Se cercate un consulente per il biologico, la vostra domanda non è che cosa significhi «agricoltura biologica». È più concreta: che cosa devo fare, esattamente, per poter scrivere «biologico» sui miei prodotti senza prendermi un guaio. Chi controlla, quanto ci vuole, da dove si comincia.
Il punto che cambia tutto il resto è questo: il biologico non è una certificazione volontaria come la ISO 9001 o la ISO 22000. È un regime di controllo pubblico, disciplinato da un regolamento europeo, che diventa obbligatorio nel momento in cui volete usare i termini protetti — «biologico», «bio», «organico» e i loro derivati — su un'etichetta, in un listino o in una pubblicità. Nessuno vi obbliga a fare biologico; ma se lo fate e volete dirlo, il controllo non è un'opzione.
«Coltiviamo senza chimica da vent'anni, quindi siamo biologici». Dal punto di vista agronomico può essere vero; da quello giuridico non vale nulla. I termini che richiamano la produzione biologica sono riservati per legge ai prodotti di operatori inseriti nel sistema di controllo: chi li usa senza esserlo commercializza un prodotto irregolare, e la buona fede non conta.
L'equivoco speculare è credere che basti pagare un organismo per avere il certificato il mese dopo. Fra la notifica e il primo prodotto vendibile come biologico c'è il periodo di conversione, che si misura in anni.
Che cosa facciamo, in concreto
Vi accompagniamo dalla notifica alla certificazione e poi nei controlli annuali, e la prima cosa che diciamo è che qui non si tratta di uno schema volontario ma di un regime obbligatorio: chi produce, trasforma o commercializza prodotti biologici deve notificare l’attività ed essere sottoposto al controllo di un organismo autorizzato. Il lavoro utile sta nel piano di produzione, nelle separazioni e nelle registrazioni, e nel periodo di conversione, che va pianificato prima e non scoperto dopo. E prima di cominciare cerchiamo i bandi a fondo perduto e i contributi: sul biologico le misure regionali e di sviluppo rurale sono fra le più consistenti, e coprono spesso anche la conversione.
Che cos'è e che cosa certifica davvero
La certificazione biologica attesta che un prodotto agricolo, alimentare, zootecnico o dell'acquacoltura è ottenuto secondo il metodo di produzione biologico del regolamento (UE) 2018/848, e che chi lo mette sul mercato è controllato da un organismo terzo autorizzato dal Ministero.
| Certificazione volontaria (ISO 9001, ISO 22000…) | Biologico | |
|---|---|---|
| Fonte | Norma tecnica privata | Regolamento (UE) 2018/848 e norme nazionali |
| Obbligo | Nessuno: la si fa se serve al mercato | Obbligatorio per chi usa i termini protetti |
| Se manca | Si perde un requisito commerciale | Il prodotto non è vendibile come biologico |
Il regolamento (UE) 2018/848 si applica dal 1° gennaio 2022 e ha sostituito il regolamento (CE) n. 834/2007. Lo completano vari regolamenti delegati e di esecuzione, fra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 sui prodotti e le sostanze autorizzati. In Italia il quadro è chiuso dal decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, che ha adeguato la normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2018/848 e 2017/625 abrogando il d.lgs. 20/2018.
Chi deve entrare nel sistema di controllo
Non solo l'agricoltore. L'obbligo riguarda tutti gli anelli della filiera: aziende agricole, zootecniche e di acquacoltura; chi prepara, cioè trasforma, conserva, confeziona o etichetta; chi importa da Paesi terzi e chi esporta; distributori, grossisti e piattaforme, comprese quelle che vendono solo online; chi immagazzina prodotto sfuso per conto terzi.
È esonerato il dettaglio che vende al consumatore finale prodotti già preimballati ed etichettati senza intervenire su di essi. Ma appena si tocca il prodotto — si sfusa, si riconfeziona, si ri-etichetta, si trasforma — si rientra nell'obbligo: è la zona grigia in cui sbagliano più spesso i piccoli laboratori e i punti vendita con produzione interna.
Chi produce e chi no: obblighi diversi lungo la filiera
Il regolamento chiama «operatore» chiunque tocchi il prodotto, e questa parola unica tiene insieme mestieri molto diversi. Ne nascono due errori speculari: l'agricoltore convinto di dover fare ciò che fa un'industria di trasformazione, e il grossista convinto di dover aspettare anni prima di poter vendere biologico. La linea che conta è una sola: da una parte chi produce — l'agricoltore, l'allevatore, l'acquacoltore — dall'altra tutti gli altri operatori della filiera, che il prodotto lo trasformano, lo confezionano, lo importano, lo esportano, lo commercializzano e lo distribuiscono, lo immagazzinano o lo rivendono al dettaglio.
