EPD e Made Green in Italy sono due strade diverse per dichiarare l’impatto ambientale di un prodotto con un documento verificato: la prima è internazionale e si basa sulle regole di categoria di prodotto, la seconda è lo schema nazionale italiano fondato sull’impronta ambientale europea.
Dove servono davvero è nei criteri ambientali minimi degli appalti pubblici, che le riconoscono come mezzo di prova: è lì che si trasformano in punteggio o in requisito, e non nella comunicazione al consumatore. Sullo stato reale del Made Green in Italy conviene informarsi prima di scegliere, perché il numero di regole di categoria disponibili condiziona che cosa si può effettivamente dichiarare.
Che cosa facciamo, in concreto
Negli appalti pubblici la dichiarazione ambientale di prodotto è diventata il mezzo di prova principale per il contenuto di riciclato e per il punteggio sul ciclo di vita. Il nostro lavoro è portarti da un prodotto a una dichiarazione verificata e spendibile, scegliendo la strada giusta fra le due disponibili.
Le due strade, e come si distinguono
La dichiarazione ambientale di prodotto è un documento che quantifica il profilo ambientale di un prodotto lungo il ciclo di vita, secondo la norma internazionale sulle etichette di tipo III. Non attribuisce giudizi: dichiara numeri, verificati da terza parte. In Italia il principale programma è EPDItaly, gestito da un organismo di certificazione noto e sviluppato secondo la norma sulle etichette di tipo III, quella sugli organismi di validazione e verifica e quella sui verificatori dei gas serra, oltre alle linee guida della piattaforma europea di settore.
Il Made Green in Italy è invece lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, istituito dall’articolo 21 della legge 221 del 2015 e disciplinato dal decreto ministeriale 21 marzo 2018, n. 56, in vigore dal 13 giugno 2018. Lo gestisce il ministero dell’ambiente e si basa sul metodo europeo dell’impronta ambientale di prodotto. È uno schema ibrido: prende requisiti sia dalle etichette di tipo III sia da quelle di tipo I, perché prevede classi di prestazione — A, B e C — e il logo si ottiene solo in classe A o B, quest’ultima con impegno al miglioramento. Si applica ai prodotti originari in Italia.
Dove servono davvero: i criteri ambientali minimi
È qui che si gioca il valore economico, e il quadro è cambiato da poco. I criteri ambientali minimi per l’edilizia sono stati riscritti: il decreto del 24 novembre 2025, pubblicato il 3 dicembre 2025, ha sostituito quello del 2022 ed è in vigore dal 2 febbraio 2026, con una circolare interpretativa sull’ambito temporale adottata ad aprile 2026.
Nel testo vigente la dichiarazione ambientale di prodotto, conforme alle norme di riferimento e verificata da un organismo accreditato, è il mezzo di prova del contenuto di riciclato, recuperato o sottoprodotto, con la percentuale indicata fra le informazioni ambientali aggiuntive. La documentazione di adesione al Made Green in Italy è un altro mezzo di prova ammesso, ed è inoltre criterio premiante insieme all’Ecolabel UE, con verifica per le classi A o B. Un secondo criterio premiante sul miglioramento della sostenibilità dell’edificio assegna punteggio anche in base al numero di prodotti dotati di dichiarazione ambientale usati per dimostrarlo.
Una cosa importante in negativo: le autodichiarazioni ambientali conformi alla norma sulle asserzioni auto-dichiarate sono espressamente inammissibili. Chi pensa di cavarsela con una dichiarazione propria, in gara, non passa.
Lo stato reale del Made Green in Italy
Vale la pena guardare i numeri, perché dicono se lo schema è vivo. Al momento risultano 31 regole di categoria in corso di validità, 12 scadute e 125 licenze d’uso del logo riferite a 44 aziende. I settori più rappresentati sono i servizi di lavanderia industriale, le tubazioni in polietilene, le fusioni in ghisa e acciaio, diverse denominazioni alimentari protette, i tessuti e gli imballaggi.
