Certificare il contenuto di riciclato significa dimostrare, con un mezzo di prova che regga in gara, quanta materia recuperata c’è davvero in un materiale o in un prodotto. Il conto si fa con un bilancio di massa sui flussi in ingresso, e lo verifica un organismo terzo: è questo che distingue un dato certificato da una percentuale dichiarata in scheda tecnica.
Il quadro è cambiato da poco. Il decreto ministeriale 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, ha abrogato il DM 256 del 2022 e riscritto i mezzi di prova per l’edilizia, stabilendo che le asserzioni auto-dichiarate secondo la UNI EN ISO 14021 non sono più ammissibili. La dichiarazione del produttore, da sola, non regge più.
Che cosa facciamo, in concreto
La prima cosa che facciamo è scegliere lo schema, e non è una formalità: il decreto ammette sette mezzi di prova alternativi, e la differenza fra loro è più commerciale che tecnica. Poi facciamo il lavoro vero, che è la mappatura dei flussi in ingresso e il bilancio di massa: è lì che si vince o si perde l’audit, perché una percentuale senza tracciabilità documentale a monte non regge. Non certifichiamo noi, e non ti proponiamo lo schema che conosciamo meglio: ti proponiamo quello che serve al tuo capitolato, che è una cosa diversa.
I CAM edilizia sono cambiati: da febbraio 2026 vale un decreto nuovo
Il decreto ministeriale 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, ha abrogato il DM 256 del 2022 e riscritto il paragrafo sui mezzi di prova del contenuto di riciclato. Se un capitolato, un’offerta o una scheda tecnica cita ancora il decreto del 2022 come vigente, è ferma a prima.
Il testo nuovo dice una cosa che prima non c’era, e che vale la pena leggere due volte: le asserzioni ambientali auto-dichiarate secondo la UNI EN ISO 14021 non sono ammissibili come mezzo di prova. La dichiarazione del produttore, da sola, non regge più. Serve un certificato di un organismo accreditato.
Un’altra frase salva chi si è mosso per tempo: sono fatti salvi i mezzi di prova rilasciati fino all’entrata in vigore del decreto nuovo, e se hanno una scadenza restano utilizzabili fino a quella. I certificati vecchi non sono decaduti.
I sette mezzi di prova ammessi, in alternativa fra loro
Questo è il punto che quasi nessuno spiega bene. Il decreto non impone un singolo schema: ne ammette sette, e sono alternativi. Chi scrive in un bando che serve una certificazione specifica sta introducendo una restrizione che il decreto non prevede.
Uno: una dichiarazione ambientale di prodotto conforme alle norme di riferimento e verificata da organismo accreditato, con la percentuale riportata fra le informazioni ambientali aggiuntive. Due: la certificazione di prodotto ReMade o ReMade in Italy. Tre: la certificazione per il marchio Plastica Seconda Vita. Quattro: la VinylPlus Product Label per i soli prodotti in PVC, in aggiunta alle precedenti. Cinque: una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa rilasciata da organismo accreditato. Sei: una certificazione in conformità alla UNI/PdR 88, o a successive norme tecniche basate su quella prassi. Sette: l’adesione allo schema Made Green in Italy con autorizzazione all’uso del logo.
La differenza fra loro non è tecnica, è commerciale. ReMade e Plastica Seconda Vita producono un marchio che puoi mettere in catalogo e in gara; la UNI/PdR 88 produce un certificato e basta. Nei criteri specifici del decreto — oli lubrificanti rigenerati, imballaggi in plastica degli oli — sono nominati per nome soltanto ReMade e Plastica Seconda Vita, e i prodotti che li hanno sono ritenuti conformi al criterio senza altra dimostrazione.
Che cosa distingue davvero i tre schemi italiani
La UNI/PdR 88 è una prassi di riferimento pubblicata da UNI nel 2020 e distribuita gratuitamente. Non ha un proprietario privato: chiunque può accreditarsi su di essa. Ha però un’esclusione che va conosciuta prima di sceglierla: non si applica ai materiali e ai manufatti ottenuti da rifiuti plastici post-consumo, da rifiuti pre-consumo industriali e da sottoprodotti di plastica, né a lubrificanti e carburanti. Se produci in plastica riciclata, non è la tua strada.
ReMade è uno schema proprietario della Fondazione ReMade, che dal 2024 ha sostituito la vecchia associazione ed è sostenuta dal consorzio nazionale degli imballaggi. Certifica il contenuto di riciclato e di sottoprodotti in un materiale o prodotto, anche multimateriale, con una soglia minima del 10% del peso. Una novità recente: è caduto il requisito di italianità. Il marchio ReMade vale anche per prodotti realizzati all’estero, mentre ReMade in Italy resta per chi vuole enfatizzare la produzione italiana.
Plastica Seconda Vita è di proprietà dell’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, e presidia esattamente il campo che la UNI/PdR 88 esclude. Ha quattro varianti: impianti di selezione e riciclo, trasformatori, sottoprodotto, e una catena di fornitura per rivenditori e distributori. Attesta rintracciabilità e contenuto secondo le norme sull’etichettatura ambientale e sulla tracciabilità del riciclo delle plastiche.
Su quest’ultimo va detta una cosa che sembra un cavillo e invece è decisiva: Plastica Seconda Vita non è un’asserzione auto-dichiarata. È una certificazione di parte terza che verifica un’asserzione impostata secondo quella norma. Proprio la distinzione su cui il decreto nuovo ha tirato la riga.
