Certificazione ISO 22005

Rintracciabilità di filiera: dimostrare da dove viene il prodotto

Su questa pagina si arriva quasi sempre dopo una richiesta a cui non si sa che cosa rispondere. Un buyer della grande distribuzione che chiede «la certificazione di filiera». Un consorzio che chiede di documentare l'origine. Un importatore che vuole sapere da dove viene ciò che compra. Oppure è l'azienda che ha scritto «100% italiano» in etichetta e ora deve reggere quella frase.

La risposta è quasi sempre la stessa: il sistema di rintracciabilità che tenete perché ve lo impone la legge non serve a rispondere a quella domanda. Non perché sia fatto male: perché risponde a un'altra domanda. Qui trovate che cosa certifica davvero la ISO 22005, che cosa vi verrà chiesto di costruire e quando non è lo strumento giusto: capita, e ad alcune aziende abbiamo consigliato di non farla.

Due cose diverse che si chiamano allo stesso modo

La rintracciabilità di legge è imposta dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e vale per ogni operatore del settore alimentare e dei mangimi. Chiede di saper dire chi vi ha fornito e a chi avete consegnato: la regola «un passo indietro, un passo avanti». È il minimo, è obbligatoria e non si certifica: nessun organismo rilascia un certificato di conformità all'articolo 18.

La ISO 22005 certifica un'altra cosa: un sistema di rintracciabilità di filiera, che attraversa più operatori e permette di dimostrare l'origine e il percorso del prodotto lungo tutta la catena. È volontaria.

Chi chiede «la certificazione della rintracciabilità» spesso non sa quale delle due gli serva. La domanda da fare prima di firmare un preventivo è una: dovete dimostrare che sapete gestire un ritiro, o dovete dimostrare da dove viene il prodotto?

Che cosa facciamo, in concreto

Vi portiamo dal punto in cui siete al certificato, e su questo schema la sostanza è una sola: la rintracciabilità si dimostra con una prova, non con un documento. Il lavoro è costruire il sistema in modo che regga una simulazione di ritiro fatta sul serio, con i tempi e le quantità che escono davvero. Partiamo dalla definizione delle unità di rintracciabilità e dai punti in cui il lotto cambia identità, che è dove i sistemi si rompono. Non certifichiamo noi: il certificato lo rilascia un organismo accreditato. E prima di cominciare cerchiamo i bandi a fondo perduto e i contributi attivi, compresi quelli di filiera.

Il nostro intervento, in sei passi
Passo 1Perimetro di filiera. Fin dove arriva la vostra rintracciabilità a monte e a valle: è la decisione che determina tutto il resto.
Passo 2Unità e lotti. Definiamo le unità di rintracciabilità e i punti in cui il lotto cambia identità: è lì che i sistemi si rompono.
Passo 3Bandi e contributi. Cerchiamo i finanziamenti a fondo perduto e i contributi attivi, compresi quelli di filiera e regionali.
Passo 4Flussi e registrazioni. Che cosa si registra, dove e chi lo fa: meno campi possibile, ma quelli giusti.
Passo 5Prova di ritiro. Facciamo la simulazione con voi, a orologio: è la verifica che dice se il sistema funziona o no.
Passo 6Certificazione e mantenimento. Vi affianchiamo in audit e nelle sorveglianze, e rifacciamo la prova quando cambiano fornitori o prodotti.
Se avete già un sistema di sicurezza alimentare certificato, la rintracciabilità c’è già in parte: qui si struttura e si dimostra, non si ricomincia.

Che cos'è e che cosa certifica davvero

La norma è la ISO 22005:2007, «Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari». È la prima e unica edizione: il riesame sistematico del 2022 l'ha confermata senza modifiche e non risulta in corso una revisione. In Italia è recepita come UNI EN ISO 22005:2008: le due sigle indicano lo stesso testo.

Un dettaglio tecnico spiega molto. La ISO 22005 non è una norma di sistema di gestione come la ISO 9001: gli organismi che la certificano sono accreditati non secondo la ISO/IEC 17021-1 ma secondo la ISO/IEC 17065, quella di prodotti, processi e servizi. In Italia lo schema fa capo al Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, con il documento prescrittivo RT-17.

La conseguenza pratica: l'oggetto del certificato non è «l'azienda», ma una filiera definita per un prodotto definito. Si certifica la capacità di ricostruirne il percorso passando per gli operatori dichiarati. Cambiare fornitore di una materia prima chiave significa aggiornare il campo di applicazione.

