DPI di terza categoria: certificazione, obblighi e addestramento

Che cosa chiedono il Regolamento (UE) 2016/425 e il D.Lgs. 81/2008 a chi fabbrica, vende e usa i DPI di terza categoria

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.

I DPI di terza categoria sono i dispositivi di protezione individuale che proteggono dai rischi più gravi: quelli che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute. Imbracature anticaduta, autorespiratori, maschere contro gli agenti chimici, indumenti per il lavoro sotto tensione, protettori dell’udito. Per loro la legge è più severa su due fronti: come vengono fabbricati e certificati, e come vengono scelti, consegnati e usati in azienda.

Questa guida parla a due lettori. Al datore di lavoro, al RSPP e al preposto, che devono scegliere il DPI giusto e addestrare le persone. E a chi fabbrica, importa o vende DPI, che deve passare da un organismo notificato. Trovi che cosa rientra nella terza categoria, come si riconosce un DPI conforme, gli obblighi degli articoli dal 74 al 79 del D.Lgs. 81/2008 e l’addestramento obbligatorio.

Le regole di riferimento

NormaChe cosa regolaChi riguarda
Regolamento (UE) 2016/425, applicato dal 21 aprile 2018Requisiti, categorie, valutazione della conformità, marcatura CEFabbricanti, mandatari, importatori, distributori
D.Lgs. 475/1992, come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17Vigilanza, organismi notificati e sanzioni in ItaliaFabbricanti, importatori, distributori
D.Lgs. 81/2008, articoli dal 74 al 79 e allegato VIIIScelta, uso, manutenzione, formazione e addestramentoDatori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 5Come si fa e come si registra l’addestramentoDatori di lavoro e formatori
D.M. 2 maggio 2001Criteri per individuare e usare alcuni DPIDatori di lavoro e RSPP

Il vecchio regime della direttiva 89/686/CEE è chiuso: i DPI conformi alla direttiva potevano essere immessi sul mercato fino al 21 aprile 2019, e gli attestati rilasciati in base alla direttiva sono scaduti al più tardi il 21 aprile 2023. Oggi ogni DPI nuovo deve riferirsi al Regolamento 2016/425.

Un preposto con casco e gilet ad alta visibilità in cantiere: i DPI di terza categoria proteggono dai rischi gravi

Che cosa rientra nella terza categoria

L’allegato I del regolamento divide i DPI in tre categorie. La prima copre i rischi minimi, come le lesioni meccaniche superficiali o il contatto con detergenti deboli. La seconda è residuale: tutto ciò che non è prima né terza. La terza è un elenco chiuso: rientrano solo i DPI che proteggono da questi rischi.

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell’aria di 50 °C sotto zero o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.

Esempi concreti: imbracature, cordini e dispositivi retrattili anticaduta; facciali filtranti e maschere con filtri per agenti chimici o biologici; autorespiratori; guanti e tute contro sostanze chimiche; guanti e indumenti isolanti per lavori elettrici; giubbotti di salvataggio; pantaloni antitaglio per motosega; inserti e cuffie antirumore.

Un dettaglio che sfugge spesso. I protettori dell’udito oggi sono di terza categoria. Con la direttiva erano di seconda: chi ha ancora in testa la vecchia classificazione rischia di non addestrare chi li usa.

Come si certifica un DPI di terza categoria

Per i DPI di terza categoria il fabbricante non può fare da solo. L’articolo 19 del regolamento prevede due strade, entrambe con un organismo notificato:

  • modulo B più modulo C2: esame UE del tipo, poi conformità al tipo con prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali;
  • modulo B più modulo D: esame UE del tipo, poi garanzia della qualità del processo di produzione, con sorveglianza dell’organismo sul sistema qualità.

Per un DPI fabbricato come pezzo unico per adattarsi a un singolo utilizzatore si può seguire la procedura della seconda categoria, cioè esame UE del tipo più conformità al tipo basata sul controllo interno.

L’attestato di esame UE del tipo dura al massimo cinque anni e va rinnovato. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione per dieci anni dall’immissione sul mercato.

Come riconosci un DPI conforme

  • Marcatura CE seguita da un numero di quattro cifre: è il numero dell’organismo notificato che sorveglia la produzione con il modulo C2 o D. Su un DPI di terza categoria il numero deve esserci.
  • Dichiarazione UE di conformità: accompagna ogni DPI, oppure la nota informativa indica l’indirizzo internet da cui scaricarla. Deve citare il Regolamento (UE) 2016/425 e l’organismo notificato.
  • Nota informativa del fabbricante: in italiano, con le istruzioni su uso, conservazione, pulizia, manutenzione, revisione, limiti d’impiego e data o durata di scadenza.
  • Marcature tecniche: norma armonizzata, taglia, classe di protezione, lotto o data di fabbricazione, secondo il prodotto.

