Certificazione F-Gas

Il patentino delle persone e il certificato delle imprese per chi lavora sui gas fluorurati, dopo il regolamento (UE) 2024/573

Chi arriva su questa pagina ha in mano quasi sempre una di tre cose: una gara o un capitolato che chiede il «patentino F-Gas», la telefonata di un fornitore che non può più vendere il refrigerante perché l'impresa non risulta certificata, oppure un certificato in scadenza e il dubbio se vada rinnovato con le vecchie regole o con quelle nuove.

È una materia in cui quasi tutto ciò che si trova in rete è vecchio di anni: il regolamento europeo è cambiato nel 2024, le categorie dei certificati a settembre dello stesso anno, e la dichiarazione annuale che moltissimi siti fissano ancora al 31 maggio non esiste più. Qui trovate lo stato aggiornato, con i riferimenti di legge per verificarlo riga per riga.

«È cambiato il regolamento, quindi il mio patentino non vale più»

È l'equivoco che genera più telefonate, ed è falso. L'articolo 10, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2024/573 dice il contrario: i certificati e gli attestati rilasciati sotto il regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.

Quello che cambia è un altro pezzo: entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri devono introdurre l'obbligo di aggiornamento periodico — corsi o processi di valutazione almeno ogni sette anni — e chi oggi ha un certificato rilasciato sotto il vecchio regolamento deve fare il primo aggiornamento entro il 12 marzo 2029. Nessuno perde nulla dall'oggi al domani; chi non si muove entro quelle date sì.

Che cosa facciamo, in concreto

Vi accompagniamo negli adempimenti, e su questo tema la prima cosa da dire è che non si tratta di una certificazione volontaria ma di obblighi di legge: iscrizione al registro, personale e imprese certificate, registrazione delle apparecchiature e degli interventi, controlli periodici delle perdite. Il nostro lavoro è farvi arrivare in regola e restare in regola, perché qui le sanzioni sono concrete. Non certifichiamo noi: la certificazione delle imprese e delle persone la rilascia un organismo accreditato. E prima di cominciare cerchiamo i bandi a fondo perduto e i contributi attivi, compresi quelli sulla sostituzione degli impianti con gas a minore impatto.

Il nostro intervento, in sei passi
Passo 1Ricognizione degli obblighi. Quali apparecchiature avete, con quali gas e quali quantità: da qui dipendono controlli e adempimenti.
Passo 2Personale e impresa. Verifichiamo le certificazioni richieste per le persone e per l’impresa, e pianifichiamo quelle mancanti.
Passo 3Bandi e contributi. Cerchiamo i finanziamenti a fondo perduto e i contributi attivi, compresi quelli sulla sostituzione degli impianti.
Passo 4Registro e dichiarazioni. Registrazione delle apparecchiature, degli interventi e delle dichiarazioni periodiche, con le scadenze a calendario.
Passo 5Controlli delle perdite. Frequenze corrette in base alle quantità, con le registrazioni che le dimostrano.
Passo 6Mantenimento. Teniamo il calendario degli adempimenti e vi avvisiamo prima delle scadenze, non dopo.
Le frequenze dei controlli dipendono dalla quantità di gas e dalla presenza di sistemi di rilevamento: sbagliarle è l’irregolarità più comune.

Che cos'è la certificazione F-Gas, e perché qui l'obbligo c'è davvero

Sulla maggior parte delle schede di questo sito la prima cosa da chiarire è che lo schema è volontario. Qui no: la certificazione F-Gas è imposta dalla legge. Il regolamento (UE) 2024/573, all'articolo 10, stabilisce che le persone fisiche sono certificate per installare, riparare, manutenere, sottoporre ad assistenza o smantellare le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, per controllarne le perdite e per recuperare i gas; e che anche le persone giuridiche, cioè le imprese, sono certificate per le stesse attività. In Italia le modalità sono fissate dal D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2019.

Non è quindi un marchio che migliora la reputazione: senza certificato quelle attività non si possono svolgere e il gas non si può comprare. L'articolo 11, paragrafo 6 vincola i venditori a cedere i gas fluorurati esclusivamente alle imprese certificate; il paragrafo 7 consente di vendere all'utilizzatore finale un'apparecchiatura non ermeticamente sigillata solo se è dimostrato che a installarla sarà un'impresa certificata.

Tre parole che vengono continuamente confuse

Patentino: non è un termine di legge. Nel linguaggio corrente indica il certificato della persona fisica, quello del tecnico.