Che cosa impone davvero l'articolo 18

L'articolo 18 dispone la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e di ogni sostanza destinata a entrare in un alimento o in un mangime, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Il paragrafo 2 chiede di individuare chi vi ha fornito; il paragrafo 3, di individuare le imprese alle quali avete fornito.

Per gli alimenti di origine animale c'è un livello in più: il regolamento (UE) n. 931/2011, applicabile dal 1° luglio 2012, impone di conservare descrizione dell'alimento, quantità, nome e indirizzo di chi ha spedito e di chi ha ricevuto, riferimento del lotto e data di spedizione.

Chi viola l'articolo 18 rischia la sanzione dell'articolo 2 del d.lgs. 190/2006: da 750 a 4.500 euro. Più pesante il resto: chi non attiva le procedure di ritiro dell'articolo 19 rischia da 3.000 a 18.000 euro. Cifre comunque modeste rispetto al costo reale di un ritiro gestito male.

Questo è il pavimento: non si certifica e non dice nulla sull'origine. Sapere chi vi ha venduto la semola non dice in quale campo è cresciuto il grano.

Chi la chiede, e perché

Nessuna legge la impone. Nella pratica arriva da fuori, e da quattro direzioni ricorrenti.

  • La grande distribuzione, soprattutto sui prodotti a marchio del distributore, dove è l'insegna a metterci il nome. Nei capitolati compare accanto a uno schema di sicurezza alimentare, non al suo posto.
  • I consorzi di tutela e i contratti di filiera, dove serve un modo verificabile di dimostrare che la materia prima in entrata è quella prevista dall'accordo, e non un'altra comprata al volo in un momento di carenza.
  • Le catene della ristorazione, che promettono provenienze precise su migliaia di pasti al giorno e si tengono addosso il rischio reputazionale.
  • L'export, dove la certificazione rende credibile un'affermazione di origine davanti a chi non conosce il vostro territorio.

Che cosa chiede la norma, punto per punto

È una norma breve, e questo inganna: chiede di mettere per iscritto cose che in molte aziende stanno solo nella testa di due o tre persone.

Gli obiettivi. Dovete dichiarare a che cosa vi serve la rintracciabilità: documentare l'origine, sostenere un'affermazione in etichetta, restringere un richiamo. Da qui dipende quali informazioni valga la pena raccogliere.

La filiera e gli operatori coinvolti. Dove comincia e dove finisce, chi ne fa parte con nome e ruolo: agricoltori, allevatori, primi trasformatori, terzisti, magazzini, trasportatori. È il passaggio che fa emergere i buchi, perché c'è quasi sempre un anello di cui non si sa nulla oltre alla fattura.

L'unità di rintracciabilità e il lotto. La decisione più delicata: sceglierla troppo ampia rende il sistema inutile, troppo stretta lo rende ingestibile.

Il vocabolario che serve per capirsi

Unità di rintracciabilità — l'entità minima che il sistema identifica e segue in modo univoco: un lotto, una partita, una cisterna, un pallet, un capo, un appezzamento.

Lotto — l'insieme di unità prodotte o confezionate in condizioni uniformi. È ciò che si ritira o si richiama: più è grande, più costa l'errore.

Flusso dei materiali — il percorso fisico di prodotto e ingredienti fra gli operatori, comprese le fasi in cui si mescolano, si dividono o cambiano nome.

Flusso delle informazioni — il percorso dei dati che accompagnano quel materiale. I due flussi devono corrispondere: dove il dato si interrompe, la rintracciabilità si interrompe, anche se il prodotto continua a viaggiare.

I flussi, mappati. Uno schema che segue il prodotto passaggio per passaggio e, sopra, il dato che lo accompagna. I punti critici sono sempre gli stessi — miscelazioni, silos, rilavorati, terzisti — perché lì più unità diventano una sola e l'origine si perde.

I punti di raccolta dati e le procedure. Per ciascun passaggio: quale informazione si registra, chi, quando, su che supporto, quanto si conserva. Comprese le eccezioni: il carico arrivato senza documento, il lotto mescolato per errore, il fornitore nuovo entrato in emergenza.

Gli accordi con i fornitori e con i clienti della filiera. La norma chiede coordinamento fra operatori, e senza impegno scritto il coordinamento non esiste: contratti e specifiche vanno integrati con l'obbligo di trasmettere certe informazioni in un certo formato e con il diritto di verificarle. È la parte più lenta, perché non dipende solo da voi.

