Decreto legge 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro: che cosa cambia e che cosa è già in vigore

Badge di cantiere, patente a crediti, formazione, scale, sorveglianza sanitaria: lo stato del DL 159/2025 al 4 ottobre 2026

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.

Il decreto legge 159/2025 (decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159) contiene le «misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. La legge 29 dicembre 2025, n. 198 lo ha convertito con modifiche: è uscita nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed è in vigore dal 31 dicembre 2025.

Il decreto tocca quasi tutte le aziende, non solo l’edilizia: formazione, scale fisse, sorveglianza sanitaria, rappresentante dei lavoratori, mancati infortuni, premi INAIL. A undici mesi dalla pubblicazione, alcune misure sono operative, altre aspettano ancora un decreto attuativo. In questa guida trovi che cosa cambia, misura per misura, e soprattutto che cosa devi fare già oggi.

Le date da segnare del decreto legge 159/2025

DataChe cosa succedeStato al 4 ottobre 2026
31 ottobre 2025Entra in vigore il decreto leggeIn vigore
31 dicembre 2025Entra in vigore la legge di conversione n. 198In vigore
1° gennaio 2026Nuove decurtazioni della patente a crediti per il lavoro irregolare; l’INAIL può rivedere gli sconti sul premioIn vigore
1° febbraio 2026Le scale verticali fisse installate entro il 31 ottobre 2025 devono rispettare i nuovi requisitiIn vigore
1° marzo 2026 circaScade il termine di 60 giorni per il decreto sul badge di cantiereDecreto non ancora pubblicato
1° aprile 2026Chi riceve incentivi pubblici per assumere deve pubblicare le offerte di lavoro sul SIISLIn vigore
30 aprile 2026Scade il termine di sei mesi per le linee guida sui mancati infortuniLinee guida non ancora adottate
Un gruppo di lavoro in una sala luminosa: le novità del decreto legge 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro

Il badge di cantiere

L’articolo 3 introduce una tessera di riconoscimento nuova per chi lavora nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblici e privati. Si chiama comunemente badge di cantiere. Oltre ai dati del lavoratore e del datore di lavoro, deve avere un codice univoco anticontraffazione. Può essere fisica o digitale, e per chi è assunto tramite il SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, si precompila in automatico.

Le caratteristiche tecniche e le modalità operative le deve stabilire un decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla conversione. Lo stesso decreto può estendere l’obbligo ad altri ambiti a rischio elevato. Al 4 ottobre 2026 il decreto non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il badge con codice anticontraffazione quindi non è ancora esigibile.

Questo non vuol dire che in cantiere non serva nulla. Restano in vigore gli obblighi di sempre: la tessera di riconoscimento con fotografia, dati del lavoratore e indicazione del datore di lavoro prevista dagli articoli 18, 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008, e per i cantieri anche dalla legge 136/2010, con la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Chi lavora senza tessera oggi è sanzionabile come prima.

La patente a crediti diventa più severa

Lo stesso articolo 3 modifica l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, quello della patente a crediti. Le novità principali sono quattro:

  • la sanzione per chi lavora in cantiere senza patente o sotto i 15 crediti resta il 10 per cento del valore dei lavori, ma il minimo sale da 6.000 a 12.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2026 il lavoro irregolare costa 5 crediti per ciascun lavoratore e la decurtazione scatta già alla notifica del verbale;
  • la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi, già prevista dal 2024 dopo un infortunio mortale o con inabilità permanente, si decide valutando gli elementi del caso riportati nei verbali;
  • la revoca per false dichiarazioni impedisce di chiedere una nuova patente per 12 mesi.

Come funzionano requisiti, crediti, decurtazioni e recupero lo spieghiamo per esteso nella guida alla patente a crediti.

Formazione: tre novità da conoscere

Ristorazione e strutture ricettive: 30 giorni

Il nuovo articolo 1-bis riguarda bar, ristoranti, alberghi e le altre strutture ricettive e di somministrazione. Qui la formazione e l’addestramento dei lavoratori si devono concludere entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. È una regola pensata per il lavoro stagionale, dove spesso il contratto finiva prima del corso.

Il RLS anche sotto i 15 lavoratori

L’articolo 5 modifica l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008: l’aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza diventa obbligatorio anche nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Le modalità le stabilisce la contrattazione collettiva nazionale, in proporzione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio. L’Ispettorato nazionale del lavoro lo ha ricordato nella circolare n. 1 del 23 febbraio 2026. Se sei una piccola impresa, guarda il tuo CCNL.