La differenza più grossa riguarda il periodo di conversione. L'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 lo impone a «gli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura»: a nessun altro. Chi trasforma, chi confeziona, chi commercializza, chi immagazzina e chi importa non ha nessuna conversione da attendere. Entra nel sistema di controllo, viene ispezionato, ottiene il certificato e lavora. I tempi che ha davanti sono quelli dell'istruttoria, non gli anni del campo: è l'equivoco che più spesso blocca inutilmente un progetto commerciale.
Cambiano poi gli obblighi quotidiani, e cambia ciò che l'organismo va davvero a guardare in ispezione.
| Categoria di operatore | Che cosa deve avere in piedi | Conversione | Che cosa verifica l'organismo |
|---|---|---|---|
| Produttore agricolo e zootecnico agricoltore, allevatore | Piano colturale o zootecnico, storia delle superfici, rotazioni e gestione della fertilità, solo mezzi tecnici ammessi, benessere e alimentazione animale, registri di campo e di stalla, gestione della produzione parallela | Sì: due anni per le colture annuali e per prati e pascoli, tre per le perenni; per gli animali secondo l'allegato II | Superfici e loro identificazione, coerenza fra programma annuale e raccolto, acquisti e impieghi di fertilizzanti e fitosanitari, registri dei trattamenti veterinari, campioni |
| Acquacoltore | Piano di gestione, origine degli animali, mangimi biologici, densità di allevamento, salubrità del sito | Sì, secondo l'allegato II | Origine degli avannotti, mangimi, densità, trattamenti, caratteristiche ambientali del sito |
| Trasformatore e confezionatore chi prepara, conserva, confeziona, etichetta | Formule e ricette complete, separazione di linea nello spazio o nel tempo, piano di pulizia con soli prodotti ammessi, additivi, coadiuvanti e ingredienti agricoli non biologici autorizzati, calcolo della soglia del 95%, etichette | No | Composizione e formula dei prodotti, bilanci di massa, rintracciabilità di lotto, registrazioni di pulizia e disinfezione, etichette e claim |
| Commerciante, distributore, grossista, negozio online | Soprattutto tracciabilità documentale: gestione dei lotti, integrità del prodotto e delle confezioni, verifica del certificato di ogni fornitore, registri di carico e scarico | No | Corrispondenza fra acquisti e vendite, certificati dei fornitori, documenti di trasporto e fatture, integrità degli imballaggi |
| Magazzino conto terzi e centro di raccolta | Separazione e identificazione delle partite, condizioni di stoccaggio, registri di giacenza | No | Ubicazione dei locali, mappa dei lotti, giacenze e movimentazioni |
| Importatore da paesi terzi | Quanto sopra, più il certificato di ispezione elettronico per ogni partita e la verifica dell'organismo riconosciuto nel paese di origine | No | Certificati di ispezione validati, corrispondenza fra partita e certificato, controlli al punto di ingresso |
| Esportatore | Conformità piena al regolamento europeo sul prodotto esportato, più i requisiti del paese di destinazione, che sono altra cosa | No | Conformità del prodotto e documentazione di esportazione |
| Dettagliante di prodotti preimballati | Nulla, finché ricorrono tutte le condizioni dell'esenzione | No | Esonerato da notifica e da certificato: si veda il riquadro qui sotto |
L'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848 esonera dalla notifica e dall'obbligo di certificato gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. L'esenzione regge solo se, contemporaneamente, quell'operatore non li produce, non li prepara, non li immagazzina se non in connessione con il punto di vendita, non li importa da un paese terzo e non appalta a terzi queste attività. Basta che cada una sola di queste condizioni e l'esenzione cade tutta.
Due chiarimenti nazionali del decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 tolgono l'ambiguità proprio dove fa male. Primo: perché la vendita sia «diretta» deve avvenire in presenza contemporanea dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale; e il magazzino «in connessione al punto vendita» è il magazzino di servizio esclusivo di quel punto vendita, non un deposito centrale che ne serve più d'uno. Secondo: l'esenzione non si applica alle piattaforme online che vendono prodotti biologici, che vanno quindi assoggettate al sistema di controllo.
