Emmess accompagna aziende alimentari e cosmetiche alla certificazione vegan: scelta del marchio riconosciuto dal vostro mercato, analisi di ingredienti e coadiuvanti, dichiarazioni dei fornitori, gestione delle linee condivise e verifica.
Si arriva su questa pagina quasi sempre per una richiesta arrivata da fuori: una catena della distribuzione che chiede il «bollino vegano» prima di referenziare un prodotto, un cliente estero che lo mette nel capitolato, un ufficio commerciale che vuole scrivere vegan in etichetta e un ufficio qualità che chiede, giustamente, su che cosa si regga quella parola.
La domanda vera è sempre la stessa: che cosa devo fare, esattamente, per dire che il mio prodotto è vegano senza rischiare una contestazione? La risposta comincia da un fatto che quasi nessuno mette per iscritto.
Non esiste una «ISO vegan» come esistono la ISO 9001 o la ISO 45001, e nel diritto alimentare europeo non esiste una definizione armonizzata di «vegano». Quello che esiste sono marchi privati: ciascuno è proprietà di un'organizzazione che ne scrive il disciplinare, decide che cosa vietare, come verificarlo e a chi concedere l'uso del logo.
Due conseguenze pratiche. Non esiste «la» certificazione vegan: ne esistono diverse e non chiedono le stesse cose. E prima di firmare bisogna sapere quale marchio riconosce il vostro mercato, perché il logo che il consumatore cerca sullo scaffale italiano non è sempre quello che chiede un buyer tedesco o francese.
Che cosa facciamo, in concreto
Vi accompagniamo alla certificazione, e la prima cosa da chiarire è che qui non esiste una definizione di legge: sono schemi privati, ciascuno con requisiti propri, e la scelta si fa guardando quale marchio riconosce il vostro mercato. Il lavoro vero è la ricostruzione della filiera degli ingredienti e degli ausiliari di processo — compresi quelli che nessuno pensa a controllare, come filtranti e lubrificanti — e la separazione dalle produzioni non conformi. Non certifichiamo noi: il certificato lo rilascia l’ente proprietario dello schema o un organismo da lui autorizzato. E prima di cominciare cerchiamo i bandi a fondo perduto e i contributi attivi su export e innovazione di prodotto.
Che cosa certifica davvero un marchio vegano
Un marchio vegano non certifica un sistema di gestione: certifica un prodotto, o una linea di prodotti, rispetto a un disciplinare privato. L'oggetto della verifica non è «come siete organizzati» ma «che cosa è entrato in questo prodotto, in ogni fase, fino all'ultimo coadiuvante».
La distinzione che circola nel settore — il «marchio» come autodichiarazione, la «certificazione» con audit di parte terza — è una semplificazione che genera equivoci. La realtà è un continuo, con tre gradini:
- Autodichiarazione pura. L'azienda scrive «vegano» assumendosene la responsabilità. È legittimo, ma nessuno l'ha verificato al posto vostro e la prova, se arriva una contestazione, la producete voi.
- Autodichiarazione strutturata. Costruita sulle regole della ISO 14021, la norma delle asserzioni auto-dichiarate di Tipo II: chi la usa deve poter sostenere la propria affermazione con una metodologia di valutazione, ma resta una dichiarazione del produttore, senza certificazione di parte terza.
- Licenza d'uso di un marchio. Il titolare esamina formule, schede tecniche e dichiarazioni dei fornitori e concede l'uso del logo per un periodo definito, con rinnovi e, in alcuni schemi, audit sui licenziatari.
Una precisazione sulla ISO 14021, perché conta: è una norma sulle asserzioni ambientali, non un disciplinare vegano, e ISO ne ha ritirato l'edizione del 2016 sostituendola con una nuova edizione in pubblicazione. Chi vi fonda un marchio vegano usa uno strumento corretto per la forma della dichiarazione, non un riferimento sul contenuto.
