Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: che cosa cambia dal 20 gennaio 2027

Le date, le sette novità e il piano di lavoro per arrivare pronti

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. Lead Auditor qualificata CEPAS e componente della Commissione UNI/CT 016 «Gestione per la qualità e metodi statistici». Aggiornata il 4 ottobre 2026.

Dal 20 gennaio 2027 le macchine immesse sul mercato europeo devono rispettare il Regolamento (UE) 2023/1230. Sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE, che in Italia era stata recepita con il D.Lgs. 17/2010.

Se costruisci, assembli, importi o modifichi macchine, mancano poco più di tre mesi. In questa guida trovi le date, le sette novità che contano davvero, che cosa succede alle macchine già vendute e un piano di lavoro da qui a gennaio.

Le date da segnare

DataChe cosa succede
19 luglio 2023Il regolamento entra in vigore
20 gennaio 2024Si applicano le regole sugli organismi notificati
20 ottobre 2026Gli Stati membri devono avere pronte le regole sulle sanzioni
20 gennaio 2027Il regolamento si applica a tutte le macchine immesse sul mercato e la direttiva 2006/42/CE è abrogata

Attenzione alla data: in molti testi trovi ancora il 14 gennaio 2027. Una rettifica pubblicata nel luglio 2023 ha spostato le date di sei giorni: quella giusta è il 20 gennaio.

Prima di tutto: un regolamento, non una direttiva

La direttiva andava recepita da ogni Stato con una legge propria. Il regolamento invece si applica così com’è, nello stesso giorno, in tutta l’Unione. Le regole tecniche quindi non cambiano da Paese a Paese.

All’Italia resta da sistemare la parte nazionale: sanzioni, autorità di vigilanza, coordinamento con il D.Lgs. 17/2010. La legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36, articolo 9) ha dato al Governo la delega per farlo, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore: il termine scade il 9 ottobre 2026. Al 4 ottobre 2026 il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato. Noi aggiorniamo questa guida appena esce.

Le sette novità che contano

1. Le macchine ad alto rischio

Con la direttiva. L’allegato IV elencava 23 categorie di macchine pericolose, per le quali si poteva usare il controllo interno se si applicavano per intero le norme armonizzate.

Con il regolamento. L’allegato I si divide in due parti. Per le sei categorie della parte A l’organismo notificato è sempre obbligatorio, anche se applichi le norme armonizzate. Fra queste ci sono i componenti di sicurezza con comportamento che evolve da solo grazie all’apprendimento automatico, e le macchine che li contengono. Per le categorie della parte B puoi ancora usare il controllo interno, ma solo se applichi le norme armonizzate che coprono tutti i requisiti.

Che cosa devi fare. Controlla se qualcuno dei tuoi prodotti cade nella parte A. Se sì, contatta subito un organismo notificato: i tempi di attesa sono la vera incognita di questi mesi.

2. Le istruzioni anche in digitale

Con la direttiva. Le istruzioni andavano consegnate su carta, nella lingua del Paese di destinazione.

Con il regolamento. Puoi fornirle in formato digitale, purché siano scaricabili e stampabili e la macchina indichi dove trovarle. Se il cliente le chiede su carta, devi dargliele gratis entro un mese. Per chi non è un utilizzatore professionale, le informazioni di sicurezza restano obbligatorie su carta.

Che cosa devi fare. Decidi il formato, prepara la pagina da cui scaricarle e una procedura per le richieste su carta. Tieni il link attivo per tutta la vita della macchina.

3. La dichiarazione UE di conformità

Con la direttiva. Una copia doveva accompagnare la macchina.

Con il regolamento. Puoi fornire la copia oppure indicare nelle istruzioni l’indirizzo internet o il codice leggibile, per esempio un QR, da cui scaricarla.

Che cosa devi fare. Aggiorna il modello della dichiarazione: deve citare il Regolamento (UE) 2023/1230 e non più la direttiva 2006/42/CE.

4. La cybersicurezza diventa un requisito di sicurezza

Con la direttiva. Non c’era un requisito specifico sugli attacchi informatici o sulle connessioni remote.

Con il regolamento. Il nuovo punto 1.1.9 dell’allegato III chiede che la macchina sia protetta dalla corruzione: un collegamento o un accesso remoto non deve creare situazioni pericolose, e i componenti hardware e software che servono alla sicurezza vanno protetti da alterazioni, accidentali o volute. Anche i sistemi di comando, al punto 1.2.1, devono resistere a questi rischi.

