Avete lavoratori neoassunti da formare, oppure personale già formato da aggiornare, e in mano un elenco di attestati e un dubbio: valgono ancora? La domanda è legittima, perché il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente Stato-Regioni ha sancito un accordo che ha riscritto da capo l'intera formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, mandando in soffitta l'impianto che reggeva dal 2011. E perché il periodo di rodaggio previsto da quell'accordo si è chiuso nel maggio del 2026: da allora non esiste più una via di mezzo.
Questa pagina serve a rispondere a tre domande concrete: che cosa è cambiato, che cosa dovete rifare e che cosa invece resta buono. Non è un catalogo di corsi: i corsi li progetta ed eroga Emmess Learning Hub, la divisione formazione di Emmess. Quello di cui ci occupiamo qui è il lavoro che viene prima e dopo il corso, ed è quello in cui le aziende sbagliano: capire chi deve essere formato e su che cosa, riconoscere quale formazione pregressa vale ancora, costruire il piano e incastrarlo con il resto della formazione obbligatoria in azienda, trovare i soldi per pagarlo e non perdere più una scadenza.
Non è un tema su cui convenga improvvisare: la mancata formazione è una delle violazioni per cui l'Ispettorato nazionale del lavoro sospende l'attività dell'azienda.
«Abbiamo gli attestati, siamo a posto.» L'attestato non è una patente perpetua: certifica che una persona ha frequentato un percorso con un certo contenuto, in una certa data. Con il nuovo accordo contano tre cose diverse fra loro — che il contenuto del corso corrisponda a quello oggi richiesto, che l'aggiornamento sia nei termini e che la persona ricopra ancora quel ruolo. Un preposto formato nel 2019 con un corso da otto ore ha un attestato valido, ma il suo aggiornamento è diventato biennale e non più quinquennale: sulla carta è formato, nei fatti è scaduto.
L'altro equivoco frequente riguarda il datore di lavoro, che per quindici anni ha dovuto formare gli altri senza dover formare sé stesso. Adesso non è più così.
Che cosa è cambiato con l'Accordo del 17 aprile 2025
L'atto si chiama Accordo Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ed è stato adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025.
La novità di metodo è che si tratta di un accordo unico: prende il posto dei quattro provvedimenti che fino a ieri regolavano la materia a pezzi — gli accordi del 21 dicembre 2011 su lavoratori, dirigenti, preposti e attrezzature, quello del 22 febbraio 2012, quello del 25 luglio 2012 e quello del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP. Prima, per sapere quante ore doveva fare una figura, bisognava aprire tre documenti diversi; adesso il riferimento è uno solo, con i suoi allegati. Se non c’è un datore di lavoro che paga, la strada esiste lo stesso: sono i corsi finanziati per privati.
Le novità di sostanza sono cinque, e le vediamo una per una: la formazione obbligatoria del datore di lavoro, il preposto che passa a dodici ore e ad aggiornamento biennale, le regole nuove su videoconferenza ed e-learning, tre attrezzature in più fra quelle che richiedono un'abilitazione e un sistema esplicito di crediti formativi che dice quando la formazione già fatta vale e quando no.
Le date che contano
Sulla data esatta di entrata in vigore le fonti non concordano, e vale la pena dirlo con precisione invece di scegliere la versione più comoda. Le FAQ del Ministero del Lavoro collocano l'entrata in vigore al 19 maggio 2025, giorno di pubblicazione dell'accordo sul sito del Ministero, e fanno scadere il periodo transitorio il 19 maggio 2026. Gran parte della pratica — e il testo così come circolato dopo la pubblicazione — si regola invece sul 24 maggio 2025, data della Gazzetta Ufficiale, con scadenza del transitorio al 24 maggio 2026.
Sono cinque giorni di differenza e oggi, ad agosto 2026, la questione è accademica: in entrambe le letture il periodo transitorio è finito da mesi. Non è più possibile avviare percorsi secondo gli accordi vecchi. Resta invece rilevantissima l'altra scadenza, quella dei ventiquattro mesi entro cui il datore di lavoro deve avere concluso la propria formazione: cade nel maggio 2027, e chi non ha ancora iniziato ha poco più di otto mesi.