Se uno di questi elementi manca, prima di consegnare il DPI chiedi spiegazioni al fornitore. Sulle regole generali della marcatura CE, che valgono anche qui, trovi una pagina dedicata.

Obblighi di importatori e distributori

Chi importa DPI da fuori dall’Unione deve verificare che il fabbricante abbia seguito la procedura corretta, che ci siano marcatura, documentazione e nota informativa in italiano, e deve indicare sul prodotto il proprio nome e indirizzo. Conserva copia della dichiarazione per dieci anni. Il distributore controlla marcatura e documenti e non vende ciò che sa o dovrebbe sapere non conforme. Chi vende con il proprio marchio un DPI fabbricato da altri diventa fabbricante a tutti gli effetti.

Gli obblighi del datore di lavoro: articoli dal 74 al 79

Il D.Lgs. 81/2008 parte da un principio: il DPI è l’ultima difesa. L’articolo 75 dice che si usa quando i rischi non si possono evitare o ridurre abbastanza con misure tecniche, misure di protezione collettiva o una diversa organizzazione del lavoro. Per una caduta dall’alto, prima vengono il parapetto e la piattaforma; l’imbracatura serve dove non bastano.

Articolo 74 e 76: che cos’è un DPI e che requisiti deve avere

L’articolo 74 definisce il DPI richiamando il Regolamento 2016/425 ed esclude, fra l’altro, gli indumenti di lavoro ordinari che non proteggono da un rischio specifico. L’articolo 76 chiede che il DPI sia conforme al regolamento, adeguato al rischio senza crearne di nuovi, adatto alle condizioni del posto di lavoro, alle esigenze ergonomiche e di salute della persona, e compatibile con gli altri DPI indossati insieme.

Articolo 77: la scelta e la gestione

Il datore di lavoro, prima di scegliere, analizza i rischi che non si possono evitare in altro modo, individua le caratteristiche che il DPI deve avere, confronta i prodotti disponibili e aggiorna la scelta quando cambia qualcosa. Poi stabilisce le condizioni d’uso, in particolare la durata, in base alla gravità del rischio, alla frequenza dell’esposizione e alle caratteristiche del posto di lavoro.

Infine fornisce i DPI, li mantiene in efficienza e in buone condizioni d’igiene, li destina a uso personale salvo casi particolari, informa il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge, gli rende disponibili le informazioni sul dispositivo e assicura una formazione adeguata.

Articolo 78 e 79: i lavoratori e i criteri

L’articolo 78 obbliga i lavoratori a sottoporsi a formazione e addestramento, a usare i DPI secondo le istruzioni, ad averne cura, a non modificarli e a segnalare subito difetti o problemi. L’articolo 79 rinvia all’allegato VIII del decreto e al D.M. 2 maggio 2001 per i criteri di individuazione e uso.

L’addestramento obbligatorio

Il comma 5 dell’articolo 77 è il punto chiave di questa guida. Per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito l’addestramento è sempre obbligatorio. Per gli altri DPI è previsto se necessario; per questi due gruppi non c’è valutazione che tenga.

Come si fa lo dice l’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal D.L. 146/2021:

  • è svolto da una persona esperta, che conosce il dispositivo e il lavoro;
  • si fa sul luogo di lavoro;
  • consiste in una prova pratica di uso corretto e sicuro del DPI, e nell’esercitazione sulle procedure di lavoro;
  • va registrato in un apposito registro, anche informatizzato.

La formazione in aula non basta. Un lavoratore che ha seguito il corso sui lavori in quota ma non ha mai indossato e regolato la propria imbracatura davanti a un esperto non è addestrato. Per le maschere filtranti conta la prova di tenuta del facciale sul viso della singola persona; per l’anticaduta servono anche le procedure di recupero in caso di caduta. Ponteggi, linee vita e lavori sopra i due metri li spieghiamo nella guida al lavoro in quota. I percorsi di formazione su salute e sicurezza vanno integrati con queste sessioni pratiche.

Ripeti l’addestramento quando cambia il modello di DPI, quando cambiano le condizioni di lavoro e quando osservi un uso scorretto. Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una periodicità uguale per tutti: la decidi nella valutazione dei rischi, e la scrivi.

Che cosa controllano gli ispettori

In un’ispezione sui DPI di terza categoria le richieste ricorrenti sono queste:

  • il documento di valutazione dei rischi, con l’indicazione dei DPI scelti e del perché;
  • le schede di consegna firmate, con modello e data;
  • le dichiarazioni UE di conformità e le note informative;
  • il registro dell’addestramento, con nomi, data, contenuti e chi l’ha svolto;
  • i controlli periodici previsti dal fabbricante: per gli anticaduta di norma un’ispezione almeno annuale da persona competente, con registrazione;
  • le scadenze: filtri, cartucce, imbracature e caschi hanno durate indicate dal fabbricante.

Se vuoi sapere come si prepara un’ispezione su tutto il D.Lgs. 81/2008, trovi i passaggi nella pagina sulla consulenza in salute e sicurezza sul lavoro.

