorno dell’ispezione. Un giudizio di idoneità formulato senza conoscere davvero i rischi di quella mansione non protegge nessuno: né il lavoratore, né il datore di lavoro il giorno in cui qualcosa va storto e qualcuno chiede su quali basi quella persona stava facendo quel lavoro.
Questa pagina spiega quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, che cosa fa il medico competente, quali visite prevede l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che cosa è cambiato con la legge 198/2025 e dove si rompe quasi sempre la catena.
Che cosa facciamo, in concreto
Non vi mettiamo in contatto con un medico e ci togliamo di mezzo. Prendiamo in carico l’intera catena, dalla valutazione dei rischi al giudizio di idoneità applicato in reparto, e il medico competente lo forniamo noi attraverso la nostra rete: un solo interlocutore, un solo contratto.
- Nomina del medico competente. Individuiamo il professionista con i titoli dell’articolo 38, lo proponiamo e ne curiamo la nomina formale. Se ne avete già uno e volete tenerlo, va bene: lavoriamo con il vostro.
- Verifica del documento di valutazione dei rischi. Prima di tutto il resto. Il protocollo sanitario nasce dal DVR: se la valutazione è generica, il protocollo sarà sbagliato di conseguenza e nessuno se ne accorgerà finché non succede qualcosa.
- Protocollo sanitario mansione per mansione. Quali accertamenti, per chi, con quale periodicità e sulla base di quale esposizione. Scritto e motivato, non copiato.
- Visite in azienda dove possibile. Organizziamo il calendario e la logistica: meno ore perse, meno spostamenti, e il medico vede i reparti mentre è lì.
- Scadenzario tenuto da noi. Le aziende si scoprono scoperte quasi sempre per una periodica dimenticata, non per un adempimento mai fatto. Il calendario lo teniamo noi e vi avvisiamo prima.
- Sopralluogo negli ambienti di lavoro, verbalizzato. È un obbligo del medico e la prima cosa che un ispettore chiede di vedere.
- Gestione dei giudizi con limitazioni. È la parte che vale di più e che quasi nessuno vi offre: leggere insieme il giudizio, la mansione e l’organizzazione del lavoro, e trovare come si adatta il posto senza mandare a casa la persona.
- Riunione periodica e lettura dei dati collettivi. I risultati anonimi della sorveglianza dicono dove si sta accumulando un problema: è l’informazione più sprecata dell’intero sistema.
- Cartelle sanitarie e protezione dei dati. Sono dati sanitari: verifichiamo che siano custodite dal medico, che il datore di lavoro non vi acceda e che il trattamento regga anche sul piano del GDPR.
- Assistenza in ispezione. Se il controllo è già in corso, si parte da lì: la pagina è controllo in corso.
- Integrazione con il resto. Possiamo assumere anche l’incarico di RSPP esterno: è la configurazione in cui i pezzi non si perdono per strada. Se avete un sistema ISO 45001, la sorveglianza sanitaria ne è un pezzo, non un binario parallelo.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
Non dipende dal numero di dipendenti e non dipende dal settore. Dipende dai rischi, e i rischi li stabilisce il documento di valutazione dei rischi. Un’impresa di tre persone che movimenta carichi o usa agenti chimici ha l’obbligo; un ufficio senza esposizioni rilevanti può non averlo.
Nella pratica, questi sono i casi che incontriamo più spesso.
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori
- Videoterminali, per chi vi è addetto in modo sistematico e abituale oltre le venti ore settimanali
- Rumore e vibrazioni oltre i valori d’azione
- Agenti chimici non irrilevanti per la salute, cancerogeni e mutageni, amianto
- Agenti biologici
- Lavoro notturno
- Microclima, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici
- Lavorazioni per cui è previsto l’accertamento di assenza di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti
La conseguenza che quasi nessuno mette in conto. Se il documento di valutazione dei rischi è fatto male, la sorveglianza sanitaria sarà sbagliata di conseguenza. Un protocollo costruito su una valutazione generica produce visite inutili per alcuni e visite mancanti per altri: è la seconda ipotesi quella che fa male, ed è anche quella che nessuno vede finché non arriva un infortunio o una malattia professionale.
