Valutazione rischio chimico: come si fa e che cosa è cambiato

Articoli 221-232 sul rischio chimico, valori limite, schede di sicurezza, reprotossici e nuovi limiti per piombo e diisocianati

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.

Vernici, solventi, detergenti industriali, oli, colle, polveri, fumi di saldatura: quasi ogni azienda usa o produce agenti chimici. Se è così, il D.Lgs. 81/2008 ti chiede una valutazione specifica del rischio chimico, scritta nel documento di valutazione dei rischi. Non basta avere le schede di sicurezza in un raccoglitore: bisogna dire chi è esposto, a che cosa, quanto, e che cosa ne segue.

È un tema che si muove. Dal 2024 la disciplina dei cancerogeni comprende anche le sostanze tossiche per la riproduzione; nel 2026 sono scattati nuovi valori limite per benzene e acrilonitrile; la direttiva europea che abbassa i limiti per piombo e diisocianati doveva essere recepita entro il 9 aprile 2026. In questa guida trovi le regole del Titolo IX, come si arriva al giudizio di rischio e quali date tenere d’occhio.

Le date da segnare

DataChe cosa succedeStato al 4 ottobre 2026
18 maggio 2021Decreto interministeriale che aggiorna l’Allegato XXXVIII con il quinto elenco europeo di valori limite indicativiIn vigore
11 ottobre 2024Entra in vigore il D.Lgs. 135/2024: il Capo II comprende anche le sostanze tossiche per la riproduzioneIn vigore
18 gennaio 2025Si applica il nuovo valore limite per i composti del nichelIn vigore
5 aprile 2026Si applicano i valori limite definitivi per benzene, 0,2 ppm, e acrilonitrileIn vigore
9 aprile 2026Termine per recepire la direttiva (UE) 2024/869 su piombo e diisocianatiScaduto; decreto italiano non ancora pubblicato
31 dicembre 2028Fine dei valori transitori europei per piombo nel sangue e diisocianatiDa seguire
1° gennaio 2029Valore limite biologico europeo del piombo a 15 µg per 100 ml di sangueDa seguire
Lavoratori in gilet e impiegati seguono un corso in aula: la formazione sul rischio chimico in azienda

Che cosa chiede il Titolo IX

Il Capo I del Titolo IX, articoli da 221 a 232, riguarda tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro: quelli che compri, quelli che si formano durante la lavorazione, come fumi e polveri, e quelli dei rifiuti. Il Capo II, dall’articolo 233, si aggiunge per cancerogeni, mutageni e reprotossici, con regole più severe.

ArticoloChe cosa prevede
221 e 222Campo di applicazione e definizioni, compresi valore limite di esposizione e valore limite biologico
223La valutazione dei rischi e che cosa deve contenere
224Le misure generali di prevenzione, che valgono sempre
225Le misure specifiche di protezione, compresa la misurazione degli agenti
226Le disposizioni per incidenti ed emergenze
227Informazione e formazione dei lavoratori
228I divieti per alcuni agenti e attività
229 e 230Sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio
231 e 232Consultazione dei lavoratori e adeguamenti normativi

Come si fa la valutazione del rischio chimico

L’articolo 223 dice che cosa devi considerare. Le proprietà pericolose degli agenti; le informazioni del fornitore, a partire dalla scheda di dati di sicurezza; livello, modo e durata dell’esposizione; le circostanze del lavoro e le quantità usate; i valori limite di esposizione e i valori limite biologici; gli effetti delle misure già adottate; le conclusioni della sorveglianza sanitaria, se ci sono.

In pratica il lavoro si fa in quattro passi. Prima l’inventario: tutti i prodotti e tutte le emissioni di processo, reparto per reparto. Poi la mappa delle esposizioni: chi usa che cosa, per quanto tempo, con quali impianti di aspirazione e quali dispositivi. Poi la stima del rischio, con un modello a punteggio o con le misurazioni. Infine le conclusioni: il giudizio di rischio per ogni gruppo di lavoratori e le misure che ne derivano.

