La UNI/PdR 164, in vigore dal 21 novembre 2024, riguarda la pubblicità accessibile e inclusiva: sottotitoli, audiodescrizione, contrasto, linguaggio chiaro, rappresentazione non stereotipata, e il processo interno con cui una campagna nasce già accessibile invece di essere corretta dopo. Figura fra gli schemi di accreditamento attivi.
Due cose vanno dette prima. La legge sull’accessibilità non si applica alla pubblicità: il decreto legislativo 82 del 2022 ha un ambito tassativo che non la comprende, e molte aziende arrivano su questo tema convinte di avere un obbligo che non hanno. E su questa prassi non risultano certificati emessi. Il che non toglie valore al contenuto: toglie valore all’idea che sia un adempimento.
Che cosa facciamo, in concreto
Il primo passo è verificare l’ambito, e spesso finisce lì: se non sei nell’ambito del decreto, non hai un obbligo, e te lo diciamo invece di venderti un percorso. Se invece il tuo sito fa commercio elettronico allora sei nell’ambito, ma il riferimento tecnico è lo standard europeo sull’accessibilità delle tecnologie dell’informazione, che ha uno schema di accreditamento suo: ti portiamo su quello. Sui contenuti pubblicitari lavoriamo come scelta consapevole e non come adempimento: accessibilità dei materiali, rappresentazione, e un processo interno che regga anche sulle campagne successive. Non certifichiamo noi, e su questa prassi non ti promettiamo un certificato che nessuno ha ancora rilasciato.
La legge sull’accessibilità non si applica alla pubblicità
È il punto che serve chiarire, perché è la ragione per cui molte aziende arrivano su questo tema convinte di avere un obbligo che non hanno.
La direttiva europea sull’accessibilità, recepita in Italia dal decreto legislativo 82 del 2022 e con effetti dal 28 giugno 2025, ha un ambito tassativo: computer e sistemi operativi, terminali self-service, e-reader; servizi di comunicazione elettronica, accesso ai servizi audiovisivi, trasporti, servizi bancari, libri elettronici, commercio elettronico e numero unico di emergenza.
La pubblicità non è in quell’elenco. E c’è una previsione che chiude la questione: il decreto esclude i contenuti di terzi che non siano finanziati, sviluppati o controllati dall’operatore economico — cioè, fra le altre cose, la pubblicità di terzi ospitata su un sito.
Se il tuo sito fa commercio elettronico, allora sì, sei nell’ambito: ma il riferimento tecnico è lo standard europeo sull’accessibilità delle tecnologie dell’informazione, su cui esiste anche uno schema di accreditamento autonomo. Non è questa prassi.
Che cos’è la UNI/PdR 164, e come sta lo schema
La prassi è del 2024, in vigore dal 21 novembre, e riguarda la pubblicità accessibile e inclusiva. Figura fra gli schemi di accreditamento attivi.
Due segnali sullo stato reale. Il primo: non risultano certificati emessi. Il secondo, meno ovvio ma significativo: nell’elenco delle circolari tecniche in vigore non compare una circolare dedicata a questo schema, mentre per schemi analoghi ci sono. È un’anomalia che vale la pena conoscere prima di partire.
Il che non toglie valore al contenuto: rendere una campagna accessibile — sottotitoli, audiodescrizione, contrasto, linguaggio chiaro, rappresentazione non stereotipata — è una scelta che ha senso, ma va fatta come scelta, non come adempimento.
Le scadenze vere dell’accessibilità, se il tema ti riguarda
Per chi rientra nell’ambito del decreto, gli effetti sono dal 28 giugno 2025, ma con transitori: fino al 28 giugno 2030 per alcuni servizi già forniti, e fino a vent’anni per i terminali self-service installati. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate.
Sulla legge Stanca, per i soggetti privati la soglia è un fatturato medio triennale superiore a 500 milioni; e dal 28 giugno 2025 c’è una disapplicazione parziale per chi rientra già nell’ambito della disciplina europea.