Le visite mediche: quali sono e chi le chiede
L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 non prevede «la visita»: ne prevede diverse, con presupposti distinti. Confonderle è l’errore che genera più contenzioso.
| Visita | Quando | Chi la attiva |
|---|---|---|
| Preventiva | Prima dell’assegnazione alla mansione, per accertare l’idoneità alla mansione specifica | Datore di lavoro |
| Preassuntiva | Prima dell’assunzione, in alternativa alla preventiva | Datore di lavoro |
| Periodica | Di norma una volta l’anno, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente in base ai rischi | Protocollo sanitario |
| Su richiesta del lavoratore | Quando il medico la ritiene correlata ai rischi professionali | Lavoratore |
| Cambio di mansione | Prima dell’assegnazione alla nuova mansione, per verificarne l’idoneità | Datore di lavoro |
| Al rientro | Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi | Datore di lavoro |
| Alla cessazione | Nei casi previsti dalla normativa | Datore di lavoro |
Visite, esami clinici e indagini diagnostiche sono a carico del datore di lavoro. Non è una cortesia: è scritto nell’articolo 41.
E dal 31 dicembre 2025 c’è una precisazione in più che vale soldi. Il D.L. 159/2025 ha modificato l’articolo 20 stabilendo espressamente che i controlli sanitari a cui il lavoratore è tenuto a sottoporsi si computano nell’orario di lavoro, con la sola eccezione di quelli svolti in fase preassuntiva. Era già l’orientamento consolidato della giurisprudenza; adesso è scritto nel decreto, e toglie l’argomento a chi mandava i dipendenti a fare le visite di sabato.
Che cosa è cambiato con la legge 198/2025
È la novità più recente e la meno conosciuta, perché è arrivata sotto Natale dentro un decreto che parlava soprattutto d’altro.
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 31 dicembre 2025), ha aggiunto all’articolo 41 una visita che prima non c’era: quella che il datore di lavoro può chiedere, prima o durante il turno, quando ha ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Non è un controllo generalizzato e non è a discrezione. Vale per le attività a elevato rischio di infortuni individuate dalla normativa già esistente in materia, e la valutazione clinica e il giudizio restano di esclusiva competenza del medico competente: il datore di lavoro attiva, non accerta e non conosce la diagnosi.
Lo stesso provvedimento ha introdotto altre due cose che toccano la sorveglianza sanitaria: l’obbligo, per le imprese oltre i quindici dipendenti, di registrare i mancati infortuni, e il compito del medico competente di informare i lavoratori sui programmi di screening oncologico del Servizio sanitario nazionale, a prescindere dai rischi della singola mansione.
Attenzione a un punto che quasi nessuno riporta. La norma c’è ed è in vigore, ma l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha ritenuto necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni che ridefinisce condizioni e modalità dell’accertamento di tossicodipendenza e alcoldipendenza — previsto entro il 31 dicembre 2026 dall’articolo 41, comma 4-bis — per la corretta applicazione della disposizione. Tradotto: chi la usa oggi lo fa in un quadro non ancora completo, e proprio per questo la procedura interna va scritta con prudenza.
Che cosa comporta in pratica. La nuova visita non si improvvisa il giorno in cui serve: presuppone che sia già stato definito che cos’è un ragionevole motivo, chi lo rileva, come si documenta e come si raggiunge il medico competente in tempi rapidi. Senza una procedura scritta prima, il datore di lavoro si trova a decidere sul momento su una materia dove sbagliare significa esporsi a una contestazione disciplinare o a una causa. È una delle prime cose che mettiamo a posto.
Che cosa fa il medico competente
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro e collabora alla prevenzione. I suoi compiti non si esauriscono nelle visite.
- Collabora alla valutazione dei rischi, e non a valle: deve partecipare, perché è da lì che nasce il protocollo sanitario.
- Definisce il protocollo sanitario, mansione per mansione, con gli accertamenti e la periodicità.
- Effettua le visite e formula i giudizi di idoneità.
- Istituisce e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, sotto la propria responsabilità e con il vincolo del segreto professionale.
- Visita gli ambienti di lavoro con la periodicità stabilita in base ai rischi.
- Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione.
- Collabora all’informazione e alla formazione dei lavoratori e all’organizzazione del primo soccorso.
- Comunica i risultati collettivi e anonimi della sorveglianza sanitaria.
Quell’ultimo punto merita una riga in più. I dati aggregati della sorveglianza dicono se le misure di prevenzione stanno funzionando: un’azienda che li legge scopre in anticipo dove si sta accumulando un problema, mesi prima che diventi un infortunio o una denuncia di malattia professionale. Nella quasi totalità dei casi che vediamo, quei dati vengono comunicati in riunione e non li guarda nessuno.