Perché nel diritto europeo «vegano» non ha una definizione
Il Regolamento (UE) 1169/2011 tratta «vegano» come un'informazione volontaria. All'articolo 36, paragrafo 2, fissa le uniche tre regole che oggi si applicano davvero a quella parola in etichetta: non deve indurre in errore il consumatore ai sensi dell'articolo 7, non deve essere ambigua né confusa e, ove opportuno, deve basarsi su dati scientifici pertinenti.
Lo stesso articolo, al paragrafo 3, elenca le informazioni volontarie per le quali la Commissione avrebbe dovuto adottare atti di esecuzione; alla lettera b) c'è testualmente l'informazione relativa all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani. Quell'atto non è stato adottato: la European Vegetarian Union, che segue il dossier da anni, scrive che non esiste una definizione giuridicamente vincolante dei termini «vegano» e «vegetariano», né a livello europeo né di singolo Stato membro.
La conseguenza va detta senza addolcirla. Nessuno vi obbliga a certificarvi, perché la certificazione vegana è volontaria. Ma nel momento in cui scrivete «vegano» su una confezione, quella parola diventa un'informazione volontaria soggetta all'articolo 36, e in caso di controllo dovete sostenerla. Un marchio con un disciplinare pubblico e una verifica documentata è il modo più solido di farlo: non l'unico, ma quello che regge meglio davanti a un'autorità e davanti a un cliente.
La ISO 23662: che cos'è e che cosa non è
Nel vuoto lasciato dal legislatore, ISO ha pubblicato nel marzo 2021 la ISO 23662:2021, Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims. È un documento breve, sei pagine, del comitato tecnico ISO/TC 34 sui prodotti alimentari.
Fissa le definizioni di alimento idoneo a vegetariani — comprese le varianti ovo-latto-, ovo- e latto-vegetariana — e a vegani, e i criteri tecnici che quegli alimenti e i loro ingredienti devono rispettare, anche ai fini dell'etichettatura e delle asserzioni. Si applica alla comunicazione fra imprese e agli scambi commerciali, e copre le fasi successive alla raccolta.
Che cosa non fa, ed è la parte che salva un progetto dall'impostazione sbagliata: non è una norma di sistema di gestione, non porta con sé nessun logo da mettere in etichetta e non sostituisce i marchi che i consumatori riconoscono sullo scaffale. Il suo campo di applicazione esclude esplicitamente la sicurezza per l'uomo, gli aspetti ambientali e socio-economici, i requisiti religiosi e i materiali di imballaggio.
C'è chi la presenta come «la certificazione vegana internazionale», e non lo è. E c'è chi la liquida come una norma non certificabile, e non è vero nemmeno quello.
Il dato verificabile è questo: nella lista degli schemi di accreditamento di Accredia (documento LS-15, revisione 26 del 23 dicembre 2025) figura fra gli schemi attivi la «Certificazione dei prodotti alimentari e ingredienti idonei a vegetariani o vegani e per l'etichettatura e claims», con norma di accreditamento ISO/IEC 17065 — quella dei prodotti e dei processi — e documento normativo di riferimento la ISO 23662:2021. Lo schema è certificabile da più soggetti e non ha un proprietario privato, perché si fonda su una norma tecnica. Un certificato ISO 23662 attesta quindi che il prodotto risponde a quelle definizioni; non vi dà il diritto d'uso di un marchio riconosciuto dal consumatore finale. Sono due bisogni diversi e spesso vanno soddisfatti entrambi.
