Valutazione rischio rumore e vibrazioni: soglie, misure e obblighi

Che cosa chiede il D.Lgs. 81/2008 sul rischio rumore, come si misura e quando va rifatta

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. RSPP per tutti i macrosettori ATECO, formatrice qualificata in salute e sicurezza sul lavoro e Lead Auditor qualificata CEPAS. Aggiornata il 5 ottobre 2026.

Presse, compressori, smerigliatrici, seghe, martelli demolitori, carrelli elevatori, macchine movimento terra: se in azienda c’è una di queste attrezzature, il D.Lgs. 81/2008 ti chiede di valutare il rischio rumore e, quasi sempre, anche il rischio vibrazioni. La valutazione va scritta nel documento di valutazione dei rischi e deve dire chi è esposto, a quanto, e che cosa fai per ridurre l’esposizione.

Le regole stanno nel Titolo VIII: il Capo II, articoli da 187 a 198, per il rumore; il Capo III, articoli da 199 a 205, per le vibrazioni. Le soglie non sono cambiate dal 2008. È cambiato invece lo strumento principale per misurare il rumore: a luglio 2025 è arrivata la nuova edizione della norma tecnica UNI EN ISO 9612. In questa guida trovi le soglie, cosa scatta a ogni livello, come si fa una misura che regge e gli errori che troviamo più spesso.

Le soglie da conoscere

Il rumore si misura come livello di esposizione giornaliera, riferito a otto ore di lavoro, in dB(A). Si misura anche il picco, cioè il rumore impulsivo più forte, in dB(C). Le tre soglie sono fissate dall’articolo 189.

SogliaEsposizione giornalieraPicco
Valore inferiore di azione80 dB(A)135 dB(C), pari a 112 Pa
Valore superiore di azione85 dB(A)137 dB(C), pari a 140 Pa
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C), pari a 200 Pa

Per le vibrazioni l’articolo 201 fissa due soglie per ciascun tipo di esposizione, sempre riferite a otto ore.

Tipo di vibrazioneValore di azioneValore limiteLimite su brevi periodi
Mano-braccio2,5 m/s²5 m/s²20 m/s²
Corpo intero0,5 m/s²1,0 m/s²1,5 m/s²

Una differenza importante: i valori di azione si confrontano con l’esposizione senza protettori. L’attenuazione dei DPI uditivi conta solo per verificare che il lavoratore resti sotto il valore limite di 87 dB(A) e per giudicare se il DPI scelto è efficace. Lo dice l’articolo 193, comma 2.

Un direttore di stabilimento in un reparto di lavorazioni meccaniche, dove rumore e vibrazioni vanno valutati

Che cosa scatta a ogni soglia di rumore

Gli obblighi crescono con il livello. Conviene leggerli in fila, perché ogni gradino si aggiunge al precedente.

Sotto 80 dB(A)

Non scattano obblighi specifici, ma la valutazione va fatta lo stesso e va scritta. Se dalla valutazione si può ragionevolmente escludere il superamento di 80 dB(A), non serve misurare: basta motivarlo con dati affidabili, per esempio quelli del fabbricante o di una banca dati riconosciuta.

Da 80 dB(A) in su

  • Devi mettere a disposizione i DPI uditivi, articolo 193.
  • Devi informare e formare i lavoratori esposti sui rischi del rumore, articolo 195.
  • Il lavoratore può chiedere la sorveglianza sanitaria; il medico competente decide se è opportuna, articolo 196, comma 2.

Da 85 dB(A) in su

  • L’uso dei DPI uditivi diventa obbligatorio e devi farlo rispettare.
  • Devi preparare e attuare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione, articolo 192, comma 2.
  • Le aree in cui si superano 85 dB(A) vanno segnalate e, dove è tecnicamente possibile e il rischio lo giustifica, delimitate con accesso limitato.
  • Scatta la sorveglianza sanitaria: di norma una volta l’anno, o con la periodicità che il medico competente decide e motiva nel documento di valutazione, articolo 196, comma 1.

Oltre 87 dB(A), anche con i protettori

È un superamento del valore limite. L’articolo 194 ti chiede di intervenire subito per riportare l’esposizione sotto il limite, di capire perché è successo e di cambiare le misure perché non si ripeta. Non è una soglia da gestire nel tempo: è una situazione da chiudere.