Restano perciò fuori dall'esenzione il negozio che sfusa, pesa, riconfeziona, ri-etichetta o trasforma, quello con un deposito che serve più punti vendita, quello che importa, e la vendita online. Per i prodotti biologici non imballati venduti al consumatore finale l'articolo 35, paragrafo 8 consente in più agli Stati membri di introdurre un'esenzione dal certificato entro soglie precise — 5.000 kg all'anno, oppure 20.000 euro di fatturato annuo sullo sfuso, oppure un costo potenziale di certificazione superiore al 2% di quel fatturato — ma è una facoltà dello Stato membro, non un diritto dell'operatore: prima di contarci va verificato se e con quali limiti sia stata esercitata.
Chi importa da paesi terzi ha poi un adempimento che nessun altro ha. Oltre alla notifica e al certificato, ogni partita deve essere accompagnata dal certificato di ispezione — il COI, certificate of inspection — rilasciato dall'organismo di controllo riconosciuto nel paese di origine e gestito in formato elettronico sul sistema europeo TRACES, secondo il regolamento delegato (UE) 2021/2306; in Italia le modalità operative sono nel decreto ministeriale n. 52932 del 4 febbraio 2022. Il certificato va validato prima che la merce sia immessa in libera pratica, e deve coprire il tipo di prodotto che costituisce la partita: un container che arriva senza COI, o con un COI che non copre quel prodotto, non entra come biologico. È il punto in cui si perdono i carichi, e non è recuperabile a posteriori.
Come si entra: la notifica
L'ingresso passa dalla notifica di attività con metodo biologico, che non è una lettera al Ministero ma una procedura informatica: si presenta attraverso il Sistema informativo biologico (SIB), istituito con il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e integrato nel SIAN, o attraverso i sistemi informativi regionali.
Il percorso è questo: si apre o si aggiorna il fascicolo aziendale, di norma tramite un centro di assistenza agricola; si sceglie l'organismo di controllo, che va indicato nella notifica; si sottoscrive la notifica e si assolve l'imposta di bollo; la notifica viene acquisita dalla Regione e dall'organismo, che avvia il rapporto di controllo.
Seguono i programmi annuali — produzioni vegetali, zootecniche, acquacoltura, preparazioni, importazioni — da presentare entro il 31 gennaio, o entro trenta giorni dalla notifica iniziale per chi entra in corso d'anno. Sono la parte più spesso dimenticata, ed è quella su cui il controllo verifica la coerenza fra quanto avete dichiarato e quanto trova in campo. L'elenco pubblico degli operatori biologici è consultabile: comprare materia prima «biologica» da chi non vi risulta è il modo più rapido per ritrovarsi con un lotto declassato.
Il periodo di conversione: quanto dura davvero
La conversione è la fase in cui si applicano già integralmente le regole del biologico ma il raccolto non è ancora vendibile come tale. Decorre di norma dalla data in cui la notifica è stata presentata, non dal giorno in cui avete smesso di usare un prodotto di sintesi: per questo la notifica va fatta il prima possibile, anche quando il resto non è pronto. Per la produzione vegetale l'allegato II del regolamento fissa durate minime differenziate.
| Tipo di superficie | Durata minima della conversione |
|---|---|
| Colture annuali | Almeno due anni prima della semina |
| Prati e pascoli permanenti | Almeno due anni prima dell'uso come foraggio biologico |
| Colture perenni diverse dai foraggi | Almeno tre anni prima del primo raccolto biologico |
Per la produzione animale i periodi sono anch'essi fissati dall'allegato II e variano in modo sensibile per specie e per destinazione — carne, latte, uova — e vanno letti insieme alla conversione della superficie che fornisce gli alimenti: sono uno dei punti che verifichiamo caso per caso in fase di analisi.
Durante la conversione i prodotti vegetali possono, a certe condizioni, essere venduti con l'indicazione «prodotto in conversione all'agricoltura biologica»: cosa diversa dal biologico, e senza logo europeo. In alcuni casi il periodo può essere riconosciuto retroattivamente, provando documentalmente che sulla superficie non sono stati impiegati prodotti non ammessi: con prove, non con dichiarazioni.
Il certificato: che cosa è cambiato dal 2022
Fino al 2021 l'operatore maneggiava due documenti: il documento giustificativo, che attestava l'inserimento nel sistema di controllo, e il certificato di conformità, con i prodotti vendibili come biologici.