La valutazione va documentata nel DVR, insieme alle altre valutazioni di rischio specifico di cui parliamo nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro, e aggiornata quando cambiano prodotti, processi o quantità, o quando la sorveglianza sanitaria lo indica. Se usi più agenti insieme, va considerato il rischio della combinazione, non solo quello di ogni singolo prodotto.

Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

È il passaggio che decide quanti obblighi ti restano. L’articolo 224, comma 2, dice che se la valutazione dimostra un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali bastano a ridurlo, non si applicano gli articoli 225, 226, 229 e 230: misure specifiche, disposizioni per le emergenze, sorveglianza sanitaria e cartelle.

Sono due giudizi diversi. La sicurezza riguarda incendio, esplosione, reazioni pericolose, contatti accidentali. La salute riguarda gli effetti sull’organismo, per inalazione, contatto o ingestione. Un prodotto infiammabile usato in piccole quantità può dare un rischio basso per la sicurezza e comunque non irrilevante per la salute, se è anche sensibilizzante.

I decreti che dovevano fissare i criteri per questo giudizio, previsti dall’articolo 232, non sono mai stati emanati. Per questo si usano modelli a punteggio sviluppati da Regioni e associazioni, oppure le misurazioni. Qualunque strumento usi, il giudizio deve essere motivato: chi scrive «irrilevante» senza dati si prende la responsabilità di aver tolto la sorveglianza sanitaria.

Anche con rischio basso e irrilevante restano gli obblighi di base: la valutazione scritta, le misure generali dell’articolo 224, comma 1, l’informazione e la formazione dei lavoratori. La formazione sugli agenti chimici rientra nella parte specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

Valori limite: Allegati XXXVIII e XXXIX

L’Allegato XXXVIII elenca i valori limite di esposizione professionale: le concentrazioni nell’aria della zona di respirazione da non superare, su otto ore e, per alcuni agenti, su quindici minuti. È aggiornato con gli elenchi europei; l’ultimo aggiornamento è il decreto interministeriale del 18 maggio 2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1831.

L’Allegato XXXIX elenca i valori limite biologici, cioè le concentrazioni nel sangue o nelle urine. Oggi riguarda il piombo e i suoi composti ionici, ed è proprio quello che cambierà con il recepimento della direttiva (UE) 2024/869.

Quando la valutazione non permette di escludere il superamento, l’articolo 225 chiede di misurare, con metodi standardizzati. Il riferimento tecnico è la norma UNI EN 689, che indica come pianificare le misure, formare i gruppi di esposizione simile e confrontare i risultati con il valore limite. Se un valore limite è superato, devi intervenire subito e rifare la valutazione.

Piombo e diisocianati: che cosa arriva

La direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 porta il valore limite del piombo nell’aria a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 30 µg per 100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028, poi a 15 µg dal 1° gennaio 2029. Per le lavoratrici in età fertile introduce una soglia di attenzione molto più bassa. Per i diisocianati, usati in schiume, vernici e adesivi poliuretanici, fissa per la prima volta un limite vincolante: 6 µg NCO/m³ su otto ore e 12 su breve durata, con valori transitori più alti fino al 2028.

Il termine di recepimento è scaduto il 9 aprile 2026 e al 4 ottobre 2026 il decreto italiano non risulta pubblicato. Se usi piombo o diisocianati non aspettare: i nuovi valori sono il riferimento tecnico più aggiornato e conviene confrontare già oggi le tue misure con quelli.

Schede di dati di sicurezza ed etichette

La scheda di dati di sicurezza è il punto di partenza, non la valutazione. La prevede l’articolo 31 del regolamento REACH e dal 1° gennaio 2023 deve seguire il formato dell’Allegato II modificato dal regolamento (UE) 2020/878, con sedici sezioni. Per la valutazione contano soprattutto la sezione 2 sui pericoli, la sezione 8 sui controlli dell’esposizione e i dispositivi, e per molte sostanze lo scenario di esposizione allegato.