Gli enti di formazione e la scuola

Il decreto prevede criteri nuovi per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione sulla sicurezza, rafforza la tutela INAIL degli studenti nei percorsi scuola lavoro, anche nel tragitto, e vieta di adibirli alle lavorazioni a rischio elevato. Per chi forma il personale, il riferimento principale resta l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: ore e scadenze le trovi nella pagina sulla formazione salute e sicurezza sul lavoro.

Le scale verticali fisse

Il decreto riscrive il comma 2 dell’articolo 113 del D.Lgs. 81/2008. Le scale verticali permanenti fissate a un supporto, usate come accesso, più alte di 5 metri e inclinate più di 75 gradi, devono avere una gabbia di sicurezza oppure, in base alla valutazione dei rischi, un sistema di protezione individuale contro le cadute. Prima la gabbia era l’unica soluzione prevista. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete.

Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove regole valgono dal 1° febbraio 2026. Quindi oggi ogni scala alla marinara su silos, coperture, serbatoi o impianti deve essere già in regola. Se scegli il sistema anticaduta individuale al posto della gabbia, servono DPI di terza categoria e addestramento: ne parliamo nella guida al lavoro in quota.

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 17 interviene sulla sorveglianza sanitaria. Il tempo delle visite e degli accertamenti è computato nell’orario di lavoro, salvo le visite preassuntive. Il medico competente ha nuovi compiti di informazione sui programmi di screening oncologico e il decreto rivede le regole sugli accertamenti per alcol e sostanze.

Che cosa fare: aggiorna le istruzioni a chi organizza turni e visite, e verifica che i giorni di visita siano trattati come orario di lavoro anche nelle buste paga. Rivedi con il medico competente il protocollo sanitario.

Mancati infortuni, premi INAIL e controlli

Mancati infortuni. L’articolo 15 prevede linee guida del Ministero del lavoro, con INAIL e parti sociali, per individuare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, e un rapporto nazionale di monitoraggio. Il termine era di sei mesi. Al 4 ottobre 2026 le linee guida non risultano adottate: non c’è ancora un obbligo operativo di comunicazione. Raccogliere i mancati infortuni resta comunque una buona prassi, ed è un requisito se hai un sistema ISO 45001.

Premi INAIL. L’articolo 1 autorizza l’INAIL a rivedere dal 2026 le aliquote di oscillazione in bonus, cioè gli sconti sul premio per chi investe in prevenzione, escludendo le aziende con gravi violazioni recenti in materia di sicurezza.

Più controlli. L’articolo 4 autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere 300 ispettori nel triennio 2026-2028 e aumenta di 100 unità il Comando carabinieri per la tutela del lavoro. I controlli si concentrano su appalti e subappalti.

La ISO 45001 entra nel D.Lgs. 81/2008

L’articolo 10 aggiorna l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, quello sui modelli di organizzazione e gestione che possono escludere la responsabilità dell’ente. Il vecchio riferimento al British Standard OHSAS 18001:2007, ritirato da anni, è sostituito dalla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. I modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL o alla ISO 45001 si presumono conformi all’articolo 30 per le parti corrispondenti.

Non è un obbligo di certificarsi. Ma chi ha un sistema ISO 45001 ora ha un aggancio normativo esplicito. Il decreto promuove anche accordi fra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche sulla sicurezza.

Che cosa è operativo e che cosa aspetta

MisuraArticoloStato al 4 ottobre 2026
Formazione entro 30 giorni in ristorazione e ricettività1-bisOperativa
Badge di cantiere con codice anticontraffazione3In attesa del decreto del Ministro del lavoro
Sanzione minima di 12.000 euro sulla patente a crediti3Operativa
Decurtazioni per lavoro irregolare alla notifica del verbale3Operativa dal 1° gennaio 2026
Sospensione cautelare della patente3Operativa
Aggiornamento del RLS sotto i 15 lavoratori5Operativo, modalità nel CCNL
Scale verticali fisse5Operativa, per le scale esistenti dal 1° febbraio 2026
Riferimento alla ISO 45001 nell’articolo 3010Operativo
Linee guida sui mancati infortuni15Non ancora adottate
Visite mediche nell’orario di lavoro17Operativa

Gli errori da evitare

Aspettare il badge per sistemare le tessere. L’obbligo della tessera di riconoscimento c’è da anni e si controlla adesso.

Pensare che il decreto riguardi solo l’edilizia. Scale fisse, visite mediche, RLS e formazione nei pubblici esercizi toccano fabbriche, magazzini, alberghi e ristoranti.