Come si fa la valutazione del rischio rumore

L’articolo 190 elenca che cosa devi considerare. Oltre al livello e alla durata dell’esposizione ci sono voci che nei documenti mancano spesso:

  • il rumore impulsivo, non solo quello continuo;
  • i lavoratori particolarmente sensibili, come le lavoratrici in gravidanza e i minori;
  • le interazioni fra rumore e sostanze ototossiche, e fra rumore e vibrazioni;
  • gli effetti indiretti, per esempio quando il rumore copre i segnali di allarme;
  • le informazioni dei fabbricanti sul rumore emesso dalle macchine;
  • l’esistenza di attrezzature alternative più silenziose;
  • il prolungamento dell’esposizione oltre l’orario normale;
  • i risultati della sorveglianza sanitaria.

Le sostanze ototossiche, come alcuni solventi, legano la valutazione del rumore a quella degli agenti chimici: se in reparto ci sono entrambi, le due valutazioni devono parlarsi. Ne parliamo nella guida alla valutazione del rischio chimico.

Quando serve misurare

Se dalla prima analisi puoi fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati, devi misurare, articolo 190, comma 2. I metodi e gli strumenti devono essere adatti al tipo di rumore, alla durata dell’esposizione e all’ambiente, secondo le norme tecniche. La norma di riferimento è la UNI EN ISO 9612.

Le banche dati

Il comma 5-bis dello stesso articolo ti permette di stimare il rumore delle attrezzature usando banche dati riconosciute, citando la fonte. In Italia la più usata è quella del Portale Agenti Fisici, sviluppato dalle aziende sanitarie toscane e di Modena con INAIL. È utile per orientarsi e per le attrezzature che usi poco; per le postazioni vicine alle soglie, la misura sul campo resta la strada più solida.

Chi la fa e con che cadenza

La valutazione degli agenti fisici va programmata ed eseguita almeno ogni quattro anni, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, con conoscenze specifiche in materia, articolo 181. Va rifatta prima, se cambiano in modo significativo macchine, lavorazioni o organizzazione, o se la sorveglianza sanitaria rileva danni all’udito. I quattro anni sono un massimo, non una scadenza fissa. La valutazione del rumore è una parte del documento generale: come si tiene insieme tutto lo spieghiamo nella pagina sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Se l’esposizione cambia molto da un giorno all’altro

Se l’esposizione giornaliera varia molto per la natura del lavoro, puoi usare il livello settimanale al posto di quello giornaliero, purché resti sotto 87 dB(A), articolo 189. Per le attività con forti oscillazioni, come quelle di chi lavora ogni giorno in un luogo diverso, l’articolo 191 ti permette di attribuire ai lavoratori un’esposizione sopra i valori superiori di azione e di garantire loro tutte le misure corrispondenti: DPI uditivi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria. Nel documento va scritto il riferimento all’articolo 191 accanto ai nomi.

La nuova UNI EN ISO 9612:2025

La ISO 9612 descrive come misurare l’esposizione al rumore sul lavoro e come calcolare il livello di esposizione. L’ISO ha pubblicato la nuova edizione il 26 maggio 2025. La versione europea EN ISO 9612:2025 ha sostituito l’edizione 2009, e in Italia la UNI EN ISO 9612:2025 ha preso il posto della edizione 2011.

L’impianto resta lo stesso: tre strategie di misura, basate sul compito, sulla mansione o sulla giornata intera, e il calcolo dell’incertezza del risultato. La norma dedica una parte importante al controllo della qualità della misura e alla stima dell’incertezza. Non vale per le misure fatte con i protettori indossati.

Che cosa fare in pratica: le misure già fatte non diventano illegittime. Alla prossima revisione chiedi però a chi misura di applicare l’edizione 2025, di scrivere la strategia usata e di riportare l’incertezza. Se un valore sta a ridosso di una soglia, l’incertezza decide da che parte cade.

I protettori dell’udito: scelta e addestramento

I DPI uditivi sono dispositivi di terza categoria: proteggono da un rischio che può causare danni gravi e irreversibili. Per questo l’articolo 77, comma 5, rende sempre obbligatorio l’addestramento all’uso, oltre alla normale informazione. Su che cosa comporta la terza categoria trovi i dettagli nella guida sui DPI di terza categoria.

La scelta conta quanto la fornitura. Un protettore che attenua troppo isola il lavoratore e gli fa perdere segnali e comunicazioni; uno che attenua poco non lo protegge. La norma tecnica UNI EN 458 aiuta a scegliere in base al rumore misurato. L’articolo 193 ti chiede anche di verificare che i DPI siano efficaci, cioè che il lavoratore li porti e li porti bene.