I principali marchi vegani a confronto
Questi sono i riferimenti che incontriamo più spesso nei capitolati e sulle etichette. La tabella riporta solo quello che è verificabile sui documenti pubblicati dai proprietari degli schemi.
| Marchio o schema | Chi ne è proprietario | Che cosa copre | Come si verifica |
|---|---|---|---|
| V-Label | V-Label GmbH, Winterthur (Svizzera); i diritti sul marchio sono gestiti da questa società dal 2008. Nato in Svizzera nel 1996 su iniziativa di Swissveg. | Alimenti, cosmetici e detergenti, non-food, ristorazione. Due livelli distinti: vegan e vegetarian. | Licenza d'uso su criteri pubblicati; il criterio prevede che il licenziatario accetti audit periodici disposti dai licenzianti. |
| Vegan Trademark | The Vegan Society, l'associazione britannica che ha coniato la parola vegan nel 1944. Il marchio esiste dal 1990. | Prodotti e ingredienti in moltissime categorie: alimenti, moda, imballaggi, casa, piatti di ristorazione, materie prime. | Esame di prodotto e ingredienti condotto dal personale dell'organizzazione su una filiera tracciabile, con rinnovo annuale. |
| VEGANOK | VEGANOK Srl Società Benefit, Roma. | Alimenti, cosmetici, altri beni di consumo, con attenzione dichiarata anche al packaging. | Adesione a un disciplinare privato, impostato come dichiarazione secondo la ISO 14021, con responsabilità civile e penale in capo all'azienda. |
| Qualità Vegetariana® e Qualità Vegetariana Vegan® | Marchi nati in Italia nei primi anni Duemila, riconosciuti dall'Associazione Vegetariana Italiana; oggi gestiti da V Label Italia Srl. | Riservati, oggi, alle aziende che hanno già ottenuto il V-Label: sono un riconoscimento aggiuntivo, non alternativo. | Controlli condotti da un ente terzo autorizzato. |
| ISO 23662:2021 | Nessun proprietario privato: è una norma tecnica ISO. | Alimenti e ingredienti alimentari: definizioni, criteri tecnici, etichettatura e claim. Non copre cosmetici né tessile. | Certificazione di prodotto secondo ISO/IEC 17065; schema presente nella lista Accredia. Nessun logo per il consumatore. |
Esistono altri marchi, per esempio EVE VEGAN, gestito da EVE VEGAN EUROPE SAS di Parigi e diffuso soprattutto nel mercato francese. Prima di sceglierne uno la domanda da farsi non è quale sia «il più severo», ma quale riconosce il canale a cui vendete: un marchio che il vostro buyer non conosce non vi apre nessuno scaffale, per quanto rigoroso sia il suo disciplinare.
Che cosa vieta un disciplinare vegano, punto per punto
Il più dettagliato fra i disciplinari pubblici — i criteri del V-Label, revisione aggiornata al 20 gennaio 2025 — dà la misura di quanto il perimetro sia più largo di quello che le aziende immaginano. Un prodotto è vegano se non è di origine animale e se, in nessuna fase della produzione e della trasformazione, sono stati usati o aggiunti:
- ingredienti o componenti di origine animale, compresi additivi, supporti, aromi, fragranze ed enzimi;
- coadiuvanti tecnologici di origine animale;
- sostanze che non sono additivi ma vengono usate allo stesso modo e con lo stesso scopo dei coadiuvanti, se di origine animale;
- ingredienti animali per natura anche se ottenuti senza fonti animali, per esempio tramite fermentazione di precisione.
L'elenco esemplificativo è quello che manda fuori strada la maggior parte dei progetti: niente carne e prodotti della macellazione, pesce, uova, miele, latte; niente cere animali, compresi grasso di lana e lanolina, cera d'api e gommalacca; niente pappa reale; niente coloranti di origine animale; niente sostanze sbiancate con carbone animale; niente sostanze chiarificate con gelatina o colla di pesce.
C'è poi una clausola che quasi nessuno legge: i terreni di coltura. Le definizioni valgono anche per i processi biotecnologici, quindi substrato di fermentazione e materiali di supporto usati per ottenere un ingrediente devono a loro volta essere vegani. Un enzima prodotto per fermentazione su un substrato animale non lo è, anche se nel prodotto finito non ne resta traccia.
