A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. Lead Auditor qualificata CEPAS e consulente in sistemi di gestione ambientale e conformità normativa. Aggiornata il 4 ottobre 2026.
Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie ha sostituito la vecchia direttiva pile e accumulatori con regole uguali in tutta l’Unione. Riguarda l’intero ciclo di vita: come si progetta e si etichetta una batteria, quali sostanze può contenere, quanto pesa sul clima, da dove arrivano le materie prime, chi la raccoglie e la ricicla a fine vita.
Non tocca solo chi produce celle. Rientra chi assembla pacchi batteria, chi mette una batteria dentro un elettrodomestico, un utensile, una bicicletta elettrica o un carrello, chi importa e chi vende online. Gli obblighi arrivano a scaglioni dal 2024 al 2036 e alcune date sono già passate. In Italia, dal 7 marzo 2026, c’è anche il decreto nazionale di adeguamento. In questa guida trovi il calendario aggiornato, compresi i rinvii, e che cosa fare in ogni fase.
Le date da segnare
| Data | Che cosa scatta | Stato |
|---|---|---|
| 18 febbraio 2024 | Il regolamento si applica | Già passata |
| 18 agosto 2024 | Valutazione della conformità, dichiarazione UE e marcatura CE; limiti alle sostanze pericolose | Già passata |
| 18 agosto 2025 | Responsabilità estesa del produttore e simbolo della raccolta separata | Già passata |
| 18 agosto 2026 | Etichetta con le informazioni generali, o 18 mesi dopo l’atto di esecuzione sul formato se più tardi | Da verificare per il tuo prodotto |
| 18 febbraio 2027 | Codice QR, passaporto della batteria, rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili | Mancano poco più di quattro mesi |
| 18 agosto 2027 | Obblighi di dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento, dopo il rinvio | Rinviata di due anni |
| 18 agosto 2028 | Documentazione del contenuto riciclato per alcune batterie | Da preparare |
| 18 agosto 2031 | Primi contenuti minimi obbligatori di materiale riciclato | Più avanti |
La data dell’etichetta merita attenzione. Il regolamento fissa il 18 agosto 2026, ma solo se a quel momento sono passati diciotto mesi dall’atto di esecuzione della Commissione che definisce il formato. Se l’atto arriva dopo, slitta anche l’obbligo. Prima di ristampare le etichette, controlla sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione a che punto è.
Le cinque categorie di batterie
Quasi tutti gli obblighi dipendono dalla categoria. Il regolamento ne prevede cinque:
- portatili: sigillate, fino a 5 kg, non progettate per uso industriale, per veicoli elettrici o mezzi leggeri;
- per mezzi di trasporto leggeri: biciclette a pedalata assistita, monopattini e simili;
- di avviamento, illuminazione e accensione: le batterie dei veicoli tradizionali;
- per veicoli elettrici: quelle che alimentano la trazione di auto, furgoni e mezzi pesanti;
- industriali: tutte quelle destinate a usi industriali, compresi i sistemi di accumulo dell’energia.
Una batteria incorporata in un prodotto resta soggetta al regolamento. Chi immette sul mercato il prodotto finito con la batteria dentro ha quindi obblighi propri, anche se la batteria l’ha comprata già marcata.
Marcatura CE e conformità
Dal 18 agosto 2024 le batterie devono avere la marcatura CE e una dichiarazione UE di conformità. Il fabbricante dimostra di rispettare i requisiti su sostanze, prestazioni, durata, sicurezza ed etichettatura. Di regola basta il controllo interno della produzione; per alcuni requisiti, come l’impronta di carbonio e il contenuto riciclato, la valutazione passerà da un organismo notificato quando quegli obblighi entreranno in vigore.
Fra i requisiti già in vigore ci sono i limiti alle sostanze: mercurio e cadmio, con i limiti che conoscevi dalla direttiva, e il piombo nelle batterie portatili, che non può superare lo 0,01% in peso, salvo alcune eccezioni temporanee. Per le batterie industriali ricaricabili, quelle dei mezzi leggeri e quelle dei veicoli elettrici servono anche informazioni documentate su prestazioni e durata.
Etichetta, codice QR e passaporto
Etichetta
Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie portano il simbolo del bidone barrato per la raccolta separata. Con l’etichetta generale si aggiungono informazioni come fabbricante, categoria, data e luogo di fabbricazione, composizione chimica, sostanze pericolose diverse da mercurio, cadmio e piombo, materie prime critiche. Per batterie portatili, di avviamento e per mezzi leggeri va indicata anche la capacità.
Codice QR
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria ha un codice QR che rimanda alle informazioni sulla batteria e, per le categorie interessate, al passaporto.
