A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.
Per la legge c’è lavoro in quota ogni volta che una persona è esposta al rischio di cadere da più di due metri rispetto a un piano stabile. Non succede solo nei cantieri: succede sul tetto del capannone per pulire i lucernari, sulla scaffalatura del magazzino, sulla scala alla marinara del silos, sulla piattaforma per cambiare le lampade.
Le cadute dall’alto sono una delle cause più frequenti di infortunio grave e mortale, e il tema si muove ancora: dal 1° febbraio 2026 valgono nuove regole per le scale verticali fisse e da febbraio 2026 c’è una norma armonizzata europea per i dispositivi di ancoraggio permanenti. In questa guida trovi che cosa chiede il decreto, come scegliere fra protezioni collettive e DPI, che cosa serve per ponteggi, funi e linee vita e come formare le persone.
Dove sono le regole
La disciplina sta nel Titolo IV, capo II del D.Lgs. 81/2008, dagli articoli 105 in poi. L’articolo 105 chiarisce che queste norme valgono nei cantieri, ma anche per i lavori in quota svolti in qualunque altra attività. L’articolo 107 dà la definizione dei due metri.
Accanto al capo II contano altri pezzi del decreto: l’articolo 77 sui DPI, gli articoli 36 e 37 su informazione, formazione e addestramento, l’Allegato XXI sui corsi per ponteggi e funi, l’Allegato XXII sul PiMUS. E poi le norme tecniche e le regole regionali sulle coperture.
Le regole di base del lavoro in quota: articolo 111
L’articolo 111 fissa i principi che valgono sempre:
- prima le protezioni collettive, poi quelle individuali: parapetti, impalcati, reti vengono prima dell’imbracatura;
- il sistema di accesso va scelto in base alla frequenza, al dislivello e alla durata, e deve permettere l’evacuazione in caso di pericolo;
- la scala a pioli si usa come posto di lavoro in quota solo se altre attrezzature più sicure non sono giustificate, per il rischio limitato e la breve durata, o per le caratteristiche del luogo;
- l’accesso e posizionamento con funi si usano solo quando, dopo la valutazione dei rischi, le altre attrezzature non sono giustificate;
- se togli temporaneamente una protezione, devi adottare misure equivalenti e ripristinarla a fine lavoro;
- i lavori temporanei in quota si fanno solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo le persone;
- nei cantieri e nei lavori in quota è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche.
Il primo principio è quello che si dimentica. Molte aziende comprano imbracature e pensano di essere a posto. Ma se sul tetto si può mettere un parapetto, l’imbracatura non basta: la legge chiede prima la protezione collettiva.
I DPI anticaduta e l’addestramento
Quando le protezioni collettive non bastano, servono i sistemi di protezione contro le cadute dell’articolo 115: imbracatura, cordino con assorbitore di energia o dispositivo retrattile, connettori, dispositivo di ancoraggio o linea vita. Possono essere sistemi di trattenuta, che impediscono di raggiungere il bordo, sistemi di posizionamento sul lavoro o sistemi di arresto caduta. L’ancoraggio deve essere sicuro e il sistema va scelto in base allo spazio libero sotto il lavoratore: un cordino troppo lungo può far toccare il suolo prima che la caduta si arresti.
I DPI contro le cadute dall’alto sono di terza categoria, quella dei rischi che possono causare conseguenze molto gravi, secondo il Regolamento (UE) 2016/425. Per questi DPI l’articolo 77, comma 5, dice che l’addestramento è indispensabile. Non basta consegnarli con una firma: la persona deve provarli, sapere come indossarli, come controllarli prima dell’uso, come agganciarsi e che cosa fare in caso di caduta.
C’è poi un aspetto che quasi nessuno scrive: il soccorso. Una persona sospesa all’imbracatura dopo una caduta deve essere recuperata in tempi brevi. Prima di salire, devi sapere chi la recupera, con quale attrezzatura e in quanto tempo. Va scritto nella valutazione dei rischi e provato.
Ponteggi e PiMUS
Il ponteggio è l’opera provvisionale più diffusa e la più controllata. Le regole principali sono queste:
- i ponteggi metallici fissi devono avere l’autorizzazione ministeriale e vanno montati secondo il libretto del fabbricante;
- i ponteggi più alti di 20 metri, e quelli montati in configurazioni non previste dagli schemi tipo del libretto, richiedono un progetto firmato da un ingegnere o un architetto abilitato (articolo 133);
- il datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio redige il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio, tramite una persona competente (articolo 136), con i contenuti dell’Allegato XXII;
- montaggio, smontaggio e trasformazione si fanno sotto la diretta sorveglianza di un preposto, da lavoratori formati;
- le parti non pronte per l’uso vanno segnalate e delimitate;
- il ponteggio va controllato periodicamente e dopo eventi come forte vento o lunghe interruzioni del lavoro.