Che cosa devi fare. Se la macchina è connessa o si aggiorna da remoto, inserisci questi rischi nella valutazione e conserva le prove: versioni del software, aggiornamenti, chi può accedere.

5. Il software e l’intelligenza artificiale

Con la direttiva. Il software non era nominato in modo esplicito fra i componenti di sicurezza.

Con il regolamento. Il software che svolge una funzione di sicurezza è un componente di sicurezza a tutti gli effetti, anche se lo vendi separato dalla macchina. Se la macchina impara e cambia comportamento nel tempo, la valutazione dei rischi deve tenerne conto.

Che cosa devi fare. Censisci il software che garantisce funzioni di sicurezza e trattalo come un componente: versioni, prove, documentazione. Per i sistemi di intelligenza artificiale guarda anche gli obblighi dell’AI Act.

6. La modifica sostanziale

Con la direttiva. La direttiva non definiva in modo chiaro quando una modifica rende la macchina «nuova».

Con il regolamento. Il regolamento definisce la modifica sostanziale: una modifica, fisica o digitale, non prevista dal fabbricante, che introduce un nuovo pericolo o aumenta un rischio esistente. Chi la fa diventa fabbricante, con tutti gli obblighi.

Che cosa devi fare. Se modifichi macchine tue o dei clienti, scrivi una regola interna per decidere quando una modifica è sostanziale, e registra ogni decisione.

7. Importatori e distributori

Con la direttiva. Gli obblighi erano quasi tutti del fabbricante.

Con il regolamento. Il regolamento dà obblighi precisi anche a chi importa e a chi distribuisce: verificare marcatura, istruzioni e dichiarazione prima di vendere, conservare i documenti, collaborare con le autorità.

Che cosa devi fare. Se importi macchine da Paesi fuori dall’Unione, rivedi i contratti con i fornitori: ti servono accesso alla documentazione tecnica e impegni scritti sulla conformità.

Che cosa non cambia

  • La logica della marcatura CE: è il fabbricante che dichiara la conformità, nessun ente «rilascia» la marcatura.
  • La valutazione dei rischi resta il cuore di tutto.
  • Le norme armonizzate continuano a dare la presunzione di conformità, quando coprono i requisiti che applichi.
  • Il fascicolo tecnico va conservato per dieci anni dall’immissione sul mercato. Che cosa contiene lo trovi nella pagina sulla marcatura CE.

Le macchine già vendute

Le macchine immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformi alla direttiva restano regolari: puoi continuare a usarle e venderle. Gli attestati di esame CE del tipo rilasciati secondo la direttiva restano validi fino alla loro scadenza.

Conta la data di immissione sul mercato di ogni singola macchina, non quella del modello. Una macchina dello stesso modello consegnata il 21 gennaio 2027 deve già rispettare il regolamento.

Controlla da solo dove sei

DomandaSe la risposta è «no» o «non so»
Sai quali tuoi prodotti sono macchine, quasi macchine o componenti di sicurezza?Fai un elenco prodotto per prodotto
Hai verificato se qualcuno rientra nella parte A dell’allegato I?Confronta l’elenco con le sei categorie e, se serve, contatta un organismo notificato
La valutazione dei rischi tiene conto delle connessioni e del software?Aggiungi i rischi del punto 1.1.9 e del punto 1.2.1
Le dichiarazioni citano il Regolamento 2023/1230?Aggiorna i modelli entro gennaio
Hai deciso se dare le istruzioni in digitale?Prepara la pagina di download e la procedura per le copie su carta
Sai quando una tua modifica è sostanziale?Scrivi la regola interna
Se importi, hai accesso alla documentazione del fabbricante?Rivedi i contratti con i fornitori

Un piano di lavoro fino al 20 gennaio 2027

  1. Ottobre: l’inventario. Elenco dei prodotti, con la categoria di ciascuno e la data in cui uscirà il prossimo pezzo.
  2. Ottobre e novembre: le macchine ad alto rischio. Se ne hai nella parte A, prenota subito l’organismo notificato.
  3. Novembre: la valutazione dei rischi. Aggiorna i fascicoli con cybersicurezza, software e, dove serve, comportamento evolutivo.
  4. Dicembre: i documenti. Nuovi modelli di dichiarazione UE e di incorporazione, istruzioni aggiornate, decisione sul formato digitale.
  5. Dicembre: la filiera. Contratti con fornitori e importatori, istruzioni alla rete di vendita e all’assistenza.
  6. Gennaio: il passaggio. Dal 20 gennaio ogni macchina che esce deve avere i documenti nuovi.