Passaporto della batteria
Sempre dal 18 febbraio 2027 serve un passaporto elettronico per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, per quelle dei veicoli elettrici e per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh. Contiene dati sul modello e sul singolo esemplare: composizione, impronta di carbonio, prestazioni, origine dei materiali, istruzioni per lo smontaggio. È responsabile chi immette la batteria sul mercato. Per chi produce in serie il lavoro vero è l’architettura dei dati: chi li fornisce, dove stanno, come si aggiornano.
Rimovibilità e sostituibilità
Dal 18 febbraio 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi devono poter essere rimosse e sostituite dall’utilizzatore finale, con attrezzi comuni o senza attrezzi. Le batterie dei mezzi di trasporto leggeri devono poter essere sostituite da un professionista indipendente. Sono previste eccezioni, per esempio per apparecchi usati in ambienti bagnati o per alcuni dispositivi medici, ma vanno giustificate.
Per chi progetta elettronica di consumo, utensili o giocattoli è la scadenza con l’impatto maggiore sul prodotto: involucri incollati e batterie saldate vanno riprogettati, e i ricambi devono restare disponibili per anni.
Impronta di carbonio e contenuto riciclato
Il regolamento chiede di dichiarare l’impronta di carbonio, poi di indicare una classe di prestazione e infine di rispettare un limite massimo. Si parte dalle batterie dei veicoli elettrici, poi le industriali ricaricabili oltre 2 kWh e quelle dei mezzi leggeri. Ogni scadenza è legata all’atto delegato con il metodo di calcolo: l’obbligo scatta solo dopo la sua entrata in vigore, con l’intervallo fissato dal regolamento per ciascuna categoria. La prima data prevista, febbraio 2025, è passata senza che l’obbligo diventasse operativo, perché l’atto non era pronto. Se produci batterie per veicoli elettrici, segui l’iter dell’atto delegato: da lì parte il conto alla rovescia.
Per il contenuto riciclato il calendario è più lungo. Dal 18 agosto 2028 le batterie industriali oltre 2 kWh, quelle dei veicoli elettrici e quelle di avviamento che contengono cobalto, piombo, litio o nichel dovranno documentare la quota recuperata da rifiuti. Dal 18 agosto 2031 si applicano le prime percentuali minime, che salgono nel 2036.
La dovuta diligenza sulle materie prime
Chi immette batterie sul mercato e supera la soglia di fatturato fissata dal regolamento deve adottare una politica di dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento di cobalto, grafite naturale, litio e nichel: individuare e mitigare i rischi sociali e ambientali, farsi verificare da un organismo notificato, pubblicare un rapporto.
L’obbligo doveva partire il 18 agosto 2025. Il Regolamento (UE) 2025/1561, parte del pacchetto di semplificazione Omnibus IV, in vigore dal 31 luglio 2025, lo ha rinviato al 18 agosto 2027 e ha spostato al 26 luglio 2026 il termine per le linee guida della Commissione. Due anni in più non vogliono dire due anni di attesa: mappare i fornitori fino alla miniera o alla raffineria richiede tempo e contratti nuovi.
Se stai valutando l’acquisto di un’azienda che produce, assembla o importa batterie, questi obblighi entrano nella due diligence di conformità: registrazioni, adesione ai sistemi di raccolta, dichiarazioni e marcature sono passività che passano a chi compra.
Responsabilità estesa del produttore e regole italiane
Dal 18 agosto 2025 il produttore, cioè chi mette a disposizione per la prima volta una batteria nel territorio di uno Stato, anche dentro un apparecchio o con vendita a distanza, deve iscriversi al registro nazionale e finanziare raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti delle batterie che immette.
In Italia le regole operative sono nel D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2026 e in vigore dal 7 marzo 2026. Il decreto abroga il D.Lgs. 188/2008, salvo alcune disposizioni che restano applicabili per un periodo transitorio, e prevede:
- il Registro dei produttori di batterie, tenuto presso le Camere di commercio, a cui ci si iscrive prima di immettere batterie sul mercato nazionale;
- la scelta fra sistema individuale e sistema collettivo, con regole diverse a seconda della categoria di batteria;
- il Centro di coordinamento batterie, che prende il posto del precedente centro di coordinamento per pile e accumulatori;
- gli obiettivi di raccolta delle batterie portatili, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030;
- le sanzioni, all’articolo 34.
Se sei già iscritto al vecchio registro pile e accumulatori, verifica i passaggi richiesti dal nuovo decreto e la posizione presso il sistema collettivo. Il quadro degli altri obblighi da produttore, come imballaggi e apparecchiature elettriche, lo trovi nella pagina sugli adempimenti ambientali.