Quanto costa
Un audit di accessibilità su una campagna o su un insieme di materiali richiede tipicamente da tre a sei giornate, secondo il numero di formati e canali. L’impostazione del controllo dentro il processo di produzione, da due a quattro.
Applichiamo la nostra tariffa giornaliera, con le spese a forfait.
Non indichiamo un costo di organismo perché su questo schema non risultano certificati emessi. Se il tuo obbligo è quello dell’e-commerce, il percorso è un altro e ha un mercato reale.
Gli errori che allungano i tempi
Il primo è credere che la disciplina sull’accessibilità imponga la pubblicità accessibile. Non lo fa: il suo ambito è tassativo e la pubblicità non c’è.
Il secondo è confondere questa prassi con lo standard tecnico per l’e-commerce. Se hai un obbligo, viene da lì.
Il terzo è trattare l’accessibilità come un controllo finale. Sottotitoli e audiodescrizione aggiunti a montaggio chiuso costano molto più che pianificati.
Il quarto è fermarsi al contrasto e ai sottotitoli. La parte inclusiva riguarda anche come le persone vengono rappresentate, ed è quella che il pubblico nota.
Il quinto è promettere internamente una certificazione. Non risultano certificati emessi e non c’è una circolare tecnica dedicata.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e su questo tema il lavoro è da remoto: si svolge sui materiali, sui capitolati verso le agenzie e sul processo di approvazione interno. Gli incontri in presenza servono con il marketing e con chi approva le campagne, perché è lì che la scelta va presa una volta e poi tenuta.
Domande frequenti
La pubblicità deve essere accessibile per legge?
No. La direttiva europea sull’accessibilità, recepita dal decreto legislativo 82 del 2022 e con effetti dal 28 giugno 2025, ha un ambito tassativo: computer e sistemi operativi, terminali self-service, e-reader, servizi di comunicazione elettronica, commercio elettronico e altri servizi elencati. La pubblicità non è in quell’elenco, e il decreto esclude espressamente i contenuti di terzi non finanziati, sviluppati o controllati dall’operatore economico.
Il mio sito fa e-commerce: allora rientro?
Sì, ma non con questa prassi. Per il commercio elettronico il riferimento tecnico è lo standard europeo sull’accessibilità delle tecnologie dell’informazione, sul quale esiste uno schema di accreditamento autonomo. È lì che va impostato il percorso, non sulla UNI/PdR 164.
Quali sono le scadenze vere, se rientro nell’ambito?
Gli effetti decorrono dal 28 giugno 2025, con transitori: fino al 28 giugno 2030 per alcuni servizi già forniti prima di quella data, e fino a vent’anni per i terminali self-service già installati. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate. Sulla legge Stanca, per i soggetti privati la soglia è un fatturato medio triennale superiore a 500 milioni, con una disapplicazione parziale dal 28 giugno 2025 per chi rientra già nella disciplina europea.
Ha senso lavorarci lo stesso?
Come scelta, sì. Rendere una campagna accessibile — sottotitoli, audiodescrizione, contrasto, linguaggio chiaro, rappresentazione non stereotipata — amplia il pubblico raggiunto e riduce il rischio reputazionale. Come adempimento no, perché l’obbligo non c’è, e come certificazione oggi neanche, perché certificati emessi non ne risultano.
La legge sull’accessibilità non copre la pubblicità
L’ambito del decreto legislativo 82/2022 è tassativo e la pubblicità non c’è; il decreto esclude anche i contenuti di terzi non controllati dall’operatore. Se fai e-commerce sei nell’ambito, ma il riferimento è un altro standard.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
Perché Emmess su questo schema
- Verifichiamo prima se un obbligo esiste davvero: sulla pubblicità, quasi sempre, no.
- Se vendi online ti indirizziamo sullo standard tecnico giusto, che ha uno schema di accreditamento proprio.
- Ti diciamo che su questa prassi non risultano certificati né una circolare tecnica dedicata.
- Mettiamo il controllo di accessibilità dentro il processo di produzione, dove costa un terzo.
