A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. Lead Auditor qualificata CEPAS e consulente in sistemi di gestione ambientale e conformità normativa. Aggiornata il 4 ottobre 2026.
Dall’8 gennaio 2026 si applica il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, il nuovo CPR. Prende il posto del Regolamento (UE) n. 305/2011, ma non tutto in un giorno: le famiglie di prodotti passano al nuovo regime una alla volta, man mano che escono le nuove specifiche tecniche armonizzate. Per anni, quindi, nello stesso magazzino avrai prodotti con la vecchia dichiarazione di prestazione e prodotti con quella nuova.
Il regolamento tocca chi fabbrica, importa, distribuisce o vende online cemento, calcestruzzo, laterizi, isolanti, serramenti, prodotti in acciaio e legno strutturale, membrane, colle, pitture per l’edilizia e molto altro. Le novità più pesanti sono tre: una dichiarazione unica di prestazione e conformità, l’obbligo progressivo di dichiarare l’impatto ambientale e il passaporto digitale del prodotto. In questa guida trovi le date, che cosa cambia per ciascun operatore e come organizzarti per la transizione.
Le date da segnare
| Data | Che cosa succede |
|---|---|
| 18 dicembre 2024 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
| 7 gennaio 2025 | Entrata in vigore; si applicano subito le parti sulla preparazione delle nuove specifiche tecniche |
| 8 gennaio 2026 | Applicazione generale del regolamento. È già passata |
| 8 gennaio 2027 | Si applicano le disposizioni sulle sanzioni dell’articolo 92 |
| 9 gennaio 2030 | Si aggiungono altri indicatori ambientali da dichiarare, come riduzione dell’ozono, acidificazione ed eutrofizzazione |
| 9 gennaio 2031 | I documenti per la valutazione europea adottati con il 305/2011 non sono più utilizzabili |
| 9 gennaio 2032 | Si arriva a tutti gli indicatori ambientali dell’allegato II |
| 9 gennaio 2036 | Scadono le valutazioni tecniche europee rilasciate con il 305/2011 |
| 8 gennaio 2040 | Il Regolamento 305/2011 è abrogato del tutto |
Le date ambientali hanno una condizione: l’obbligo per una famiglia di prodotti scatta solo quando la specifica tecnica armonizzata di quella famiglia, adottata con il nuovo regolamento, lo prevede. Fino ad allora la dichiarazione ambientale è volontaria.
Perché i due regolamenti convivono
Il vecchio CPR funzionava con le norme armonizzate citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Il nuovo prevede specifiche tecniche armonizzate, che possono essere norme armonizzate preparate dal CEN oppure atti della Commissione. La Commissione ha pubblicato il 16 dicembre 2025 un piano di lavoro per il periodo dal 2026 al 2029 che fissa l’ordine con cui le famiglie di prodotti verranno trasferite.
Il principio è semplice. Finché per il tuo prodotto vale una norma armonizzata citata in base al 305/2011, continui a usarla: redigi la dichiarazione di prestazione, applichi la marcatura CE e segui il sistema di valutazione previsto da quella norma. Quando esce la nuova specifica per la tua famiglia, c’è un periodo di coesistenza; alla sua fine devi passare al nuovo regime. L’8 gennaio 2040 è il limite massimo: da quel giorno il 305/2011 non esiste più.
Per i prodotti non coperti da norme armonizzate la strada resta la valutazione tecnica europea. Quelle già rilasciate restano valide fino al 9 gennaio 2036, mentre i documenti per la valutazione europea adottati con il vecchio regolamento si possono usare fino al 9 gennaio 2031.
La dichiarazione di prestazione e di conformità
Con il nuovo regime la dichiarazione di prestazione diventa dichiarazione di prestazione e di conformità. Il fabbricante non dichiara più soltanto le prestazioni del prodotto per le caratteristiche essenziali, ma anche che il prodotto rispetta i requisiti di prodotto fissati dalla specifica tecnica: sicurezza, informazioni, e in futuro requisiti ambientali. Il modello è nell’allegato V del regolamento.
