ISO 22715

Etichettatura dei cosmetici: che cosa comanda in Europa e che cosa serve per l’export

La ISO 22715 è una norma tecnica di cinque pagine sull’imballaggio e l’etichettatura dei cosmetici. In Europa non comanda lei: l’etichetta del cosmetico la comanda il regolamento cosmetico, il cui articolo 19 impone su recipiente e imballaggio, in caratteri indelebili e leggibili, nome e indirizzo della persona responsabile, il paese d’origine per i prodotti importati, il contenuto nominale, la data di durata minima e le altre indicazioni.

Tre cose il regolamento le impone e la norma volontaria non le contiene: il glossario comune degli ingredienti, il simbolo del periodo dopo l’apertura e il regime linguistico. Chi si mette in regola con la norma pensando di essere a posto in Europa, non lo è. Lo spazio vero della ISO 22715 è un altro: l’export.

Che cosa facciamo, in concreto

Partiamo dall’audit dell’etichetta sul regolamento, non sulla norma, perché è lì che stanno le contestazioni. Poi lavoriamo sul fascicolo informativo di prodotto, sui claim, e sull’aggiornamento delle formule quando cambiano gli allegati. Se vendi fuori dall’Europa costruiamo il dossier di export usando la ISO 22715 come base comune, sapendo che ogni mercato aggiunge il proprio strato. E se quello che ti serve davvero è un certificato da mostrare a un cliente, ti portiamo sulla norma giusta: la ISO 22716 sulle buone pratiche di fabbricazione, che uno schema accreditato ce l’ha.

Il nostro intervento, in sei passi
Passo 1Audit dell’etichetta. Confrontiamo le tue etichette con l’articolo 19 voce per voce: persona responsabile, durata, lotto, funzione, ingredienti, simboli, lingue.
Passo 2Fascicolo informativo. Verifichiamo che il fascicolo contenga quello che deve, inclusa la dichiarazione di osservanza delle buone pratiche.
Passo 3Claim e asserzioni. Applichiamo i sei criteri comuni sulle dichiarazioni cosmetiche, a partire da quello che vieta di vantare il semplice rispetto della legge.
Passo 4Aggiornamento formule. Controlliamo le formule rispetto agli allegati aggiornati nel 2025 e nel 2026, dove non c’è stato smaltimento scorte.
Passo 5Dossier di export. Costruiamo il dossier per il mercato di destinazione, partendo dalla base internazionale e aggiungendo gli strati regionali.
Passo 6Ponte verso le buone pratiche. Se il mercato ti chiede un certificato, ti portiamo sulla norma giusta e ti diciamo quali organismi sono accreditati.
Sull’etichettatura non esiste una certificazione accreditata da ottenere: c’è una conformità di legge da dimostrare. Il certificato che il mercato chiede è quello sulle buone pratiche di fabbricazione.

In Europa l’etichetta del cosmetico la comanda il regolamento, non una norma volontaria

Partiamo da qui perché è il punto su cui si spendono soldi male. La ISO 22715 è una norma tecnica di cinque pagine sull’imballaggio e l’etichettatura dei cosmetici. In Unione europea non aggiunge nulla di cogente, perché l’etichetta è materia dell’articolo 19 del regolamento 1223 del 2009, che è legge e prevale.

L’articolo 19 chiede che recipiente e imballaggio riportino, in caratteri indelebili e facilmente leggibili: nome e indirizzo della persona responsabile, e per i prodotti importati anche il paese d’origine; il contenuto nominale; la data di durata minima, oppure il periodo dopo l’apertura se la durata supera i trenta mesi; le precauzioni d’impiego; il numero di lotto; la funzione del prodotto; e l’elenco degli ingredienti preceduto dalla parola ingredients, in ordine decrescente di peso, con i nanomateriali seguiti dalla dicitura corrispondente e i coloranti in coda.

