Accordo Stato-Regioni 2025: la nuova formazione sulla sicurezza

Le date dell’accordo Stato-Regioni 2025, le ore per ogni figura, le modalità ammesse e che cosa controllano gli ispettori

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un accordo unico sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Ha preso il posto dei cinque accordi che dal 2011 regolavano la materia a pezzi: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, attrezzature. È l’atto che dice quante ore servono, con quali contenuti, in quali modalità e con quali prove finali.

Riguarda ogni azienda con almeno un lavoratore, e anche chi i corsi li organizza o li tiene. Oggi il periodo transitorio è chiuso da mesi, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le sue risposte ufficiali e manca poco più di sette mesi all’ultima scadenza importante: la formazione obbligatoria di tutti i datori di lavoro. In questa guida trovi il testo spiegato regola per regola, con le date e le durate minime.

Le date da segnare

DataChe cosa succedeStato al 4 ottobre 2026
17 aprile 2025Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, Rep. atti n. 59/CSRFatto
19 maggio 2025Pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro: per le FAQ ministeriali è la data di entrata in vigoreFatto
24 maggio 2025Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 119Fatto
27 marzo 2026Il Ministero pubblica 52 FAQ, scritte con INAIL, Ispettorato e RegioniFatto
Maggio 2026Fine del periodo transitorio di dodici mesi; termine per l’aggiornamento dei preposti formati da più di due anni; termine per completare il nuovo percorso sugli ambienti confinatiPassato
Maggio 2027Termine di ventiquattro mesi entro cui ogni datore di lavoro deve avere concluso il proprio corsoDa fare

Attenzione al doppio riferimento di maggio. Le FAQ del Ministero contano i termini dal 19 maggio 2025; molti testi li contano dal 24 maggio, giorno della Gazzetta. Per le scadenze ancora aperte conviene usare la data più prudente: il datore di lavoro che vuole stare tranquillo chiude il corso entro il 19 maggio 2027.

Accordo Stato-Regioni 2025: l'attestato non basta, la formazione è adeguata solo se il lavoratore ha capito

Che cos’è l’Accordo Stato-Regioni 2025 e che cosa sostituisce

L’accordo attua l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che rimanda proprio alla Conferenza Stato-Regioni per fissare durata e contenuti minimi della formazione. Non è quindi una regola facoltativa: è il parametro con cui un ispettore misura se la formazione che hai dato è «sufficiente e adeguata», come chiede la legge.

Sostituisce cinque atti: i due accordi del 21 dicembre 2011 su lavoratori, preposti e dirigenti e sul datore di lavoro che fa da RSPP, quello del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature, quello del 25 luglio 2012 con le linee applicative e quello del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP. Adesso il riferimento è uno solo, con i suoi allegati.

Restano fuori alcune formazioni che hanno una fonte propria: gli addetti antincendio, regolati dal D.M. 2 settembre 2021, che trovi nella guida ai decreti antincendio del 2021; gli addetti al primo soccorso, con il D.M. 388/2003; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le cui ore sono scritte direttamente nell’articolo 37 del decreto e che a fine 2025 il D.L. 159/2025 ha toccato anche per le imprese sotto i quindici lavoratori.

Le durate minime, figura per figura

Sono minimi. La valutazione dei rischi o il contratto collettivo possono chiederti di più, mai di meno. Le figure si sommano: il preposto è prima di tutto un lavoratore formato, il datore di lavoro che fa da RSPP segue sia il corso da datore sia i moduli da RSPP.

FiguraCorso inizialeAggiornamento
Lavoratore4 ore di parte generale, più 4, 8 o 12 ore di parte specifica secondo il rischio basso, medio o alto6 ore ogni 5 anni
Preposto12 ore, in aggiunta alla formazione da lavoratore6 ore ogni 2 anni
Dirigente12 ore, più 6 ore se lavora in un’impresa affidataria di cantieri6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro16 ore, più 6 ore per le imprese affidatarie di cantieri6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro che fa da RSPPLe 16 ore, più un modulo comune di 8 ore e, nei settori indicati dall’accordo, un modulo integrativo8 ore ogni 5 anni
ASPPModulo A di 28 ore e modulo B comune di 48 ore, più le specializzazioni di settore20 ore ogni 5 anni
RSPPModuli A e B come l’ASPP, più il modulo C di 24 ore40 ore ogni 5 anni
Ambienti confinati12 ore fra teoria e pratica, in presenza4 ore ogni 5 anni, in prevalenza pratiche
Attrezzature con abilitazioneDurate diverse per ogni attrezzatura, sempre con prova pratica4 ore ogni 5 anni, in prevalenza pratiche

Tre novità meritano una riga in più. Il datore di lavoro deve formarsi anche se ha nominato un RSPP esterno: è la prima volta. Il preposto passa da 8 a 12 ore e l’aggiornamento diventa biennale. Fra le attrezzature che richiedono un’abilitazione entrano il carroponte, le macchine per la movimentazione dei materiali con caricatore e le macchine agricole raccoglifrutta.

