Regolamento ESPR 2024/1781: ecodesign, passaporto digitale e divieto di distruzione

Che cosa chiede, le date già scattate e come prepararti agli atti delegati

A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. Lead Auditor qualificata CEPAS e consulente in sistemi di gestione ambientale e conformità normativa. Aggiornata il 5 ottobre 2026.

Il Regolamento (UE) 2024/1781, conosciuto come ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), è la nuova cornice europea della progettazione ecocompatibile. È in vigore dal 18 luglio 2024 e prende il posto della direttiva 2009/125/CE, che riguardava solo i prodotti connessi all’energia. Ora le regole possono toccare quasi tutti i beni fisici: abbigliamento, mobili, pneumatici, materassi, acciaio, alluminio, elettronica.

Due cose sono già operative e vanno capite adesso. Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti. E sono in vigore le regole del registro europeo del passaporto digitale del prodotto. Il resto arriverà prodotto per prodotto, con atti delegati che la Commissione sta preparando. In questa guida trovi che cosa chiede il regolamento, le date, chi è coinvolto e come prepararti senza rincorrere ogni annuncio.

Le date da segnare

DataChe cosa succede
18 luglio 2024Il regolamento entra in vigore
16 aprile 2025La Commissione adotta il primo piano di lavoro 2025-2030 con i prodotti prioritari
19 luglio 2026, già passataSi applica il divieto di distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti per le grandi imprese, con le deroghe del Regolamento delegato (UE) 2026/296
6 agosto 2026, già passataEntra in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul funzionamento del registro dei passaporti digitali
18 febbraio 2027Primo passaporto obbligatorio nel sistema: il passaporto delle batterie previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542
2 marzo 2027Si applica il formato standard per comunicare i prodotti invenduti scartati, fissato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2
19 luglio 2030Divieto di distruzione e obbligo di comunicazione si estendono alle medie imprese

Le date dei singoli prodotti, cioè quando un capo d’abbigliamento o una barra d’acciaio dovranno rispettare requisiti di durabilità, contenuto riciclato o passaporto, non ci sono ancora. Le fisserà ogni atto delegato, con almeno 18 mesi di tempo fra la sua entrata in vigore e l’applicazione, salvo casi giustificati.

Che cosa chiede il regolamento

L’ESPR è un regolamento quadro. Da solo non fissa requisiti per un prodotto preciso: stabilisce quali tipi di requisiti la Commissione può imporre e come. I requisiti veri arrivano con gli atti delegati, uno per gruppo di prodotti.

I requisiti possono riguardare la durabilità e l’affidabilità, la possibilità di riparare, aggiornare e riutilizzare il prodotto, la presenza di sostanze che ostacolano il riciclo, l’efficienza nell’uso di energia e risorse, il contenuto riciclato, la rifabbricazione, la riciclabilità, l’impronta ambientale e di carbonio, la produzione di rifiuti. Si dividono in due famiglie:

  • requisiti di prestazione: soglie minime o massime, per esempio una durata minima o un contenuto riciclato minimo;
  • requisiti di informazione: dati che devi rendere disponibili, per esempio un punteggio di riparabilità, le istruzioni per smontare il prodotto o le sostanze preoccupanti presenti.

Restano fuori dal campo di applicazione, fra gli altri, alimenti, mangimi, medicinali e medicinali veterinari, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e i veicoli, che hanno norme proprie.

Per i prodotti connessi all’energia già regolati con la vecchia direttiva, come lavatrici, frigoriferi o motori elettrici, le misure di esecuzione adottate restano valide finché non vengono sostituite. Nella dichiarazione di conformità continui a citare la misura specifica che si applica al tuo prodotto.

Gli atti delegati e il piano di lavoro 2025-2030

Il 16 aprile 2025 la Commissione ha adottato il primo piano di lavoro, comunicazione COM(2025) 187. Indica i prodotti su cui arriveranno per primi i requisiti e un anno indicativo di adozione dell’atto delegato:

Gruppo di prodottiAnno indicativo di adozione
Ferro e acciaio2026
Alluminio2027
Tessili, con priorità all’abbigliamento2027
Pneumatici2027
Mobili2028
Materassi2029
Riparabilità, con punteggio, per elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici2027
Riciclabilità e contenuto riciclato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche2029

Il piano prosegue anche il lavoro su sedici prodotti connessi all’energia ereditati dalla direttiva. Ha invece rinviato a studi successivi le calzature, che non sono state accorpate al tessile, e ha escluso per ora vernici, detergenti e lubrificanti.

