A cura di Silvia Masielli, direttrice tecnica di Emmess. Lead Auditor qualificata CEPAS e consulente in sistemi di gestione ambientale e conformità normativa. Aggiornata il 7 ottobre 2026.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto con la sigla inglese PPWR, è stato adottato il 19 dicembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 22 gennaio 2025. È in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data sostituisce la direttiva 94/62/CE, salvo alcune disposizioni che restano in vita per un periodo transitorio.
Riguarda chiunque fabbrichi, importi, riempia o distribuisca imballaggi nell’Unione: chi produce il packaging, chi lo usa per vendere i propri prodotti, chi vende online, chi gestisce un bar. Essendo un regolamento, si applica allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Gli obblighi però arrivano a ondate, fino al 2040. In questa guida trovi che cosa vale già oggi, che cosa arriva dopo e come organizzarti.
Le date da segnare
| Data | Che cosa succede |
|---|---|
| 11 febbraio 2025 | Il regolamento entra in vigore |
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale: limiti per PFAS e metalli pesanti, dichiarazione UE di conformità, documentazione tecnica, nuove regole sulla responsabilità estesa del produttore |
| 12 febbraio 2027 | Chi vende cibi e bevande da asporto deve accettare i contenitori portati dal cliente |
| 12 febbraio 2028 | Bustine di tè, cialde e capsule di caffè, etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili; chi vende da asporto deve offrire anche un imballaggio riutilizzabile |
| 12 agosto 2028 | Data minima per l’etichetta armonizzata europea, oppure 24 mesi dopo l’atto di esecuzione se arriva più tardi |
| 1° gennaio 2029 | Sistemi di deposito cauzionale per bottiglie di plastica e lattine monouso, salvo chi raggiunge già il 90% di raccolta |
| 1° gennaio 2030 | Riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo nella plastica, divieti dell’allegato V, minimizzazione, obiettivi di riutilizzo |
| 1° gennaio 2035 | La riciclabilità si valuta anche sul riciclo effettivo su larga scala |
| 1° gennaio 2038 | Ammesse solo le classi di riciclabilità A e B |
| 1° gennaio 2040 | Percentuali più alte di contenuto riciclato e di riutilizzo |
Due precisazioni sulle date. Il 12 agosto 2026 non è stato rinviato. Per l’etichettatura e per il contenuto riciclato invece il regolamento lega la data all’atto della Commissione: se l’atto arriva in ritardo, l’obbligo si sposta. A fine settembre 2026 l’atto sull’etichetta armonizzata non risulta ancora adottato.
Chi è chi: i ruoli del regolamento
Prima di guardare gli obblighi devi capire che ruolo hai, perché gli obblighi cambiano con il ruolo. Il regolamento distingue fra:
- fabbricante: chi produce l’imballaggio o lo fa progettare e produrre con il proprio nome o marchio;
- importatore: chi immette sul mercato dell’Unione un imballaggio proveniente da un Paese terzo;
- distributore: chi mette a disposizione l’imballaggio senza essere fabbricante o importatore;
- produttore, ai fini della responsabilità estesa: chi mette a disposizione per la prima volta in uno Stato membro un prodotto imballato, anche online, e quindi paga il contributo per la gestione del rifiuto.
Una stessa azienda può avere più ruoli. Un’azienda alimentare che compra vaschette, le riempie e le vende con il proprio marchio è spesso fabbricante e produttore insieme. È il punto in cui si sbaglia di più.
Che cosa vale già dal 12 agosto 2026
Sostanze: PFAS e metalli pesanti
Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS, le sostanze per e polifluoroalchiliche, oltre tre soglie fissate dall’articolo 5, paragrafo 5: 25 parti per miliardo per ogni singolo PFAS misurato con analisi mirata, 250 parti per miliardo per la somma dei PFAS e 50 milligrammi per chilo di fluoro totale, compresi i PFAS polimerici. Sono soglie pensate per vietare l’aggiunta intenzionale, non per tollerarla.