- Maggio 2026 — già passata. Chiusura del periodo transitorio di dodici mesi. Tutti i corsi avviati da allora seguono il nuovo impianto.
- Maggio 2026 — già passata. Termine per l'aggiornamento dei preposti la cui formazione risaliva a più di due anni prima dell'entrata in vigore.
- Maggio 2027. Termine entro cui ogni datore di lavoro deve avere completato il corso da sedici ore.
Ore e scadenze, figura per figura
Questa è la tabella che serve davvero: durata minima del percorso iniziale, durata minima dell'aggiornamento e sua periodicità, per ciascuna figura. Le durate sono minimi: la contrattazione collettiva e la valutazione dei rischi possono chiedere di più, mai di meno.
| Figura | Formazione iniziale | Aggiornamento | Periodicità |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | 4 ore di parte generale + parte specifica di 4, 8 o 12 ore secondo il livello di rischio (basso, medio, alto) | 6 ore | ogni 5 anni |
| Preposto | 12 ore, in aggiunta alla formazione di lavoratore (prima erano 8) | 6 ore | ogni 2 anni (prima 5) |
| Dirigente | 12 ore (prima 16), più un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili | 6 ore | ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | 16 ore — obbligo nuovo — più il modulo di 6 ore per i cantieri se impresa affidataria | 6 ore | ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | le 16 ore di cui sopra, più un modulo comune di 8 ore e un modulo tecnico di settore la cui durata dipende dal comparto | 8 ore | ogni 5 anni |
| RSPP | Modulo A 28 ore + Modulo B comune 48 ore (più gli eventuali moduli specialistici) + Modulo C 24 ore | 40 ore | ogni 5 anni |
| ASPP | Modulo A 28 ore + Modulo B comune 48 ore (più gli eventuali moduli specialistici) | 20 ore | ogni 5 anni |
| RLS | 32 ore, di cui almeno 12 sui rischi specifici dell'azienda — durata fissata dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, non dall'accordo | obbligatorio anche sotto i 15 lavoratori (modalità rinviate al CCNL) · 4 ore da 15 a 50 lavoratori · 8 ore oltre i 50 | ogni anno |
Tre avvertenze sulla tabella. La prima, ed è la novità più recente e la meno conosciuta: dal 31 dicembre 2025 l'aggiornamento periodico del RLS è obbligatorio anche nelle imprese che occupano meno di quindici lavoratori. Lo ha stabilito l'art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, aggiungendo un paragrafo al comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008; le modalità sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale, che deve fissarle nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione dell'impresa e del livello di rischio. Restano invariate le ore minime sopra i quindici lavoratori. Il chiarimento è nella circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026. Sotto i quindici lavoratori, quindi, la domanda non è più se aggiornare il RLS, ma con quale periodicità: si guarda il CCNL applicato. La seconda: il RLS non è disciplinato dall'accordo, ma direttamente dal decreto e dalla contrattazione collettiva, che può fissare durate maggiori. La terza: le figure non si sommano automaticamente. Un preposto deve essere anche lavoratore formato; un datore di lavoro che fa da RSPP fa entrambi i percorsi. Chi cumula più ruoli cumula anche gli obblighi, e questo è il punto in cui le piccole imprese si perdono.
La formazione del datore di lavoro, la novità più grossa
Fino al 2025 il datore di lavoro doveva formarsi solo se sceglieva di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Se nominava un RSPP esterno, per la legge poteva non avere mai messo piede in un'aula. Era una stranezza evidente: la persona su cui grava la responsabilità penale della sicurezza era l'unica a non dover sapere nulla di sicurezza.
L'accordo del 2025 chiude la lacuna. Tutti i datori di lavoro devono frequentare un percorso di almeno 16 ore, articolato in due blocchi: uno giuridico-normativo, sui doveri, sulle deleghe e sulle responsabilità, e uno organizzativo-gestionale, sulla valutazione dei rischi, sulla gestione degli appalti, sulle emergenze e sulla sorveglianza sanitaria. Il termine per assolvere l'obbligo è di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, quindi nel maggio 2027, e l'aggiornamento è di sei ore ogni cinque anni.