Il giudizio di idoneità, e il momento in cui diventa un problema
Il medico esprime un giudizio scritto, che può essere di quattro tipi: idoneo alla mansione specifica; idoneo con prescrizioni o limitazioni; temporaneamente inidoneo, con l’indicazione del periodo; inidoneo in modo permanente.
Contro il giudizio è ammesso ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro: è un dettaglio che sorprende molti imprenditori, convinti che il giudizio sia inappellabile.
Il punto delicato non è la visita: è la limitazione. Quando arriva un giudizio con prescrizioni, l’azienda deve adattare il lavoro, e quasi sempre non sa come. Le tre reazioni che vediamo più spesso sono tutte sbagliate: archiviare il giudizio e lasciare la persona dov’era; spostarla su una mansione qualsiasi senza verificarne l’idoneità; oppure mandarla a casa. Nessuna delle tre regge a una verifica, e la prima è anche quella che espone di più in caso di infortunio, perché esiste un documento firmato da un medico che dice che quel lavoro quella persona non doveva farlo.
La strada corretta è leggere insieme tre cose — il giudizio, la mansione reale e l’organizzazione del reparto — e ricavarne un adattamento sostenibile: turnazione, ausili, redistribuzione di una fase, cambio di postazione. È un lavoro che richiede qualcuno che sappia parlare sia con il medico sia con chi manda avanti la produzione. È esattamente il pezzo che vi consegniamo.
Gli errori che troviamo più spesso negli audit
Facciamo audit sui sistemi di sicurezza da anni, per conto delle aziende e in preparazione delle verifiche di terza parte. Sulla sorveglianza sanitaria gli stessi rilievi si ripetono con una regolarità impressionante.
- Il medico non ha mai visto l’azienda. Nomina firmata, visite fatte in ambulatorio, sopralluogo mai eseguito. È una non conformità, e soprattutto rende il protocollo una congettura.
- Il protocollo sanitario è uguale per tutti. Gli stessi esami per il magazziniere e per l’impiegato: significa che nessuno ha letto la valutazione dei rischi.
- Il medico non ha partecipato alla valutazione dei rischi. Se se n’è tenuto fuori, la catena si spezza all’origine e tutto quello che viene dopo eredita l’errore.
- Le scadenze si perdono. Nessuno tiene lo scadenzario e i lavoratori arrivano scoperti senza che nessuno se ne accorga.
- Cartelle sanitarie tenute male, o tenute dall’azienda. Sono dati relativi alla salute: la custodia è del medico competente. È una questione di protezione dei dati prima ancora che di sicurezza sul lavoro.
- I giudizi con limitazioni restano lettera morta. Il lavoratore continua a fare esattamente quello che il medico ha escluso.
- Il rientro dopo sessanta giorni non viene gestito. È l’omissione più frequente in assoluto, e la più facile da contestare: la data dell’assenza è scritta nei cedolini.
- Nessuno ha ancora scritto la procedura sul «ragionevole motivo». È nuova di fine 2025: quasi nessuno l’ha recepita, e chi ha attività a elevato rischio di infortuni dovrebbe averla già.
Quanto costa
Non pubblichiamo listini. Il costo della sorveglianza sanitaria dipende da quante persone sono sottoposte, da quanti protocolli diversi servono, da quanti accertamenti strumentali prevede ciascuno e da quante sedi vanno raggiunte: la stessa azienda, con lo stesso numero di dipendenti, può costare il doppio se le mansioni esposte sono dieci invece di due. Il ragionamento con cui costruiamo un preventivo è in quanto costa certificarsi; per un numero sul vostro caso, richiedete un preventivo.
Domande frequenti
Quando devo nominare il medico competente?
Quando la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria. Non dipende dalla dimensione dell’azienda: un’impresa di tre persone che movimenta carichi o impiega agenti chimici ha l’obbligo, un ufficio senza esposizioni rilevanti può non averlo. La verifica si fa sul DVR, non sul codice ATECO.
Chi paga le visite?
Il datore di lavoro. Visite, esami clinici e indagini diagnostiche sono a suo carico, senza eccezioni.
Ogni quanto si fa la visita periodica?
Di norma una volta l’anno, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa in base ai rischi e alle condizioni del singolo lavoratore. Non è una scelta discrezionale: va motivata e scritta nel protocollo sanitario.
Un lavoratore è stato assente più di due mesi per malattia. Può rientrare subito?
No. Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi serve la visita di rientro, per verificare l’idoneità alla mansione. È l’omissione più frequente che troviamo negli audit, ed è anche la più facile da dimostrare, perché la durata dell’assenza risulta dai documenti del personale.
Il lavoratore può chiedere lui una visita?