Con il regolamento (UE) 2018/848 i due sono confluiti in un certificato unico, conforme al modello dell'allegato VI: operatore o gruppo, organismo di controllo con il proprio codice, attività svolte e categorie di prodotti. I documenti giustificativi emessi prima del 2022 sono rimasti validi fino al 31 dicembre 2022; dal 1° gennaio 2023 i certificati sono elettronici e viaggiano sul sistema europeo TRACES.
Due conseguenze pratiche. Se un cliente vi chiede «il documento giustificativo», quello da mandargli è il certificato. E poiché il certificato ha una validità e un elenco di prodotti, vendere come biologico un prodotto che non vi compare è una non conformità: aggiornarlo quando si aggiunge una linea o un sito è un adempimento, non una formalità.
Che cosa chiede il metodo biologico
- Solo mezzi tecnici ammessi. Fertilizzanti, fitosanitari, additivi, coadiuvanti e detergenti devono essere fra quelli autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165: non basta che un prodotto sia «naturale», deve essere in elenco. Il divieto di OGM si estende a mangimi e coadiuvanti.
- Fertilità del suolo. La gestione agronomica — rotazioni, colture di copertura, apporti organici — è oggetto di verifica, non un contorno.
- Benessere e alimentazione animale. Densità, accesso all'aperto, origine degli animali, mangimi biologici, limiti stringenti ai trattamenti veterinari e tempi di sospensione prolungati.
- Separazione e rintracciabilità. Dove convivono biologico e convenzionale — la produzione parallela — servono separazione fisica o temporale, identificazione dei lotti e misure precauzionali contro le contaminazioni, che l'operatore deve saper dimostrare.
- Registrazioni. Registri di magazzino, di produzione, delle vendite e dei trattamenti: sono la spina dorsale del sistema e la prima cosa che l'ispettore chiede.
Per i piccoli operatori di una stessa area il regolamento ha introdotto la certificazione di gruppo, che abbatte costo e complessità del controllo: va valutata prima di dare per scontato che il biologico sia fuori portata.
Etichetta: logo europeo, codice e origine
La soglia del 95%. Un alimento trasformato può essere presentato come biologico, e portare il logo dell'Unione europea, solo se almeno il 95% in peso dei suoi ingredienti agricoli è biologico. Sotto quella soglia il richiamo è ammesso soltanto nell'elenco degli ingredienti, accanto al singolo ingrediente certificato, e non nella denominazione di vendita.
Il logo e il codice. Il logo dell'Unione — la foglia di stelle su fondo verde — è obbligatorio sugli alimenti biologici preimballati prodotti nell'Unione. Nello stesso campo visivo va il codice numerico dell'organismo di controllo, che per l'Italia ha la forma IT-BIO seguita dal numero dell'organismo.
Il luogo di coltivazione. Sotto il codice si indica dove sono state coltivate le materie prime agricole: «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE» o «Agricoltura UE/non UE», sostituibile o integrabile con il nome di un Paese quando la quasi totalità proviene da lì. I prodotti in conversione non possono portare il logo europeo.
In Italia le indicazioni operative sono raccolte nel decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, che ha allineato le linee guida nazionali al nuovo regolamento superando, fra l'altro, l'obbligo di riportare in etichetta il codice dell'operatore.
Il marchio «Biologico italiano»
La legge 9 marzo 2022, n. 23 — non, come si legge talvolta, una legge del dicembre 2021 — detta le disposizioni nazionali sulla produzione biologica: Piano d'azione nazionale, distretti biologici, tavolo tecnico di settore, un fondo dedicato e, all'articolo 6, l'istituzione del marchio «Biologico italiano».
Il marchio è di proprietà esclusiva del Ministero, il suo uso è volontario e identifica prodotti biologici ottenuti da materia prima agricola italiana. Non sostituisce certificato né logo europeo: si affianca. Il decreto che ne disciplina le condizioni d'uso ha completato il proprio percorso nel 2026, dopo l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e la notifica alla Commissione europea, e la richiesta passa dal sistema informativo biologico. Il ragionamento da fare è commerciale: ha senso se vendete a un pubblico che dà valore all'origine italiana e se la filiera regge davvero il requisito sulla materia prima.
