A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 4 ottobre 2026.
Il piano operativo di sicurezza, per tutti il POS, è il documento che ogni impresa esecutrice prepara prima di entrare in un cantiere. Dice chi lavora, con quali attrezzature, con quali rischi e con quali misure, in quel cantiere specifico. Non è il documento di valutazione dei rischi dell’azienda e non è il piano del coordinatore: è la traduzione di entrambi nelle lavorazioni che farai tu.
Riguarda chiunque lavori in cantiere con propri dipendenti: l’impresa edile, ma anche l’impiantista, il carpentiere, l’azienda che monta una linea in un capannone in costruzione. Ed è uno dei primi documenti che coordinatori e ispettori chiedono. In questa guida trovi che cosa chiede la legge, i contenuti minimi, le differenze con PSC e DUVRI e gli errori che vediamo più spesso.
Che cosa dice la legge sul piano operativo di sicurezza
La definizione sta nell’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008: il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a). I contenuti sono nell’Allegato XV.
L’obbligo sta nell’articolo 96, comma 1, lettera g): i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche se nel cantiere c’è una sola impresa, redigono il piano operativo di sicurezza. Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge un punto importante: l’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del POS valgono, per quel cantiere, come adempimento della valutazione dei rischi, di una parte degli obblighi dell’articolo 26 sugli appalti e dell’aggiornamento previsto dall’articolo 29, comma 3.
In pratica il POS è la valutazione dei rischi del cantiere. Per questo deve essere specifico: un documento generico, uguale per tutti i cantieri, non adempie a nulla.

Chi lo redige e chi no
Lo redige il datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Può farsi aiutare dal RSPP o da un consulente, ma la firma e la responsabilità restano sue. Deve redigerlo anche l’impresa affidataria, cioè quella che ha il contratto con il committente, se esegue lavori in cantiere.
Non devono redigerlo:
- i lavoratori autonomi senza dipendenti: hanno comunque obblighi propri, devono adeguarsi alle indicazioni del coordinatore e rispettare il piano di sicurezza e coordinamento;
- chi effettua mere forniture di materiali o attrezzature: lo esclude il comma 1-bis dell’articolo 96, che però richiama l’articolo 26, quindi informazione sui rischi e coordinamento restano dovuti.
La linea fra fornitura e lavorazione è sottile. Se il fornitore scarica il materiale al cancello, è una fornitura. Se lo posa, lo monta o lo installa, sta lavorando in cantiere e il POS serve.
Quando serve
Il POS serve in ogni cantiere temporaneo o mobile del Titolo IV in cui l’impresa lavora con propri dipendenti. Non dipende dall’importo, dalla durata o dalla presenza del coordinatore. Anche nel piccolo cantiere con una sola impresa, dove il piano di sicurezza e coordinamento non c’è, il POS è dovuto.
Va redatto prima dell’inizio dei lavori e va aggiornato quando cambiano le lavorazioni, le attrezzature, le squadre o le condizioni del cantiere. Un POS scritto per la fase di demolizione non copre il montaggio delle facciate tre mesi dopo.
I contenuti minimi: l’Allegato XV, punto 3.2.1
L’Allegato XV elenca gli elementi che il POS deve contenere almeno. Sono questi:
- a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice: datore di lavoro, indirizzi e telefoni della sede e degli uffici di cantiere; le attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nomi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio, all’evacuazione e alla gestione delle emergenze in cantiere; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il medico competente, se previsto; il RSPP; il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere; il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- b) le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata;
- c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- e) l’elenco delle sostanze e delle miscele pericolose usate, con le schede di sicurezza;
- f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle del PSC quando previsto, adottate per i rischi delle lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;
- i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- l) la documentazione sull’informazione e sulla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Sono contenuti minimi. Se in cantiere fai lavori in quota, scavi, lavori in ambienti confinati o movimentazione con gru, il POS deve descrivere come li gestisci. Per i ponteggi serve anche il PiMUS, che è un documento diverso: lo spieghiamo nella guida al lavoro in quota.