Due requisiti chiudono il quadro: i prodotti che secondo la legge applicabile richiedono l'etichettatura OGM non possono essere licenziati, e non devono essere stati eseguiti test su animali per il prodotto finito né per i singoli ingredienti e ausiliari, quando condotti specificamente per quel prodotto.
Additivi e coadiuvanti: dove si nasconde l'origine animale
La materia prima principale è quasi sempre in ordine. I progetti si fermano su ingredienti minori, coadiuvanti che non compaiono in etichetta e additivi che nessuno aveva pensato di verificare.
- Cocciniglia, acido carminico, carminio (E 120). Le specifiche del Regolamento (UE) n. 231/2012 lo definiscono come ottenuto da estratti acquosi di cocciniglia, che consiste nei corpi essiccati dell'insetto femmina Dactylopius coccus Costa. Additivo autorizzato e legale: semplicemente, non vegano. In cosmetica compare come CI 75470.
- Chiarificanti di vino e bevande. Gelatina, colla di pesce, caseina e albumina d'uovo sono coadiuvanti tradizionali che escludono il prodotto dal perimetro vegano. L'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) 2019/33 impone poi di usare, per gli allergeni, i termini previsti per uova e latte e derivati: una bottiglia che porta quelle diciture non può portare un marchio vegano.
- Cera d'api (E 901) e gommalacca (E 904) come agenti di rivestimento di prodotti da forno, dolciumi, frutta e integratori.
- Vitamina D3. The Vegan Society scrive che molti integratori contengono D3 ottenuta dalla lanolina della lana di pecora e che la D3 vegana si ricava dai licheni; la D2 non è di origine animale. Va verificata l'origine della materia prima, non la denominazione.
- Enzimi, aromi e supporti. Il caglio animale nei formaggi è il caso noto; molto meno noti sono gli enzimi nei prodotti da forno e i supporti degli aromi.
- Imballaggio. Alcuni disciplinari estendono la verifica a colle, vernici, plastiche e guarnizioni. È il controllo che le aziende scoprono per ultimo e che più spesso obbliga a cambiare fornitore.
La contaminazione crociata e le linee condivise
È il punto su cui si gioca la maggior parte dei progetti reali, perché pochissime aziende hanno uno stabilimento dedicato al solo vegano. La buona notizia è che i disciplinari non pretendono l'assenza assoluta: pretendono che il rischio sia gestito, dimostrato e mantenuto sotto controllo.
I criteri del V-Label lo scrivono esplicitamente: la presenza involontaria di sostanze non vegane dovrebbe restare inferiore allo 0,1 % (1 g/kg) nel prodotto finito. Se il valore di riferimento viene superato, il produttore è tenuto a migliorare tutte le fasi e, se l'ottimizzazione non è possibile, a motivarne le ragioni; se sono state prese tutte le misure per evitare la contaminazione, lo scostamento non comporta automaticamente l'esclusione dal marchio.
Le regole del Vegan Trademark dicono la stessa cosa con altre parole: minimizzare la contaminazione crociata per quanto ragionevolmente praticabile, con segregazione, igiene e buone pratiche gestionali. Il requisito minimo è che le linee siano accuratamente lavate, e se necessario flussate con un materiale idoneo, prima di una produzione vegana; l'organizzazione raccomanda inoltre di produrre per prime le referenze vegane.
Tradotto per chi gestisce uno stabilimento: sequenza di produzione ragionata, validazione della sanificazione, gestione dei rilavorati, separazione degli stoccaggi e registrazioni che dimostrino tutto questo. Sono gli stessi strumenti del piano allergeni: chi ha già un sistema di sicurezza alimentare strutturato parte con metà del lavoro fatto.