I controlli e che cosa succede se qualcosa non va
Il controllo è documentale e ispettivo, si svolge di regola almeno una volta l'anno e comprende visite in azienda, esame delle registrazioni, verifica dei bilanci di massa e prelievo di campioni. Una quota delle verifiche è senza preavviso; la frequenza si modula sul rischio, ma il punto di partenza è annuale.
Quando emerge un problema le conseguenze sono graduate. Per le semplici inosservanze l'organismo assegna un termine per rimuoverle. Quando l'irregolarità incide sulla qualifica biologica del prodotto, la misura tipica è la soppressione delle indicazioni biologiche sul lotto: quel prodotto resta vendibile, ma come convenzionale, e l'operatore deve informare i clienti a cui l'ha già ceduto. Nei casi gravi o ripetuti si arriva alla sospensione del certificato e, all'estremo, all'esclusione dal sistema di controllo.
Il d.lgs. 148/2023 disciplina i controlli ufficiali, l'autorizzazione degli organismi e le sanzioni amministrative, verso gli operatori e verso gli organismi stessi. Prevede anche le tutele procedurali: controperizia sui risultati analitici entro cinque giorni, contestazione dell'esito con ripetizione dell'analisi presso un altro laboratorio ufficiale entro venti giorni. Termini brevi: molte contestazioni si perdono per decadenza, non nel merito.
Non siamo un organismo di controllo, e nessun consulente può esserlo per i propri clienti: l'indipendenza fra chi consiglia e chi verifica è parte del sistema. Chi vi promette «certificazione garantita» vi sta dicendo qualcosa che non può mantenere. Noi vi prepariamo al controllo, vi assistiamo durante l'ispezione e gestiamo le risposte ai rilievi; a decidere è l'organismo.
Gli obblighi di legge che non sostituisce
Il certificato biologico riguarda il metodo di produzione: non dice nulla sulla sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento. Restano dovuti la registrazione o il riconoscimento sanitario dello stabilimento secondo il regolamento (CE) 852/2004 e, dove previsto, l'853/2004; il piano di autocontrollo HACCP e la formazione degli addetti; l'etichettatura ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, allergeni compresi; la rintracciabilità del regolamento (CE) 178/2002; i materiali a contatto; la sicurezza sul lavoro. Il biologico si aggiunge, non sostituisce.
Se questa parte è da mettere in ordine se ne parla nella pagina dedicata alla consulenza per il settore alimentare: nella pratica i due cantieri si aprono quasi sempre insieme.
Come si arriva al certificato
- Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
- Analisi di fattibilità. Superfici e loro storia colturale, allevamenti, cicli di lavorazione, fornitori. Da qui esce la data realistica del primo prodotto vendibile come biologico.
- Scelta dell'organismo di controllo. Non sono equivalenti: cambiano tariffari, copertura territoriale ed esperienza sulla vostra filiera. Vi affianchiamo nel confronto; la scelta resta vostra.
- Notifica e programmi annuali, con l'avvio formale del periodo di conversione.
- Costruzione del sistema. Piano di produzione, misure precauzionali, gestione della produzione parallela, registri, rintracciabilità di lotto, qualifica dei fornitori, etichette.
- Formazione delle persone. Chi lavora in campo, in stalla e in linea deve sapere che cosa può usare e che cosa deve registrare: la maggior parte delle non conformità nasce qui.
- Ispezione iniziale. L'organismo verifica in azienda, preleva campioni e formula i rilievi. Vi assistiamo durante la visita.
- Certificato e mantenimento. Chiusura dei rilievi, emissione del certificato, verifiche periodiche, aggiornamento a ogni variazione.
Sui tempi ci sono due orologi. La parte documentale e organizzativa — dalla notifica al sistema pronto per l'ispezione — per un'azienda di dimensioni medie con una ISO 9001 già attiva richiede indicativamente dai quattro ai sei mesi. Il tempo per avere prodotto vendibile come biologico è invece dettato dalla conversione, e si misura in anni.
Come si incastra con gli altri schemi
- La certificazione ISO 22005 sulla rintracciabilità di filiera è l'alleata naturale del biologico: gran parte delle registrazioni che servono al controllo è la stessa che la ISO 22005 chiede di formalizzare.
- Gli schemi richiesti dalla distribuzione — FSSC 22000 e BRCGS — rispondono a un'altra domanda: non «come è stato prodotto» ma «è sicuro». Chi vende a catene o all'estero ha di solito bisogno di entrambe.