Lasciare le scale alla marinara come sono. Il termine del 1° febbraio 2026 è passato: una scala sopra i 5 metri senza gabbia né sistema anticaduta oggi non è conforme.

Leggere i commenti di novembre 2025. Molti articoli sono stati scritti sul testo del decreto prima della conversione. La legge 198/2025 ha aggiunto e cambiato parti importanti, come l’articolo 1-bis sulla ristorazione e le regole transitorie sulle scale.

Da dove cominciare

  1. Fai l’elenco delle misure che ti riguardano. Cantieri, pubblici esercizi, scale fisse, dimensione aziendale: usa la tabella qui sopra.
  2. Controlla le tessere di riconoscimento. Tutti i lavoratori in cantiere, compresi quelli dei subappaltatori, con fotografia e dati completi.
  3. Verifica la patente a crediti. Punteggio, rapporti di lavoro, documenti autocertificati.
  4. Censisci le scale verticali fisse. Altezza, inclinazione, gabbia o sistema anticaduta, distanza dei pioli dalla parete.
  5. Aggiorna il piano di formazione. Nuovi assunti nei pubblici esercizi entro 30 giorni, aggiornamento del RLS anche sotto i 15 lavoratori.
  6. Parla con il medico competente. Visite nell’orario di lavoro, protocollo sanitario, informazione sugli screening.
  7. Segui i decreti attuativi. Badge di cantiere e linee guida sui mancati infortuni possono arrivare nei prossimi mesi: noi aggiorniamo questa guida appena escono.

Se vuoi un controllo su come il decreto si applica alla tua azienda, la pagina giusta è quella sulla consulenza per la salute e sicurezza sul lavoro.

Domande frequenti

Che cos’è il decreto legge 159/2025?
È il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, con misure urgenti sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla protezione civile. È stato convertito con modifiche dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Il badge di cantiere è già obbligatorio?
Non nella forma nuova, con codice anticontraffazione. Al 4 ottobre 2026 il decreto del Ministro del lavoro che ne fissa le caratteristiche non risulta pubblicato. Resta obbligatoria la tessera di riconoscimento tradizionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 e, nei cantieri, dalla legge 136/2010.

Che cosa cambia per la patente a crediti?
La sanzione minima per chi lavora senza patente sale a 12.000 euro, il lavoro irregolare costa 5 crediti per lavoratore già alla notifica del verbale e l’Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi dopo un infortunio grave.

Le scale alla marinara esistenti vanno adeguate?
Sì. Le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, più alte di 5 metri e inclinate più di 75 gradi, devono rispettare i nuovi requisiti dal 1° febbraio 2026: gabbia di sicurezza oppure sistema di protezione individuale contro le cadute, in base alla valutazione dei rischi.

Il RLS deve fare l’aggiornamento anche nelle piccole imprese?
Sì. Dopo il decreto l’aggiornamento periodico del RLS è obbligatorio anche nelle imprese con meno di 15 lavoratori. Le modalità le stabilisce il contratto collettivo nazionale applicato.

Le visite mediche si fanno in orario di lavoro?
Sì. Il tempo delle visite e degli accertamenti della sorveglianza sanitaria è computato nell’orario di lavoro, salvo le visite preassuntive.

C’è già l’obbligo di comunicare i mancati infortuni?
Non ancora. Il decreto prevede linee guida per le imprese con più di 15 dipendenti, ma al 4 ottobre 2026 non risultano adottate.

Fonti

  • Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025.
  • Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione con modificazioni, Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, e testo coordinato.
  • Senato della Repubblica, dossier sul disegno di legge di conversione del decreto legge 159/2025.
  • Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 e nota n. 609 del 22 gennaio 2026.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 18, 26, 27, 30, 37, 41 e 113, nel testo vigente.
  • Note di approfondimento di Certifico, Assolombarda, Diritto.it, Blumatica e Aedes, aggiornate al 2026.

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In sintesi

  • Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 198/2025.
  • Badge di cantiere: si aspetta ancora il decreto attuativo.
  • Patente a crediti: minimo 12.000 euro di sanzione.
  • Scale fisse oltre 5 metri: nuove regole dal 1° febbraio 2026.
  • RLS: aggiornamento anche sotto i 15 lavoratori.
  • Visite mediche nell’orario di lavoro.

Le date

  • 31 ottobre 2025: decreto in vigore
  • 31 dicembre 2025: legge di conversione in vigore
  • 1° gennaio 2026: nuove decurtazioni patente
  • 1° febbraio 2026: scale verticali esistenti

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