Chi ha già frequentato un percorso da RSPP, o il vecchio corso da datore di lavoro-RSPP, non riparte da zero: l'accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa attraverso i crediti formativi. Ma il riconoscimento non è automatico e va verificato contenuto per contenuto: è esattamente il tipo di verifica che facciamo noi prima di mandare qualcuno in aula.
Che cosa devo rifare e che cosa no
È la domanda che ci fanno tutti, e la risposta onesta è che dipende dal contenuto degli attestati, non dalla loro data. Questo è lo schema con cui ragioniamo quando apriamo il fascicolo formativo di un'azienda.
| Situazione | Che cosa succede |
|---|---|
| Lavoratori formati secondo l'accordo del 2011 | La formazione vale. Si prosegue con il normale aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, senza rifare il corso base. |
| Dirigenti formati con le 16 ore del 2011 | La formazione vale: le ore fatte sono di più di quelle oggi richieste. Resta l'aggiornamento quinquennale. |
| Preposti formati con le 8 ore del 2011 | Il corso base non si rifà, ma l'aggiornamento è diventato biennale. Chi era fermo da più di due anni doveva rimettersi in pari entro il maggio 2026. |
| Datore di lavoro mai formato | Deve fare le 16 ore entro il maggio 2027. Non c'è alternativa e non ci sono esenzioni per dimensione d'impresa. |
| Datore di lavoro già formato come RSPP | Buona parte del percorso è riconosciuta come credito. Va verificato quali contenuti mancano e integrati. |
| Abilitazioni alle attrezzature già rilasciate | Restano valide. Cambia il quadro per le attrezzature entrate ora nell'elenco, per cui prima non serviva nulla. |
| Corsi con contenuti diversi da quelli oggi richiesti | Qui sta la trappola: il riconoscimento presuppone la corrispondenza dei contenuti. Se manca un argomento obbligatorio, il percorso non si integra a pezzi: si rifà. |
Il criterio generale che ne esce è questo: la formazione svolta correttamente sotto il regime precedente non si butta via. Quello che cambia sono le scadenze, i contenuti da integrare e la prova documentale. Chi vi dice che «con il nuovo accordo bisogna rifare tutto» vi sta vendendo qualcosa.
Quando si può fare a distanza e quando no
È la domanda più frequente in assoluto, e la risposta non è «sì» né «no»: dipende dalla figura e dal modulo. L'accordo distingue quattro modalità — presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista — e le assegna in modo diverso a ogni percorso.
- La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza per la parte teorica. Non è un ripiego: è aula a tutti gli effetti, purché sia in tempo reale, con il docente e i partecipanti collegati contemporaneamente, telecamere attive e un dispositivo per ciascuno.
- L'e-learning, cioè il corso asincrono che si segue quando si vuole, resta ammesso per la parte generale della formazione dei lavoratori, per la parte specifica a rischio basso e per alcuni percorsi di dirigenti e datori di lavoro.
- L'e-learning non è ammesso per i preposti. È una delle scelte più nette dell'accordo: il preposto vigila sui comportamenti, e lo si forma parlandogli, non lasciandolo davanti a un video.
- Restano obbligatoriamente in presenza fisica tutte le prove pratiche: le attrezzature di lavoro, il lavoro negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, l'addestramento all'uso dei dispositivi di protezione.
Ci sono poi i limiti numerici, che nessuno guarda e che in caso di ispezione contano: massimo trenta partecipanti per la parte teorica e un rapporto di un docente ogni sei partecipanti per le esercitazioni pratiche. Un corso pratico con venti persone e un istruttore non è un corso valido, per quanto belle siano le fotografie.