Se usi le macchine, invece di costruirle

Il regolamento riguarda chi immette le macchine sul mercato. Chi le usa in azienda resta sotto il D.Lgs. 81/2008, che chiede attrezzature conformi e in buono stato. C’è però un punto di contatto: se modifichi una macchina in modo sostanziale, per esempio colleghi due macchine in una linea o cambi il software di sicurezza, diventi tu il fabbricante. Su questo trovi le indicazioni nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le altre regole europee che toccano le macchine

  • Cyber Resilience Act, Regolamento (UE) 2024/2847: riguarda i prodotti con elementi digitali, comprese molte macchine connesse. Gli obblighi principali si applicano dall’11 dicembre 2027; l’obbligo di segnalare le vulnerabilità sfruttate e gli incidenti gravi c’è già dall’11 settembre 2026.
  • AI Act, Regolamento (UE) 2024/1689: se la macchina contiene un sistema di intelligenza artificiale che svolge una funzione di sicurezza, si aggiungono gli obblighi dell’AI Act.

Gli errori da evitare

Pensare che basti cambiare il riferimento nella dichiarazione. Se la macchina è connessa o usa software di sicurezza, la valutazione dei rischi va rifatta su quei punti.

Scoprire a dicembre di essere nella parte A. Senza organismo notificato quella macchina, dal 20 gennaio, non si può vendere.

Dimenticare le modifiche fatte per i clienti. Un retrofit o un aggiornamento software importante possono essere una modifica sostanziale.

Contare sul magazzino. Conta la data di immissione di ogni macchina: quelle consegnate dopo il 20 gennaio devono essere conformi al regolamento.

Domande frequenti

Da quando si applica il Regolamento Macchine 2023/1230?
Dal 20 gennaio 2027. Da quella data la direttiva 2006/42/CE è abrogata e ogni macchina immessa sul mercato deve rispettare il regolamento.

Le macchine vendute prima del 20 gennaio 2027 vanno adeguate?
No. Le macchine immesse sul mercato prima di quella data e conformi alla direttiva restano regolari. Conta la data di immissione di ogni singola macchina.

I certificati di esame CE del tipo restano validi?
Sì. Gli attestati rilasciati secondo la direttiva 2006/42/CE restano validi fino alla loro scadenza.

Posso dare le istruzioni solo in digitale?
Sì, se sono scaricabili e stampabili e se la macchina indica dove trovarle. Se il cliente chiede la copia su carta, la devi dare gratis entro un mese. Per gli utilizzatori non professionali le informazioni di sicurezza restano su carta.

Quando serve l’organismo notificato?
Sempre, per le sei categorie della parte A dell’allegato I, fra cui i componenti di sicurezza con comportamento evolutivo basato su apprendimento automatico. Per la parte B puoi usare il controllo interno se applichi le norme armonizzate che coprono tutti i requisiti.

Che cos’è una modifica sostanziale?
È una modifica, fisica o digitale, non prevista dal fabbricante, che introduce un nuovo pericolo o aumenta un rischio esistente. Chi la fa diventa fabbricante e deve rifare la valutazione della conformità.

In Italia c’è già la legge che adegua il D.Lgs. 17/2010?
La delega c’è: legge 17 marzo 2026, n. 36, articolo 9. Al 4 ottobre 2026 il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato. Il regolamento comunque si applica dal 20 gennaio 2027 anche senza decreto.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2023/1230 del 14 giugno 2023 relativo alle macchine, con la rettifica del luglio 2023 (EUR-Lex).
  • EU-OSHA, scheda sul Regolamento (UE) 2023/1230.
  • Legge 17 marzo 2026, n. 36, legge di delegazione europea 2025, articolo 9.
  • Regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza.
  • Note tecniche di Certifico, IBF Solutions, Nordpas e Spilma sul nuovo regolamento.

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In sintesi

  • Si applica dal 20 gennaio 2027 e abroga la direttiva 2006/42/CE.
  • Le macchine già immesse sul mercato restano regolari.
  • Parte A dell’allegato I: organismo notificato sempre obbligatorio.
  • Istruzioni in digitale, carta gratis su richiesta entro un mese.
  • Cybersicurezza e software di sicurezza diventano requisiti.
  • Chi fa una modifica sostanziale diventa fabbricante.

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