A che punto siamo al 5 ottobre 2026. Non risulta ancora adottato alcun atto delegato con requisiti di prodotto. Il primo atteso è quello su ferro e acciaio, previsto entro fine 2026; per il tessile la Commissione indica il 2027. Gli anni del piano sono indicativi: possono slittare in avanti, come già successo per altri studi preparatori.

Che cosa significa per te: se produci abbigliamento, mobili o semilavorati in acciaio e alluminio, i requisiti obbligatori arriveranno con buona probabilità fra il 2028 e il 2031. Non aspettare: composizione, origine dei materiali, contenuto riciclato e sostanze si raccolgono dalla filiera, e la filiera ha tempi lunghi.

Il passaporto digitale del prodotto

Il passaporto digitale è una scheda elettronica collegata al prodotto con un supporto di dati, per esempio un codice QR. Contiene le informazioni chieste dall’atto delegato: materiali, sostanze, istruzioni di riparazione e smontaggio, informazioni sul fine vita. Ogni passaporto ha un identificativo unico del prodotto, dell’operatore e, se previsto, dello stabilimento.

Tre punti da chiarire subito:

  • Il passaporto serve solo dove l’atto delegato lo chiede. Oggi per i prodotti ESPR non è ancora obbligatorio per nessuna categoria. Il primo passaporto obbligatorio nel sistema europeo è quello delle batterie, dal 18 febbraio 2027, previsto da un regolamento diverso.
  • Il passaporto lo crea chi immette il prodotto sul mercato. È responsabile che i dati siano veri, completi e aggiornati. Deve anche garantire una copia di riserva presso un fornitore di servizi terzo.
  • I dati restano tuoi. Il registro europeo non conserva il contenuto del passaporto, ma gli identificativi e alcuni dati di riferimento.

Il registro europeo dei passaporti

L’articolo 13 del regolamento chiedeva alla Commissione di istituire il registro entro il 19 luglio 2026. Le regole di funzionamento sono nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 del 16 luglio 2026, pubblicato il 17 luglio e in vigore dal 6 agosto 2026.

Nel registro l’operatore economico iscrive gli identificativi unici dei passaporti, al livello di dettaglio fissato dall’atto delegato: modello, lotto o singolo pezzo. Per i prodotti importati sono registrati anche i codici doganali: le dogane potranno così verificare, al momento dell’immissione in libera pratica, che il passaporto esista davvero.

Il divieto di distruzione di abbigliamento e calzature invenduti

Dal 19 luglio 2026 è vietato distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento: abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. La regola vale per chi li immette sul mercato e per chi li vende, anche online.

Due definizioni contano più di tutto. Un prodotto invenduto è quello che non è stato venduto: eccedenze, scorte in esubero, fondi di magazzino, ma anche i resi dei consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso. La distruzione è il danneggiamento intenzionale del prodotto o il suo smaltimento come rifiuto. Non è distruzione consegnarlo a chi lo prepara per il riutilizzo, compreso il ricondizionamento, o lo rifabbrica.

Chi è escluso e da quando tocca alle medie imprese

  • Grandi imprese: divieto in vigore dal 19 luglio 2026.
  • Medie imprese: divieto dal 19 luglio 2030.
  • Micro e piccole imprese: escluse. La Commissione può però intervenire se l’esenzione viene usata per aggirare il divieto, per esempio facendo distruggere la merce a una piccola società collegata.

Le deroghe ammesse

Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 del 9 febbraio 2026, pubblicato il 22 aprile e in vigore dal 12 maggio 2026, elenca i soli casi in cui la distruzione resta possibile. In sintesi:

  1. il prodotto è pericoloso o non conforme a norme europee o nazionali;
  2. il prodotto viola diritti di proprietà intellettuale, accertati da un giudice o segnalati secondo le regole doganali;
  3. è scaduta la licenza che permetteva di distribuirlo, oppure non è tecnicamente possibile togliere i marchi protetti;
  4. il prodotto è danneggiato o difettoso e ripararlo non è possibile o non ha senso economico;
  5. il prodotto è stato offerto in donazione ad almeno tre enti dell’economia sociale, o pubblicato in un’offerta online per almeno otto settimane, e nessuno lo ha accettato;
  6. un ente dell’economia sociale lo ha ricevuto in donazione e non ha trovato chi lo prenda;
  7. è stato preparato per il riutilizzo da un operatore dei rifiuti e non ha trovato mercato.

Per ogni deroga usata devi conservare le prove per cinque anni: valutazioni di qualità, verbali di ispezione, rapporti di prova, offerte di donazione e risposte ricevute. È questo il punto su cui si giocherà un controllo.