La catena di fornitura è il vero oggetto della verifica
Nessun marchio vegano si ottiene senza una filiera tracciabile: The Vegan Society la pone come unico requisito di ammissibilità alla domanda. In pratica va costruito un fascicolo per referenza con, per ogni ingrediente e ogni coadiuvante, una dichiarazione del fornitore che copra origine, coadiuvanti usati a monte, terreni di coltura degli ingredienti fermentati, test su animali e — dove il disciplinare lo chiede — i materiali di confezionamento. È qui che i progetti si allungano: molti fornitori non hanno mai ricevuto quella domanda e rispondono con una scheda tecnica che sui coadiuvanti non dice nulla.
Cosmetica: «vegano» e «non testato su animali» non sono la stessa cosa
Nel cosmetico l'equivoco è doppio ed espone a contestazioni sui claim. Il Regolamento (CE) 1223/2009 vieta già la sperimentazione animale: il divieto di test riguarda i prodotti finiti dall'11 settembre 2004 e gli ingredienti dall'11 marzo 2009; il divieto di immissione sul mercato di prodotti e ingredienti testati su animali vale dall'11 marzo 2009 e, per tossicità a dose ripetuta, tossicità riproduttiva e tossicocinetica, dall'11 marzo 2013, indipendentemente dalla disponibilità di metodi alternativi.
Per un cosmetico immesso sul mercato europeo, quindi, «non testato su animali» non è un pregio distintivo: è il minimo di legge. L'equivoco opposto è altrettanto frequente: un prodotto può essere cruelty free e non essere vegano, perché contiene miele, cera d'api, lanolina, carminio o derivati del latte. Sono due affermazioni distinte e vanno sostenute separatamente; le buone pratiche di fabbricazione restano un piano a sé, di cui si parla nella scheda sulla ISO 22716.
Gli obblighi di legge che il marchio vegano non sostituisce
Un marchio vegano riguarda composizione e lavorazione. Non tocca nulla di quello che dovete comunque avere:
- l'autocontrollo HACCP e la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento;
- l'etichettatura degli allergeni: un prodotto vegano può contenere soia, glutine, frutta a guscio o sedano;
- la rintracciabilità e le procedure di ritiro e richiamo;
- per il cosmetico, la valutazione della sicurezza, il fascicolo informativo di prodotto e la notifica al portale europeo;
- la correttezza di tutti gli altri claim in etichetta, che seguono regole proprie.
Come si arriva al marchio, passo per passo
- Ricerca di bandi e finanziamenti. Prima di ogni altra cosa verifichiamo, gratuitamente, quali bandi, contributi e forme di finanziamento a fondo perduto sono disponibili per il vostro progetto. Va fatto per primo perché può cambiare la convenienza dell'intera operazione, e perché molte scadenze non aspettano.
- Scelta del marchio, partendo dal mercato e dal canale: quale logo cercano i vostri clienti, in quali paesi vendete, quali referenze coprire.
- Analisi delle formule, distinta base alla mano, fino ad aromi, enzimi, supporti e coadiuvanti.
- Raccolta delle dichiarazioni dei fornitori sul modello richiesto dal disciplinare, e sostituzione di quello che non regge.
- Analisi del rischio di contaminazione crociata su linee, stoccaggi, rilavorati e sequenze, con misure di segregazione e validazione della sanificazione.
- Documentazione e formazione di produzione e acquisti: chi compra deve sapere che cosa non può entrare.
- Domanda al titolare del marchio o all'organismo, esame documentale, eventuale verifica in stabilimento e concessione della licenza.
- Mantenimento: rinnovi, gestione delle modifiche di formula e dei cambi di fornitore.
I tempi: per un'azienda di dimensioni medie con una ISO 9001 già attiva servono dai quattro ai sei mesi. La variabile che sposta di più questa stima non è la documentazione interna: sono le risposte dei fornitori.
Come si incastra con gli altri schemi
Un marchio vegano non vive da solo e quasi sempre si appoggia a sistemi che l'azienda ha già.
- ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS e IFS Food — il vero alleato: gestione degli allergeni, segregazione, validazione della sanificazione e gestione dei rilavorati sono già loro requisiti. Chi li ha in piedi affronta la contaminazione crociata vegana come un'estensione, non come un cantiere nuovo.