Come si può erogare la formazione

L’accordo riconosce quattro modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista. Non tutte valgono per tutti i corsi, ed è il punto su cui si sbaglia di più.

  • Videoconferenza sincrona. Docente e partecipanti collegati nello stesso momento, ognuno con il proprio computer o tablet. Niente smartphone, niente gruppi davanti a un unico schermo. Vale come aula per la parte teorica.
  • E-learning. È il corso che segui quando vuoi su una piattaforma. Serve una piattaforma che tracci accessi, tempi e prove. È ammesso solo per alcuni moduli teorici, a partire dalla parte generale dei lavoratori.
  • Preposti. Corso base e aggiornamento solo in aula o in videoconferenza sincrona. L’e-learning è escluso, e le FAQ del Ministero lo ribadiscono.
  • Parti pratiche. Attrezzature, ambienti confinati e addestramento si fanno in presenza. Per le attrezzature le FAQ chiedono la presenza fisica anche per la teoria e per l’aggiornamento.

Ci sono poi limiti numerici che in ispezione contano: al massimo 30 partecipanti per le lezioni e almeno un docente ogni 6 allievi nelle esercitazioni pratiche. Per essere ammesso alla prova finale il partecipante deve avere frequentato almeno il 90 per cento delle ore.

Prova finale, verifica dell’efficacia e attestati

La verifica finale dell’apprendimento è sempre obbligatoria, anche negli aggiornamenti: le FAQ lo dicono in modo esplicito. Può essere un test, un colloquio o una prova pratica, e se ne redige un verbale. Un corso senza verbale della prova è, sulla carta, un corso che non ha dimostrato nulla.

L’accordo aggiunge un obbligo che prima non c’era in forma esplicita: la verifica dell’efficacia della formazione, cioè controllare a distanza di tempo, durante il lavoro, se le persone applicano quello che hanno imparato. Si può fare con osservazioni sul campo, questionari, analisi di infortuni e mancati infortuni. Chi ha un sistema ISO 45001 la riconosce: è la stessa logica della valutazione delle competenze.

L’attestato deve riportare almeno chi ha erogato il corso, i dati del partecipante con il codice fiscale, il tipo di corso con i riferimenti normativi, la durata, la modalità, data e luogo, la firma del responsabile. Il soggetto formatore conserva il fascicolo del corso per almeno dieci anni: progetto, registro presenze, docenti, verbali delle prove. L’accreditamento di un ente vale nella Regione che l’ha rilasciato, ma l’attestato vale in tutta Italia.

Aggiornamenti e crediti: che cosa vale ancora

La formazione svolta correttamente con gli accordi precedenti vale come credito formativo: lavoratori, dirigenti e preposti non rifanno il corso base. Cambiano però le scadenze. Il caso più delicato è il preposto: chi aveva fatto corso o aggiornamento da più di due anni doveva aggiornarsi entro maggio 2026. Se non l’ha fatto, oggi è scoperto.

Le FAQ chiariscono anche che cosa succede a chi salta gli aggiornamenti. Il credito non si perde subito, ma dopo dieci anni senza aggiornamento decade: a quel punto il corso va rifatto da capo. Per RSPP, ASPP e operatori di attrezzature c’è una regola più stretta: senza aggiornamento in regola non si può esercitare la funzione o usare l’attrezzatura.

L’aggiornamento non è una ripetizione del corso base. Deve portare contenuti nuovi e utili, può comprendere seminari e convegni coerenti con il ruolo, purché ci sia la registrazione delle presenze. Per le attrezzature, un vecchio corso vale solo se i contenuti sono del tutto conformi al nuovo accordo: non si integra a pezzi. Che cosa vale nel tuo caso lo verifichiamo leggendo gli attestati, come spieghiamo nella pagina sulla formazione salute e sicurezza sul lavoro.

Se la formazione la fai in azienda

Il datore di lavoro può formare direttamente i propri lavoratori, senza essere un ente accreditato. Ma l’accordo lo tratta come un soggetto formatore a tutti gli effetti, e chiede le stesse prove.

  • Un progetto formativo scritto, con obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione.
  • Docenti con i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, documentati.
  • Registro presenze, verbale della prova finale, attestati con gli elementi minimi.
  • Conservazione del fascicolo per almeno dieci anni.
  • La richiesta di collaborazione agli organismi paritetici prevista dall’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008.

È una strada che funziona per le aziende strutturate. Per le piccole, spesso, costa più organizzarla bene che affidarla a chi lo fa di mestiere.

Che cosa controllano gli ispettori

Ispettorato nazionale del lavoro e ASL fanno due tipi di controllo. Quello formale guarda durate, contenuti, modalità, docenti, prove finali e attestati. Quello sostanziale guarda se la formazione è coerente con i rischi scritti nel documento di valutazione: un corso a rischio basso per chi lavora in officina è formazione non adeguata, anche con l’attestato in ordine.