L’articolo 197 prevede la possibilità di deroghe all’uso dei DPI uditivi quando indossarli creerebbe un rischio maggiore, per esempio dove serve sentire segnali vitali. La deroga non è automatica: va richiesta all’organo di vigilanza e motivata.

La valutazione delle vibrazioni

Le vibrazioni sono di due tipi. Quelle mano-braccio arrivano da utensili come smerigliatrici, avvitatori a impulsi, martelli e decespugliatori, e colpiscono vasi, nervi e articolazioni della mano. Quelle al corpo intero arrivano dal sedile o dal pavimento, per esempio su carrelli, trattori, autocarri e macchine da cantiere, e colpiscono soprattutto la colonna.

L’articolo 202 ti permette di valutare l’esposizione anche senza misurare, osservando le condizioni di lavoro e usando i dati delle banche dati riconosciute o dei fabbricanti. La misura con strumenti adatti resta però il metodo di riferimento. L’allegato XXXV rimanda alle norme ISO 5349-1 per il sistema mano-braccio e ISO 2631-1 per il corpo intero.

Fra gli elementi da considerare ci sono anche il freddo e l’umidità, le posture e lo sforzo, l’interazione con il rumore, gli urti ripetuti. Se superi i valori di azione devi attuare un programma di misure: metodi di lavoro diversi, attrezzature che vibrano meno, sedili e impugnature che smorzano, manutenzione, turni con pause, indumenti contro freddo e umidità, articolo 203. Se superi il valore limite devi intervenire subito, come per il rumore.

Sopra i valori di azione scatta la sorveglianza sanitaria, di norma annuale, articolo 204. Il medico competente può estenderla anche sotto i valori di azione, quando ritiene probabile un danno legato all’esposizione. Come si organizza la sorveglianza lo spieghiamo nella pagina sulla medicina del lavoro.

Che cosa controllano gli ispettori

Chi ispeziona parte dal documento e poi va in reparto. Le domande sono quasi sempre le stesse:

  • la valutazione c’è, ha una data e rientra nei quattro anni?
  • le misure sono state fatte secondo una norma tecnica, con strumenti tarati, e il rapporto lo dice?
  • i lavoratori sopra 85 dB(A) portano davvero i protettori, e le aree sono segnalate?
  • esiste il programma di misure per ridurre l’esposizione, o c’è solo la consegna dei tappi?
  • c’è la prova dell’addestramento all’uso dei DPI uditivi?
  • il protocollo del medico competente è coerente con i livelli di esposizione?

Se vuoi sapere come se la caverebbe il tuo documento, una verifica preventiva fatta da chi conosce queste domande è la parte centrale della nostra consulenza in salute e sicurezza.

Le violazioni degli obblighi del Capo II e del Capo III sono punite dall’articolo 219 del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto o l’ammenda, a carico del datore di lavoro e del dirigente. Per gli importi aggiornati rimandiamo al testo vigente dell’articolo. Se l’azienda è certificata o vuole certificarsi ISO 45001, gli stessi punti sono il cuore della valutazione della conformità legislativa che l’auditor chiede.

Gli errori che troviamo più spesso

La misura vecchia di anni. Il reparto è cambiato, le macchine pure, ma la relazione è quella di prima. I quattro anni sono il massimo, non la regola.

La relazione fonometrica scambiata per la valutazione. Le misure sono un pezzo. La valutazione deve dire chi è esposto, che cosa fai, con quali tempi.

I tappi al posto del programma di misure. Sopra 85 dB(A) il DPI è obbligatorio, ma non basta: devi lavorare sulla sorgente, sull’organizzazione e sui tempi di esposizione.

Le vibrazioni dimenticate. Chi usa utensili vibranti o guida mezzi spesso non compare nella valutazione. Eppure le banche dati permettono una prima stima in poco tempo.

Nessun addestramento registrato. Per i DPI uditivi l’addestramento è obbligatorio sempre. Senza un registro, per chi controlla non è stato fatto.

Il medico competente non informato. Il protocollo sanitario si costruisce sui livelli di esposizione. Se non riceve la valutazione aggiornata, lavora su dati sbagliati.