Le sanzioni

Per chi immette DPI sul mercato le sanzioni stanno nell’articolo 14 del D.Lgs. 475/1992, sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019. Per i DPI di terza categoria la norma prevede l’arresto da sei mesi a tre anni per chi immette sul mercato dispositivi non conformi ai requisiti essenziali, e una sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 euro per il fabbricante che non svolge le procedure di valutazione della conformità.

Per il datore di lavoro, le violazioni degli obblighi sui DPI, compreso l’addestramento, sono sanzionate dal D.Lgs. 81/2008: per datore di lavoro e dirigenti il riferimento è l’articolo 87. In caso di infortunio, la mancanza di addestramento documentato pesa molto nella ricostruzione delle responsabilità.

Gli errori da evitare

Comprare il DPI solo sul prezzo. Un facciale filtrante senza numero dell’organismo notificato dopo la marcatura CE non è un DPI di terza categoria conforme.

Confondere formazione e addestramento. Il corso spiega, l’addestramento fa provare. Servono entrambi.

Non registrare. Un addestramento fatto ma non registrato, davanti all’ispettore, è un addestramento che non c’è.

Dimenticare i protettori dell’udito. Sono di terza categoria e l’addestramento è obbligatorio anche per loro.

Usare il DPI al posto della protezione collettiva. Se un parapetto si può montare, l’imbracatura non basta.

Ignorare le scadenze del fabbricante. Un’imbracatura oltre la durata indicata o un filtro esaurito non proteggono.

Da dove cominciare

  1. Fai l’elenco dei DPI in uso. Per ognuno segna categoria, mansioni che lo usano, fornitore, scadenza.
  2. Controlla la conformità. Marcatura CE con numero dell’organismo notificato, dichiarazione UE, nota informativa in italiano.
  3. Rileggi la valutazione dei rischi. Verifica che spieghi perché serve il DPI e perché quel modello.
  4. Organizza l’addestramento. Chi è la persona esperta, dove si fa, con quali prove, ogni quanto.
  5. Apri il registro. Anche in formato elettronico, con nomi, date, DPI e contenuti.
  6. Pianifica i controlli. Ispezioni periodiche, sostituzioni, conservazione.
  7. Coinvolgi i preposti. Sono loro a vedere ogni giorno se i DPI si usano davvero e bene.

Domande frequenti

Quali sono i DPI di terza categoria?
Sono i DPI che proteggono dai rischi dell’elenco chiuso dell’allegato I del Regolamento (UE) 2016/425: sostanze pericolose, carenza di ossigeno, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, calore e freddo estremi, cadute dall’alto, elettricità, annegamento, motoseghe, getti ad alta pressione, proiettili e coltelli, rumore nocivo.

L’addestramento per i DPI di terza categoria è obbligatorio?
Sì. L’articolo 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 lo rende obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i protettori dell’udito. Va svolto da una persona esperta, sul luogo di lavoro, con prova pratica, e registrato.

Come riconosco un DPI di terza categoria conforme?
Dalla marcatura CE seguita dal numero di quattro cifre dell’organismo notificato, dalla dichiarazione UE di conformità che cita il Regolamento 2016/425 e dalla nota informativa del fabbricante in italiano.

Ogni quanto va ripetuto l’addestramento?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una periodicità unica. Va ripetuto quando cambiano il DPI o le condizioni di lavoro e quando si osserva un uso scorretto; la frequenza la stabilisci nella valutazione dei rischi, tenendo conto delle istruzioni del fabbricante.

I protettori dell’udito sono DPI di terza categoria?
Sì. Con il Regolamento 2016/425 il rumore nocivo è entrato fra i rischi della terza categoria. Con la vecchia direttiva i protettori dell’udito erano di seconda.

Chi certifica un DPI di terza categoria?
Un organismo notificato, che fa l’esame UE del tipo e poi sorveglia la produzione con prove a intervalli casuali o controllando il sistema qualità. La marcatura CE la appone comunque il fabbricante, che firma la dichiarazione.

Quanto dura l’attestato di esame UE del tipo?
Al massimo cinque anni. Poi va rinnovato dall’organismo notificato.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, articoli 8, 19 e 47, allegati I, V e IX, testo pubblicato su EUR-Lex.
  • D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, articolo 14, come sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 37, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 87 e allegato VIII.
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022.
  • D.M. 2 maggio 2001, criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI.
  • AUSL di Bologna, scheda informativa sui DPI; ATS Bergamo, materiale sull’addestramento.

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In sintesi

  • Terza categoria: rischi di morte o danni irreversibili, elenco chiuso.
  • Sempre un organismo notificato: moduli B più C2 o B più D.
  • Marcatura CE con il numero dell’organismo.
  • Addestramento obbligatorio e registrato, art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
  • Anche i protettori dell’udito sono di terza categoria.

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