Certificato d'impresa: è un documento diverso, intestato alla società. Avere tecnici certificati non basta: serve anche questo.

Operatore: chi ha il controllo effettivo dell'apparecchiatura, cioè di norma il cliente proprietario dell'impianto. Ha obblighi propri, che non sono quelli dell'installatore.

Persone e imprese: due certificati diversi, servono entrambi

È la distinzione che sbaglia quasi tutto il mercato. Il D.P.R. 146/2018 tiene le due cose separate in due articoli distinti.

  • Persone fisiche — articolo 7. Vanno certificate per controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, celle frigorifero di autocarri e rimorchi, protezione antincendio, commutatori elettrici e solventi a base di gas fluorurati. Il certificato ha validità di dieci anni e si rinnova su istanza dell'interessato entro i sessanta giorni precedenti la scadenza.
  • Imprese — articolo 8. Vanno certificate le imprese che installano, riparano, manutengono, assistono o smantellano apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio. Il certificato d'impresa ha validità di cinque anni, con lo stesso termine di rinnovo.

Le due scadenze non coincidono quasi mai, ed è l'origine della sorpresa più frequente: l'impresa si accorge di essere scaduta perché il fornitore rifiuta la vendita del gas, non perché qualcuno l'abbia avvisata. Segnare in calendario la scadenza del certificato d'impresa meno sessanta giorni è il singolo adempimento che evita più guai in questa materia.

Le categorie di certificato sono cambiate: da I-IV a A1, A2, B, C, D, E

È la novità che quasi nessuno ha registrato. Le vecchie categorie I, II, III e IV nascevano dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 del 6 settembre 2024.

Il nuovo testo riorganizza i certificati per tipo di gas e per carica, e li estende alle alternative naturali — idrocarburi, anidride carbonica, ammoniaca — che prima restavano fuori.

CertificatoChe cosa abilita a fare
A1Tutte le attività sulle apparecchiature interessate, per i gas fluorurati e per gli idrocarburi, senza limiti di carica
A2Le stesse attività, ma solo su apparecchiature con carica inferiore a 3 kg, o inferiore a 6 kg se il sistema è ermeticamente sigillato ed etichettato come tale
BTutte le attività relative all'anidride carbonica (CO2)
CTutte le attività relative all'ammoniaca (NH3)
DSolo il recupero, su apparecchiature con meno di 3 kg di gas fluorurati, o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate ed etichettate
ESolo il controllo delle perdite, a condizione che non comporti alcun intervento sul circuito di refrigerazione

L'articolo 10 del regolamento 2024/2215 stabilisce anche la corrispondenza fra vecchio e nuovo: chi ha un certificato di categoria I potrà continuare a usarlo solo aggiornando conoscenze e competenze al livello richiesto per l'A1; la categoria II corrisponde all'A2, la III al D, la IV all'E. È questo il contenuto concreto dell'aggiornamento da completare entro il 12 marzo 2029.

Chi rilascia i certificati, e come si controlla che valgano

Qui si annida un rischio reale, perché sul mercato circolano attestati che assomigliano a un certificato F-Gas e non lo sono. L'articolo 5 del D.P.R. 146/2018 è netto: gli organismi di certificazione svolgono le attività per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente, cui presentano istanza allegando copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare.

Servono quindi due condizioni insieme: accreditamento e designazione ministeriale. Un attestato di fine corso, da solo, non è un certificato F-Gas: la formazione è il presupposto, l'esame e il certificato vengono dall'organismo. Verificarlo è facile, perché gli organismi designati sono iscritti in una sezione dedicata del Registro telematico nazionale.

Il Registro telematico nazionale e la Banca dati F-Gas

L'articolo 15 del D.P.R. 146/2018 istituisce il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio. Vi si iscrivono, per via telematica, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione della conformità degli organismi di attestazione, e le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10. È suddiviso in sezioni: organismi, persone e imprese certificate, soggetti non tenuti alla certificazione, titolari di attestato, deroghe ed esenzioni, certificati in altri Stati membri.

L'articolo 16 istituisce invece la Banca dati, cosa diversa e da tenere distinta: raccoglie le vendite di gas e di apparecchiature e le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento. È il meccanismo con cui l'Italia assolve l'obbligo europeo di tenuta dei registri dell'apparecchiatura: il libretto cartaceo accanto alla macchina non è più il documento che fa fede.