Le attrezzature dell'Allegato A, quelle che tutti chiamano patentini
Chiamarli patentini è improprio — sono abilitazioni all'uso, non titoli di guida — ma il concetto è noto: per certe attrezzature non basta la formazione generica del lavoratore, serve un percorso specifico con prova pratica. L'accordo del 2025 riordina l'elenco e vi aggiunge tre voci che prima non c'erano:
- il carroponte, cioè la gru a ponte scorrevole su binari, presente in mezza industria manifatturiera italiana e fino a ieri fuori dall'elenco;
- le macchine per la movimentazione dei materiali con caricatore;
- le macchine agricole raccoglifrutta.
Per queste tre l'obbligo è nuovo: chi le usa deve essere abilitato, e non c'è un attestato pregresso da far valere perché il corso semplicemente non esisteva. L'aggiornamento è di almeno 4 ore ogni 5 anni per tutte le attrezzature dell'elenco, e deve essere in prevalenza pratico: non un ripasso teorico, esercitazione sul campo.
Attenzione a non confondere l'abilitazione con l'addestramento, che è un obbligo diverso e autonomo previsto dall'art. 37 del decreto: va fatto sull'attrezzatura effettivamente usata in azienda, va tracciato su un registro e non ha una scadenza fissa, ma va rifatto quando l'attrezzatura o la mansione cambiano.
Ambienti confinati, cantieri, antincendio e primo soccorso
Alcuni percorsi hanno regole proprie che l'accordo tiene separate.
Per il lavoro negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento l'accordo fissa un percorso di 12 ore, di cui 4 teoriche e 8 pratiche, da svolgere in presenza, con aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni: è un ambito in cui in Italia si continua a morire, e la disciplina è deliberatamente rigida. Per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il riferimento resta l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008: 120 ore di corso e 40 ore di aggiornamento ogni cinque anni.
La formazione degli addetti antincendio non sta in questo accordo: è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, il cosiddetto decreto controlli, e ha durate e periodicità proprie, legate al livello di rischio dell'attività. Ne parliamo nella pagina sulla consulenza antincendio. Anche il primo soccorso ha una fonte propria, il D.M. 388/2003, con la classificazione delle aziende in gruppi A, B e C. Sono obblighi che vivono accanto a quelli dell'accordo, non dentro.
Gli attestati, e che cosa resta scritto da qualche parte
Una delle domande che ci arrivano più spesso è se sia stato istituito un registro nazionale della formazione, una specie di banca dati dove un ispettore possa verificare se un lavoratore è formato. Non è stato istituito. Quello che l'accordo prevede è diverso e più concreto: il soggetto formatore deve conservare il fascicolo del corso per almeno dieci anni — registro delle presenze, elenco dei docenti, verbali delle verifiche finali — e l'attestato deve contenere una serie di elementi minimi: chi ha erogato il corso, i dati del partecipante, il tipo di percorso, la modalità di erogazione, la firma del responsabile, data e luogo.
Due conseguenze pratiche. La prima: l'accreditamento del soggetto formatore vale nella regione che l'ha rilasciato, ma l'attestato conforme all'accordo vale su tutto il territorio nazionale. La seconda: la prova di avere formato il personale resta in capo all'azienda, e se il fornitore chiude o non sa ricostruire il fascicolo il problema diventa vostro. È una ragione sufficiente per scegliere con attenzione chi eroga i corsi.
Che cosa dice il D.Lgs. 81/2008: gli articoli 36 e 37
L'accordo Stato-Regioni non è una fonte autonoma: attua l'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Vale la pena tenere distinte due cose che in azienda vengono spesso confuse.
L'articolo 36 riguarda l'informazione: il datore di lavoro deve far conoscere a ciascun lavoratore i rischi generali dell'azienda e quelli specifici della sua mansione, le misure di prevenzione, le procedure di emergenza, i nomi del RSPP e del medico competente. L'informazione non ha una durata in ore e non produce un attestato: è un obbligo continuo.
L'articolo 37 riguarda la formazione e l'addestramento, e questi hanno durata, contenuti, verifica finale e attestato. La formazione va erogata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione, e va ripetuta quando cambiano la mansione, le attrezzature, le tecnologie o i rischi. È l'errore più comune nelle aziende che crescono: si assume, si mette la persona in produzione e si programma il corso «appena c'è l'aula». Nel frattempo il lavoratore è formalmente non formato.