Da dove cominciare

  1. Fai l’elenco delle sorgenti. Macchine, utensili, mezzi, reparti rumorosi, con i dati dei fabbricanti.
  2. Fai una prima stima. Usa i dati dei fabbricanti e le banche dati del Portale Agenti Fisici per capire chi può superare 80 dB(A) e i valori di azione delle vibrazioni.
  3. Misura dove serve. Per le postazioni vicine alle soglie fai misurare secondo la UNI EN ISO 9612:2025, con strategia e incertezza dichiarate.
  4. Classifica i lavoratori. Per ogni mansione indica la fascia di esposizione e gli obblighi che ne seguono.
  5. Scrivi il programma di misure. Interventi sulle sorgenti, sull’organizzazione e sui tempi, con responsabile e scadenza.
  6. Sistema DPI e addestramento. Scegli i protettori adatti, addestra, registra, verifica che vengano usati.
  7. Condividi con il medico competente. Il protocollo sanitario deve partire dai livelli misurati. Su questo e sul resto del documento puoi farti affiancare nella consulenza per la salute e sicurezza sul lavoro.
  8. Fissa la prossima revisione. Al più tardi fra quattro anni, prima se cambia qualcosa.

Un’ultima nota: il D.L. 159/2025 ha previsto che i controlli sanitari si svolgano in orario di lavoro, salvo le visite preassuntive. La regola vale anche per le visite legate a rumore e vibrazioni. Le altre novità sono nella guida al decreto sicurezza lavoro. Per la formazione dei lavoratori esposti trovi i corsi nella pagina sulla formazione in salute e sicurezza.

Domande frequenti

Quali sono i valori di azione e il valore limite per il rumore?
Il valore inferiore di azione è 80 dB(A), con picco di 135 dB(C). Il valore superiore di azione è 85 dB(A), con picco di 137 dB(C). Il valore limite è 87 dB(A), con picco di 140 dB(C). Li fissa l’articolo 189 del D.Lgs. 81/2008.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio rumore?
Almeno ogni quattro anni, secondo l’articolo 181. Va rifatta prima se cambiano macchine, lavorazioni o organizzazione, o se la sorveglianza sanitaria rileva danni all’udito.

Sotto 80 dB(A) devo fare comunque la valutazione?
Sì. La valutazione è sempre dovuta e va scritta. Se puoi escludere con dati affidabili il superamento di 80 dB(A), non sei obbligato a misurare, ma devi motivarlo.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rumore?
Sopra 85 dB(A), di norma con visita annuale. Fra 80 e 85 dB(A) la sorveglianza si fa su richiesta del lavoratore, se il medico competente ne conferma l’opportunità.

I tappi auricolari contano per rispettare le soglie?
Solo per il valore limite di 87 dB(A) e per giudicare se il DPI è efficace. I valori di azione si confrontano con l’esposizione senza protettori.

Quali sono i valori per le vibrazioni?
Per il sistema mano-braccio il valore di azione è 2,5 m/s² e il limite è 5 m/s². Per il corpo intero il valore di azione è 0,5 m/s² e il limite è 1,0 m/s². Sono riferiti a otto ore, articolo 201.

Le misure fatte con la vecchia ISO 9612 valgono ancora?
Sì, non diventano illegittime. Alla prossima revisione conviene però applicare la UNI EN ISO 9612:2025, che ha sostituito l’edizione 2011, dichiarando strategia e incertezza.

Fonti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII: articolo 181; Capo II, articoli 187-198; Capo III, articoli 199-205; articolo 219; allegato XXXV. Articolo 77, comma 5.
  • ISO 9612:2025, Acoustics: determination of occupational noise exposure, pubblicata il 26 maggio 2025 (ISO).
  • EN ISO 9612:2025 e UNI EN ISO 9612:2025, che sostituiscono le edizioni 2009 e 2011.
  • Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, allegato I.
  • Portale Agenti Fisici, banche dati rumore e vibrazioni (Regione Toscana, Azienda USL di Modena, INAIL).
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Rumore e vibrazioni da rivedere?

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In sintesi

  • Rumore: 80 e 85 dB(A) valori di azione, 87 dB(A) valore limite.
  • Vibrazioni mano-braccio: azione 2,5 m/s², limite 5 m/s².
  • Vibrazioni corpo intero: azione 0,5 m/s², limite 1,0 m/s².
  • Valutazione almeno ogni quattro anni.
  • DPI uditivi di terza categoria: addestramento sempre obbligatorio.
  • Misure secondo la UNI EN ISO 9612:2025.

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