La violazione degli obblighi di formazione dell’articolo 37 è un reato contravvenzionale sanzionato dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, con importi rivalutati nel tempo. C’è poi una conseguenza più pesante: la mancata formazione e addestramento è fra le gravi violazioni dell’Allegato I che permettono la sospensione dell’attività prevista dall’articolo 14. Come si gestisce l’insieme degli obblighi del decreto lo trovi nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli errori più frequenti

Fermarsi alla data dell’attestato. Conta il contenuto, non solo la data: un corso con contenuti diversi da quelli richiesti non vale come credito.

Mettere i preposti in e-learning. È escluso, sia per il corso base sia per l’aggiornamento biennale.

Fare videoconferenze con una sala e un solo schermo. Ogni partecipante deve essere collegato con il proprio dispositivo.

Dimenticare la prova finale negli aggiornamenti. Le FAQ la chiedono sempre, con verbale.

Rimandare il corso del datore di lavoro. Maggio 2027 sembra lontano, ma nel 2027 arriveranno tutti insieme. Chi lo fa prima sceglie date e modalità, e può inserirlo nel piano formativo aziendale insieme agli altri corsi.

Da dove cominciare

  1. Fai l’elenco delle persone e dei ruoli. Lavoratori con il loro livello di rischio, preposti anche non nominati, dirigenti, datore di lavoro, RSPP, ASPP, addetti alle attrezzature.
  2. Raccogli gli attestati. Per ognuno annota data, durata, modalità, presenza della prova finale.
  3. Segna le scadenze nuove. Preposti ogni due anni, tutte le altre figure ogni cinque, datore di lavoro entro maggio 2027.
  4. Controlla le modalità. Niente e-learning per preposti e parti pratiche; videoconferenza solo sincrona e con un dispositivo a testa.
  5. Prepara la verifica dell’efficacia. Decidi come e quando controllerai sul campo che la formazione funziona.
  6. Cerca le coperture. Molti piani formativi si possono finanziare con i fondi interprofessionali.
  7. Scrivi il piano su tre anni. Con le scadenze biennali dei preposti, un calendario fatto anno per anno si perde subito. Come lo costruiamo, partendo dagli attestati che hai, è spiegato nella pagina sulla formazione salute e sicurezza.

Domande frequenti

Da quando è in vigore l’Accordo Stato-Regioni 2025?
Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro dal 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito del Ministero. Nella Gazzetta Ufficiale è uscito il 24 maggio 2025, Serie generale n. 119. Il periodo transitorio di dodici mesi è finito nel maggio 2026.

Il datore di lavoro deve fare il corso anche se ha un RSPP esterno?
Sì. Tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di almeno 16 ore entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro maggio 2027. L’aggiornamento è di 6 ore ogni cinque anni.

Gli attestati fatti con gli accordi del 2011 valgono ancora?
Sì, se i corsi erano conformi: valgono come credito formativo e non si rifà il corso base. Cambiano le scadenze degli aggiornamenti, soprattutto per il preposto, che ora si aggiorna ogni due anni.

I corsi si possono fare online?
Dipende dal corso. La videoconferenza sincrona vale come aula per la parte teorica. L’e-learning è ammesso solo per alcuni moduli teorici ed è escluso per i preposti. Le parti pratiche, le attrezzature e gli ambienti confinati si fanno in presenza.

La prova finale serve anche negli aggiornamenti?
Sì. Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 chiariscono che la verifica finale è obbligatoria in tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, con un verbale.

Che cosa succede se salto un aggiornamento?
Sei in ritardo e va recuperato subito. Se passano dieci anni senza aggiornamento il credito formativo decade e il corso va rifatto da capo. Per RSPP, ASPP e operatori di attrezzature, senza aggiornamento non si può esercitare la funzione.

L’accordo riguarda anche antincendio, primo soccorso e RLS?
No. Gli addetti antincendio seguono il D.M. 2 settembre 2021, il primo soccorso il D.M. 388/2003, il rappresentante dei lavoratori l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e il contratto collettivo.

Fonti

  • Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione, 27 marzo 2026.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 14, 37 e 55 e Allegato I.
  • Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori.
  • Note di approfondimento di Insic, BibLus, Vega Engineering e Dottrina Lavoro sull’accordo e sulle FAQ ministeriali.

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In sintesi

  • Accordo unico Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025: sostituisce cinque accordi.
  • In vigore dal 19 maggio 2025 per le FAQ del Ministero; in Gazzetta il 24 maggio.
  • Il periodo transitorio è finito a maggio 2026.
  • Il datore di lavoro deve fare 16 ore entro maggio 2027.
  • Il preposto fa 12 ore e si aggiorna ogni due anni, mai in e-learning.
  • La prova finale è sempre obbligatoria, anche negli aggiornamenti.

Le date

  • 27 marzo 2026: le 52 FAQ del Ministero.
  • Maggio 2026: fine del transitorio e scadenza per i preposti da aggiornare.
  • Maggio 2027: termine per la formazione del datore di lavoro.

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