Vale infine la pena ricordare che la formazione è una delle misure che discendono dalla valutazione dei rischi: è il documento di valutazione a dire quali rischi ci sono e quindi che cosa va insegnato a chi. Un piano formativo costruito senza guardare il DVR è un piano formativo copiato. Di che cosa comporta la conformità complessiva al decreto parliamo nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Che cosa si rischia a non formare
Le conseguenze sono su due piani, e quello che spaventa le aziende non è il primo.
Sul piano penale, la violazione degli obblighi di formazione dell'art. 37 è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, che prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Gli importi vanno letti tenendo conto della rivalutazione periodica: il decreto direttoriale n. 111 del 2023 del Ministero del Lavoro li ha aumentati del 15,9 per cento per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, e quell'aumento si somma al precedente del 10 per cento.
Sul piano cautelare, che è quello che ferma davvero un'azienda, la mancata formazione e addestramento è fra le gravi violazioni elencate nell'Allegato I del decreto: al loro riscontro l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dall'art. 14. Non è una facoltà discrezionale, e non serve la reiterazione. Per ottenere la revoca occorre dimostrare di avere sanato la violazione e versare una somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato, oltre alle sanzioni ordinarie. Finché la sospensione è in corso, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione.
Un giorno di sospensione di un reparto costa molto più dell'ammenda. E in un'azienda che lavora su appalti pubblici, l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione durante la sospensione può significare la perdita di una gara in corso. La formazione è una delle poche voci di spesa in cui il rapporto fra costo e rischio evitato è così sbilanciato da non richiedere calcoli.
Che cosa facciamo noi e che cosa fa Emmess Learning Hub
Su questo punto conviene essere espliciti, perché è la ragione per cui questa pagina non contiene un listino di corsi.
I corsi li eroga Emmess Learning Hub, la divisione di Emmess dedicata alla formazione, accreditata al numero 1353 dell'Albo di Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale. ELH lavora sia con le aziende sia con i privati, in aula a Milano, Bologna e Roma, direttamente presso il cliente e a distanza dove la normativa lo consente; ed è soggetto attuatore presso i principali fondi interprofessionali oltre a essere presente sul MePA per la pubblica amministrazione. Il catalogo, con le date e le modalità, sta su elh.emmess.it.
Emmess fa il lavoro che sta prima e intorno al corso, ed è quello che decide se il corso serve a qualcosa: l'analisi degli obblighi effettivi a partire dalla valutazione dei rischi e dall'organigramma della sicurezza, la ricostruzione di che cosa è già stato fatto e di che cosa vale ancora, la progettazione del piano formativo, la scelta dei docenti qualificati secondo il decreto interministeriale del 6 marzo 2013, il presidio delle scadenze e la ricerca dei canali con cui pagare il tutto.
Sull'ultimo punto: la formazione dei dipendenti è una delle poche spese aziendali che può essere coperta in misura rilevante da risorse già accantonate. I fondi interprofessionali raccolgono lo 0,30 per cento del monte salari che l'azienda versa comunque all'INPS: aderire non costa nulla e permette di recuperare quelle somme sotto forma di piani formativi. Non promettiamo l'esito — i fondi hanno avvisi, regole e talvolta graduatorie — ma la verifica di che cosa è disponibile per la vostra azienda la facciamo noi, gratuitamente e prima di iniziare.
Come lavoriamo, passo per passo
- Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
- Ricognizione degli obblighi. Partiamo dall'organigramma della sicurezza e dal documento di valutazione dei rischi e stabiliamo chi è lavoratore, chi è preposto, chi è dirigente, chi usa attrezzature che richiedono abilitazione, chi entra in ambienti confinati. È la fase in cui saltano fuori i preposti di fatto, quelli che dirigono una squadra senza che nessuno li abbia mai nominati e che l'art. 299 del decreto considera preposti a tutti gli effetti.