La formazione per montaggio e smontaggio è regolata dall’Allegato XXI: per lavoratori e preposti il corso è di 28 ore, divise in moduli giuridico, tecnico e pratico, con verifiche finali. L’aggiornamento è di almeno 4 ore ogni 4 anni, in prevalenza tecnico pratico.
Il PiMUS non sostituisce il piano operativo di sicurezza: il primo riguarda il ponteggio, il secondo tutte le lavorazioni dell’impresa nel cantiere. Servono entrambi.
Accesso e posizionamento con funi
I lavori su fune, per esempio sulle facciate, nei pozzi o sulle pareti rocciose, sono regolati dall’articolo 116. Il sistema deve avere almeno due funi ancorate separatamente: una di lavoro, per accesso, discesa e sostegno, e una di sicurezza. Il lavoro va programmato e sorvegliato in modo da poter soccorrere subito il lavoratore.
Chi lavora su fune deve seguire i corsi dell’Allegato XXI, con un modulo base comune e moduli specifici a seconda del tipo di lavoro, più un modulo per i preposti. L’aggiornamento è quinquennale.
Le scale verticali fisse dopo il decreto legge 159/2025
Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 198/2025, ha riscritto il comma 2 dell’articolo 113. Le scale verticali permanenti fissate a un supporto, più alte di 5 metri e inclinate più di 75 gradi, devono avere una gabbia di sicurezza oppure, in base alla valutazione dei rischi, un sistema di protezione individuale contro le cadute. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le regole valgono dal 1° febbraio 2026.
Se scegli il sistema individuale, per esempio una guida anticaduta sulla scala, chi sale deve avere imbracatura e dispositivo adatti, ed essere addestrato. Le altre misure del decreto le trovi nella guida al decreto legge 159/2025.
Linee vita, coperture e regole regionali
Il D.Lgs. 81/2008 non obbliga a installare una linea vita su ogni tetto. L’obbligo nasce in due modi. Il primo è la valutazione dei rischi: se qualcuno deve salire sulla copertura per manutenzioni, devi garantirgli protezioni adeguate. Il secondo sono le regole regionali: molte regioni chiedono, per le nuove costruzioni e per alcuni interventi sulle coperture, di prevedere sistemi di ancoraggio permanenti e di allegare al titolo edilizio un elaborato tecnico della copertura. Le regole non sono uniformi: cambiano gli interventi interessati, le esclusioni e i documenti da presentare. Controlla sempre quelle della regione in cui si trova l’edificio.
Sul piano tecnico i riferimenti sono la UNI EN 795:2012 per i dispositivi di ancoraggio e la UNI 11560 per la configurazione e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. La novità del 2026 è la EN 17235:2024 sui dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza: è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 febbraio 2026 come norma armonizzata del regolamento sui prodotti da costruzione, con la decisione di esecuzione (UE) 2026/284. Per gli ancoraggi fissi installati sugli edifici questo significa marcatura CE e dichiarazione di prestazione. Se stai per comprare o installare una linea vita, chiedi al fornitore a quale norma fa riferimento.
Una linea vita va ispezionata periodicamente secondo le istruzioni del fabbricante, e prima dell’uso. Senza il fascicolo con certificazione dell’installazione, istruzioni e verbali delle ispezioni, chi sale sul tetto non sa se l’ancoraggio regge.
Formazione, addestramento e abilitazioni
Chi lavora in quota ha bisogno di più livelli di preparazione, che non si sostituiscono fra loro:
- la formazione generale e specifica del lavoratore secondo l’articolo 37 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con il rischio di caduta dall’alto fra i contenuti;
- l’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria, obbligatorio e da registrare;
- i corsi dell’Allegato XXI per chi monta ponteggi o lavora su funi;
- l’abilitazione per chi usa le piattaforme di lavoro mobili elevabili, una delle attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni;
- la formazione del preposto, che oggi è di 12 ore con aggiornamento biennale.
Ore, scadenze e regole sulla formazione a distanza le trovi nella pagina sulla formazione salute e sicurezza sul lavoro.
Che cosa controllano gli ispettori
Nei cantieri i controlli sui lavori in quota sono fra i più frequenti. Fra le gravi violazioni dell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, quelle che permettono di sospendere subito l’attività, ci sono la mancanza di protezioni verso il vuoto e la mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto. Per chi lavora in cantiere le violazioni accertate pesano anche sulla patente a crediti.
In un controllo ti chiederanno, di solito: la valutazione dei rischi con i lavori in quota, il PiMUS e il libretto del ponteggio, le prove della formazione e dell’addestramento, le consegne dei DPI con i controlli periodici, la documentazione della linea vita e la procedura di soccorso.
