La UNI EN 13432 stabilisce i requisiti perché un imballaggio possa dirsi recuperabile mediante compostaggio e biodegradazione, con lo schema di prova e i criteri per l’accettazione finale. È il riferimento su cui si certificano gli imballaggi compostabili, ed è richiamata per nome dalla legge italiana: è questo, più della sua natura tecnica, a renderla decisiva.
Il motivo per cui conta adesso è il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall’8 agosto, che ha inserito nel Testo unico ambientale l’articolo 226-quinquies: quattro categorie di imballaggio devono essere compostabili e certificate, con sanzioni da 2.500 a 25.000 euro che colpiscono anche le diciture ingannevoli o elusive. È un decreto-legge: decade se non convertito entro sessanta giorni, e va seguito.
Che cosa facciamo, in concreto
Ti aiutiamo a capire quali tuoi prodotti rientrano e con quale documento si dimostrano, che è la domanda che quasi nessuno imposta bene. Mappiamo il portafoglio, verifichiamo le certificazioni che hai già — spesso ci sono, ma coprono un’altra cosa — e leggiamo etichette e diciture, perché la sanzione colpisce anche quelle. Non certifichiamo noi: il certificato lo rilascia un organismo accreditato, e su questo tema le discipline si sovrappongono, quindi una dichiarazione di conformità alla sola 13432, presentata come se bastasse, può non reggere. Il nostro lavoro è dirti quali condizioni ti servono davvero e in che ordine.
Da agosto 2026 quattro categorie di imballaggio devono essere compostabili certificate
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall’8 agosto, ha inserito nel Testo unico ambientale il nuovo articolo 226-quinquies. Quattro categorie di imballaggio possono essere messe a disposizione sul mercato italiano solo se certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Le categorie sono: gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata; gli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande destinati al consumo nei locali di alberghi, ristorazione e catering; le porzioni individuali di condimenti nello stesso canale, conserve, salse, panna da caffè e zucchero; e gli imballaggi flessibili monouso di cosmetici e prodotti per l’igiene del settore ricettivo, quelli destinati a una prenotazione individuale e da smaltire prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Due esclusioni sono scritte nel decreto e conviene conoscerle: gli imballaggi forniti con alimenti pronti da asporto per consumo immediato, e quelli necessari per sicurezza e igiene in strutture con requisito medico di cura individuale, cioè ospedali, cliniche e RSA. Restano fermi gli obblighi sui materiali a contatto con alimenti.
Le sanzioni vanno da 2.500 a 25.000 euro e colpiscono anche l’uso di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive; l’importo sale fino al quadruplo del massimo se il valore degli imballaggi supera il 10% del fatturato. Ma il comma dice espressamente che si applica dal 1° gennaio 2030: l’obbligo è già oggi, la sanzione arriva fra tre anni.
Una avvertenza che preferiamo darti subito: è un decreto-legge, e decade se non convertito in legge entro sessanta giorni. È stato inoltre notificato alla Commissione europea, che ha formulato osservazioni non ostative chiedendo chiarimenti sulla compatibilità con il regolamento imballaggi. Prima di riprogettare una linea, verifica con noi l’esito della conversione.
Che cosa chiede la UNI EN 13432
La norma stabilisce i requisiti perché un imballaggio possa dirsi recuperabile mediante compostaggio e biodegradazione, con lo schema di prova e i criteri di valutazione per l’accettazione finale. È del 2002, è la versione italiana della norma europea del 2000 con l’errata corrige del 2005, e la certificazione si basa su prove di laboratorio: disintegrazione, biodegradazione, assenza di effetti negativi sul compost, limiti sui metalli pesanti.
Il punto che genera più equivoci è che biodegradabile e compostabile non sono sinonimi. Un materiale può biodegradare in condizioni che nessun impianto industriale riproduce. La 13432 misura il comportamento in condizioni di compostaggio industriale controllato, che è quello che serve per legge. Il compostaggio domestico è un requisito diverso e si certifica separatamente.
Perché la norma è cambiata di ruolo il 12 agosto 2026
La UNI EN 13432 era norma armonizzata sotto la direttiva imballaggi del 1994: applicarla dava presunzione di conformità. Il regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 — sono due date diverse e vengono confuse spesso. Dalla stessa data abroga la direttiva del 1994, salvo alcune disposizioni che restano fino a fine 2028 e fine 2029 e che non riguardano il compostaggio.
Il risultato è che la 13432 non opera più come norma armonizzata. Resta pienamente in vigore come norma tecnica, e soprattutto resta richiamata per nome dalla legge italiana, che è ciò che conta per te. Le nuove norme armonizzate sotto il PPWR devono ancora arrivare: il regolamento le ha commissionate, non sono ancora pubblicate.
Sul fronte europeo l’obbligo di compostabilità è più stretto di quanto si legga in giro. Entro il 12 febbraio 2028 riguarda soltanto le bustine di tè e le cialde monodose permeabili e le etichette adesive applicate su frutta e verdura. Tutto il resto è facoltà dei singoli Stati, ed è la strada che l’Italia ha imboccato ad agosto. C’è però un terzo comma che conta quanto gli altri due: entro la stessa data ogni altro imballaggio, compreso quello biodegradabile, deve essere progettato per il riciclaggio. Il biodegradabile non è una scorciatoia.
Gli altri due obblighi italiani che spesso restano fuori dal conto
Il primo riguarda le borse ultraleggere per l’ortofrutta, quelle dei banchi self-service. L’articolo 226-ter del Testo unico ambientale chiede certificazioni rilasciate da organismi accreditati su due fronti insieme: biodegradabilità e compostabilità secondo la UNI EN 13432, e un contenuto minimo di materia prima rinnovabile, salito al 60% dal 1° gennaio 2021 e determinato con la UNI CEN/TS 16640. Vale anche il divieto di distribuzione gratuita, con il prezzo esposto in scontrino.