- Audit degli attestati. Leggiamo che cosa c'è già, contenuto per contenuto, e stabiliamo che cosa vale come credito formativo, che cosa va integrato e che cosa va rifatto. È il passaggio che fa risparmiare più soldi di qualunque sconto sul prezzo del corso.
- Piano formativo. Costruiamo il calendario su tre anni, non su tre mesi, mettendo insieme le scadenze di aggiornamento in modo che le aule si riempiano e i turni di produzione reggano.
- Erogazione. I corsi li tiene ELH con docenti in possesso dei requisiti previsti, nella modalità ammessa per quel percorso: aula, videoconferenza sincrona, e-learning dove consentito, prove pratiche in presenza.
- Rendicontazione. Se il piano è finanziato da un fondo, la rendicontazione la gestiamo noi: è la parte in cui i piani finanziati si perdono, e non è un lavoro che si possa improvvisare.
- Presidio delle scadenze. Vi avvisiamo prima che scada qualcosa, non dopo. Con l'aggiornamento biennale dei preposti e quello annuale dei RLS, un'azienda di cinquanta persone ha scadenze quasi ogni mese.
Come si incastra con la certificazione ISO 45001
Molte aziende arrivano alla formazione passando dalla certificazione ISO 45001, e vale la pena chiarire il rapporto fra le due cose. La ISO 45001 è uno standard volontario per i sistemi di gestione della salute e sicurezza; il D.Lgs. 81/2008 e l'accordo Stato-Regioni sono obblighi di legge. La certificazione non sostituisce nessuno di quegli obblighi: li presuppone.
Il collegamento vero è un altro: la ISO 45001 chiede di determinare le competenze necessarie, di verificarne l'efficacia e di conservarne le evidenze, cioè di fare bene proprio quello che l'accordo impone per legge. Chi tiene in ordine il piano formativo si trova metà del lavoro fatto quando decide di certificarsi; e un sistema certificato con gli attestati scaduti è una non conformità che l'ente trova al primo audit.
Quanto costa mettersi in regola
Non troverete un listino su questa pagina. Il costo dipende da quante persone, quanti ruoli e quante modalità sono in gioco — un'azienda con dieci impiegati a rischio basso e un'officina con trenta operai, cinque carrelli e due carroponti non stanno sulla stessa riga — e soprattutto la domanda giusta non è quanto costa il corso, ma quanto costa il piano, al netto di ciò che i fondi possono coprire.
Come si forma davvero il prezzo di un intervento di consulenza e di certificazione lo spieghiamo per esteso nella pagina quanto costa certificarsi. Per un preventivo sulla vostra situazione bastano tre informazioni: numero di persone, ruoli ricoperti e copia degli attestati esistenti. La prima analisi non ha alcun costo.
Domande frequenti
Il datore di lavoro deve formarsi?
Sì, ed è la novità principale dell'Accordo del 17 aprile 2025. Tutti i datori di lavoro devono frequentare un percorso di almeno 16 ore, anche quando hanno nominato un RSPP esterno. Il termine per assolvere l'obbligo è di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, quindi nel maggio 2027. L'aggiornamento è di sei ore ogni cinque anni.
Gli attestati vecchi valgono ancora?
In generale sì: la formazione svolta correttamente secondo gli accordi precedenti è riconosciuta come credito formativo e non va rifatta. Il riconoscimento presuppone però che i contenuti corrispondano a quelli oggi richiesti, e in alcuni casi cambiano le scadenze — il caso più rilevante è il preposto, il cui aggiornamento è passato da cinque a due anni.
La formazione si può fare online?
Dipende dalla figura e dal modulo. La videoconferenza sincrona è equiparata all'aula per la parte teorica di quasi tutti i percorsi. L'e-learning asincrono è ammesso per la parte generale dei lavoratori, per la parte specifica a rischio basso e per alcuni percorsi di dirigenti e datori di lavoro, ma non è ammesso per i preposti. Le prove pratiche — attrezzature, ambienti confinati, addestramento — si fanno solo in presenza.
Il preposto formato prima del 2025 deve rifare il corso?