La dichiarazione si può fornire in formato elettronico. Resta l’idea di fondo che conosci dal 305/2011: senza dichiarazione non c’è marcatura CE, e senza marcatura CE un prodotto coperto da una specifica armonizzata non si vende. Restano anche i casi in cui la dichiarazione non serve, per esempio il prodotto fabbricato come pezzo unico e installato dal fabbricante in un’opera determinata, se non c’è una norma nazionale che chieda prestazioni dichiarate.
I sistemi di valutazione e verifica
Restano i sistemi che stabiliscono quanto interviene l’organismo notificato, dal sistema 1+ al sistema 4. Il regolamento ne aggiunge uno, il sistema 3+, pensato per le prestazioni ambientali: l’organismo notificato verifica il calcolo della sostenibilità ambientale dichiarata dal fabbricante. Per sapere quale sistema si applica al tuo prodotto guardi la specifica tecnica, non la scegli tu.
Le prestazioni ambientali
È la novità con le conseguenze economiche maggiori. L’allegato II elenca le caratteristiche ambientali che entreranno nella dichiarazione, calcolate sul ciclo di vita del prodotto. Il percorso è graduale:
- prima il potenziale di riscaldamento globale, cioè l’impronta climatica, con le sue componenti fossile, biogenica e da uso del suolo;
- dal 9 gennaio 2030 altri indicatori, fra cui riduzione dell’ozono, acidificazione ed eutrofizzazione;
- dal 9 gennaio 2032 tutti gli indicatori dell’allegato II.
Per ogni famiglia di prodotti l’obbligo parte da quando la specifica tecnica lo prevede. Il metodo di calcolo lo fissa la specifica stessa, con regole comuni per tutti i fabbricanti: non sarà possibile scegliere il metodo più favorevole.
Chi ha già una dichiarazione ambientale di prodotto, EPD, secondo la norma EN 15804 parte avvantaggiato: i dati di processo, il modello del ciclo di vita e il rapporto con il verificatore ci sono già. Non è però la stessa cosa. La dichiarazione nel nuovo CPR seguirà le regole della specifica armonizzata e, dove previsto, la verifica dell’organismo notificato con il sistema 3+. Conviene impostare oggi la raccolta dati in modo che serva per entrambe.
Le prestazioni ambientali dichiarate peseranno anche negli appalti. Il regolamento prevede che la Commissione possa fissare con atti delegati requisiti minimi di sostenibilità per gli acquisti pubblici di prodotti da costruzione. In Italia la dichiarazione ambientale è già oggi un mezzo di prova nei criteri ambientali minimi per l’edilizia.
Il passaporto digitale del prodotto
Il regolamento istituisce un sistema di passaporto digitale per i prodotti da costruzione. Raccoglierà in forma elettronica la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni, le informazioni di sicurezza e la documentazione tecnica, accessibili tramite un identificativo unico e un supporto di dati sul prodotto o sull’imballaggio. Gli accessi saranno differenziati: alcune informazioni per tutti, altre solo per le autorità.
Il sistema si attiva con atti delegati della Commissione e sarà collegato al passaporto previsto dal regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile. Fino ad allora non c’è un obbligo operativo, ma conviene sapere già oggi dove stanno i dati di ogni prodotto: chi li ha sparsi fra uffici diversi farà più fatica.