Gli obblighi di informazione sulla distruzione

Accanto al divieto c’è un obbligo di trasparenza più ampio, che riguarda tutti i prodotti di consumo invenduti, non solo il tessile. L’articolo 24 chiede a chi scarta prodotti invenduti, direttamente o tramite terzi, di pubblicare ogni anno su una pagina web liberamente accessibile:

  • il numero e il peso dei prodotti scartati, per tipo o categoria;
  • i motivi dello scarto e la deroga applicata, se il prodotto è soggetto al divieto;
  • la quota inviata a preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento o distruzione;
  • le misure adottate e previste per evitare la distruzione.

L’obbligo vale già per le grandi imprese e si estende alle medie dal 19 luglio 2030; micro e piccole sono escluse. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 del 9 febbraio 2026 fissa un formato standard, con le categorie dei prodotti espresse con i codici della nomenclatura combinata. Si applica dal 2 marzo 2027: da allora pubblichi i dati di ogni esercizio entro 12 mesi dalla sua chiusura, sul tuo sito oppure con un collegamento alla rendicontazione di sostenibilità, se i dati sono lì.

Se sei soggetto alla rendicontazione di sostenibilità, conviene allineare i due flussi di dati: chi legge il tuo report e chi legge la pagina sugli invenduti deve trovare gli stessi numeri. Su questo trovi indicazioni nella sezione dedicata alla sostenibilità.

ESPR e marcatura CE

Quando un prodotto rientra in un atto delegato ESPR, chi lo immette sul mercato segue il percorso della marcatura CE: valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità e marcatura CE. Mobili, materassi o abbigliamento, che oggi non hanno la CE, potranno quindi doverla portare per la parte di progettazione ecocompatibile.

La logica è quella che conosci già: la marcatura la appone il fabbricante, sotto la sua responsabilità, e non la rilascia nessun ente. Se un prodotto è già marcato per altre norme, per esempio sicurezza elettrica o macchine, la dichiarazione dovrà citare anche l’atto delegato ESPR applicabile. Come si costruiscono fascicolo e dichiarazione lo trovi nella pagina sulla consulenza per la marcatura CE.

Il rapporto con batterie, imballaggi e prodotti da costruzione

L’ESPR non sostituisce le norme di settore che hanno già requisiti ambientali propri. Per tre famiglie di prodotti valgono regolamenti specifici, che però usano la stessa idea di passaporto e lo stesso registro.

  • Batterie. Il Regolamento (UE) 2023/1542 ha regole proprie su contenuto riciclato, impronta di carbonio e dovere di diligenza. Il passaporto delle batterie, dal 18 febbraio 2027, è il primo passaporto obbligatorio del sistema. I dettagli sono nella guida sul regolamento batterie.
  • Imballaggi. Il Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, si applica dal 12 agosto 2026 e disciplina riciclabilità, contenuto riciclato e riduzione degli imballaggi. L’imballaggio segue il PPWR, il prodotto contenuto segue l’ESPR. Ne parliamo nella guida sul regolamento imballaggi PPWR.
  • Prodotti da costruzione. Il Regolamento (UE) 2024/3110 si applica dall’8 gennaio 2026 e prevede requisiti ambientali e un passaporto digitale propri, coerenti con l’ESPR. Trovi tutto nella guida sul regolamento prodotti da costruzione.

C’è poi un collegamento con la comunicazione commerciale. Dal 27 settembre 2026 si applica la direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing: le dichiarazioni ambientali generiche sono vietate se non dimostrate. I dati del passaporto e della documentazione ESPR sono la base migliore per sostenere un claim ambientale. Approfondisci nella guida sulla direttiva greenwashing.

Per il tessile, infine, si aggiunge la responsabilità estesa del produttore introdotta con la revisione della direttiva quadro sui rifiuti. Se lavori in questo settore, il quadro completo con le certificazioni volontarie è nella pagina sulle certificazioni tessili.

Che cosa controlleranno le autorità

I controlli spettano alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro, insieme alle dogane per i prodotti importati. Le sanzioni le stabilisce ogni Stato, come prevede l’articolo 74 del regolamento: devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Sul divieto di distruzione, le domande prevedibili sono semplici: quanti capi invenduti hai scartato, dove sono finiti, con quale deroga, con quali prove. Chi non ha tracciato i flussi di magazzino e i contratti con chi ritira la merce farà fatica a rispondere.

Gli errori da evitare

Pensare che l’ESPR riguardi solo chi produce. Il divieto di distruzione e l’obbligo di comunicazione toccano anche distributori, catene di negozi e piattaforme che vendono abbigliamento, se sono grandi imprese.

Dimenticare i resi. I capi resi dai clienti online che non tornano in vendita sono prodotti invenduti: rientrano nel divieto e nella comunicazione.