Piano, formazione, indicatori, audit interni e riesame. Impegno della direzione, responsabilità assegnate, formazione per chi registra i dati, indicatori, verifiche interne programmate e un riesame da rifare quando cambiano obiettivi, prodotti o processi.

La prova di rintracciabilità e il richiamo simulato

Un sistema di rintracciabilità si giudica su una cosa sola: si prende un lotto, si chiede da dove viene e dove è finito, e si guarda l'orologio.

La prova che quasi nessuno ha in archivio

Nella prassi degli organismi accreditati, prima della certificazione l'azienda deve aver già effettuato almeno una prova di rintracciabilità documentata, con simulazione del richiamo di almeno un lotto; l'organismo ne rifà una durante l'audit, da materia prima a prodotto finito e viceversa.

Quasi nessuna azienda non certificata l'ha mai messa nero su bianco. Farla la prima volta è l'esercizio più utile del percorso: mostra dove il dato si perde. Nella nostra esperienza il punto di rottura è il magazzino materie prime, o il terzista.

Gli standard della grande distribuzione chiedono lo stesso, con parametri espliciti. La BRCGS Food Safety Issue 9 dedica alla rintracciabilità la clausola 3.9 e chiede prove almeno annuali, in avanti e all'indietro, che la guida dello schema si aspetta completate in circa quattro ore. Nella IFS Food versione 8 la rintracciabilità è un criterio KO (KO7, requisito 4.18.1): valutata insufficiente fa saltare l'audit.

Come si incastra con gli altri schemi

È il secondo equivoco più frequente: si pensa che siano alternativi e si sceglie quello che costa meno. Non lo sono: rispondono a domande diverse.

SchemaA quale domanda rispondeFin dove arriva
ISO 22000Il prodotto è sicuro? Il sistema di sicurezza alimentare è governato?Dentro l'organizzazione
FSSC 22000Come sopra, con requisiti aggiuntivi riconosciuti dalla GDODentro lo stabilimento
BRCGS Food SafetyLo stabilimento rispetta uno standard di sicurezza e qualità?Dentro lo stabilimento, rintracciabilità interna inclusa
IFS FoodCome sopra, con la rintracciabilità come criterio eliminatorioDentro lo stabilimento
ISO 22005Da dove viene questo prodotto, e per quali mani è passato?L'intera filiera dichiarata

In una riga: la ISO 22000 e la FSSC 22000 riguardano la sicurezza alimentare, non l'origine; la BRCGS e la IFS Food chiedono rintracciabilità ma dentro lo stabilimento; la ISO 22005 è l'unica che dice da dove viene. Nei nostri progetti convivono.

Etichette d'origine, DOP e IGP: dove aiuta e dove non basta

Il piano europeo. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 vieta all'articolo 7 le informazioni che inducano in errore sul paese d'origine, e all'articolo 26 rende obbligatoria l'indicazione dell'origine quando ometterla potrebbe ingannare il consumatore. Il paragrafo 3, attuato dal regolamento (UE) 2018/775 dal 1° aprile 2020, aggiunge la regola che tocca più aziende di quante credano: se indicate l'origine dell'alimento e l'ingrediente primario viene da altrove, dovete dichiararlo.

Il piano italiano. I decreti sperimentali sull'origine obbligatoria sono stati prorogati con decreto interministeriale del 26 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2026) e restano in vigore fino al 31 dicembre 2026: riguardano riso, pasta di semola di grano duro, derivati del pomodoro con sughi e salse, latte e derivati, carni di ungolati domestici. Sono regimi a termine, da riverificare a ogni scadenza.

Le indicazioni geografiche. DOP e IGP viaggiano su un binario separato: il regolamento (UE) 2024/1143 le disciplina, ogni denominazione ha il proprio disciplinare e la conformità è verificata dalle autorità competenti o dagli organismi delegati nei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625. Senza giri di parole: la ISO 22005 non sostituisce il controllo DOP o IGP e non consente di usare la denominazione. È preziosa soprattutto per le produzioni che, fuori da una denominazione, non hanno un disciplinare a cui appoggiarsi.

Le asserzioni di filiera e chi le contesta

Qui la certificazione smette di essere un requisito commerciale e diventa una difesa. «100% italiano», «filiera corta», «dal nostro allevamento» sono informazioni sul prodotto a tutti gli effetti e ricadono nel divieto di indurre in errore sull'origine dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Un messaggio commerciale ingannevole ricade poi nelle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo, dove l'AGCM può applicare una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro.