La dichiarazione annuale del 31 maggio non esiste più

Decine di siti, comprese pagine di associazioni e di studi, continuano a indicare come scadenza F-Gas il 31 maggio. Quella dichiarazione annuale nasceva dal D.P.R. 43/2012, che il D.P.R. 146/2018 ha abrogato. Al suo posto c'è un obbligo continuo, non annuale: la comunicazione in Banca dati entro trenta giorni da ogni intervento. Chi ha in mente la vecchia scadenza rischia di essere fuori regola undici mesi l'anno.

Le comunicazioni e le scadenze da rispettare

  • Trenta giorni dall'intervento. L'articolo 16, comma 8 impone di comunicare in Banca dati le informazioni su controllo delle perdite, installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
  • All'atto della vendita. Chi vende gas fluorurati e chi vende apparecchiature che li contengono ha obblighi di comunicazione propri, che scattano con la vendita e non a fine anno.
  • Entro il mese di novembre, ogni anno. L'articolo 16, comma 11 prevede il versamento annuale alle Camere di commercio dei diritti di segreteria per la gestione della Banca dati. Le Camere di commercio indicano 21 euro per le imprese certificate e 13 euro per le persone fisiche certificate delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione.
  • Sessanta giorni prima della scadenza del certificato, per il rinnovo: dieci anni per le persone, cinque per le imprese.

L'operatore non è spettatore: l'articolo 16, comma 10 gli riconosce l'accesso alla pagina riservata della Banca dati, dove verifica le informazioni sulle proprie apparecchiature e scarica un attestato. È il modo più rapido per scoprire se il manutentore ha davvero comunicato gli interventi che dichiara di aver fatto.

I controlli delle perdite: soglie e frequenze

L'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/573 impone il controllo delle perdite agli operatori delle apparecchiature che contengono quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente dei gas dell'allegato I, oppure pari o superiori a 1 chilogrammo dei gas dell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume. Sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate, purché etichettate come tali e con meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente, o meno di 2 chilogrammi dei gas dell'allegato II.

La frequenza dipende dalla carica, e si dimezza quando è installato un sistema di rilevamento delle perdite.

Carica dell'apparecchiaturaFrequenza minimaCon sistema di rilevamento
Meno di 50 t CO2e (o meno di 10 kg, allegato II)Ogni 12 mesiOgni 24 mesi
Da 50 a meno di 500 t CO2e (da 10 a meno di 100 kg)Ogni 6 mesiOgni 12 mesi
Pari o superiori a 500 t CO2e (100 kg o più)Ogni 3 mesiOgni 6 mesi

Il controllo va eseguito da persone fisiche certificate. La soglia si esprime in tonnellate di CO2 equivalente, non in chilogrammi: la stessa macchina può stare sopra o sotto soglia a seconda del refrigerante caricato, ed è per questo che una riconversione a un gas a basso impatto può far cadere l'obbligo di controllo periodico.

Che cosa cambia con il regolamento (UE) 2024/573

Il regolamento (UE) 2024/573 è stato adottato il 7 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 febbraio 2024 ed è in vigore dall'11 marzo 2024, come conferma il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il suo articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Per un'impresa di installazione e manutenzione le conseguenze pratiche sono quattro: l'obbligo di certificazione è confermato e allargato alle alternative naturali; arriva l'aggiornamento periodico dei certificati; si stringono i divieti di immissione sul mercato; e si riduce la disponibilità del gas, perché le quote comprimono anno dopo anno gli idrofluorocarburi immettibili sul mercato europeo.

C'è poi un divieto d'uso che tocca direttamente il lavoro quotidiano. L'articolo 13, paragrafo 3 vieta l'uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2.500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con carica pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalente, e dal 1° gennaio 2025 estende il divieto alle apparecchiature fisse di refrigerazione senza più la soglia di carica. Restano fuori il materiale militare e le apparecchiature che raffreddano sotto i −50 °C. Fino al 1° gennaio 2030 il divieto non si applica ai gas rigenerati e riciclati con GWP pari o superiore a 2.500 usati sulle apparecchiature esistenti, purché i contenitori siano etichettati come prescritto: è la finestra che tiene ancora in vita, per esempio, il parco macchine a R-404A.

Il calendario del phase-down: quanto gas resta

L'allegato VII fissa il quantitativo massimo di idrofluorocarburi immettibile sul mercato dell'Unione. Il valore di base 2015 è di 176.700.479 tonnellate di CO2 equivalente: leggendo la tabella contro quel numero si capisce che cosa sta succedendo ai prezzi.