Affidare lo smaltimento a terzi senza controllo. Se un fornitore distrugge la merce per tuo conto, la responsabilità resta tua. Nei contratti servono destinazione, tracciabilità e prove.

Usare la donazione come formalità. La deroga per mancata donazione vale solo se l’offerta è reale e documentata: tre enti contattati o otto settimane di offerta online, con le risposte conservate.

Da dove cominciare

  1. Verifica la tua dimensione. Grande, media o piccola impresa, considerando le società collegate: da qui dipendono divieto e comunicazione.
  2. Misura gli invenduti. Quanti prodotti scarti ogni anno, per categoria, per peso e per destinazione, compresi i resi.
  3. Rivedi i contratti con logistica, outlet, stocchisti e operatori dei rifiuti: destinazione dichiarata, tracciabilità, prove.
  4. Organizza le donazioni. Individua almeno tre enti dell’economia sociale e una procedura per offrire e registrare.
  5. Prepara la pagina web sugli invenduti scartati, già pronta per il formato standard del 2 marzo 2027.
  6. Mappa i dati di prodotto che ti chiederanno gli atti delegati: materiali, origine, contenuto riciclato, sostanze, istruzioni di riparazione.
  7. Segui il piano di lavoro e le consultazioni della Commissione sui tuoi prodotti, per non scoprire i requisiti a ridosso della data.

Domande frequenti

Il Regolamento ESPR è già obbligatorio?
Sì, per alcune parti. Il divieto di distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti vale per le grandi imprese dal 19 luglio 2026, e l’obbligo di comunicare i prodotti invenduti scartati vale già per le grandi imprese. I requisiti di progettazione per i singoli prodotti arriveranno con gli atti delegati.

Quando arriva il passaporto digitale per il mio prodotto?
Dipende dall’atto delegato del tuo gruppo di prodotti, che fisserà la data con almeno 18 mesi di preavviso. Al 5 ottobre 2026 nessun atto delegato ESPR è stato adottato. Le regole del registro europeo invece sono già in vigore, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778.

Una PMI può distruggere abbigliamento invenduto?
Le micro e piccole imprese sono escluse dal divieto. Le medie imprese ci rientrano dal 19 luglio 2030. Conta la dimensione calcolata secondo la definizione europea, compresi i legami con altre società.

Posso distruggere i capi difettosi?
Sì, se il difetto non è riparabile o la riparazione non ha senso economico: è una delle deroghe del Regolamento delegato (UE) 2026/296. Devi però conservare per cinque anni le prove che giustificano la scelta.

Il divieto riguarda anche i resi dei clienti?
Sì. I prodotti restituiti con il diritto di recesso e non rivenduti sono prodotti invenduti a tutti gli effetti.

I prodotti ESPR avranno la marcatura CE?
Sì, quando rientrano in un atto delegato: servono valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità e marcatura CE apposta dal fabbricante.

Le misure della vecchia direttiva ecodesign valgono ancora?
Sì. Le misure di esecuzione adottate con la direttiva 2009/125/CE, per esempio su lavatrici o motori elettrici, restano valide finché non vengono sostituite da nuovi atti.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, GUUE serie L del 28 giugno 2024, su EUR-Lex.
  • Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione del 9 febbraio 2026 sulle deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, su EUR-Lex.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026 sulla comunicazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti scartati, su EUR-Lex.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione del 16 luglio 2026 sul registro dei passaporti digitali dei prodotti, su EUR-Lex.
  • Commissione europea, comunicazione COM(2025) 187 del 16 aprile 2025, piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica 2025-2030.
  • Commissione europea, DG Ambiente, comunicato del 9 febbraio 2026 sulle nuove regole contro la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti.
  • Commissione europea, FAQ sui prodotti connessi all’energia e sull’articolo 79 del Regolamento (UE) 2024/1781.
  • CNA, dossier di aggiornamento sul regolamento ESPR, luglio 2026.

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In sintesi

  • ESPR: Regolamento (UE) 2024/1781, in vigore dal 18 luglio 2024.
  • I requisiti arrivano con atti delegati, almeno 18 mesi prima dell’applicazione.
  • Divieto di distruzione di abbigliamento e calzature invenduti: grandi imprese dal 19 luglio 2026, medie dal 2030.
  • Micro e piccole imprese escluse.
  • Formato standard per comunicare gli invenduti scartati dal 2 marzo 2027.
  • Regole del registro dei passaporti digitali in vigore con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778.

Le date

  • 19 luglio 2026: divieto di distruzione, grandi imprese
  • 6 agosto 2026: regole del registro in vigore
  • 18 febbraio 2027: passaporto delle batterie
  • 2 marzo 2027: formato standard di comunicazione
  • 19 luglio 2030: medie imprese

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