Tre controlli da fare sempre: che la scheda sia in italiano e aggiornata; che corrisponda all’etichetta del prodotto che hai in magazzino; che l’uso che ne fai rientri negli usi previsti dal fornitore. Se non rientra, sei tu a dover valutare. Etichette e pittogrammi seguono il regolamento CLP, in corso di aggiornamento con il regolamento (UE) 2024/2865. Gli obblighi REACH e CLP di chi usa i prodotti li seguiamo nella pagina sugli adempimenti ambientali.

Cancerogeni, mutageni e reprotossici: il Capo II

Se un agente è classificato cancerogeno o mutageno di categoria 1A o 1B, o se il processo è fra quelli dell’Allegato XLII, si applica anche il Capo II. Dall’11 ottobre 2024, con il D.Lgs. 135/2024 che ha recepito la direttiva (UE) 2022/431, il Capo II comprende anche le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B.

Qui le regole cambiano. Al primo posto c’è l’obbligo di sostituzione: se tecnicamente possibile, l’agente va sostituito con uno meno pericoloso. Se non si può, si lavora a ciclo chiuso o con il livello di esposizione più basso tecnicamente possibile. I lavoratori esposti vanno iscritti nel registro di esposizione e seguiti con la sorveglianza sanitaria. I valori limite stanno nell’Allegato XLIII: per i composti del nichel valgono dal 18 gennaio 2025, per benzene e acrilonitrile i valori definitivi valgono dal 5 aprile 2026.

La novità sui reprotossici tocca settori che prima non si sentivano coinvolti: alcune sostanze usate in vernici, plastiche, laboratori, sanità. Va ripresa la lista dei prodotti e va verificato, scheda per scheda, se compaiono le indicazioni di pericolo H340, H350 o H360.

La sorveglianza sanitaria

Se il rischio per la salute non è irrilevante, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo l’articolo 229: prima di essere adibiti alla mansione, poi periodicamente, di norma una volta l’anno o con la periodicità decisa dal medico competente, e alla cessazione del rapporto. Per il piombo il monitoraggio biologico è obbligatorio.

Il medico competente collabora alla valutazione e usa le sue conclusioni per il protocollo sanitario. Se il monitoraggio supera un valore limite biologico, o se emergono effetti sulla salute, la valutazione va rivista. Come si imposta il protocollo e chi tiene le cartelle lo spieghiamo nella pagina sulla medicina del lavoro.

Che cosa controllano gli ispettori

Chiedono la valutazione del rischio chimico e la confrontano con il magazzino e con il reparto, insieme al resto del fascicolo previsto dal D.Lgs. 81/2008. Guardano se l’inventario è completo, se ci sono le emissioni di processo, se le schede sono aggiornate, se il giudizio di irrilevanza è motivato, se dove servono ci sono le misurazioni, se la sorveglianza sanitaria corrisponde alle conclusioni. L’omessa o insufficiente valutazione è sanzionata dal D.Lgs. 81/2008; per gli agenti chimici le sanzioni sono nell’articolo 262.

Gli errori più frequenti

Valutare solo i prodotti acquistati. Fumi di saldatura, polveri di legno, nebbie d’olio e vapori di processo sono agenti chimici a tutti gli effetti.

Dichiarare «irrilevante» per togliere la sorveglianza. Senza un modello o misure che lo sostengano, il giudizio non regge.

Confondere rischio chimico e rischio di esplosione. Le atmosfere esplosive hanno un loro titolo, il Titolo XI, con una valutazione propria.

Fermarsi alle schede vecchie. Una scheda non aggiornata può non riportare una classificazione nuova, per esempio come reprotossico.

Non rifare la valutazione quando cambia un prodotto. Un nuovo detergente o una nuova vernice possono cambiare il giudizio di un intero reparto.