Il secondo riguarda la plastica monouso. Il decreto legislativo 196 del 2021 vieta l’immissione dei prodotti elencati, ma non vi rientrano quelli in materiale biodegradabile e compostabile certificato conforme a UNI EN 13432 o UNI EN 14995 con materia prima rinnovabile oltre il 60% dal 1° gennaio 2024, e solo in sei casi tassativi. Anche qui la condizione è doppia: la norma non basta senza la soglia.
È la ragione per cui una dichiarazione di conformità alla sola 13432, presentata come se bastasse, può non reggere. Le tre discipline si sovrappongono e ciascuna aggiunge una condizione.
Quanto costa
La mappatura del portafoglio e la verifica documentale richiedono tipicamente da tre a sei giornate, a seconda del numero di codici imballaggio. La revisione delle etichette e dei claim, da due a quattro. Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait.
Il costo della certificazione di prodotto è a parte e lo paga chi la richiede all’organismo: comprende le prove di laboratorio, che sono la voce principale e variano molto con il numero di materiali e formati da provare. Chiedilo direttamente, e chiedi soprattutto quanto durano le prove: sono la variabile che decide il calendario, non l’audit.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo è confondere il certificato del materiale con quello dell’imballaggio. Il granulo certificato non rende automaticamente certificato il film o la vaschetta che ne esce: la 13432 si applica al prodotto finito, con il suo spessore, i suoi additivi, i suoi inchiostri.
Il secondo è fermarsi alla 13432 quando la legge chiede anche la soglia di rinnovabile. Succede sulle borse ultraleggere e sul monouso, e viene fuori al controllo.
Il terzo è scrivere in etichetta più di quello che il certificato dice: «biodegradabile» su un prodotto certificato per il compostaggio industriale, o il simbolo del compostaggio domestico senza la prova corrispondente. Dall’8 agosto è espressamente sanzionabile come dicitura elusiva.
Il quarto è aspettare la scadenza delle sanzioni. L’obbligo è in vigore adesso: il 2030 riguarda la multa, non la conformità. Chi vende alla grande distribuzione o a catene alberghiere se lo sente chiedere molto prima dall’ufficio acquisti del cliente.
Il quinto è trattare il compostabile come alternativa al riciclabile. Il regolamento europeo dice il contrario: fuori dai casi ammessi, tutto deve essere progettato per il riciclaggio, biodegradabile compreso.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo produttori, distributori e utilizzatori di imballaggi in tutta Italia. La mappatura del portafoglio, la lettura dei rapporti di prova e la revisione delle diciture si fanno da remoto; gli stabilimenti si visitano quando il tema tocca il processo produttivo o la materia prima. Sui gruppi con più stabilimenti la variabile è il numero di referenze, non il numero di siti.
Domande frequenti
Quali imballaggi rientrano nell’obbligo?
Quattro categorie: gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata; quelli di plastica monouso di alimenti e bevande destinati al consumo nei locali di alberghi, ristorazione e catering; le porzioni individuali; e le altre indicate dal decreto. Due esclusioni sono scritte nel testo: gli imballaggi forniti con alimenti pronti da asporto per consumo immediato, e quelli necessari per sicurezza e igiene in strutture con requisito medico di cura individuale, cioè ospedali e cliniche.
Biodegradabile e compostabile sono la stessa cosa?
No, ed è l’equivoco più costoso su questo tema. Un materiale può biodegradare in condizioni che nessun impianto industriale riproduce: compostabile significa che si trasforma in compost nelle condizioni e nei tempi che la norma definisce e verifica. Una dicitura «biodegradabile» su un imballaggio che deve essere compostabile certificato non soddisfa l’obbligo.
La UNI EN 13432 è ancora norma armonizzata?
No. Era armonizzata sotto la direttiva imballaggi del 1994; il regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026, e da allora la norma non opera più come armonizzata. Resta pienamente in vigore come norma tecnica e, soprattutto, resta richiamata per nome dalla legge italiana: è quello che conta per chi vende in Italia.
Mi basta una dichiarazione di conformità alla 13432?
Dipende dal prodotto, e spesso no. Sulle borse ultraleggere per l’ortofrutta l’articolo 226-ter del Testo unico ambientale chiede certificazioni rilasciate da organismi accreditati su due fronti insieme, biodegradabilità e compostabilità. Sulla plastica monouso il decreto legislativo 196 del 2021 esclude dal divieto i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile certificato conforme a UNI EN 13432 o UNI EN 14995, ma con una condizione aggiuntiva sulla materia prima. Le tre discipline si sovrappongono e ciascuna aggiunge una condizione.
Le quattro categorie obbligate dall’8 agosto 2026
Ortofrutta preconfezionata sotto 1,5 kg. Monouso di alimenti e bevande consumati nei locali di alberghi, ristorazione e catering. Porzioni individuali di condimenti nello stesso canale. Imballaggi flessibili di cosmetici e igiene del settore ricettivo. Per tutte serve la certificazione di un organismo accreditato.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Leggiamo insieme le tre discipline che si sovrappongono — obbligo di agosto, borse ultraleggere, plastica monouso — invece di guardarne una sola.
- Verifichiamo che cosa attestano davvero i certificati dei tuoi fornitori, che è il punto dove si rompono quasi tutte le filiere.
- Rivediamo le diciture in etichetta, che dall’8 agosto sono sanzionabili quando ingannevoli o elusive.
- Ti diciamo subito che le prove di laboratorio e il certificato non li facciamo noi, e a chi devi chiederli.