Le percentuali minime che il decreto impone
Valgono la pena di essere sapute prima di progettare, non dopo. Calcestruzzi: 5%. Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato: 7,5%. Prefabbricati in calcestruzzo e vibrocompresso: 5%. Acciaio strutturale: 75% se da forno elettrico non legato, 60% se da forno elettrico legato, 12% se da ciclo integrale. Imballaggi primari in plastica degli oli lubrificanti: 50% di riciclato post-consumo. Oli lubrificanti: 30% di base rigenerata.
C’è un transitorio che scade il 2 febbraio 2029: per i calcestruzzi e per i prefabbricati in calcestruzzo, vibrocompresso e calcestruzzo aerato autoclavato è sufficiente attestare il valore percentuale totale, senza specificare le singole frazioni. Fuori da quei due criteri, il dettaglio delle frazioni serve già oggi.
Quanto costa
La costruzione del bilancio di massa e della tracciabilità documentale richiede tipicamente da cinque a nove giornate per un primo prodotto, meno per i successivi che condividono la stessa filiera. Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait. Per il mantenimento applichiamo un canone pari al una quota del costo di implementazione.
Il costo dell’organismo di certificazione è separato e dipende dallo schema, dal numero di prodotti e dal numero di siti. Chiedilo insieme a una domanda che conviene fare subito: quanti prodotti rientrano in un solo certificato. È la variabile che sposta il conto più della tariffa giornaliera.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo è partire dallo schema invece che dal prodotto. Se lavori plastica riciclata, la UNI/PdR 88 non ti serve: la sua stessa premessa ti esclude.
Il secondo è presentare in gara una dichiarazione del produttore. Dal 2 febbraio 2026 le asserzioni auto-dichiarate non sono ammesse come mezzo di prova nei CAM edilizia.
Il terzo è non avere i documenti a monte. Il bilancio di massa si regge sulle dichiarazioni dei fornitori sulla provenienza del materiale: se il fornitore non ha in ordine la propria autorizzazione al recupero, il tuo certificato non sta in piedi.
Il quarto è scrivere in un capitolato il nome di un solo schema. Il decreto ne ammette sette in alternativa: chiederne uno solo è una restrizione contestabile.
Il quinto è fidarsi del transitorio. La semplificazione sul valore totale senza frazioni riguarda soltanto calcestruzzi e prefabbricati, e finisce il 2 febbraio 2029.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo produttori e trasformatori in tutta Italia. Gli stabilimenti si visitano, perché il bilancio di massa si verifica dove entrano i materiali e dove si pesano; la parte documentale, i contratti con i fornitori e la costruzione delle evidenze si fanno da remoto. Sui gruppi con più siti il perimetro va deciso all’inizio, perché ogni sito produttivo è un bilancio a sé.
Domande frequenti
La mia dichiarazione secondo la ISO 14021 vale ancora nei CAM edilizia?
No. Il decreto del 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, dice espressamente che le asserzioni ambientali auto-dichiarate secondo la UNI EN ISO 14021 non sono ammissibili come mezzo di prova. Attenzione però a non buttare quello che hai: il decreto fa salvi i mezzi di prova rilasciati fino alla sua entrata in vigore e, se hanno una scadenza, restano utilizzabili fino a quella.
Quale schema conviene fra UNI/PdR 88, ReMade e Plastica Seconda Vita?
Dipende da che cosa te ne fai. ReMade e Plastica Seconda Vita producono un marchio che puoi mettere in catalogo e in gara; la UNI/PdR 88 produce un certificato e basta. La PdR 88 è una prassi pubblicata da UNI e distribuita gratuitamente, senza un proprietario privato, quindi chiunque può accreditarsi su di essa; ReMade è uno schema proprietario della Fondazione ReMade e certifica anche prodotti multicomponente; Plastica Seconda Vita presidia il campo che la PdR 88 esclude, con quattro varianti fra impianti, trasformatori, sottoprodotto e catena di fornitura.
Plastica Seconda Vita è un’autodichiarazione, allora non vale più?
È un cavillo che vale soldi, e la risposta è no: non è un’asserzione auto-dichiarata. È una certificazione di parte terza che verifica un’asserzione impostata secondo quella norma, ed è cosa diversa da una dichiarazione del produttore. La differenza va spiegata alla stazione appaltante quando serve, perché la lettura affrettata del decreto porta a escluderla per sbaglio.
Quali percentuali minime devo raggiungere?
Le fissa il decreto per famiglia di prodotto — per i calcestruzzi, per esempio, il 5% — e vanno conosciute prima di progettare, non dopo. C’è poi un transitorio che scade il 2 febbraio 2029: per i calcestruzzi e per i prefabbricati in calcestruzzo, vibrocompresso e calcestruzzo aerato autoclavato è sufficiente attestare il valore percentuale totale, senza specificare le singole frazioni. Fuori da quei casi le frazioni vanno dichiarate.
La frase nuova dei CAM che cambia il gioco
Dal 2 febbraio 2026 le asserzioni ambientali auto-dichiarate non sono ammissibili come mezzo di prova. La dichiarazione del produttore da sola non regge più: serve un certificato di un organismo accreditato.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Partiamo dal prodotto e da chi lo compra, non dallo schema: fra i sette mezzi di prova ammessi non tutti ti servono.
- Il bilancio di massa e la tracciabilità documentale li costruiamo una volta sola: la stessa base regge quattro schemi diversi.
- Leggiamo i capitolati che chiedono una certificazione sola quando il decreto ne ammette sette, e ti diciamo come rispondere.
- Lavoriamo dove sta il problema vero, cioè nei documenti dei tuoi fornitori a monte.