Il ministero pubblica inoltre bandi di finanziamento dedicati allo schema. Due avvertenze pratiche: la pagina delle regole in corso di validità contiene alcune voci con date già scadute, quindi la validità va verificata sulla singola regola; e la tabella delle regole in elaborazione risulta vuota, il che significa che se per il tuo prodotto la regola non c’è, va promossa da zero.
Quanto tempo serve
Se la regola di categoria esiste già, dalla raccolta dati alla dichiarazione verificata servono da quattro a sette mesi. Se la regola va sviluppata, si aggiungono da otto a dodici mesi, perché il percorso passa da un comitato e da una consultazione pubblica: è la variabile che cambia tutto, ed è la prima cosa che verifichiamo.
Quanto costa
La nostra consulenza si calcola a giornate. Uno studio su un prodotto con regola di categoria disponibile richiede tipicamente da dieci a venti giornate. Lo sviluppo di una nuova regola è un progetto a sé e si quantifica a parte.
Vanno considerati separatamente le quote del programma, il costo della verifica da parte dell’organismo accreditato e, per il marchio nazionale, gli oneri previsti dallo schema. Per il mantenimento e l’aggiornamento della dichiarazione applichiamo un canone pari al una quota del costo di implementazione.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo errore è cominciare senza verificare se la regola di categoria esiste. È la domanda che determina se il progetto dura sei mesi o due anni.
Il secondo è confondere una dichiarazione ambientale con un’autodichiarazione. Nei criteri ambientali minimi la seconda è espressamente inammissibile.
Il terzo è far verificare la dichiarazione da un soggetto non accreditato per quello specifico programma. Il capitolato lo chiede, e il controllo è immediato.
Il quarto è arrivare oltre il periodo transitorio del regolamento del programma, che si chiude a fine settembre 2026: gli studi impostati sulla vecchia revisione vanno rifatti.
Il quinto è puntare al marchio nazionale senza sapere in quale classe si finisce. Il logo si ottiene solo in classe A o B: se i numeri portano in C, il progetto non produce il risultato atteso.
Dove operiamo
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, con sedi a Milano, Bologna, Roma e Brescia. Alterniamo le giornate in stabilimento alle attività a distanza per la parte di calcolo e documentale.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra le due?
La dichiarazione ambientale espone numeri senza giudizio ed è riconosciuta internazionalmente; il marchio nazionale attribuisce una classe di prestazione e dà un logo, ma solo in classe A o B.
Servono in gara?
Sì, ed è il motivo principale per farle: sono mezzi di prova nei criteri ambientali minimi per l’edilizia e, il marchio nazionale, anche criterio premiante.
Posso usare una mia dichiarazione ambientale?
No. Le autodichiarazioni conformi alla norma sulle asserzioni auto-dichiarate sono espressamente inammissibili nei criteri ambientali minimi.
E se per il mio prodotto non c’è la regola di categoria?
Va sviluppata, con un percorso che passa da un comitato e da una consultazione pubblica. È fattibile, ma va messo in conto in tempi e costi fin dall’inizio.
Quanto dura una dichiarazione?
Ha una validità pluriennale e va aggiornata quando cambiano processo, fornitori o regole di categoria. Le condizioni precise le fissa il programma.
Parliamo del tuo prodotto
Ti diciamo in mezz’ora quale delle due strade ti serve, e se il tuo prodotto ha una regola di categoria già disponibile.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Metodo del ciclo di vita: lo applichiamo su carbonio, acqua e prodotto, ed è lo stesso impianto.
- Conosciamo i criteri ambientali minimi: sappiamo dove la dichiarazione serve come mezzo di prova e dove come punteggio.
- Consulente accreditato FSC Italia: la tracciabilità delle materie prime è metà del lavoro di uno studio di prodotto.
- Ti diciamo subito se la regola di categoria c’è: è la domanda che cambia tempi e costi del progetto.