No, il corso base non si rifà. Ma l'aggiornamento è diventato biennale: chi aveva una formazione risalente a più di due anni prima dell'entrata in vigore doveva mettersi in pari entro il maggio 2026. Oggi, chi non l'ha fatto è scoperto.
Quanto costa la formazione obbligatoria per la mia azienda?
Dipende da quante persone, quanti ruoli e quali attrezzature. Su questa pagina non trovate cifre perché una cifra senza il vostro organigramma sarebbe inventata: come si forma il prezzo lo spieghiamo in quanto costa certificarsi, e un preventivo su misura ve lo diamo dopo aver visto ruoli e attestati esistenti.
Esistono contributi o finanziamenti per la formazione?
Sì, e capita spesso che coprano una parte rilevante della spesa. Il canale principale sono i fondi interprofessionali, alimentati da un contributo che l'azienda versa già; ci sono poi bandi regionali e camerali. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente e prima di iniziare. Non promettiamo l'esito: dipende dall'avviso, dalle regole del fondo e, dove previsto, dalla graduatoria.
Chi controlla e che cosa succede se non sono in regola?
Controllano l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL. La violazione degli obblighi di formazione è punita dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro, importi soggetti a rivalutazione. Soprattutto, la mancata formazione è fra le gravi violazioni dell'Allegato I che comportano la sospensione dell'attività e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione finché dura.
Esiste un registro nazionale della formazione?
No. L'accordo non istituisce una banca dati nazionale. Prevede invece che il soggetto formatore conservi il fascicolo del corso per almeno dieci anni e che l'attestato riporti una serie di elementi minimi. L'accreditamento del formatore vale nella regione che l'ha rilasciato, ma l'attestato conforme all'accordo vale su tutto il territorio nazionale.
Chi eroga materialmente i corsi, Emmess o Emmess Learning Hub?
I corsi li eroga Emmess Learning Hub, la divisione formazione del gruppo, accreditata al numero 1353 dell'Albo di Regione Lombardia. Emmess si occupa dell'analisi degli obblighi, del piano formativo, della gestione delle scadenze e del finanziamento. Se cercate il calendario dei corsi, il posto giusto è il sito di ELH.
Non sapete quali corsi sono obbligatori?
Mandateci l'organigramma della sicurezza e una copia degli attestati: vi diciamo chi è scoperto, che cosa vale come credito formativo e che cosa va rifatto. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
I corsi li eroga ELH

In sintesi
- È un obbligo di legge, non una scelta: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
- Regole nuove dall'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
- Il periodo transitorio si è chiuso nel maggio 2026: si applica solo il nuovo impianto.
- Novità principale: il datore di lavoro deve formarsi, 16 ore, entro il maggio 2027.
- Il preposto passa a 12 ore e ad aggiornamento biennale.
- La formazione già svolta correttamente non si butta via: vale come credito formativo.
- La spesa è spesso coperta in parte rilevante dai fondi interprofessionali.
Ore minime, in breve
- Lavoratore: 4 ore generali + 4, 8 o 12 specifiche · aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
- Preposto: 12 ore · aggiornamento 6 ore ogni 2 anni
- Dirigente: 12 ore · aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
- Datore di lavoro: 16 ore · aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
- RSPP: moduli A+B+C · aggiornamento 40 ore ogni 5 anni
- ASPP: moduli A+B · aggiornamento 20 ore ogni 5 anni
- RLS: 32 ore · aggiornamento annuale, 4 o 8 ore secondo la dimensione — e dal 31 dicembre 2025 obbligatorio anche sotto i 15 lavoratori, con modalità fissate dal CCNL
Che cosa si rischia
- Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c), importi rivalutati).
- Sospensione dell'attività: la mancata formazione è nell'Allegato I del decreto.
- Somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato per ottenere la revoca.
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione finché dura la sospensione.
Pagine collegate
- Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
- Il catalogo corsi di Emmess Learning Hub
- Fondi interprofessionali: come si finanzia la formazione
- Salute e sicurezza sul lavoro: la conformità al D.Lgs. 81/2008
- Certificazione ISO 45001
- Consulenza antincendio
- Quanto costa certificarsi
- Formazione aziendale su misura