AnniQuantità massima (t CO2e)
2025 – 202642.874.410
2027 – 202921.665.691
2030 – 20329.132.097
2033 – 20358.445.713
2036 – 20386.782.265
2039 – 20416.136.732
2042 – 20445.491.199
2045 – 20474.845.666
2048 – 20494.200.133
dal 2050 in poi0

Il salto del 2027, che dimezza il disponibile rispetto al biennio precedente, è la ragione per cui conviene programmare adesso le riconversioni e non quando il refrigerante sarà introvabile.

I divieti che entrano in vigore nei prossimi anni

L'allegato IV elenca i prodotti che non si possono più immettere sul mercato, con la data di ciascun divieto. Per chi lavora su climatizzazione e pompe di calore contano queste.

ApparecchiaturaDivieto dal
Sistemi monosplit con meno di 3 kg di gas dell'allegato I e GWP pari o superiore a 7501° gennaio 2025
Frigoriferi e congelatori domestici contenenti gas fluorurati (salvo requisiti di sicurezza)1° gennaio 2026
Split aria-acqua fino a 12 kW con GWP pari o superiore a 1501° gennaio 2027
Refrigeratori (chillers) fino a 12 kW con GWP pari o superiore a 1501° gennaio 2027
Split aria-aria fino a 12 kW con GWP pari o superiore a 1501° gennaio 2029
Split oltre 12 kW con GWP pari o superiore a 7501° gennaio 2029
Refrigeratori (chillers) fino a 12 kW con qualunque gas fluorurato1° gennaio 2032
Split oltre 12 kW con GWP pari o superiore a 1501° gennaio 2033
Split fino a 12 kW con qualunque gas fluorurato1° gennaio 2035

In tutti i casi resta l'eccezione per le apparecchiature necessarie a rispettare i requisiti di sicurezza del sito. E il divieto riguarda l'immissione sul mercato: non impone di rottamare ciò che è installato, e l'articolo 11 ammette le parti di ricambio per riparare e manutenere l'esistente, purché non ne aumentino capacità e carica di gas.

Le sanzioni, e il fatto che colpiscono anche il committente

La disciplina sanzionatoria italiana è il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, in vigore dal 17 gennaio 2020. Gli importi sono amministrativi e restano ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

ViolazioneSanzione amministrativa
Persona fisica che opera senza il certificato o l'attestato (art. 8, c. 1)da 10.000 a 100.000 euro
Impresa che opera senza il certificato d'impresa (art. 8, c. 2)da 10.000 a 100.000 euro
Impresa che affida i lavori a un'impresa non certificata (art. 8, c. 3)da 10.000 a 100.000 euro
Operatore che non effettua i controlli delle perdite (art. 4)da 5.000 a 15.000 euro
Mancato inserimento in Banca dati entro trenta giorni (art. 6)da 1.000 a 15.000 euro
Immissione sul mercato di prodotti vietati (art. 9, c. 1)da 50.000 a 150.000 euro
Violazione dei divieti d'uso (art. 11, c. 1)da 50.000 a 150.000 euro

La riga da leggere due volte è la terza. Non è sanzionata solo l'impresa abusiva: lo è, con lo stesso importo, l'azienda che le ha dato il lavoro. Chi ha impianti di refrigerazione, condizionamento o antincendio ha quindi un interesse diretto a verificare il fornitore sul Registro telematico nazionale prima di firmare il contratto di manutenzione.

Un punto in evoluzione, che segnaliamo per correttezza

Il D.Lgs. 163/2019 e il D.P.R. 146/2018 sono stati scritti sul regolamento (UE) n. 517/2014, che è stato abrogato. Restano le norme italiane in vigore, ma l'articolo 31 del regolamento (UE) 2024/573 imponeva agli Stati membri di notificare alla Commissione le proprie norme sanzionatorie prima del 1° gennaio 2026. È quindi ragionevole attendersi un aggiornamento della normativa nazionale: prima di impostare un adempimento su un singolo importo conviene verificare che nel frattempo non sia intervenuto un decreto nuovo.

Gli obblighi che la certificazione F-Gas non sostituisce

Il certificato abilita a operare, non esonera da nient'altro. Restano integralmente in piedi, per chi vi è soggetto:

  • Gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/2008: lavorare su circuiti in pressione e su refrigeranti infiammabili o asfissianti è un rischio da valutare a sé.
  • Gli obblighi dell'operatore, distinti da quelli dell'installatore: controlli alle scadenze, riparazione tempestiva, verifica che chi interviene sia certificato.
  • Gli obblighi sui rifiuti per i gas recuperati e le apparecchiature dismesse, e le regole tecniche su apparecchiature a pressione e impianti termici.