Gli obblighi degli operatori
| Chi | Che cosa deve fare |
|---|---|
| Fabbricante | Determina il prodotto tipo, fa la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, redige documentazione tecnica e dichiarazione, appone la marcatura CE, conserva i documenti per dieci anni, fornisce istruzioni e informazioni di sicurezza, gestisce i reclami e informa le autorità sui rischi |
| Mandatario | Svolge i compiti che il fabbricante gli affida per iscritto, collabora con le autorità e tiene la documentazione a disposizione |
| Importatore | Verifica che il fabbricante extra UE abbia fatto valutazione, documentazione e marcatura; indica il proprio nome e indirizzo; conserva la dichiarazione |
| Distributore | Controlla marcatura, dichiarazione e istruzioni in italiano; non mette in vendita prodotti che sa o dovrebbe sapere non conformi; cura stoccaggio e trasporto |
| Fornitore di servizi logistici | Quando immagazzina, imballa e spedisce prodotti di fabbricanti extra UE può essere l’operatore di riferimento nell’Unione, con verifiche e collaborazione con le autorità |
| Mercati online | Collaborano con le autorità di vigilanza e rimuovono le offerte di prodotti non conformi segnalati |
La vendita online è trattata come quella in negozio: se un prodotto è offerto a utenti nell’Unione, è messo a disposizione sul mercato. Chi rivende con il proprio marchio un prodotto fabbricato da altri diventa fabbricante, con tutti gli obblighi.
Prodotti usati e rifabbricati
Il nuovo regolamento entra in un campo che il 305/2011 non regolava: il riutilizzo. Un prodotto usato è un prodotto già installato almeno una volta in un’opera. Rientra negli obblighi del regolamento solo se la specifica tecnica armonizzata lo prevede in modo espresso. Il riutilizzo all’interno dello stesso cantiere, senza un passaggio di proprietà, non richiede una nuova valutazione.
Un prodotto rifabbricato è un prodotto usato sottoposto a una trasformazione che va oltre la pulizia, il controllo o la riparazione. Va trattato come un prodotto nuovo: chi lo trasforma è il fabbricante, con dichiarazione, marcatura e documentazione. Per il calcolo ambientale conta solo ciò che accade dopo la disinstallazione.
Se recuperi materiali da demolizione, attento a un passaggio a monte: prima di essere un prodotto, quel materiale può essere un rifiuto. Le regole sulla cessazione della qualifica di rifiuto e sugli adempimenti ambientali vengono prima del CPR.
Che cosa controllano le autorità
I controlli guardano soprattutto a quattro cose: che la dichiarazione esista, sia completa e corrisponda alla specifica applicabile; che la marcatura CE sia coerente con la dichiarazione; che ci siano i documenti dell’organismo notificato quando il sistema lo richiede; che importatori e distributori abbiano fatto le loro verifiche. Le regole sulle sanzioni dell’articolo 92 si applicano dall’8 gennaio 2027: le stabilisce ogni Stato membro, e in Italia vanno coordinate con il D.Lgs. 106/2017, la norma nazionale costruita sul 305/2011.
Gli errori da evitare
Pensare che dall’8 gennaio 2026 sia cambiato tutto. Per la maggior parte dei prodotti oggi vale ancora la norma armonizzata del 305/2011. Cambiare in anticipo la dichiarazione senza una specifica nuova crea solo confusione.
Pensare che non sia cambiato niente. Gli obblighi di importatori, distributori e venditori online sono già quelli nuovi.
Scoprire tardi le prestazioni ambientali. Raccogliere i dati di un anno di produzione richiede tempo, e la verifica di terza parte pure.
Confondere EPD e dichiarazione ambientale del CPR. Si assomigliano, ma regole di calcolo e verifica possono essere diverse.
Dimenticare i prodotti a marchio proprio. Chi rivende con il proprio nome è fabbricante, anche se non ha mai visto lo stabilimento.
Da dove cominciare
- Fai l’elenco dei prodotti. Per ognuno annota la norma armonizzata o la valutazione tecnica che usi oggi e il sistema di valutazione.
- Segui il piano della Commissione. Verifica quando è prevista la nuova specifica per le tue famiglie di prodotti.
- Controlla le scadenze delle valutazioni tecniche europee. Il limite è il 9 gennaio 2036, ma conviene muoversi prima.