Per tutti gli imballaggi vale inoltre il limite di 100 milligrammi per chilo per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Il PPWR non sostituisce la disciplina dei materiali a contatto con alimenti: le due regole si sommano. Come si gestisce la parte MOCA lo trovi nella pagina sui materiali a contatto con alimenti.
Dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
Il fabbricante deve fare la valutazione della conformità, preparare la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE di conformità. La documentazione si conserva per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per quelli riutilizzabili. L’importatore deve verificare che il fabbricante extraeuropeo l’abbia fatto. Il distributore deve controllare che l’imballaggio sia accompagnato dalle informazioni richieste.
In pratica: chi compra imballaggi deve chiedere al fornitore la dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 2025/40 e verificarne il contenuto. Chi fabbrica deve raccogliere i dati sui materiali dai propri fornitori di materie prime, a partire dalle sostanze.
Responsabilità estesa del produttore
Il produttore deve iscriversi al registro dei produttori in ogni Stato membro in cui mette a disposizione imballaggi per la prima volta, e può affidare gli obblighi a un’organizzazione per la responsabilità del produttore. In Italia questo ruolo lo svolge il sistema CONAI con i suoi consorzi. Chi vende a distanza in un altro Stato membro deve nominare un rappresentante autorizzato in quel Paese. Il formato del registro dipende da un atto di esecuzione della Commissione: a settembre 2026 è ancora in bozza.
La Commissione, con la proposta COM(2025) 982 presentata a dicembre 2025, ha chiesto di sospendere fino al 2035 l’obbligo del rappresentante autorizzato per i fornitori extraeuropei. È una proposta, non una legge: finché non viene approvata, l’obbligo resta.
Gli obblighi che arrivano dopo
Riciclabilità
Dal 1° gennaio 2030 ogni imballaggio dovrà essere riciclabile. La riciclabilità si misura con classi di prestazione: A, almeno 95%; B, almeno 80%; C, almeno 70%. Sotto il 70% l’imballaggio non è riciclabile e non si potrà vendere. Dal 2035 la valutazione terrà conto anche del riciclo effettivo su larga scala; dal 2038 resteranno ammesse solo le classi A e B. I criteri di progettazione per il riciclo li fisserà la Commissione con atti delegati.
Contenuto riciclato nella plastica
Dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’atto sul metodo di calcolo se arriva più tardi, la parte in plastica degli imballaggi dovrà contenere una quota minima di riciclato post consumo:
| Tipo di imballaggio in plastica | 2030 | 2040 |
|---|---|---|
| A contatto sensibile, con PET come componente principale | 30% | 50% |
| A contatto sensibile, in plastica diversa dal PET, escluse le bottiglie monouso per bevande | 10% | 25% |
| Bottiglie monouso per bevande | 30% | 65% |
| Tutti gli altri imballaggi in plastica | 35% | 65% |
Ci sono esenzioni, per esempio per alcuni imballaggi di farmaci e dispositivi medici e per gli imballaggi compostabili. Il contenuto riciclato andrà dimostrato: le certificazioni di prodotto che già esistono sono il modo più solido. Come funzionano lo trovi nella pagina sulla certificazione del contenuto riciclato.
Minimizzazione e spazio vuoto
Dal 2030 l’imballaggio dovrà avere peso e volume ridotti al minimo necessario per la sua funzione. Gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico non potranno superare il 50% di spazio vuoto. Doppi fondi e pareti finte non saranno ammessi, se servono solo a far sembrare il prodotto più grande.
Divieti di alcuni formati monouso
L’allegato V del regolamento vieta dal 1° gennaio 2030 alcuni formati, fra cui: la plastica monouso per meno di 1,5 chili di frutta e verdura fresche, salvo eccezioni; la plastica monouso per cibi e bevande consumati nei locali di bar e ristoranti; le porzioni monouso in plastica di condimenti, salse, zucchero e panna serviti nel settore della ristorazione; i flaconi monouso di cosmetici e prodotti per l’igiene negli alberghi; le borse di plastica in materiale ultraleggero, salvo quelle necessarie per ragioni di igiene; gli imballaggi multipli in plastica usati per raggruppare prodotti già confezionati.
