UNI/PdR 167

Adeguato assetto organizzativo delle PMI: l’obbligo dell’art. 2086 c.c.

La UNI/PdR 167 dà un riferimento tecnico a una parola che la legge non definisce: «adeguato». Il secondo comma dell’articolo 2086 del codice civile, dal 16 marzo 2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi. La prassi dice come si fa e come si valuta.

Due precisazioni prima di tutto. L’edizione da usare è la 167:2025: la 167:2024 è ritirata dal 17 aprile 2025 e la differenza non è formale, perché la nuova aggiunge i requisiti per la certificazione di terza parte. E il certificato, alla data di questa pagina, non è ancora un mercato: la circolare tecnica c’è e l’avvio dell’accreditamento è stato annunciato, ma certificati emessi non ne risultano.

Che cosa facciamo, in concreto

Su questo tema lavoriamo sull’assetto, non sul certificato, e lo diciamo prima di firmare: l’obbligo è l’assetto, non il certificato. Facciamo la ricognizione di quello che c’è, mettiamo in piedi il sistema di rilevazione sui quattro segnali dell’articolo 3 del codice della crisi, sistemiamo la parte amministrativa e contabile e gli strumenti previsionali, e soprattutto documentiamo le decisioni, perché è quello che regge se un domani qualcuno guarda la responsabilità degli amministratori. Quando ci sarà un organismo che certifica, il lavoro è già formalizzato secondo la prassi e il passo è breve. Non ti vendiamo un certificato che oggi non esiste.

Il nostro intervento, in sei passi
Passo 1Ricognizione. Guardiamo organigramma, deleghe, sistema informativo, contabilità analitica e strumenti di pianificazione che hai già.
Passo 2I quattro segnali. Verifichiamo se sei in grado di rilevare i segnali dell’articolo 3 nei tempi che indica: è la parte che quasi nessuno ha pronta.
Passo 3Assetto amministrativo e contabile. Interveniamo su tempestività della chiusura, riconciliazioni e affidabilità del dato, che è la base di tutto il resto.
Passo 4Strumenti previsionali. Impostiamo il budget di tesoreria e la verifica della continuità aziendale nei dodici mesi.
Passo 5Documentazione delle decisioni. Mettiamo per iscritto processo decisionale e flussi informativi verso l’organo amministrativo: è quello che serve se un giorno va dimostrato.
Passo 6Verso la certificazione. Se e quando lo schema avrà organismi accreditati, il sistema è già pronto per la valutazione di terza parte.
Il valore sta nell’assetto, che è un obbligo di legge dal 2019. La certificazione è la formalizzazione, e su questo schema il mercato si sta appena aprendo.

Il gancio non è una certificazione: è l’articolo 2086 del codice civile

Dal 16 marzo 2019 il secondo comma dell’articolo 2086 impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

È un dovere di legge, non un adempimento formale, e la sua violazione rileva sulla responsabilità degli amministratori. Il codice della crisi lo completa con obblighi di rilevazione: l’articolo 3 indica quattro segnali che impongono di attivarsi, fra cui i debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni per almeno metà del monte salari, i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni, e le esposizioni verso banche scadute da oltre sessanta giorni per almeno il cinque per cento del totale.

Il codice è stato più volte corretto: il decreto legislativo 147 del 2020, l’83 del 2022 che ha recepito la direttiva europea sulla ristrutturazione, e il 136 del 2024 in vigore dal 28 settembre 2024.

Che cosa aggiunge la UNI/PdR 167, e quale edizione vale

La prassi fornisce un riferimento tecnico per dire che cosa significa «adeguato», che la legge non definisce. Il titolo dell’edizione da usare è «Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI — Requisiti e indirizzi operativi per la valutazione di conformità».

Attenzione all’anno: la 167:2024 è ritirata dal 17 aprile 2025, sostituita dalla 167:2025. La differenza non è formale: la nuova edizione aggiunge i requisiti per la certificazione di terza parte, che nella precedente non c’erano. Se un documento cita la 2024, è fermo a prima.

Sull’accreditamento: esiste la circolare tecnica DC 34/2025 e l’avvio dell’accreditamento è stato annunciato il 15 dicembre 2025. Ma alla data di questa pagina non risultano certificati emessi. È uno schema appena nato, e va detto: chi si muove ora è fra i primi, ma il calendario dipende da quando gli organismi completano il proprio percorso.