- Imposta i dati ambientali. Parti dal potenziale di riscaldamento globale dei prodotti principali, con un metodo coerente con la EN 15804.
- Rivedi i ruoli nella filiera. Chi è fabbricante, chi importatore, chi distributore, chi vende online, e chi rivende con il proprio marchio.
- Organizza i documenti. Dichiarazioni, rapporti dell’organismo notificato, istruzioni: in un unico archivio, pronto per il passaporto digitale.
- Aggiorna i contratti. Con fornitori e clienti chiarisci chi fornisce dati e documenti e in quali tempi.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo regolamento prodotti da costruzione?
Dall’8 gennaio 2026. Il passaggio però è graduale: ogni famiglia di prodotti passa al nuovo regime quando esce la sua specifica tecnica armonizzata. Il Regolamento 305/2011 sarà abrogato del tutto l’8 gennaio 2040.
Le mie dichiarazioni di prestazione restano valide?
Sì, finché il prodotto è coperto da una norma armonizzata citata in base al 305/2011. Quando esce la nuova specifica, dopo il periodo di coesistenza dovrai redigere la dichiarazione di prestazione e di conformità.
Devo dichiarare subito l’impronta di carbonio?
Solo quando la specifica tecnica della tua famiglia di prodotti lo prevede. Il primo indicatore sarà il potenziale di riscaldamento globale; altri indicatori si aggiungono dal 9 gennaio 2030 e dal 9 gennaio 2032. Prima di allora la dichiarazione è volontaria.
Una EPD basta per il nuovo CPR?
Aiuta molto, perché i dati e il modello del ciclo di vita ci sono già. Ma la dichiarazione nel CPR segue le regole della specifica armonizzata e, nel sistema 3+, la verifica dell’organismo notificato.
I prodotti di recupero rientrano nel regolamento?
I prodotti usati rientrano solo se la specifica tecnica lo prevede. I prodotti rifabbricati, trasformati oltre la semplice pulizia o riparazione, si trattano come nuovi: chi li trasforma è il fabbricante.
Le valutazioni tecniche europee rilasciate con il 305/2011 scadono?
Sì: restano valide fino al 9 gennaio 2036. I documenti per la valutazione europea adottati con il vecchio regolamento si possono usare fino al 9 gennaio 2031.
Chi vende online prodotti da costruzione ha obblighi nuovi?
Sì. La vendita a distanza è equiparata a quella in negozio, e il regolamento dà obblighi anche ai fornitori di servizi logistici e ai mercati online, che devono collaborare con le autorità e rimuovere le offerte non conformi.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/3110 del 27 novembre 2024 che fissa regole armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011, testo pubblicato su EUR-Lex.
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, testo coordinato del Regolamento (UE) 2024/3110 e del Regolamento (UE) n. 305/2011, gennaio 2026.
- Commissione europea, pagine sul regolamento prodotti da costruzione e piano di lavoro dal 2026 al 2029.
- SPF Economia del Belgio e National Building Control and Market Surveillance Office irlandese, note sul nuovo CPR.
- Certifico, vademecum sul Regolamento (UE) 2024/3110, revisione del 31 agosto 2026.
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 305/2011.
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In sintesi
- Regolamento (UE) 2024/3110, si applica dall’8 gennaio 2026.
- Il 305/2011 convive fino all’8 gennaio 2040.
- Nasce la dichiarazione di prestazione e di conformità.
- Impatto ambientale da dichiarare in modo graduale, partendo dal clima.
- Arriva il passaporto digitale del prodotto.
- Regole nuove per prodotti usati e rifabbricati e per la vendita online.
Le date
- 8 gennaio 2026: applicazione
- 8 gennaio 2027: sanzioni
- 9 gennaio 2031: fine dei vecchi documenti di valutazione
- 9 gennaio 2036: scadenza delle vecchie valutazioni tecniche
- 8 gennaio 2040: abrogazione del 305/2011