- Per il cosmetico il mondo è un altro: il regolamento europeo sul biologico non disciplina il prodotto cosmetico finito, certificato da standard privati come COSMOS. È il campo della certificazione Eco Bio. La certificazione vegan, infine, risponde a una scelta di consumo diversa ancora: biologico non significa vegetale.
Quanto costa la certificazione biologica
Non esiste un listino, e chi vi dà una cifra al telefono senza aver visto nulla la sta indovinando. Il costo ha due voci separate: l'organismo di controllo, con tariffari propri che dipendono da superfici, siti, categorie di prodotto e ispezioni, e la consulenza, che varia con quanto è già in piedi. Come si forma quel numero lo abbiamo scritto per esteso in quanto costa certificarsi.
Per la vostra situazione serve un numero vero: richiedete un preventivo indicando superfici, siti e certificazioni già attive. Prima di iniziare verifichiamo gratuitamente quali bandi e contributi sono aperti; l'esito dipende dal singolo bando e dalla graduatoria.
Come lavoriamo
Il perimetro è chiaro: non certifichiamo, vi portiamo alla certificazione. Istruiamo notifica e programmi annuali, vi aiutiamo a scegliere l'organismo, costruiamo piano di produzione e rintracciabilità, impostiamo registri sostenibili, verifichiamo etichette e claim prima della stampa, formiamo le persone, presidiamo le ispezioni e gestiamo le risposte ai rilievi. La prima analisi non ha alcun costo. Le altre schede sono nella pagina certificazioni.
Che cosa non può essere biologico, per definizione
Una parte non piccola delle richieste che riceviamo riguarda prodotti che non possono essere certificati biologici in nessun modo: non perché manchi qualcosa da mettere a posto, ma perché stanno fuori dal campo di applicazione del regolamento o ne sono espressamente esclusi. La frase «vorrei certificare biologico il mio prodotto» arriva spesso su cose che biologiche non possono diventare, e scoprirlo dopo aver riorganizzato la produzione, ristampato le etichette o firmato un contratto costa tempo e denaro.
Questa tabella serve a fermare la richiesta impossibile prima che diventi un progetto. Per ogni voce c'è il motivo e, dove esiste, la strada alternativa: quasi sempre una strada c'è, ma non è il biologico europeo.
| Prodotto o categoria | Perché non è certificabile biologico | Che cosa si può fare invece |
|---|---|---|
| Pesce, molluschi e altri animali selvatici da pesca di cattura | L'articolo 3, punto 2 del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che «non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici». Nessuna eccezione, per quanto sostenibile sia la pesca. | L'acquacoltura è invece pienamente certificabile. Un alimento trasformato il cui ingrediente principale è un prodotto della pesca può richiamare il biologico solo riferendosi chiaramente a un altro ingrediente, alle condizioni dell'articolo 30: il classico tonno in olio d'oliva biologico. |
| Selvaggina e prodotti della caccia | Stesso articolo 3, punto 2: il processo produttivo non è nelle mani dell'operatore, quindi il prodotto non può essere biologico. | La carne che viene da un allevamento condotto con metodo biologico è certificabile; quella che viene dall'abbattimento di animali selvatici no. |
| Prodotti che contengono, sono costituiti da o sono ottenuti da OGM | L'articolo 11 vieta l'uso di OGM e di prodotti ottenuti da o con OGM negli alimenti, nei mangimi, nei coadiuvanti tecnologici, nei fitosanitari, nei concimi, negli ammendanti e nel materiale riproduttivo vegetale. | Nulla, dentro il biologico. Restano le regole di etichettatura degli OGM dei regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003, che sono un altro discorso. |
| Prodotti trattati con radiazioni ionizzanti | L'articolo 9, paragrafo 4 vieta l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti e mangimi biologici e delle materie prime che li compongono. | Se serve abbattere la carica microbica va scelta una tecnica compatibile con il metodo biologico. Il lotto irraggiato resta convenzionale. |
| Acqua | Non è un prodotto agricolo e non compare nell'allegato I del regolamento: sta fuori dal campo di applicazione. L'acqua aggiunta a un alimento trasformato non entra nemmeno nel calcolo della percentuale di ingredienti agricoli. | Nessuna certificazione biologica è possibile. Per le acque destinate al consumo umano valgono le loro norme, che con il biologico non hanno a che vedere. |