POS, PSC, PSS e DUVRI: le differenze
Sono quattro documenti con nomi simili e funzioni diverse. Confonderli è l’errore più comune.
| Documento | Chi lo redige | Quando serve | A che cosa serve |
|---|---|---|---|
| POS, piano operativo di sicurezza | Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice | In ogni cantiere, per ogni impresa con dipendenti | Valuta i rischi delle proprie lavorazioni in quel cantiere |
| PSC, piano di sicurezza e coordinamento | Il coordinatore per la progettazione, su incarico del committente | Quando nel cantiere operano più imprese, anche non contemporanee (art. 100) | Organizza la sicurezza del cantiere nel suo insieme e gestisce le interferenze fra imprese |
| PSS, piano sostitutivo di sicurezza | L’appaltatore | Negli appalti pubblici quando il PSC non è previsto | Fa le veci del PSC per gli aspetti di cantiere |
| DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze | Il datore di lavoro committente | Negli appalti dentro l’azienda del committente fuori dal Titolo IV (art. 26) | Valuta i rischi da interferenza fra committente e appaltatori |
Il POS è il piano complementare di dettaglio del PSC: il coordinatore scrive le regole generali del cantiere, ogni impresa scrive come le applica nelle sue lavorazioni. Quando invece si lavora in un cantiere del Titolo IV, il PSC svolge il ruolo che negli appalti ordinari ha il DUVRI. Se lavori in un’azienda che non è un cantiere, per esempio per una manutenzione ordinaria, il riferimento è l’articolo 26 e non serve il POS. Gli obblighi di committente e appaltatore negli appalti li spieghiamo nella pagina sulla consulenza per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il percorso del POS in cantiere
L’articolo 101, comma 3, stabilisce chi lo riceve e quando. Prima dell’inizio dei propri lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il POS all’impresa affidataria. L’affidataria verifica che sia congruente con il proprio e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori iniziano solo dopo l’esito positivo delle verifiche, che devono essere fatte tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione.
- L’impresa esecutrice redige il POS e lo invia all’affidataria.
- L’affidataria verifica la congruenza con il proprio POS, come prevede l’articolo 97.
- Il coordinatore per l’esecuzione verifica l’idoneità del POS, come prevede l’articolo 92, e chiede le integrazioni necessarie.
- Solo dopo l’esito positivo l’impresa entra in cantiere.
- Il POS resta in cantiere, a disposizione di coordinatore e organi di vigilanza, e si aggiorna quando cambia qualcosa.
Pianifica questi tempi. Un POS consegnato il giorno prima dell’ingresso, con il coordinatore che chiede integrazioni, significa squadre ferme al cancello. E un subappaltatore entrato senza POS verificato espone anche l’affidataria.
I modelli semplificati
Il decreto interministeriale 9 settembre 2014 ha approvato i modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC, del PSS e del fascicolo dell’opera. Usarli non è obbligatorio, ma il modello aiuta a non dimenticare nessuno dei contenuti minimi dell’Allegato XV.
Attenzione però: semplificato non vuol dire generico. Il modello è una struttura da riempire con il cantiere reale. Un modello compilato copiando le schede di lavorazione standard, senza le attrezzature, le persone e le fasi di quel cantiere, ha gli stessi difetti di un POS generico.
Che cosa guardano coordinatore e ispettori
- Che il POS sia di quel cantiere: indirizzo, committente, fasi di lavoro, date, nomi.
- Che i nomi di preposti, addetti alle emergenze e capocantiere corrispondano alle persone presenti.
- Che i lavoratori in cantiere siano quelli indicati, con formazione, idoneità sanitaria e tessera di riconoscimento.
- Che le attrezzature elencate siano quelle usate, con verifiche e manutenzioni in regola.
- Che le misure siano coerenti con il PSC e che le procedure richieste dal coordinatore ci siano davvero.
- Che il POS sia stato trasmesso e verificato prima dell’ingresso in cantiere.
In un controllo il POS si legge insieme agli altri documenti dell’impresa: DVR, nomine, attestati, DURC e patente a crediti. Se il POS dice una cosa e il cantiere ne mostra un’altra, il documento diventa la prova che i rischi reali non sono stati valutati.
Gli errori che vediamo più spesso
Il POS fotocopia. Lo stesso documento per tutti i cantieri, con l’indirizzo cambiato. Non adempie all’obbligo, perché la legge lo vuole riferito al singolo cantiere.
Il POS dei nomi sbagliati. Il capocantiere indicato è in un altro cantiere, l’addetto al primo soccorso ha cambiato azienda. È la prima cosa che un ispettore verifica.
Il POS che non parla del PSC. Le misure integrative e le procedure richieste dal coordinatore mancano, oppure sono copiate senza adattarle.