Tre cose che la norma volontaria non contiene e che il regolamento impone: il glossario comune degli ingredienti, il simbolo del periodo dopo l’apertura e il regime linguistico. Chi si mette in regola con la norma pensando di essere a posto in Europa, non lo è.

E allora a che cosa serve davvero: l’export

La ISO 22715 è il minimo comune denominatore internazionale su cui diversi ordinamenti extra-europei hanno costruito le proprie regole. Nell’area del Golfo, per esempio, è stata adottata come norma regionale e resta valida.

Ma anche lì non basta da sola: i requisiti cogenti stanno in regolamenti tecnici regionali specifici sulla sicurezza dei cosmetici e sulle asserzioni, aggiornati nel 2024. Nel Sud-Est asiatico il quadro è ancora diverso e autonomo, con allegati propri su etichettatura e buone pratiche di fabbricazione.

Il modo corretto di usarla è quindi come base di lavoro per il dossier di export, sapendo che ogni mercato aggiunge il proprio strato. Non come certificazione.

La certificazione che invece esiste, ed è quella che il mercato chiede

Se un cliente ti chiede un certificato, quasi sempre intende la ISO 22716 sulle buone pratiche di fabbricazione, e conviene non confonderle.

La differenza in due righe: la 22716 riguarda come si fabbrica, la 22715 riguarda come si confeziona ed etichetta. La prima è l’unica norma armonizzata per il regolamento cosmetico: applicarla dà presunzione di conformità all’obbligo sulle buone pratiche, e la dichiarazione di osservanza è un contenuto obbligatorio del fascicolo informativo di prodotto. La seconda non è armonizzata.

Sull’accreditamento la differenza è netta. La 22716 ha uno schema attivo e quattro organismi accreditati in Italia. La 22715 non ha schema, non ha organismi accreditati. Chi ti offre «la certificazione ISO 22715 accreditata» ti sta offrendo qualcosa che non c’è: sarebbe in ogni caso un certificato non accreditato su schema proprietario dell’organismo.

Un’avvertenza in più sulla 22716, che vale la pena conoscere: poiché la norma è una linea guida e non una norma di requisiti, lo schema di certificazione lo scrive l’organismo. Due certificati non sono necessariamente equivalenti, e in una qualifica fornitori la differenza si vede.

Che cosa è cambiato di recente sul regolamento cosmetico

Due aggiornamenti sono già in vigore e toccano le formule. Nel maggio 2025 un regolamento ha aggiunto nuove sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione all’elenco delle vietate. Nel gennaio 2026 un secondo regolamento ha modificato quattro allegati — sostanze vietate, con restrizioni, coloranti e conservanti — e si applica dal 1° maggio 2026 senza periodo di smaltimento delle scorte. Quest’ultimo dettaglio è quello che ha creato più problemi: niente finestra per esaurire il magazzino.

Un terzo intervento è in arrivo ma non è ancora legge. Riguarda la semplificazione delle regole sui prodotti chimici e prevede periodi transitori differenziati per l’eliminazione delle sostanze cancerogene, procedure più snelle per inserire coloranti, conservanti e filtri solari negli allegati, e la digitalizzazione del glossario. C’è un accordo politico del giugno 2026 e l’adozione è attesa entro l’anno, ma l’applicazione è allineata al 2030. E una precisazione utile: la notifica estesa dei nanomateriali è stata mantenuta, contrariamente a quanto si è letto.

Quanto costa

Un audit di conformità delle etichette su una linea di prodotti richiede tipicamente da tre a sei giornate, secondo il numero di referenze e di mercati di destinazione. La revisione dei claim, da due a quattro. Il dossier per un singolo mercato extra-europeo, da quattro a otto.

Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait.

Non c’è un costo di organismo di certificazione, perché su questa norma non esiste certificazione accreditata. Se il percorso ti porta sulle buone pratiche di fabbricazione, quello sì ha un costo di organismo, e la domanda da fare è su quale schema certifica, dato che lo scrive lui.