In Italia su alcune di queste categorie è intervenuto il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, che spinge verso imballaggi compostabili certificati. Il Parlamento lo ha convertito in legge con modifiche: è la legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre. Fra le modifiche, molti ortofrutticoli freschi restano esclusi finché la Commissione europea non pubblica i suoi orientamenti. Le regole e le certificazioni richieste le seguiamo nella pagina sugli imballaggi compostabili UNI EN 13432.
Riutilizzo e ricarica
Dal 2030 scattano obiettivi di riutilizzo. Il più rilevante per le imprese manifatturiere riguarda gli imballaggi per il trasporto: pallet, casse, contenitori usati fra siti della stessa azienda o verso altre aziende nello stesso Stato dovranno essere riutilizzabili in larga parte, con obiettivi più alti dal 2040. Ci sono obiettivi anche per le bevande e per il settore della ristorazione da asporto, e alcune esenzioni per le microimprese.
Etichettatura: che cosa succede a quella italiana
Oggi in Italia l’etichettatura ambientale degli imballaggi è obbligatoria per l’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, nel testo modificato dal D.Lgs. 116/2020. Devi indicare il materiale secondo la codifica della decisione 97/129/CE e dare al consumatore le indicazioni per la raccolta.
Il PPWR introduce un’etichetta armonizzata in tutta l’Unione, con pittogrammi sul materiale e sulla raccolta differenziata, da applicare dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’atto di esecuzione, se arriva più tardi. Fino ad allora, secondo le indicazioni di CONAI, l’etichettatura italiana resta valida e va rispettata. Non cancellarla dagli imballaggi in attesa del sistema europeo: oggi è ancora un obbligo.
Il regolamento vieta anche etichette che possano confondere il consumatore sui requisiti dell’imballaggio. Le scritte come «eco» o «green» sulla confezione rientrano poi nelle nuove regole sulle asserzioni ambientali: le trovi nella guida sulla direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing.
Il quadro italiano
La legge di delegazione europea 2025, la legge 17 marzo 2026, n. 36, all’articolo 14 ha dato al Governo la delega per adeguare la normativa nazionale al PPWR entro otto mesi, cioè entro dicembre 2026. Il decreto dovrà sistemare le sanzioni, l’autorità di vigilanza e il coordinamento con il Testo unico ambientale. Al 4 ottobre 2026 il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato. Il regolamento si applica comunque, anche senza decreto.
Il PPWR riguarda gli imballaggi immessi sul mercato. La gestione dei rifiuti che produci in azienda, compresi quelli di imballaggio, segue invece le regole su registro e formulario: le trovi nella guida sul RENTRI e il FIR digitale.
Gli errori da evitare
Confondere il PPWR con la disciplina MOCA. Il MOCA guarda la sicurezza del contatto con il cibo; il PPWR la sostenibilità e le sostanze. Servono entrambi.
Aspettare il 2030. Le date del 2030 riguardano la riciclabilità e il riciclato, ma la riprogettazione di un imballaggio richiede prove, fornitori nuovi e tempi di stampa. Chi parte nel 2029 non arriva in tempo.
Non chiedere la dichiarazione di conformità. Dal 12 agosto 2026 è un documento obbligatorio. Se il tuo fornitore non te la dà, il problema è anche tuo.
Cancellare l’etichetta italiana. Resta obbligatoria fino all’arrivo dell’etichetta armonizzata.
Scambiare una proposta per una legge. Sul PPWR girano molte notizie di rinvii. A oggi l’unico rinvio sul tavolo è una proposta sul rappresentante autorizzato.
Da dove cominciare
- Fai l’inventario degli imballaggi. Per ogni codice: materiale, peso, fornitore, se è a contatto con alimenti, se è primario, secondario o per il trasporto.
- Definisci il tuo ruolo. Fabbricante, importatore, distributore, produttore: anche più di uno.
- Raccogli le dichiarazioni di conformità. Chiedile ai fornitori e controlla che citino il Regolamento (UE) 2025/40.