Il POS mai aggiornato. Nuove lavorazioni, nuove attrezzature, un subappaltatore in più: se il documento resta quello di partenza, non descrive più il cantiere.
Il POS consegnato tardi. Senza la verifica dell’affidataria e del coordinatore i lavori non possono iniziare.
Pensare che il fornitore che posa sia un fornitore. Se posa o installa, lavora in cantiere e deve avere il suo POS.
Da dove cominciare
- Parti dal PSC. Se c’è, leggilo prima di scrivere: ti dice quali misure e quali procedure il coordinatore si aspetta.
- Descrivi il cantiere reale. Fasi, date, squadre, turni, aree di lavoro.
- Elenca persone e ruoli. Capocantiere, preposti, addetti alle emergenze, lavoratori, autonomi subaffidatari.
- Elenca attrezzature e sostanze. Con verifiche, schede di sicurezza e valutazione del rumore.
- Valuta i rischi lavorazione per lavorazione. Con misure concrete, non frasi generali.
- Allega la prova di formazione e DPI. Attestati, consegne dei DPI, addestramento dove serve.
- Calcola i tempi di verifica. Invia il POS all’affidataria con anticipo e tieni conto dei 15 giorni.
- Aggiornalo durante i lavori. Ogni volta che cambia qualcosa di rilevante.
Chi lavora in cantiere deve anche avere la patente a crediti e tenere d’occhio le novità del decreto legge 159/2025, a partire dal badge di cantiere. Se vuoi un controllo dei tuoi POS prima di un cantiere importante, trovi come lavoriamo nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti
Che cos’è il piano operativo di sicurezza?
È il documento che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice redige per il singolo cantiere, secondo l’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Contiene la valutazione dei rischi delle proprie lavorazioni e le misure adottate, con i contenuti minimi dell’Allegato XV.
Il POS serve anche se in cantiere c’è una sola impresa?
Sì. L’articolo 96 lo chiede anche quando nel cantiere opera una sola impresa. A non essere obbligatorio, in quel caso, è di regola il piano di sicurezza e coordinamento.
Il lavoratore autonomo deve fare il POS?
No, se non ha dipendenti. Deve però rispettare il piano di sicurezza e coordinamento, adeguarsi alle indicazioni del coordinatore e usare attrezzature e DPI conformi.
Chi fa solo una fornitura deve fare il POS?
No, se si tratta di mera fornitura di materiali o attrezzature: lo esclude il comma 1-bis dell’articolo 96. Restano gli obblighi di informazione e coordinamento dell’articolo 26. Se il fornitore posa o installa, invece, il POS serve.
Qual è la differenza fra POS e PSC?
Il PSC lo redige il coordinatore per la progettazione e organizza la sicurezza dell’intero cantiere, comprese le interferenze fra imprese. Il POS lo redige ogni impresa esecutrice e descrive come applica quelle regole alle proprie lavorazioni.
Entro quando va consegnato il POS?
Prima dell’inizio dei propri lavori, all’impresa affidataria, che lo verifica e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori iniziano dopo l’esito positivo delle verifiche, da fare entro 15 giorni dalla ricezione.
Posso usare un modello semplificato?
Sì. Il decreto interministeriale 9 settembre 2014 ha approvato un modello semplificato di POS. Non è obbligatorio e va comunque compilato con i dati reali del cantiere.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 17, 26, 89, 92, 96, 97, 100 e 101, nel testo vigente.
- D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.2.1, contenuti minimi del piano operativo di sicurezza.
- Decreto interministeriale 9 settembre 2014, modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC, del PSS e del fascicolo dell’opera.
- Testo unico sicurezza e Certifico, schede di commento su POS e contenuti minimi.
Il tuo POS regge una verifica?
Mandaci il POS del prossimo cantiere e, se c’è, il piano di sicurezza e coordinamento: ti diciamo che cosa manca prima che lo chieda il coordinatore. La prima analisi non ha alcun costo e non ti impegna a nulla.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
In sintesi
- Lo redige il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice.
- Serve in ogni cantiere, anche con una sola impresa.
- Esclusi: autonomi senza dipendenti e mere forniture.
- Contenuti minimi nell’Allegato XV, punto 3.2.1.
- Va all’affidataria e al coordinatore prima dei lavori: verifica entro 15 giorni.
- Modello semplificato: D.I. 9 settembre 2014.