Gli errori da evitare
Pensare di non essere produttore perché non fabbrichi batterie. Chi immette sul mercato italiano un apparecchio con batteria dentro, o la importa, lo è.
Fermarsi alla marcatura CE della cella. Il prodotto finito ha obblighi propri: etichetta, rimovibilità, informazioni, registro.
Rimandare la riprogettazione. Febbraio 2027 è vicino per chi deve cambiare involucri, fissaggi e ricambi.
Leggere il rinvio come una cancellazione. La dovuta diligenza è spostata al 2027, non tolta.
Ristampare etichette su una data sbagliata. L’obbligo generale dipende dall’atto di esecuzione: controlla prima.
Da dove cominciare
- Fai l’inventario. Tutte le batterie che immetti sul mercato, sole o dentro un prodotto, con categoria, chimica, capacità e fornitore.
- Verifica il tuo ruolo. Fabbricante, produttore ai fini della raccolta, importatore, distributore: in Italia e negli altri Paesi dove vendi.
- Sistema il registro. Iscrizione o aggiornamento secondo il D.Lgs. 29/2026 e adesione a un sistema collettivo.
- Controlla dichiarazioni e marcature. Devono citare il Regolamento 2023/1542 e coprire tutti i requisiti già in vigore.
- Prepara etichette e codice QR. Raccogli oggi i dati che ti serviranno.
- Rivedi il progetto. Per batterie portatili e mezzi leggeri, rimovibilità e sostituibilità entro il 18 febbraio 2027.
- Imposta il passaporto. Se produci batterie industriali oltre 2 kWh, per mezzi leggeri o per veicoli elettrici.
- Mappa i fornitori di materie prime. In vista della dovuta diligenza dal 18 agosto 2027.
Domande frequenti
Il regolamento batterie riguarda anche chi vende apparecchi con batteria incorporata?
Sì. La batteria resta soggetta al regolamento anche quando è dentro un prodotto, e chi immette per primo quel prodotto sul mercato italiano è produttore ai fini della raccolta: deve iscriversi al registro e aderire a un sistema di gestione dei rifiuti.
Da quando serve la marcatura CE sulle batterie?
Dal 18 agosto 2024, insieme alla dichiarazione UE di conformità. Per i requisiti che entreranno in vigore più avanti, come impronta di carbonio e contenuto riciclato, la valutazione passerà da un organismo notificato.
Quando diventa obbligatorio il passaporto della batteria?
Dal 18 febbraio 2027, per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli elettrici e per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh.
La dovuta diligenza è stata cancellata?
No, è stata rinviata. Il Regolamento (UE) 2025/1561 ha spostato l’obbligo dal 18 agosto 2025 al 18 agosto 2027.
Che cosa cambia in Italia con il D.Lgs. 29/2026?
Il decreto adegua le regole nazionali al regolamento europeo e sostituisce il D.Lgs. 188/2008. Istituisce il Registro dei produttori di batterie presso le Camere di commercio, ridisegna i sistemi di raccolta e il Centro di coordinamento e fissa le sanzioni all’articolo 34. È in vigore dal 7 marzo 2026.
Le batterie degli smartphone devono diventare sostituibili?
Dal 18 febbraio 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi devono poter essere rimosse e sostituite dall’utilizzatore finale, salvo le eccezioni previste dal regolamento, che vanno giustificate.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo pubblicato su EUR-Lex.
- Regolamento (UE) 2025/1561, pacchetto Omnibus IV, che rinvia gli obblighi di dovuta diligenza.
- D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2026.
- Assolombarda, Ascom Bologna e Certifico, schede sul D.Lgs. 29/2026.
- Linklaters e A&L Goodbody, note sul rinvio della dovuta diligenza.
- Note tecniche sul calendario del regolamento di ComplianceGate e Pryor Marking.
Immetti batterie sul mercato?
Dicci che cosa produci, assembli o importi: ti diciamo quali obblighi sono già in vigore, quali scattano a febbraio 2027 e che cosa sistemare nel registro. La prima analisi non ha alcun costo e non ti impegna a nulla.
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ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
In sintesi
- Regolamento (UE) 2023/1542, si applica dal 18 febbraio 2024.
- Marcatura CE dal 18 agosto 2024.
- Codice QR, passaporto e rimovibilità dal 18 febbraio 2027.
- Dovuta diligenza rinviata al 18 agosto 2027.
- In Italia il D.Lgs. 29/2026 sostituisce il D.Lgs. 188/2008.
Le date
- 18 agosto 2024: marcatura CE
- 18 agosto 2025: responsabilità del produttore
- 18 agosto 2026: etichetta, se pronto l’atto di esecuzione
- 18 febbraio 2027: QR, passaporto, rimovibilità
- 18 agosto 2027: dovuta diligenza