Gli errori che vediamo più spesso
L’imbracatura al posto del parapetto. Se la protezione collettiva è possibile, va messa prima.
DPI consegnati e mai provati. Senza addestramento il DPI di terza categoria non è conforme all’articolo 77.
Nessun piano di soccorso. La caduta arrestata non è la fine del problema: la persona sospesa va recuperata in pochi minuti.
Linea vita senza documenti. Nessuno sa chi l’ha installata, se è stata ispezionata, quante persone regge.
La scala portatile come posto di lavoro. È ammessa solo per lavori brevi e a rischio limitato. Per il resto servono trabattelli, piattaforme o ponteggi.
Il ponteggio montato senza PiMUS o da persone senza corso. È fra le contestazioni più comuni nei cantieri.
Pensare che il tema riguardi solo l’edilizia. Magazzini, impianti, manutenzioni sui tetti: i due metri valgono ovunque.
Da dove cominciare
- Fai l’elenco dei lavori in quota. Dove, chi, quanto spesso: tetti, scaffalature, scale fisse, impianti, cantieri.
- Per ognuno scegli prima la protezione collettiva. Parapetti, piattaforme, trabattelli. I DPI solo dove non basta.
- Controlla le scale verticali fisse. Altezza, inclinazione, gabbia o sistema anticaduta, distanza dei pioli.
- Verifica le linee vita. Documenti di installazione, ispezioni, regole regionali, compatibilità con i DPI.
- Rivedi DPI e addestramento. Chi li usa, quando sono stati controllati, chi è stato addestrato e quando.
- Scrivi la procedura di soccorso. Chi interviene, con quale kit, in quanto tempo. Poi provala.
- Allinea la formazione. Lavoratori, preposti, ponteggiatori, addetti alle funi, operatori delle piattaforme.
Se vuoi che qualcuno guardi i tuoi lavori in quota con gli occhi di un ispettore, trovi come lavoriamo nella pagina sulla consulenza per la salute e sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti
Che cosa si intende per lavoro in quota?
Secondo l’articolo 107 del D.Lgs. 81/2008 è ogni attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Vale nei cantieri e in qualunque altra attività.
I DPI anticaduta di che categoria sono?
Sono DPI di terza categoria, quelli che proteggono da rischi con conseguenze molto gravi. Per questi DPI l’addestramento è obbligatorio, secondo l’articolo 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
Quando serve il PiMUS?
Sempre, quando si monta, si usa e si smonta un ponteggio. Lo redige il datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio, tramite una persona competente, con i contenuti dell’Allegato XXII.
Quanto dura il corso per montare i ponteggi?
Per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi il corso dell’Allegato XXI è di 28 ore, con aggiornamento di almeno 4 ore ogni 4 anni.
La linea vita è obbligatoria?
Il D.Lgs. 81/2008 chiede protezioni adeguate per chi lavora sulla copertura, non una linea vita su ogni tetto. Molte regioni però chiedono sistemi di ancoraggio permanenti e un elaborato tecnico della copertura per le nuove costruzioni e per alcuni interventi sul tetto.
Che cosa cambia per le scale alla marinara?
Dopo il decreto legge 159/2025 le scale verticali fisse più alte di 5 metri e inclinate più di 75 gradi devono avere una gabbia oppure un sistema di protezione individuale contro le cadute. Per quelle installate entro il 31 ottobre 2025 la regola vale dal 1° febbraio 2026.
Si può lavorare su una scala portatile?
Solo se l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato, per il rischio limitato e la breve durata, o per le caratteristiche del luogo. È l’articolo 111, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV, capo II, articoli 105, 107, 111, 113, 115, 116, 133 e 136; articolo 77; Allegati I, XXI e XXII, nel testo vigente.
- Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, Allegato I.
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, sulle norme armonizzate per i prodotti da costruzione, con la EN 17235:2024.
- UNI EN 795:2012 e UNI 11560, dispositivi e sistemi di ancoraggio.
- Testo unico sicurezza, Certifico, Edilizia.com ed Ediltecnico, schede su lavori in quota, scale e linee vita.
I tuoi lavori in quota sono in regola?
Dicci dove si lavora sopra i due metri nella tua azienda o nei tuoi cantieri: ti diciamo quali protezioni mancano, quali documenti servono e chi va formato. La prima analisi non ha alcun costo e non ti impegna a nulla.
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In sintesi
- Lavoro in quota: rischio di caduta da oltre 2 metri (art. 107).
- Prima le protezioni collettive, poi i DPI (art. 111).
- DPI anticaduta di terza categoria: addestramento obbligatorio.
- Ponteggi: PiMUS, preposto, corso di 28 ore.
- Scale fisse oltre 5 metri: nuove regole dal 1° febbraio 2026.
- Linee vita: valutazione dei rischi e regole regionali.