- ISO 22005 — rintracciabilità di filiera, utile quando la dimostrazione deve risalire a monte del fornitore diretto.
- Biologico — piano diverso: riguarda il metodo di produzione agricola ed è regolato per legge, il vegano riguarda l'origine degli ingredienti ed è volontario e privato. Un prodotto biologico può non essere vegano e viceversa.
- Kosher e Halal — gli esempi più vicini per struttura: disciplinari di prodotto su base non normativa, di proprietà di enti che ne governano le regole e ne concedono il marchio. Chi ha già affrontato una certificazione kosher riconosce subito la logica del lavoro su formule e fornitori.
Quanto costa la certificazione vegan
Non esiste un listino, e chi vi dà una cifra al telefono senza aver visto la distinta base la sta indovinando. Il costo si compone di due voci separate: quanto chiede il titolare del marchio o l'organismo di certificazione, secondo regole proprie che non si contrattano, e la consulenza, che varia soprattutto in base al numero di referenze, alla complessità delle formule e a quante risposte utili arrivano dai fornitori.
Come si forma quel numero, che cosa lo fa salire o scendere e come si sceglie l'interlocutore lo abbiamo scritto per esteso: quanto costa certificarsi. Per la vostra situazione serve un numero vero: richiedete un preventivo indicando referenze, siti produttivi, mercati di destinazione e certificazioni già attive.
Come lavoriamo
Non rilasciamo marchi e non potremmo: la licenza la concede sempre il titolare dello schema. Noi facciamo il lavoro che sta prima e intorno — la scelta del marchio giusto per il vostro mercato, l'analisi delle formule, le richieste ai fornitori scritte in modo che ricevano una risposta utile, il piano di controllo della contaminazione crociata, la documentazione, la formazione e l'assistenza durante la verifica — e restiamo dopo, perché il momento in cui un marchio vegano si perde è sempre un cambio di formula o di fornitore gestito senza avvisare la qualità.
Gli errori che allungano i tempi
Sono sempre gli stessi quattro.
Guardare solo gli ingredienti della ricetta. Ausiliari di processo, filtranti e lubrificanti sono il punto in cui le verifiche trovano le non conformità.
Scegliere lo schema senza guardare il mercato. Sono marchi privati: quello che vale in un Paese o in una catena distributiva non vale automaticamente altrove.
Usare il marchio fuori dalle sue regole. Ogni schema ha condizioni d’uso precise: violarle espone a contestazione e alla revoca.
Cercare i contributi a percorso avviato. I bandi hanno finestre e regole sull’avvio delle spese: chiederli dopo aver firmato significa quasi sempre perderli.
Dove operiamo
Lavoriamo dalle nostre quattro sedi — Milano, Bologna, Roma e Brescia — e seguiamo aziende alimentari e cosmetiche in tutta Italia. Lo stabilimento si visita, perché separazioni e pulizia si verificano sul posto. Analisi della filiera, dichiarazioni dei fornitori e ricerca dei bandi si costruiscono da remoto.
Domande frequenti
Come si ottiene il marchio vegan?
Si sceglie il marchio che il vostro mercato riconosce, si analizzano formule e coadiuvanti fino all’ultimo ingrediente, si raccolgono le dichiarazioni dei fornitori e si organizza la separazione dalle produzioni non vegane. Poi si presenta la domanda al titolare del marchio, che esamina la documentazione e, secondo lo schema, verifica lo stabilimento prima di concedere la licenza.
La certificazione vegan è obbligatoria?
No. È uno schema volontario: nessuna legge italiana o europea la impone, a chiederla sono la distribuzione, i buyer esteri e i capitolati. Obbligatorio è invece che la parola «vegano» in etichetta non induca in errore, non sia ambigua e sia sostenibile con dati, come prescrive l'articolo 36 del Regolamento (UE) 1169/2011.