Da dove cominciare

  1. Fai l’inventario. Tutti i prodotti, con quantità annue e reparti, più le emissioni di processo.
  2. Raccogli e controlla le schede. Lingua, versione, corrispondenza con l’etichetta, usi previsti.
  3. Cerca i CMR. Indicazioni H340, H350, H360 e processi dell’Allegato XLII: se ci sono, apri anche il Capo II.
  4. Mappa le esposizioni. Chi, per quanto tempo, con quali aspirazioni e quali dispositivi.
  5. Stima il rischio e decidi dove misurare. Modello a punteggio dove basta, misurazioni dove il dubbio resta.
  6. Scrivi il giudizio per ogni gruppo. Sicurezza e salute separate, con le misure che ne seguono.
  7. Allinea sorveglianza sanitaria e formazione. Il protocollo del medico e la formazione specifica devono seguire le conclusioni.

Domande frequenti

Quando il rischio chimico è irrilevante per la salute?
Quando la valutazione, con un modello riconosciuto o con le misurazioni, dimostra che l’esposizione è così bassa che le misure generali bastano. Non esistono criteri fissati per legge, perché i decreti previsti dall’articolo 232 non sono stati emanati: il giudizio va motivato con dati.

Se il rischio è basso e irrilevante, che cosa non devo fare?
Non si applicano gli articoli 225, 226, 229 e 230: misure specifiche, disposizioni per le emergenze, sorveglianza sanitaria e cartelle. Restano la valutazione scritta, le misure generali, l’informazione e la formazione.

Bisogna sempre fare le misurazioni?
No. Servono quando la valutazione non permette di escludere che i valori limite siano superati. Si fanno con metodi standardizzati, con riferimento alla norma UNI EN 689.

Che cosa è cambiato per i reprotossici?
Dall’11 ottobre 2024, con il D.Lgs. 135/2024, le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B rientrano nel Capo II insieme a cancerogeni e mutageni: obbligo di sostituzione, registro di esposizione, sorveglianza sanitaria.

I nuovi limiti per piombo e diisocianati sono già in vigore in Italia?
La direttiva (UE) 2024/869 andava recepita entro il 9 aprile 2026; al 4 ottobre 2026 il decreto italiano non risulta pubblicato. Conviene comunque usare i nuovi valori come riferimento tecnico per le misurazioni.

La scheda di sicurezza basta come valutazione?
No. La scheda descrive il prodotto; la valutazione descrive come lo usi tu, chi è esposto e quanto. Le due cose vanno messe insieme nel documento di valutazione dei rischi.

Ogni quanto si aggiorna la valutazione del rischio chimico?
Quando cambiano prodotti, quantità, processi o impianti, quando una misurazione o la sorveglianza sanitaria lo indicano, e quando cambia la classificazione di un agente. Conviene comunque rivederla almeno quando aggiorni le schede di sicurezza.

Fonti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo I, articoli da 221 a 232, Capo II e Allegati XXXVIII, XXXIX, XLII e XLIII.
  • D.Lgs. 135/2024 di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in vigore dall’11 ottobre 2024.
  • Decreto interministeriale 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1831.
  • Direttiva (UE) 2024/869 del 13 marzo 2024 su piombo e diisocianati.
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, articolo 31 e Allegato II modificato dal regolamento (UE) 2020/878; regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP e regolamento (UE) 2024/2865.
  • Norma UNI EN 689 sulla misurazione dell’esposizione per inalazione.
  • Note di Certifico, Assolombarda e ANCE sugli aggiornamenti normativi.

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In sintesi

  • Titolo IX, Capo I, articoli 221-232 del D.Lgs. 81/2008.
  • Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: cadono misure specifiche e sorveglianza sanitaria.
  • Il giudizio va motivato: i criteri per legge non esistono.
  • Misure con UNI EN 689 quando il dubbio resta.
  • Dal 2024 i reprotossici sono nel Capo II.
  • Piombo e diisocianati: direttiva 2024/869 non ancora recepita.

Le date

  • 5 aprile 2026: valori definitivi per benzene e acrilonitrile.
  • 9 aprile 2026: termine scaduto per recepire la direttiva su piombo e diisocianati.
  • 1° gennaio 2029: piombo nel sangue a 15 µg per 100 ml.

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