| Cosmetici e prodotti per la cura della persona | Il regolamento copre i prodotti agricoli destinati ad alimenti o mangimi e i prodotti dell'allegato I. Un prodotto etichettato e immesso sul mercato come cosmetico è fuori: non può essere certificato biologico né portare il logo europeo, come la Commissione ha ribadito nelle proprie domande frequenti sulle norme biologiche. | Si usano gli standard privati, in primo luogo COSMOS: è il campo della certificazione Eco Bio. Una sfumatura che vale soldi: gli oli essenziali sono nell'allegato I e restano certificabili biologici in quanto tali, qualunque sia l'uso finale. |
| Detergenti e prodotti per la pulizia della casa | Non sono alimenti né mangimi e non figurano nell'allegato I: come i cosmetici, restano fuori dal regolamento europeo sul biologico. | Standard privati di settore e, sul versante ambientale, il marchio Ecolabel UE, che ha criteri propri per i detergenti. |
| Fibra tessile e capi finiti in cotone o lana | L'allegato I include soltanto il «cotone, non cardato né pettinato» e la «lana, non cardata né pettinata». La fibra lavorata, il filato, il tessuto e il capo finito sono fuori dal campo di applicazione. | La materia prima si certifica biologica; per filato, tessuto e capo si usano standard privati, il più diffuso dei quali è GOTS. |
| Integratori a base di vitamine e minerali | Solo gli integratori ottenuti da ingredienti agricoli rientrano nel regolamento. Quelli prodotti a partire da vitamine e minerali ne stanno fuori e non possono essere etichettati come biologici: lo dicono le domande frequenti della Commissione sulle norme biologiche. Vale in generale la regola dell'allegato II: l'alimento trasformato deve essere ottenuto principalmente da ingredienti agricoli. | Un integratore composto di ingredienti agricoli può essere biologico a tutti gli effetti; un multivitaminico no. Prima di impostare il progetto si guarda la formula, non il claim. |
| Tabacco e altri prodotti trasformati non alimentari | Le foglie di tabacco essiccate sono un prodotto trasformato non destinato all'uso come alimento o mangime e non compaiono nell'allegato I: la Commissione ha risposto espressamente che non possono essere certificate biologiche. | Nessuna certificazione biologica europea. Lo stesso ragionamento vale per qualunque prodotto trasformato non alimentare che non sia nell'allegato I. |
| Piatti e menù della ristorazione collettiva | L'articolo 2, paragrafo 3 esclude dal regolamento le operazioni di ristorazione collettiva — mense, scuole, ospedali, ristoranti, imprese di catering. Il logo europeo non può essere usato né sui piatti né per pubblicizzare la collettività: non esiste una «mensa certificata biologica» a norma europea. | Lo stesso articolo lascia la materia agli Stati membri. In Italia, nelle more del decreto nazionale, il d.m. n. 229771 del 20 maggio 2022 ammette disciplinari privati trasmessi al Ministero, che consentono di scrivere a menù «piatto biologico» — almeno il 95% di ingredienti agricoli biologici in peso, esclusi sale e acqua — e «piatto con ingrediente biologico». Gli ingredienti acquistati restano naturalmente biologici e certificati a monte. |
Molti elenchi in circolazione mettono ancora il sale fra i prodotti non certificabili. Non è più vero: l'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 comprende espressamente il «sale marino e altri sali per alimenti e mangimi», che rientrano quindi nel campo di applicazione dal 1° gennaio 2022 e possono essere prodotti e certificati con metodo biologico; la Commissione ha poi dettagliato i metodi di produzione ammessi. Se qualcuno vi dice che il sale bio non esiste, sta citando le regole vecchie.
Da non confondere con un piano diverso: sale e acqua aggiunti a un alimento trasformato non si contano comunque nel calcolo della percentuale di ingredienti agricoli, quella della soglia del 95%. Sono due questioni distinte che vengono sovrapposte di continuo.
Se il vostro prodotto compare in questa tabella non è una brutta notizia: è una notizia arrivata in tempo. Nella maggior parte dei casi esiste uno schema pertinente che dice al mercato la cosa giusta, e vale molto di più di un claim biologico che non potreste sostenere. Le altre strade sono nella pagina certificazioni.
Gli errori che allungano i tempi
Sono sempre gli stessi quattro.
Non pianificare la conversione. È il fattore che decide quando potrete vendere come biologico: scoprirlo dopo significa perdere una stagione.