Vale anche il contrario: la certificazione F-Gas non è un sistema di gestione e non sostituisce la ISO 14001 quando un capitolato la chiede. Sono documenti che rispondono a domande diverse.

Come si arriva al certificato

  1. Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
  2. Ricognizione. Quali attività svolgete, su quali apparecchiature e con quali gas; quanti tecnici avete e che cosa hanno in mano; se l'impresa è iscritta al Registro e se le comunicazioni in Banca dati sono state fatte. Da qui esce il tipo di certificato che serve, e spesso emergono arretrati da sanare.
  3. Iscrizione al Registro telematico nazionale nelle sezioni pertinenti, per l'impresa e per le persone, e certificazione delle persone presso un organismo accreditato e designato.
  4. Predisposizione dell'impresa alla verifica: personale certificato in numero sufficiente al volume di attività previsto, strumenti e procedure disponibili e dimostrabili. Sono le due condizioni che l'organismo verifica.
  5. Verifica, rilascio del certificato e messa a regime delle comunicazioni: la certificazione senza il flusso dei trenta giorni è un adempimento a metà.

Sui tempi non facciamo promesse ottimistiche: la parte d'esame dipende dal calendario dell'organismo e, per un'azienda di dimensioni medie con una ISO 9001 già attiva, la messa a regime richiede indicativamente dai quattro ai sei mesi.

Come si incastra con gli altri schemi

La F-Gas è il presupposto di legge; le certificazioni volontarie vengono dopo e servono ad altro. La ISO 14001 si integra più naturalmente, perché il registro degli adempimenti ambientali contiene già le scadenze F-Gas; chi lavora sull'efficienza energetica affianca la ISO 50001; chi rendiconta le emissioni — comprese quelle da perdite di refrigerante, che pesano più di quanto si creda — usa la ISO 14064. L'elenco completo è nella pagina certificazioni.

Quanto costa la certificazione F-Gas

Non esiste un listino, e chi vi dà una cifra al telefono senza aver visto nulla la sta indovinando. Il costo si compone di voci separate: formazione ed esame delle persone, verifica dell'organismo per il certificato d'impresa — il cui tariffario è depositato al Ministero dell'ambiente in sede di designazione —, diritti di segreteria annuali e consulenza, che varia molto a seconda di quanto è già in piedi.

Come si forma quel numero, che cosa lo fa salire o scendere e come si sceglie l'organismo lo abbiamo scritto per esteso: quanto costa certificarsi. Per la vostra situazione serve un numero vero: richiedete un preventivo indicando quante persone vanno certificate, su quali apparecchiature e gas lavorate e se l'impresa è già iscritta al Registro.

Come lavoriamo

Lavoriamo solo con consulenti senior, molti provenienti da organismi di certificazione, e partiamo dalla verifica di che cosa esiste già: sulla F-Gas capita spesso di trovare imprese certificate ma con anni di comunicazioni mancanti in Banca dati, ed è esattamente la situazione che un controllo trasforma in sanzione. Ricostruiamo il quadro, sistemiamo gli arretrati, seguiamo iscrizione, certificazione e rinnovi con le scadenze in calendario, e prima di tutto cerchiamo i finanziamenti. La prima analisi non ha costo.

Gli errori che allungano i tempi

Sono sempre gli stessi quattro.

Non censire tutte le apparecchiature. Quelle dimenticate sono esattamente quelle che in controllo risultano senza registrazioni.

Affidarsi a un manutentore non certificato. È un obbligo di legge, e la responsabilità ricade anche su chi ha commissionato l’intervento.

Sbagliare le frequenze dei controlli. Dipendono dalle quantità: applicare una frequenza sbagliata è un’irregolarità anche in buona fede.

Cercare i contributi a percorso avviato. I bandi hanno finestre e regole sull’avvio delle spese: chiederli dopo aver firmato significa quasi sempre perderli.

Dove operiamo

Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo aziende e installatori in tutta Italia. Il sopralluogo serve per censire le apparecchiature, che è il punto da cui dipende tutto il resto. Registro, dichiarazioni, calendario degli adempimenti e ricerca dei contributi si gestiscono da remoto.