Sì, e il medico competente la effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali.
Posso mandare un lavoratore a fare il test dell’alcol se sospetto qualcosa?
Da fine 2025 esiste una via prevista dalla legge, ma non è un controllo libero. Il decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, consente al datore di lavoro di chiedere una visita, prima o durante il turno, se ha ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto l’effetto di alcol o sostanze, e solo nelle attività a elevato rischio di infortuni. L’accertamento e il giudizio restano di esclusiva competenza del medico competente. Serve una procedura scritta prima: chi rileva il motivo, come lo documenta e come si raggiunge il medico.
Non sono d’accordo con il giudizio del medico. Posso fare qualcosa?
Sì. Contro il giudizio di idoneità è ammesso ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro.
Il medico competente deve venire in azienda?
Sì. La visita degli ambienti di lavoro è un suo compito, con periodicità stabilita in base ai rischi. Un medico che non ha mai visto i vostri reparti non può costruire un protocollo sensato, e in caso di verifica è un rilievo.
Chi tiene le cartelle sanitarie?
Il medico competente, sotto la propria responsabilità e con il vincolo del segreto professionale. Il datore di lavoro non accede ai dati sanitari individuali: riceve i giudizi di idoneità e i risultati collettivi anonimi.
Il medico competente lo mettete voi?
Sì. Lo forniamo attraverso la nostra rete e ne curiamo la nomina, insieme al coordinamento di tutta la sorveglianza sanitaria: un solo interlocutore e un solo contratto. Se ne avete già uno e volete tenerlo, lavoriamo con il vostro.
La ISO 45001 mi mette a posto con la sorveglianza sanitaria?
No. La ISO 45001 chiede di individuare gli obblighi applicabili e di verificarne il rispetto, ma non li sostituisce: un’azienda certificata con i protocolli sanitari scaduti è certificata e fuori regola nello stesso momento.
Vi serve un medico competente?
Ve lo mettiamo noi: nomina, protocollo sanitario, visite, sopralluoghi e scadenzario. Un solo interlocutore e un solo contratto. Ditecelo quante persone siete, che lavorazioni fate e dove: vi diciamo che cosa serve e quanto costa. La prima analisi non ha alcun costo.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
In sintesi
- L’obbligo non dipende dal numero di dipendenti: dipende dai rischi
- Il protocollo sanitario nasce dal DVR: se il DVR è generico, il protocollo è sbagliato
- Visite, esami e indagini sono a carico del datore di lavoro
- Dopo 60 giorni continuativi di assenza per salute serve la visita di rientro
- Contro il giudizio si ricorre entro 30 giorni all’organo di vigilanza: può farlo anche l’azienda
- Il medico deve visitare gli ambienti di lavoro: se non c’è mai stato, è un rilievo
- Le cartelle sanitarie le custodisce il medico, non l’azienda
- Il medico competente lo forniamo noi, insieme al coordinamento
Che cosa si rischia
- Omessa nomina del medico competente, dove la sorveglianza sanitaria è dovuta · violazione dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 · è un reato contravvenzionale: l’art. 55 prevede l’arresto oppure, in alternativa, l’ammenda
- Lavoratore adibito alla mansione senza giudizio di idoneità, o in violazione di un giudizio con limitazioni · violazione autonoma, contestata a parte
- Visite periodiche scadute · ogni lavoratore scoperto è una contestazione a sé: il conto sale con il numero delle persone
- Gli importi non sono fissi · le ammende del D.Lgs. 81/2008 sono rivalutate periodicamente ai sensi dell’art. 306: per questo qui non pubblichiamo cifre, le verifichiamo alla data
- Il rischio vero non è l’ammenda · è l’infortunio o la malattia professionale su una persona che un medico aveva già giudicato non idonea a quel lavoro: l’ammenda si paga, quel documento resta
- Per la società · l’omicidio colposo e le lesioni gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sono reati presupposto della responsabilità dell’ente (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001), con sanzioni pecuniarie e interdittive
Le date da tenere d’occhio
- 31 dicembre 2025 · in vigore la legge 198/2025: nuova visita per ragionevole motivo su alcol e sostanze
- Oltre 15 dipendenti · obbligo di registrare i mancati infortuni, introdotto dallo stesso provvedimento
- Ogni anno · riunione periodica di prevenzione e protezione, con i dati collettivi della sorveglianza
- 60 giorni · la soglia oltre la quale l’assenza per salute impone la visita di rientro
- 30 giorni · il termine per ricorrere contro un giudizio di idoneità