- Verifica i PFAS. Per gli imballaggi a contatto con alimenti chiedi dati di prova sulle tre soglie.
- Controlla l’etichettatura. Deve essere conforme oggi all’articolo 219, comma 5, e pronta a passare al sistema europeo.
- Valuta la riciclabilità. Individua gli imballaggi a rischio di classe inferiore a C e quelli dell’allegato V.
- Pianifica il riciclato. Per la plastica, verifica con i fornitori la disponibilità di materiale riciclato certificato.
- Metti tutto nel sistema di gestione. Se hai una ISO 9001, una ISO 14001 o una certificazione come la BRCGS Packaging Materials, il PPWR entra fra gli obblighi da tenere sotto controllo.
Domande frequenti
Da quando si applica il regolamento imballaggi PPWR?
Dal 12 agosto 2026. È in vigore dall’11 febbraio 2025 e molti obblighi si applicano più tardi, a scaglioni, fino al 2040.
Che cosa cambia subito per un’azienda alimentare?
Gli imballaggi a contatto con alimenti devono rispettare le soglie per i PFAS dell’articolo 5, paragrafo 5, e serve la dichiarazione UE di conformità del fabbricante. Restano tutti gli obblighi della disciplina MOCA.
L’etichettatura ambientale italiana è ancora obbligatoria?
Sì. L’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 resta in vigore fino all’arrivo dell’etichetta armonizzata europea, prevista dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’atto di esecuzione della Commissione, se arriva più tardi.
Il PPWR è stato rinviato?
No. La data del 12 agosto 2026 non è cambiata. È in discussione solo una proposta della Commissione per sospendere fino al 2035 l’obbligo del rappresentante autorizzato per i fornitori extraeuropei.
Quali imballaggi saranno vietati?
Dal 1° gennaio 2030 l’allegato V vieta alcuni formati monouso, fra cui la plastica per meno di 1,5 chili di frutta e verdura fresche, le porzioni monouso di condimenti nella ristorazione, i flaconi monouso negli alberghi e la plastica monouso per cibi e bevande consumati nei locali.
Quanto riciclato dovrà contenere la plastica?
Dal 2030, salvo slittamenti legati all’atto della Commissione, dal 10% al 35% secondo il tipo di imballaggio; dal 2040 dal 25% al 65%. Le bottiglie monouso per bevande partono dal 30%.
In Italia c’è già il decreto di adeguamento?
La delega c’è: articolo 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36, con scadenza a dicembre 2026. Al 4 ottobre 2026 il decreto legislativo non risulta pubblicato.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, testo su EUR-Lex, in particolare articoli 5, 6, 7, 10, 12, 24, 25, 29, 44, 45 e allegato V.
- Commissione europea, pagina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e proposta COM(2025) 982.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articolo 219, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
- Legge 17 marzo 2026, n. 36, legge di delegazione europea 2025, articolo 14.
- Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143; legge 5 ottobre 2026, n. 173, di conversione, Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026; Camera dei deputati, A.C. 3118, e relativo dossier.
- CONAI, pagina sul nuovo regolamento imballaggi, aggiornata a settembre 2026.
- Assolombarda, Desk PPWR, scadenze per le imprese.
Devi adeguare i tuoi imballaggi al PPWR?
Mandaci l’elenco dei tuoi imballaggi e dei fornitori: ti diciamo che ruolo hai, che cosa ti serve già oggi e che cosa va riprogettato prima del 2030. La prima analisi non ha alcun costo e non ti impegna a nulla.
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ti richiamiamo subito.
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In sintesi
- Regolamento (UE) 2025/40: si applica dal 12 agosto 2026.
- Già oggi: soglie PFAS negli imballaggi per alimenti e dichiarazione UE di conformità.
- Etichetta italiana valida fino all’arrivo di quella armonizzata, non prima del 12 agosto 2028.
- Dal 2030: riciclabilità, riciclato nella plastica, divieti dell’allegato V.
- Delega italiana: legge 36/2026, articolo 14.