Separazioni approssimative. Stoccaggi e linee condivise senza procedure chiare sono il punto in cui nascono le non conformità.
Registrazioni incomplete. Il bilancio di massa deve tornare: se non torna, la partita non è certificabile.
Cercare i contributi a percorso avviato. I bandi hanno finestre e regole sull’avvio delle spese: chiederli dopo aver firmato significa quasi sempre perderli.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo aziende agricole e di trasformazione in tutta Italia, con l’avvertenza che le misure di sostegno sono in buona parte regionali e vanno verificate Regione per Regione. Aziende e stabilimenti si visitano; piani, registri e ricerca dei contributi si gestiscono da remoto.
Domande frequenti
Quanto costa la certificazione biologica?
Il costo si compone di due voci separate. La prima è la quota dell'organismo di controllo, che segue tariffari propri legati a superfici, produzioni, numero di unità e categorie di prodotto. La seconda è la consulenza, che dipende da quanto è già in ordine da voi. Come si forma quel numero è spiegato in quanto costa certificarsi; per una cifra vera sul vostro caso serve un preventivo.
La certificazione biologica è obbligatoria?
Non è obbligatorio produrre biologico. È obbligatorio notificare l'attività e assoggettarsi al controllo di un organismo autorizzato se si vogliono usare i termini «biologico», «bio» o «organico» in etichetta, nei documenti commerciali o nella pubblicità.
Quanto dura il periodo di conversione?
Almeno due anni prima della semina per le colture annuali, due per prati e pascoli permanenti, tre prima del primo raccolto per le perenni. Per gli animali le durate sono nell'allegato II e variano per specie.
Esistono contributi o finanziamenti per certificarsi?
Sì, e spesso coprono una parte rilevante della spesa: bandi camerali, misure regionali, strumenti per l'agricoltura. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente, prima di iniziare. L'esito dipende dal bando e dalla graduatoria, e nessuno può garantirlo.
Un negozio che rivende prodotti biologici deve certificarsi?
Chi vende al consumatore finale prodotti preimballati già etichettati, senza intervenire su di essi, è esonerato. Se si sfusa, si riconfeziona o si trasforma, l'obbligo c'è.
Posso scrivere «biologico» se solo un ingrediente lo è?
No. Per presentare un alimento trasformato come biologico e usare il logo europeo serve almeno il 95% in peso di ingredienti agricoli biologici. Sotto quella soglia il riferimento sta solo nell'elenco degli ingredienti.
Emmess è un organismo di controllo?
No, e non potrebbe esserlo: il controllo spetta a organismi terzi autorizzati dal Ministero, indipendenti da chi presta consulenza. Vi accompagniamo alla certificazione e vi assistiamo nei rapporti con l'organismo, che resta l'unico soggetto che decide.
Dovete poter scrivere «biologico» in etichetta?
Diteci che cosa producete, su quali superfici o in quali siti, se avete già presentato la notifica e a chi vendete: bastano questi elementi per dirvi da dove si comincia e quando avrete prodotto vendibile come biologico. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
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Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
In sintesi
- Non è uno schema volontario come le ISO: per usare i termini «biologico», «bio» e «organico» il controllo è obbligatorio.
- Regola di riferimento: regolamento (UE) 2018/848, applicabile dal 1° gennaio 2022.
- Riguarda agricoltori, trasformatori, importatori, distributori e depositi conto terzi.
- Si entra con la notifica sul sistema informativo biologico e la scelta dell'organismo di controllo.
- La conversione dura anni, non settimane, e decorre dalla notifica.
- Dal 2022 documento giustificativo e certificato di conformità sono un certificato unico.
- Logo europeo e claim biologico: serve almeno il 95% di ingredienti agricoli biologici.
- Non siamo un organismo di controllo: vi portiamo alla certificazione.
Riferimenti da tenere a portata
- Reg. (UE) 2018/848 — produzione biologica ed etichettatura; ha sostituito il reg. (CE) 834/2007.
- Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 — prodotti e sostanze autorizzati.
- D.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148 — controlli e sanzioni in Italia; abroga il d.lgs. 20/2018.
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 — legge nazionale sul biologico e marchio «Biologico italiano».
- D.m. n. 229771 del 20 maggio 2022 — linee guida nazionali sull'etichettatura.
- D.m. n. 2049 del 1° febbraio 2012 — istituzione del sistema informativo biologico.