Posso scrivere «vegano» in etichetta senza certificarmi?
Sì, ed è legittimo. Ma l'onere di sostenere l'affermazione resta vostro: servono comunque analisi delle formule, dichiarazioni dei fornitori e gestione della contaminazione crociata. Il marchio non aggiunge lavoro, aggiunge una verifica esterna al lavoro che dovete fare comunque.
Che differenza c'è fra marchio vegano e certificazione vegana?
Si chiama «marchio» il diritto d'uso di un logo concesso dal titolare di un disciplinare privato, «certificazione» l'attestazione di un organismo terzo. Ma la differenza che conta non è il nome: è chi ha verificato che cosa. Chiedete sempre il disciplinare e le verifiche previste.
La ISO 23662 è certificabile?
La norma in sé è un documento di definizioni e criteri tecnici, non un sistema di gestione e non un marchio. Esiste però uno schema di certificazione di prodotto che la assume come riferimento, accreditato secondo la ISO/IEC 17065 e presente nella lista degli schemi di Accredia. Non dà un logo riconosciuto dal consumatore.
Produco su linee condivise: posso certificarmi?
Nella maggior parte dei casi sì. I disciplinari non pretendono uno stabilimento dedicato ma la gestione documentata del rischio. I criteri del V-Label indicano come valore di riferimento una presenza involontaria inferiore allo 0,1 % nel prodotto finito, e prevedono che il superamento imponga di migliorare il processo, non l'esclusione automatica.
Un prodotto vegano è automaticamente biologico o senza allergeni?
No, e sono gli equivoci più costosi. Il biologico riguarda il metodo agricolo, il vegano l'origine degli ingredienti. E un prodotto vegano può contenere soia, glutine, frutta a guscio o sedano: gli obblighi sugli allergeni restano identici.
Quanto costa certificarsi?
Dipende da referenze, formule, siti e mercati, e si compone della quota del titolare dello schema più la consulenza. Come si forma quel numero lo abbiamo scritto per esteso in quanto costa certificarsi; per la vostra situazione richiedete un preventivo.
Esistono contributi o finanziamenti per certificarsi?
Capita spesso che bandi, contributi camerali e misure per l'internazionalizzazione coprano una parte rilevante della spesa. La ricerca la facciamo noi, gratuitamente e prima di iniziare. Non promettiamo l'esito: dipende dal bando e dalla graduatoria.
Un cliente vi chiede il marchio vegano?
Diteci quante referenze volete coprire, in quali mercati vendete e se producete su linee condivise: vi diciamo quale marchio ha senso per voi e che cosa manca davvero. La prima analisi non ha alcun costo e non vi impegna a nulla.
Lascia il tuo numero:
ti richiamiamo subito.
Oppure chiamaci ora: 02 4975 8283
Quanto costa certificarsi: come si forma il prezzo
In sintesi
- È volontaria: nessuna legge la impone
- Non esiste una definizione europea di «vegano»
- Sono marchi privati, con disciplinari diversi fra loro
- La ISO 23662 è una norma tecnica: nessun logo per il consumatore
- Si certifica il prodotto, non il sistema di gestione
- Il punto critico è la contaminazione crociata
- Il collo di bottiglia sono le dichiarazioni dei fornitori
- Con ISO 9001 attiva: quattro-sei mesi
I riferimenti verificati
- ISO 23662:2021, pubblicata a marzo 2021, comitato ISO/TC 34
- Schema di certificazione su ISO 23662 accreditato in ISO/IEC 17065, lista Accredia LS-15 rev. 26
- Criteri V-Label, revisione del 20.01.2025: tracce involontarie < 0,1 % (1 g/kg)
- Vegan Trademark della Vegan Society dal 1990, rinnovo annuale
- Cosmetici: divieto di immissione di prodotti testati su animali dall'11.03.2009, esteso l'11.03.2013