Gli errori che allungano i tempi

Il primo è confondere le due norme. Se il cliente chiede il certificato, intende le buone pratiche di fabbricazione, non l’etichettatura.

Il secondo è usare la norma internazionale come se bastasse in Europa. Manca il glossario degli ingredienti, manca il simbolo del periodo dopo l’apertura, manca il regime linguistico.

Il terzo è vantare in etichetta il rispetto della legge. I criteri comuni sulle dichiarazioni lo vietano espressamente: «senza sostanze vietate» non è un pregio, è un obbligo.

Il quarto è non aver aggiornato le formule agli allegati modificati nel gennaio 2026, che si applicano dal maggio senza smaltimento scorte.

Il quinto è trattare la persona responsabile come una formalità. Per i prodotti importati è l’importatore, salvo mandato scritto, e risponde della conformità: è il ruolo più pesante di tutto il regolamento.

Dove operiamo

Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo aziende cosmetiche e contoterzisti in tutta Italia. L’audit delle etichette, il fascicolo informativo e i dossier di export si fanno da remoto, sui vostri artwork e sulle schede materie prime; gli stabilimenti si visitano quando il lavoro tocca le buone pratiche di fabbricazione, dove il tema è il processo e non il documento.

Domande frequenti

Posso certificarmi ISO 22715?
È la domanda sbagliata, e conviene dirlo. In Europa l’etichettatura è materia del regolamento cosmetico, che è cogente: la conformità si dimostra con il fascicolo informativo di prodotto e con la responsabilità della persona responsabile, non con un certificato su una norma volontaria di cinque pagine.

Il cliente mi chiede «la certificazione ISO»: quale intende?
Quasi sempre la ISO 22716 sulle buone pratiche di fabbricazione. La differenza in due righe: la 22716 riguarda come si fabbrica, la 22715 riguarda come si confeziona ed etichetta. La 22716 è l’unica norma armonizzata per il regolamento cosmetico — applicarla dà presunzione di conformità all’obbligo sulle buone pratiche — e in Italia ha uno schema attivo con quattro organismi accreditati.

Due certificati ISO 22716 valgono uguale?
Non necessariamente, ed è un’avvertenza che vale la pena conoscere. Poiché la 22716 è una linea guida e non una norma di requisiti, lo schema di certificazione lo scrive l’organismo: due certificati possono coprire perimetri diversi. In una qualifica fornitori conviene leggere l’allegato dello schema, non solo il frontespizio.

Allora a che cosa mi serve la ISO 22715?
All’export. È il minimo comune denominatore internazionale su cui diversi ordinamenti extra-europei hanno costruito le proprie regole: nell’area del Golfo, per esempio, è stata adottata come norma regionale ed è tuttora valida. Ma nemmeno lì basta da sola: i requisiti cogenti stanno in regolamenti tecnici regionali specifici sulla sicurezza dei cosmetici e sulle asserzioni, aggiornati nel 2024, e nel Sud-Est asiatico il quadro è ancora diverso e autonomo. Va usata come base del dossier, non come certificazione.

Se il cliente ti chiede il certificato, intende un’altra norma

Il certificato che il mercato cosmetico chiede è quello sulle buone pratiche di fabbricazione, che è l’unica norma armonizzata e ha quattro organismi accreditati in Italia. Sull’etichettatura non esiste certificazione accreditata: c’è una conformità di legge da dimostrare.

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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo

Perché Emmess su questo schema

  • Ti diciamo subito quale delle due norme ti serve, invece di venderti quella che ci hai nominato.
  • Lavoriamo sull’articolo 19 voce per voce, che è quello che un controllo guarda davvero.
  • Sui claim applichiamo i criteri comuni, a partire da quello che vieta di vantare il semplice rispetto della legge.
  • Costruiamo il dossier per il mercato di destinazione sapendo che ogni area aggiunge il proprio strato.

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