Il punto non è la sanzione, che colpisce i casi gravi. È che quando l'affermazione viene contestata — da un concorrente, da un'associazione di consumatori, da un organo di controllo — il tempo per rispondere si misura in giorni e la risposta deve essere documentale: questo lotto, questa data, questi conferimenti, queste quantità. Altrimenti la difesa è una dichiarazione di parte.

Un chiarimento: la disciplina italiana contro il greenwashing — il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e si applica dal 27 settembre 2026 — riguarda le asserzioni ambientali, non quelle di origine. La logica però è la stessa: ciò che si scrive in etichetta va sostanziato, non evocato.

Gli obblighi di legge che non sostituisce

  • La rintracciabilità dell'articolo 18 resta dovuta a chiunque tratti alimenti o mangimi.
  • Le procedure di ritiro e richiamo dell'articolo 19 restano un obbligo autonomo: la ISO 22005 le rende praticabili, non le sostituisce.
  • L'autocontrollo secondo i principi HACCP ha vita propria: se il tema è quello, si parte dalla consulenza per il settore alimentare.
  • La registrazione o il riconoscimento dello stabilimento non c'entra con uno schema volontario.
  • Le regole di etichettatura restano quelle di legge: il certificato documenta ciò che scrivete, non vi autorizza a scrivere di più.
  • Il biologico e le denominazioni protette hanno sistemi di controllo e organismi propri.

Come si arriva al certificato

  1. Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
  2. Obiettivo e campo di applicazione. Quale prodotto, quale filiera, da quale punto a quale punto.
  3. Analisi iniziale. Che cosa esiste già: registrazioni di carico e scarico, gestionale, specifiche di fornitura.
  4. Mappatura della filiera e dei flussi: operatori, passaggi, unità di rintracciabilità, punti di raccolta dati.
  5. Accordi con gli operatori della filiera, da avviare presto perché dipendono da terzi.
  6. Piano, procedure e formazione. Poca carta ben fatta, e chi registra i dati messo in condizione di capire perché.
  7. Prova di rintracciabilità con simulazione di richiamo, documentata, con i tempi misurati.
  8. Audit interno e riesame della direzione.
  9. Scelta dell'organismo e audit di certificazione. L'organismo verifica in azienda e, a campione, presso gli altri operatori della filiera.
  10. Rilascio e mantenimento. Il certificato ha di norma validità triennale, con sorveglianze annuali.

Sui tempi: per un'azienda di dimensioni medie con una ISO 9001 già attiva servono dai quattro ai sei mesi dall'avvio all'audit. Ad allungarli non è la documentazione interna, sono gli accordi con gli operatori a monte.

Quanto costa la certificazione ISO 22005

Non esiste un listino, e chi vi dà una cifra al telefono senza aver visto nulla la sta indovinando. Il costo si compone di due voci separate: le giornate dell'organismo di certificazione, fissate da regole di accreditamento, e la consulenza, che dipende da quanto sistema esiste già. Qui c'è una variabile in più: quanti operatori a monte l'organismo deve visitare a campione.

Come si forma quel numero e che cosa lo fa salire o scendere lo abbiamo scritto per esteso: quanto costa certificarsi. Per la vostra situazione serve un numero vero: richiedete un preventivo indicando prodotto, filiera, fornitori a monte e certificazioni attive. Prima di iniziare verifichiamo gratuitamente quali bandi sono aperti.

Come lavoriamo

Tutto si gioca in due punti: la definizione dell'unità di rintracciabilità e il rapporto con gli operatori a monte. Sul primo lavoriamo con chi conosce il processo, non con chi firma le procedure. Sul secondo entriamo in campo noi: chiedere a un fornitore agricolo di cambiare il modo in cui registra i conferimenti richiede di spiegargli che cosa ci guadagna.

I nostri consulenti sono figure senior, molti provenienti da organismi di certificazione: sapere in anticipo che cosa l'auditor chiederà al terzista evita di scoprirlo il giorno dell'audit. La documentazione è originale, costruita sul vostro processo, e la presenza in ogni regione italiana azzera i costi di trasferta sulle filiere lunghe. La prima analisi non ha alcun costo: se la ISO 22005 non è lo strumento giusto, ve lo diciamo prima.

Gli errori che allungano i tempi

Sono sempre gli stessi quattro.

Definire il perimetro troppo tardi. A monte e a valle: se cambia dopo, cambiano registrazioni, accordi con i fornitori e prove.

Non provare mai il ritiro. Una rintracciabilità mai simulata non è una rintracciabilità: in audit la prova si fa, e i tempi sono cronometrati.

Registrare troppo. Un sistema che chiede decine di campi viene compilato male: meglio pochi dati e affidabili.