Perché un imprenditore lo fa, al di là della norma

Tre ragioni, in ordine di peso reale. La prima è la responsabilità degli amministratori: avere un assetto documentato e un sistema di rilevazione funzionante è la difesa concreta se qualcosa va male. La seconda è il rapporto con le banche: un assetto ordinato con dati tempestivi migliora la qualità delle informazioni su cui si costruisce il merito creditizio. La terza è che se serve accedere alla composizione negoziata, arrivarci con i numeri in ordine cambia l’esito.

La certificazione, quando ci sarà un mercato, è la formalizzazione di questo lavoro. Ma il lavoro serve comunque, e questo è il punto: l’obbligo è l’assetto, non il certificato.

Quanto costa

Per una PMI l’intervento sull’assetto richiede tipicamente da otto a diciotto giornate, secondo lo stato del sistema informativo e della contabilità. La parte più lunga non è la documentazione: è rendere il dato tempestivo e affidabile.

Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait, e un canone annuale di mantenimento, perché la rilevazione dei segnali è un presidio continuo e non un progetto.

Non c’è oggi un costo di organismo di certificazione, perché su questo schema non risultano ancora certificati emessi. Lavoriamo spesso insieme al commercialista o al collegio sindacale, che sono i soggetti che questo tema tocca per primi.

Gli errori che allungano i tempi

Il primo è trattarlo come un adempimento documentale. Un manuale bello e un dato che arriva a novanta giorni non soddisfano l’articolo 2086.

Il secondo è citare la 167:2024. È ritirata da aprile 2025, e la nuova edizione aggiunge proprio i requisiti per la certificazione.

Il terzo è promettere un certificato con una data. Lo schema è appena avviato e non risultano certificati emessi.

Il quarto è separarlo dal controllo di gestione. Sono la stessa cosa vista da due lati: chi li tiene distinti fa il lavoro due volte.

Il quinto è ignorare i segnali dell’articolo 3. Sono la parte operativa dell’obbligo, e sono anche quella che si misura più facilmente.

Dove operiamo

Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo PMI in tutta Italia. Questo è il lavoro più adatto al remoto fra quelli che facciamo: si svolge sui bilanci, sui budget, sui flussi di cassa previsionali e sui verbali, insieme all’amministrazione e al commercialista. Gli incontri in presenza servono con l’organo amministrativo, quando si tratta di decidere che cosa si misura e chi risponde di che cosa.

Domande frequenti

Posso certificarmi oggi sulla UNI/PdR 167?
Alla data di questa pagina non risultano certificati emessi. Esiste la circolare tecnica DC 34/2025 e l’avvio dell’accreditamento è stato annunciato il 15 dicembre 2025, ma un mercato di organismi attivi non c’è ancora. Se qualcuno ti propone il certificato, chiedi il nome dell’organismo e il numero di accreditamento.

Allora perché farlo adesso?
Perché l’obbligo non è il certificato: è l’assetto, e viene dall’articolo 2086 del codice civile. Un assetto documentato e un sistema di rilevazione funzionante sono la difesa concreta degli amministratori se qualcosa va male, e il lavoro serve comunque. Quando lo schema sarà operativo, la certificazione è la formalizzazione di un lavoro già fatto.

Quale edizione della prassi devo citare?
La 167:2025. La 167:2024 è ritirata dal 17 aprile 2025, e la sostituzione non è un ritocco: l’edizione nuova aggiunge i requisiti per la certificazione di terza parte, che nella precedente non c’erano. Un documento che cita ancora la 2024 è fermo a prima.

Il codice della crisi è cambiato ancora?
Sì, più volte: il decreto legislativo 147 del 2020, l’83 del 2022 che ha recepito la direttiva europea sulla ristrutturazione e il 136 del 2024, in vigore dal 28 settembre 2024. È il motivo per cui il sistema di rilevazione va riletto periodicamente e non si imposta una volta sola.

L’obbligo è l’assetto, non il certificato

L’articolo 2086 comma 2 del codice civile impone dal 2019 un assetto adeguato, anche per rilevare tempestivamente la crisi. È un dovere di legge che rileva sulla responsabilità degli amministratori. La certificazione formalizza quel lavoro, che serve comunque.

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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo

Perché Emmess su questo schema

  • Partiamo dai quattro segnali dell’articolo 3: sono la parte operativa dell’obbligo e quasi nessuno li ha pronti.
  • Lavoriamo sulla tempestività e sull’affidabilità del dato, non sul manuale: è lì che l’assetto diventa adeguato.
  • Ti diciamo che su questo schema non risultano ancora certificati emessi, invece di promettere una data.
  • Lavoriamo insieme al commercialista e al collegio sindacale, che questo tema lo vedono prima di noi.

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