Domande frequenti

Quanto costa la certificazione F-Gas?
Il costo ha più componenti: formazione ed esame delle persone, verifica dell'organismo per il certificato d'impresa, diritti di segreteria annuali e consulenza, che dipende da quanto è già in piedi. Il meccanismo per esteso è in quanto costa certificarsi; per un numero riferito alla vostra realtà, richiedete un preventivo.

La certificazione F-Gas è obbligatoria?
Sì. A differenza degli schemi volontari, qui l'obbligo è di legge: articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 e D.P.R. 146/2018. Senza certificato non si possono svolgere le attività previste, né acquistare i gas fluorurati.

Basta il patentino del tecnico o serve anche il certificato dell'impresa?
Servono entrambi. Sono due certificati distinti, disciplinati da due articoli diversi del D.P.R. 146/2018: l'articolo 7 per le persone fisiche, l'articolo 8 per le imprese. Con soli tecnici certificati l'impresa resta fuori regola.

Quanto dura il certificato F-Gas?
Dieci anni quello della persona fisica, cinque anni quello dell'impresa. Entrambi si rinnovano su istanza dell'interessato entro i sessanta giorni precedenti la scadenza.

Il mio certificato vale ancora dopo il nuovo regolamento?
Sì: l'articolo 10, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2024/573 mantiene validi i certificati rilasciati sotto il regolamento (UE) n. 517/2014. Chi li possiede dovrà però completare il primo aggiornamento di conoscenze e competenze entro il 12 marzo 2029, e poi almeno ogni sette anni.

Devo ancora fare la dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio?
No. Quella dichiarazione annuale derivava dal D.P.R. 43/2012, abrogato dal D.P.R. 146/2018. Oggi l'obbligo è la comunicazione in Banca dati entro trenta giorni da ciascun intervento, più il versamento annuale dei diritti di segreteria entro il mese di novembre.

Sono un'azienda con impianti di condizionamento: che cosa rischio se il manutentore non è certificato?
Una sanzione da 10.000 a 100.000 euro, prevista dall'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 163/2019 a carico di chi affida i lavori a un'impresa priva del certificato. La verifica sul Registro telematico nazionale è gratuita e va fatta prima di firmare.

Dovrò sostituire gli impianti a causa dei divieti?
I divieti dell'allegato IV riguardano l'immissione sul mercato, non l'uso di ciò che è già installato, e le parti di ricambio per riparare e manutenere restano ammesse. Il vincolo reale è un altro: la disponibilità del refrigerante, che il phase-down riduce progressivamente fino ad azzerarsi dal 2050.

Esistono contributi o finanziamenti per certificarsi?
Sì, e spesso coprono una parte rilevante della spesa: bandi camerali, misure regionali, fondi per la formazione collegata. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente, prima di iniziare. L'esito dipende sempre dal bando e dalla graduatoria, quindi non promettiamo risultati: promettiamo che nessuna occasione aperta vi passi accanto senza essere valutata.

Dovete certificarvi F-Gas o rinnovare?

Diteci quante persone lavorano sugli impianti, su quali apparecchiature e gas, e se l'impresa è già iscritta al Registro: bastano questi tre dati per capire che percorso serve e in quanto tempo. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.

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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo

In sintesi

  • Certificazione obbligatoria per legge: regolamento (UE) 2024/573, art. 10, e D.P.R. 146/2018.
  • Servono due certificati distinti: quello della persona e quello dell'impresa.
  • Validità: dieci anni le persone, cinque anni le imprese; rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza.
  • Li rilasciano organismi accreditati e designati dal Ministero dell'ambiente.
  • Iscrizione al Registro telematico nazionale presso le Camere di commercio.
  • Comunicazione degli interventi in Banca dati entro trenta giorni.
  • Senza certificato non si acquistano né si vendono gas fluorurati.
  • Le categorie I-IV sono state sostituite da A1, A2, B, C, D, E.

Date e numeri da tenere a mente

  • 11 marzo 2024: in vigore il regolamento (UE) 2024/573, che abroga il 517/2014.
  • 1° gennaio 2025: stop ai gas con GWP dai 2.500 in su per la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione; rigenerati e riciclati ammessi fino al 2030.
  • 12 marzo 2029: primo aggiornamento obbligatorio per chi ha certificati rilasciati sotto il vecchio regolamento.
  • 2027: il quantitativo di HFC immettibile sul mercato UE scende a 21.665.691 t CO2e, la metà del biennio 2025-2026.
  • 2050: quantitativo azzerato.
  • Sanzioni fino a 100.000 euro per chi opera senza certificato e per chi gli affida il lavoro.

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