Cercare i contributi a percorso avviato. I bandi hanno finestre e regole sull’avvio delle spese: chiederli dopo aver firmato significa quasi sempre perderli.

Dove operiamo

Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo aziende della filiera agroalimentare in tutta Italia. Lo stabilimento si visita, perché la rintracciabilità si verifica dove il prodotto si movimenta, si divide e si ricompone. Accordi con i fornitori, registrazioni e ricerca dei bandi si gestiscono da remoto.

Domande frequenti

Quanto costa la certificazione ISO 22005?
Non esiste un listino, e chi vi dà una cifra al telefono senza aver visto nulla la sta indovinando. Il costo si compone di due voci separate: quanto chiede l'organismo terzo, che segue regole proprie e non si contratta, e la consulenza, che varia secondo quanto è già in piedi in azienda. Come si forma quel numero lo abbiamo scritto per esteso in quanto costa certificarsi; per la vostra situazione serve un numero vero, quindi richiedete un preventivo.

La certificazione ISO 22005 è obbligatoria?
No, è volontaria. È obbligatoria semmai la rintracciabilità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, che è un'altra cosa e non si certifica. Di fatto diventa necessaria quando la chiede un cliente o un capitolato.

Che differenza c'è con la rintracciabilità obbligatoria?
Quella di legge chiede di sapere chi vi ha fornito e a chi avete consegnato: un passo indietro e un passo avanti. La ISO 22005 certifica un sistema che attraversa più operatori e ricostruisce origine e percorso lungo tutta la filiera.

Posso certificarmi senza coinvolgere i fornitori?
No: l'oggetto è una filiera, servono accordi scritti con gli operatori dichiarati e l'organismo li visita a campione. Se vi serve solo ciò che accade in stabilimento, lo strumento giusto è un altro.

Sostituisce l'HACCP, la ISO 22000 o la BRCGS?
No, e non è alternativa a nessuna delle tre: quelle riguardano la sicurezza alimentare, la ISO 22005 l'origine e il percorso. Nella maggior parte dei casi convivono.

Serve per usare la DOP o la IGP?
No. DOP e IGP hanno disciplinare e controlli ufficiali propri, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143: la ISO 22005 non li sostituisce né autorizza l'uso della denominazione.

Basta per scrivere «100% italiano» in etichetta?
La certificazione non rende vera un'affermazione: la documenta. Se l'affermazione è corretta, è ciò che vi permette di dimostrarlo quando qualcuno la contesta.

Quanto dura il certificato e quanto serve per ottenerlo?
Il ciclo è di norma triennale, con sorveglianze annuali. Per arrivarci, in un'azienda media con ISO 9001 già attiva, servono dai quattro ai sei mesi.

Esistono contributi o finanziamenti per certificarsi?
Spesso sì, e non di rado coprono una parte rilevante della spesa: bandi camerali, misure regionali, strumenti dedicati alle filiere agroalimentari. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente. L'esito però dipende dal bando e dalla graduatoria: nessuno può garantirlo.

Vi hanno chiesto la certificazione di filiera?

Diteci quale prodotto, chi ve l'ha chiesta e quanti fornitori ci sono a monte: bastano per capire se serve la ISO 22005 o un altro schema. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.

Richiedi un preventivo

Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.

Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283

Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo

In sintesi

  • Schema volontario: nessuna legge lo impone.
  • Norma ISO 22005:2007, in Italia UNI EN ISO 22005:2008.
  • Certifica una filiera, non solo l'azienda.
  • Accreditamento secondo ISO/IEC 17065, documento Accredia RT-17.
  • Non sostituisce l'articolo 18 del reg. 178/2002, che resta obbligatorio.
  • Non sostituisce HACCP, ISO 22000, BRCGS, IFS, biologico, DOP e IGP.
  • Serve la prova di richiamo simulato documentata.
  • Dai quattro ai sei mesi con una ISO 9001 già attiva.

Numeri e date da tenere a mente

  • Violazione dell'obbligo di rintracciabilità: da 750 a 4.500 euro (art. 2 d.lgs. 190/2006).
  • Mancato avvio del ritiro: da 3.000 a 18.000 euro (art. 3).
  • Pratiche commerciali scorrette: da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27 Codice del consumo).
  • Etichettatura d'origine obbligatoria italiana: in vigore fino al 31 dicembre 2026.
  • Nuove regole sulle asserzioni ambientali: dal 27 settembre 2026 (d.lgs. 30/2026).

Pagine collegate